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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2984/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7421/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1738 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 550/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
1 Con provvedimento del 19 dicembre 2024 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Vasta nel deposito delle sentenze. Ricorrente_1La società srls ha proposto appello nei confronti del Comune di Catania avverso la sentenza n. 7421/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. 1738, notificato il 29.03.2022, con il quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 9.125,00 per omessa denuncia tari dovuta per Indirizzo_2l'anno 2016 con riferimento al capannone sito a Catania Estremi_Catastali_1 iscritto in catasto al categoria D1 oltre accessori di legge. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, devesi osservare che correttamente il primo giudice ha ritenuto che la società ricorrente non ha provato la sussistenza delle condizioni idonee per beneficiare delle riduzioni e/o esenzioni invocate sotto il profilo che nel capannone suindicato, in cui la società appellante svolgeva l'attività di stoccaggio merci, ricezione, custodia e riconsegna per conto terzi, venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani (imballaggi terziari) e null'altro. Al riguardo va fatta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25435/2023) per cui “il presupposto impositivo della ta.r.s.u. ovvero della Tari è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti»; «Il legislatore ha posto una presunzione legale (relativa) per la quale i locali e le aree scoperte si ritengono produttivi di rifiuti ed è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione la loro diversa condizione […]» e «grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. 23.01.2017, n. 17111; Cass. del 5.09. 2016, n. 17622; Cass. dell'11.03.2016, n. 4793; Cass. dell'1.04. 2016, n. 6359; Cass. dell'1.06.2006, n. 1086; Cass. del 2.09. 2004, n. 17703)». «In assenza di preventiva denuncia ex art. 70 cit., la circostanza che la società produca rifiuti speciali - o ordinari - e li smaltisca in proprio non assume alcuna rilevanza decisoria ai fini della riduzione tariffaria»; - «[…] le condizioni che consentono la non applicazione della tassa »; - «Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali
2 occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall'art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali.> (Cass. 7647/2018, Cass. del 23.05.2019, n.14037; Cass. del 23.0.2019, n. 31460; Cass. dell'8.07.2019, n. 19329; Cass. del 21.10.2020, n. 2900; Cass. Cass. del 23.05.22, n. 16641; Cass. del 16.12.2022, n. 16022; Cass. del 76.01.2023, n. 2623)» (così Cass., Sez. T., 13 aprile 2023, n. 9887 e nello stesso senso, tra le tante, Cass. 9913/2023, Cass. 9832/2023, Cass. 8574/2023, Cass. 16641/2022); in definitiva, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023 n. 4397e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti). Nella specie non risulta dagli atti che sia stata presentata in via amministrativa prima del giudizio la suindicata preventiva informazione al Comune appellante in ordine alle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali, di cui è stato fatto cenno per la Ricorrente_1prima volta con il ricorso introduttivo, ed anzi emerge che la società
srls non ha mai presentato al Comune di Catania alcuna denuncia ex art. 70 d. lgs. n. 507/1993 e, quindi, non può usufruire di alcuna esenzione e/o riduzione della tari in questione per come richiesto con il ricorso introduttivo. Pertanto va confermata la sentenza impugnata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate in base al valore della lite (pari alla somma di euro 9.125,00) nella somma di euro 1.500,00 per compensi, già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dalla società contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna la società appellante al pagamento delle spese giudiziali di II grado liquidate come in motivazione .
3 Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
ON IO
4
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2984/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7421/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1738 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 550/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
1 Con provvedimento del 19 dicembre 2024 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Vasta nel deposito delle sentenze. Ricorrente_1La società srls ha proposto appello nei confronti del Comune di Catania avverso la sentenza n. 7421/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. 1738, notificato il 29.03.2022, con il quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 9.125,00 per omessa denuncia tari dovuta per Indirizzo_2l'anno 2016 con riferimento al capannone sito a Catania Estremi_Catastali_1 iscritto in catasto al categoria D1 oltre accessori di legge. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, devesi osservare che correttamente il primo giudice ha ritenuto che la società ricorrente non ha provato la sussistenza delle condizioni idonee per beneficiare delle riduzioni e/o esenzioni invocate sotto il profilo che nel capannone suindicato, in cui la società appellante svolgeva l'attività di stoccaggio merci, ricezione, custodia e riconsegna per conto terzi, venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani (imballaggi terziari) e null'altro. Al riguardo va fatta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25435/2023) per cui “il presupposto impositivo della ta.r.s.u. ovvero della Tari è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti»; «Il legislatore ha posto una presunzione legale (relativa) per la quale i locali e le aree scoperte si ritengono produttivi di rifiuti ed è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione la loro diversa condizione […]» e «grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. 23.01.2017, n. 17111; Cass. del 5.09. 2016, n. 17622; Cass. dell'11.03.2016, n. 4793; Cass. dell'1.04. 2016, n. 6359; Cass. dell'1.06.2006, n. 1086; Cass. del 2.09. 2004, n. 17703)». «In assenza di preventiva denuncia ex art. 70 cit., la circostanza che la società produca rifiuti speciali - o ordinari - e li smaltisca in proprio non assume alcuna rilevanza decisoria ai fini della riduzione tariffaria»; - «[…] le condizioni che consentono la non applicazione della tassa »; - «Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali
2 occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall'art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali.> (Cass. 7647/2018, Cass. del 23.05.2019, n.14037; Cass. del 23.0.2019, n. 31460; Cass. dell'8.07.2019, n. 19329; Cass. del 21.10.2020, n. 2900; Cass. Cass. del 23.05.22, n. 16641; Cass. del 16.12.2022, n. 16022; Cass. del 76.01.2023, n. 2623)» (così Cass., Sez. T., 13 aprile 2023, n. 9887 e nello stesso senso, tra le tante, Cass. 9913/2023, Cass. 9832/2023, Cass. 8574/2023, Cass. 16641/2022); in definitiva, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023 n. 4397e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti). Nella specie non risulta dagli atti che sia stata presentata in via amministrativa prima del giudizio la suindicata preventiva informazione al Comune appellante in ordine alle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali, di cui è stato fatto cenno per la Ricorrente_1prima volta con il ricorso introduttivo, ed anzi emerge che la società
srls non ha mai presentato al Comune di Catania alcuna denuncia ex art. 70 d. lgs. n. 507/1993 e, quindi, non può usufruire di alcuna esenzione e/o riduzione della tari in questione per come richiesto con il ricorso introduttivo. Pertanto va confermata la sentenza impugnata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate in base al valore della lite (pari alla somma di euro 9.125,00) nella somma di euro 1.500,00 per compensi, già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dalla società contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna la società appellante al pagamento delle spese giudiziali di II grado liquidate come in motivazione .
3 Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
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