CASS
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/09/2025, n. 30188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30188 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MI KR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle condotte anteriori al 2 agosto 2017 con rinvio alla Corte di appello di Venezia per rideterminazione della pena. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30188 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato KR MI avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Padova, in parziale riforma della decisione ha asolto l'imputato dalle cessioni a favore di ET EO LU e LI RE perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in relazione alle altre cessioni di stupefacente di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ai capi A), B) e C). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio mancando - come dedotto in appello - la specifica valutazione del peso di ogni singola condotta, partendo da una pena base lontana dal minimo edittale in relazione ad una ipotesi evanscente ed irrogando una ingiustificata pena omogenea per i vari episodi in continuazione. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/90 e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale posta a fondamento dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, mancando un accertamento in concreto della sussistenza del requisito della pericolosità sociale. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione al principio secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisandosi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo 2 materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Ritiene questo Collegio che la sentenza si è attenuta al richiamato principio di diritto, tenuto conto del concreto computo posto in essere dal giudice di merito, che ha commisurato la pena del reato base in misura solo appena superiore al minimo edittale e correttamente giustificato l'assai contenuto incremento di pena per la continuazione, determinato in misura quantitativamente omogenea rispetto alla pluralità delle condotte, ampiamente omogenee, accertate. 3. Il secondo motivo è inammissibile avendo ad oggetto questione non devoluta in appello e non trattandosi di questione rilevabile ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/07/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle condotte anteriori al 2 agosto 2017 con rinvio alla Corte di appello di Venezia per rideterminazione della pena. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30188 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato KR MI avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Padova, in parziale riforma della decisione ha asolto l'imputato dalle cessioni a favore di ET EO LU e LI RE perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in relazione alle altre cessioni di stupefacente di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ai capi A), B) e C). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio mancando - come dedotto in appello - la specifica valutazione del peso di ogni singola condotta, partendo da una pena base lontana dal minimo edittale in relazione ad una ipotesi evanscente ed irrogando una ingiustificata pena omogenea per i vari episodi in continuazione. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/90 e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale posta a fondamento dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, mancando un accertamento in concreto della sussistenza del requisito della pericolosità sociale. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione al principio secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisandosi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo 2 materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Ritiene questo Collegio che la sentenza si è attenuta al richiamato principio di diritto, tenuto conto del concreto computo posto in essere dal giudice di merito, che ha commisurato la pena del reato base in misura solo appena superiore al minimo edittale e correttamente giustificato l'assai contenuto incremento di pena per la continuazione, determinato in misura quantitativamente omogenea rispetto alla pluralità delle condotte, ampiamente omogenee, accertate. 3. Il secondo motivo è inammissibile avendo ad oggetto questione non devoluta in appello e non trattandosi di questione rilevabile ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/07/2025.