Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00975/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5073 del 2025, proposto da
Odontocoop S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Daino, Lorenzo Aureli, Alessio Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
A.S.S.T. LI SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gafin Hospital S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota del 18.11.2025 recante il parziale diniego all'accesso (comunque denominato, anche implicito) opposto dall'ASST resistente in riscontro all'istanza di accesso presentata dal costituendo RTI composto dalla Odontocoop S.r.l. (mandataria) e dal Centro Odontoiatrico Dentalgaia S.r.l. (mandante) in data 07.11.2025 nella parte in cui non è stata ostesa (i) la documentazione amministrativa dell'aggiudicataria, ivi inclusa la comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, nonché (ii) la documentazione afferente al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della Gafin Hospital S.r.l., ivi incluse la richiesta di giustificativi e i chiarimenti/giustificazioni con i relativi allegati;
b) nonché, ove occorra, di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi eventuali provvedimenti interni di differimento, selezione, stralcio o “accesso parziale” relativi alla documentazione richiesta;
e per la conseguente condanna della P.A. all'ostensione della documentazione amministrativa dell'aggiudicataria (domanda/partecipazione, DGUE/dichiarazioni, comprova requisiti e relativi allegati, eventuali soccorsi istruttori, verbali e determinazioni di ammissione) nonché della documentazione concernente il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta formulata dalla Gafin Hospital S.r.l. ivi comprese la richiesta di giustificativi formulata dalla P.A., le giustificazioni e i chiarimenti forniti dal concorrente aggiudicatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.S.T. LI SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. BE Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la nota del 18.11.2025 recante il parziale diniego all’accesso
(comunque denominato, anche implicito) opposto dall’ASST resistente in riscontro all’istanza di accesso presentata dal costituendo RTI composto dalla Odontocoop S.r.l. (mandataria) e dal Centro Odontoiatrico Dentalgaia S.r.l. (mandante) in data 07.11.2025 nella parte in cui non è stata ostesa (i) la documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, ivi inclusa la comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, nonché (ii) la documentazione afferente al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Gafin Hospital S.r.l., ivi incluse la richiesta
di giustificativi e i chiarimenti/giustificazioni con i relativi allegati e per la conseguente condanna della P.A. all’ostensione della documentazione.
Si è costituita la A.S.S.T. LI SA chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 05/02/2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla controversia iscritta al R.G. n. 5073/2025 con integrale compensazione delle spese, accettata, anche sulle spese, dalla A.S.S.T. LI SA.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso dichiara dalla parte.
3. L’accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
BE Di AR, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE Di AR | Marco UR |
IL SEGRETARIO