Art. 4.
Al personale tecnico pratico negli istituti d'istruzione tecnica ed artistica e' inoltre attribuito; a decorrere dal 1 luglio 1948, il compenso per il lavoro straordinario in misura forfetaria, corrispondente ad un quinto della indennita' di studio.
Al personale tecnico pratico negli istituti d'istruzione tecnica ed artistica e' inoltre attribuito; a decorrere dal 1 luglio 1948, il compenso per il lavoro straordinario in misura forfetaria, corrispondente ad un quinto della indennita' di studio.