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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente vicario e Presidente della Terza sezione civile,
Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3436/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPOBIANCO DAVIDE
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. NOBILI CP_1 C.F._2
ANDREA
COMUNE DI PAVIA (cf. ), con il patrocinio dell'avv. IRENE NADILE, P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale cosi giudicare: annullare il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. Ing. reso dal CP_1
Giudice di Pace Dott.ssa Marianna Garagiola in data 6 settembre 2024 nell'ambito del giudizio civile n. 184/2023 R.G. Giudice di Pace di Pavia ovvero modificarlo nell'ammontare richiesto e ponendo il compenso del CTU a carico del Comune di Pavia.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1 voglia l'Ill.mo signor Giudice, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
pagina 1 di 10 - in via preliminare: dichiarare la nullità della procura alle liti di parte attrice, con i provvedimenti conseguenti;
- nel merito:
- accertare e dichiarare la correttezza dell'applicazione del criterio sussidiario della vacazione rispetto alla C.T.U. in oggetto, provvedendo alla conferma del provvedimento nella sua quantificazione economica,oppure, secondo il prudente apprezzamento del
Giudice, rideterminarlo;
- dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le altre domande.
Con vittoria delle spese del presente procedimento
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA COMUNE DI PAVIA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria domanda, istanza, pretesa, eccezione, deduzione, produzione ed argomentazione respinta, così statuire:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dall'opponente per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
2. nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione in relazione al petitum di porre il compenso del CTU a carico del Comune di Pavia in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto del Giudice Dott.ssa Marianna Garagiola in data 6 settembre 2024, di liquidazione del compenso del CTU nominato Ing. CP_1 emesso nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa n.
184/2023 R.G. Giudice di Pace di Pavia, limitatamente alla parte a carico della quale sono state poste le spese della CTU;
3. nel merito, in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse una richiesta eccessiva di liquidazione da parte del CTU, voglia il Giudicante rideterminare l'importo liquidato secondo il Suo prudente apprezzamento con importo sempre posto a carico della Sig.ra Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., propone opposizione al Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi emanato dal Giudice di Pace di Pavia nell'ambito del procedimento RG 184/2023 in favore dell'ing. quale CTU nominato CP_1
pagina 2 di 10 nel detto procedimento.
La ricorrente deduce:
che il G.d.p. aveva liquidato il compenso al consulente ponendo lo stesso a carico esclusivo della parte senza attendere il deposito della sentenza;
che il giudizio concerneva la impugnazione di una sanzione amministrativa per la quale era stata comminata una sanzione di € 191,00 per attraversamento semaforico con segnale di rosso;
che al CTU era stato liquidato un compenso di € 2.146,98 oltre accessori, quale sommatoria di vacazioni;
che la liquidazione a vacazioni, in quanto residuale, deve essere adeguatamente motivata;
che il consulente aveva richiesto le dette vacazioni indicando n. 131 giorni di operazioni peritali, avendo dedotto di aver lavorato 3 ore al giorno;
che trattavasi di numero esorbitante di ore, non giustificato da elementi di prova attestanti l'effettivo impiego delle dette ore;
che il g.d.p. non aveva svolto alcuna indagine volta a verificare che le ore indicate siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.
Quanto, inoltre, alla liquidazione a suo carico, rileva che la consulenza era volta a far conseguire al giudice elementi di valutazione necessari ai fini della decisione;
che nel caso di specie era stato richiesto di verificare la conformità dell'impianto semaforico, per cui vi era un interesse non solo della ricorrente, ma di tutta la comunità dei residenti di Pavia;
che, inoltre, il giudice aveva posto a carico della ricorrente il pagamento del fondo spese;
che per tal motivo la ricorrente aveva dovuto rinunciare alla nomina di un proprio consulente di parte;
che il CTU aveva affrontato tematiche estranee alla controversia, ed aveva evidenziato irregolarità compiute dal comune nell'impianto semaforico in oggetto, per cui a maggiore ragione era il comune a dover sostenere le dette spese.
Nel giudizio così instaurato si costituisce il Comune deducendo: che trattavasi di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa consistente nella pagina 3 di 10 violazione dell'art. 146/3° comma del C.d.S. (superamento linea di arresto in intersezione semaforica con luce di colore rosso); che vi erano pluralità di contestazioni, fra le quali quella relativa alla ingannevole segnalazione semaforica delle direzioni di marcia percorribili;
che su esplicita richiesta della ricorrente, il giudice aveva dato ingresso a CTU, nominando l'Ing. al quale, alla udienza del 15/09/2023, veniva formulato il quesito ed Controparte_1
assegnato un fondo spese di euro 1000 oltre accessori posto provvisoriamente a carico della attrice;
deduce la inammissibilità, infondatezza ed erroneità dell'opposizione in ordine al motivo concernente la imposizione dlele spese alla parte antecedentemente alla sentenza e in ordine al motivo connesso al contenuto della consulenza;
sotto il primo profilo evidenzia che si è in presenza di un provvedimento provvisorio, destinato a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, come precisato dalla Suprema Corte;
che essendo la CTU richiesta dalla parte, il giudice ha deciso di porre a carico della detta parte, le spese di consulenza in via provvisoria;
che il carico delle competenze dell'ausiliario tra le parti processuali viene ad essere poi deciso con la sentenza definitoria del procedimento, con il capo disciplinante il regime delle spese di lite ex art.91 c.p.c.; che, infatti, costituisce principio pacifico quello secondo il quale le spese dei mezzi istruttori vanno anticipate, salvo il loro recupero ex art. 91 cod. proc. civ., all'esito del giudizio;
che nel caso di specie il giudizio era ancora pendente.
Con riferimento all'importo liquidato al consulente, il Comune, quale parte, nell'ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse una richiesta eccessiva di liquidazione da parte del CTU, si rimetteva alla eventuale riduzione effettuata del giudicante.
Si costituisce altresì il consulente ing. eccependo, in via preliminare: la nullità CP_1
della procura alle liti;
nel merito, che la liquidazione degli onorari era stata richiesta sulla base del calcolo a pagina 4 di 10 vacazione, attesa l'insussistenza di una norma specifica, considerata la inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 17 del D.M. Decreto 30 maggio 2002 n. 182; che era consolidato il principio secondo il quale il Giudice possa, nel corso del giudizio civile di merito, porre a carico di una sola parte l'onere di anticipare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, costituendo tale decisione un provvedimento ordinatorio discrezionale e provvisorio, che non pregiudica il diritto di azione ed è conforme ai principi generali del processo civile;
quanto alle dedotte anomalie della consulenza, evidenzia che non possono essere introdotte nel presente procedimento censure diverse da quelle strettamente attinenti alla liquidazione del compenso del consulente tecnico.
Il procedimento, di competenza del Presidente del Tribunale, veniva assegnato dal sottoscritto giudice a sé stessa che, alla data del deposito 25.9.2024, ricopriva l'incarico, oltre che di Presidente della Terza sezione civile, di Presidente vicario del Tribunale, attesa la assenza del Presidente.
Alla udienza del 11.12.2024, si assegnava termine a parte ricorrente per regolarizzare la procura;
in data 12.12.2024 la parte depositava la stessa.
Acquisita la documentazione prodotta, concesso alle parti termine per critti difensivi finali, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza dell'11.3.2025, sostituita da note scritte, con riserva del deposito della decisione nei 30 giorni.
***
Il ricorrente contesta la liquidazione svolta dal giudice e relativa alle spettanze del CTU, sotto un triplice profilo.
Deduce, infatti:
1) Illegittima imposizione delle spese della CTU a carico della sola parte ricorrente;
2) Illegittimità della determinazione del compenso (modalità / quantum).
3) Ulteriori anomalie del giudizio.
I motivi sub 1) e 3) vengono esaminati preliminarmente.
Come ben evidenziato dalle difese dei convenuti, il riparto delle spese di consulenza nel pagina 5 di 10 corso del giudizio è meramente provvisorio;
difatti, è solo con la decisione finale che il giudice, sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., stabilisce il soggetto sul quale vengono a ricadere le spese di lite tutte, comprensive, quindi, anche dlele spese peritali.
La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di precisare che “In tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha
l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento. Avendo la statuizione contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice” (Cass., sez. II, 8.9.2017, n. 20971).
In quanto provvedimento meramente provvisorio, quindi, il giudice ha ritenuto di mettere le relative spese a carico della parte che la consulenza aveva richiesta;
nel caso di specie la parte, dopo aver corrisposto l'importo al CTU, è semplicemente tenuta ad indicare poi le spese sostenute nella nota spese e a chiederne la rifusione, la quale le verrà riconosciuta nella ipotesi in cui la decisione le sia favorevole, secondo i principi generali in punto riparto delle spese di giudizio, ovvero laddove il giudice, nella sua decisione finale, ritenga, anche in ipotesi di soccombenza, di ripartire diversamente le spese di consulenza.
In corso di giudizio, infatti, non vi è ancora un soccombente in senso proprio;
ne consegue che vi è piena libertà, per il giudice che procede, di disporre la provvisoria anticipazione delle spese a carico di una parte (che di norma si identifica nella parte che ha richiesto la consulenza), ovvero in via solidale, salva, come rilevato, la possibilità di diversamente disporre in sede di decisione.
Con riferimento alla tematica connessa alle asserite anomalie riscontrate nel corso della consulenza, (motivo sopra riportato sub 3), si osserva.
Costituisce principio pacifico affermato in giurisprudenza quello secondo il quale “In tema
pagina 6 di 10 di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011).
Più di recente, peraltro, la Corte ha ritenuto che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice possa e debba verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso” (Cass. Sez. 6, ord. 24.11.2021, n. 36396).
Da tali principi si evince che: con l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato non possono essere dedotte censure riguardanti la necessità delle attività remunerate;
né possono svolgersi censure in ordine al contenuto della consulenza medesima;
trattasi, infatti, di questioni che necessariamente debbono essere esaminate dal giudice che la detta consulenza ha richiesto.
Il giudizio demandato al giudice della opposizione concerne, quindi solo l'an e il quantum del compenso, per cui il giudice della opposizione può eventualmente solo verificare se quanto dedotto dal CTU sia o meno, rispondente ai quesiti.
Va rilevato che l'arresto giurisprudenza le del 2021, poc'anzi riportato, attiene a fattispecie nella quale il CTU aveva periziato (richiedendone il relativo pagamento), un immobile estraneo al quesito sottopostogli;
in tal caso la Corte ha quindi ritenuto che la questione potesse essere sottoposta al giudice della opposizione, in quanto trattasi di circostanza estremamente connessa alla liquidazione del compenso, connesso al valore dei beni periziati.
pagina 7 di 10 Trasportando i detti principi al caso di specie, si osserva.
La parte non si duole della esecuzione di accertamenti diversi, ma solo di alcune frasi espresse dal CTU, come ad esempio, la frase “che … a fronte della sicurezza pubblica è bene che l'assetto delle strisce pedonali venga ridefinito in funzione di quanto emerso, per l'incolumità dei pedoni ed automobilisti (cfr. doc.
3 - perizia pag. 9), o la frase: “Si fa notare che il tempo di che viene fissato in 5 secondi per ogni ciclo, Pt_2
che risulta un tempo sufficiente per lo spazio di arresto e/o accelerazione in caso di attraversamento. Si potrebbe aumentare proprio questo tempo per permettere una più agevole tranquillità veicolare, ma questa risulta una valutazione da effettuare negli uffici traffico in quanto non rientra nel quesito peritale nè nell'infrazione rilevata ma che ritengo sia uno spunto di riflessione per gli uffici competenti. (cfr. perizia pag. 12)
Non si tratta di accertamenti avulsi dal quesito.
A tal proposito, appare sufficiente leggere il quesito stesso, “dispone CTU sull'impianto semaforico per cui è causa “al fine di rilevarne la conformità alle vigenti norme codicistiche stradali;
la durata delle singole luci;
il corretto posizionamento e il corretto funzionamento con riguardo allo stato dei luoghi, al traffico veicolare insistente e alle corsie di marcia regolare” (cfr. doc. 3 Comune), per poter affermare che trattasi di mere deduzioni e consigli svolti dal CTU, anche in favore di una migliore viabilità, che peraltro sono espresse nell'ambito della consulenza medesima.
La questione relativa al fatto che dette deduzioni del CTU possono essere anche fornite nell'interesse del Comune di Pavia, è comunque rimessa alla decisione finale del giudice del merito, il quale ben potrebbe operare sul punto, un riparto di spese che tenga conto delle dette risultanze.
Con riferimento, infine, al secondo motivo di opposizione, connesso al quantum liquidato in favore del consulente, si osserva.
Il decreto di liquidazione si limita a confermare e a riconoscere l'importo richiesto dal consulente, ritenuto congruo.
Il CTU ha richiesto, per la perizia, 243 vacazioni, per 131 giorni lavorativi, oltre a € 160 per rimborso spese chilometriche.
pagina 8 di 10 Quest'ultimo importo non risulta contestato.
La parte ritiene che la richiesta di un totale di 484 ore, considerata la natura della consulenza svolta, sia da considerare eccessiva.
Non vi sono indicazioni in atti in ordine ai giorni di espletamento della consulenza;
dal verbale di giuramento si evince che le operazioni peritali sono iniziate il 1 ottobre 2023, mentre non è dato conoscere la data esatta di deposito della perizia, la quale porta la data del gennaio 2024.
Se ne ricava, pertanto, che la perizia ha richiesto circa 3 mesi/ 3 mesi e mezzo di lavoro.
Considerato che possono essere esposte non più di 4 vacazioni giornaliere, il computo delle ore riportato dal CTU non eccede il numero delle ore oggettivamente lavorabili.
Il sottoscritto giudicante, peraltro, ritiene di dare rilevanza, nel caso di specie, anche alla recente decisione della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 16/2025, pubblicata il
12/02/2025 sulla G.U. n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
In particolare, la Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e dopo aver precisato di essersi, in altre occasioni, limitata a formulare un ampio auspicio al legislatore perché desse ingresso a «norme migliori» (sentenza n. 41 del 1996, punto 7 del
Considerato in diritto), nel rilievo della insufficienza di una disciplina chiamata ad assicurare la congruenza dei livelli di remunerazione degli ausiliari del giudice rispetto al costo della vita;
e dopo aver dato atto della sistematica omissione dell'autorità preposta, dell'onere di adeguamento triennale dei compensi degli ausiliari, ha affermato che la norma prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 319/1980 è da ritenersi “manifestamente irragionevole, in quanto impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica omissione dell'onere di adeguamento periodico dei compensi”.
La Corte ha precisato, altresì, che lo “scarto significativo tra la prima vacazione e le successive – accentua l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi
pagina 9 di 10 all'ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo”.
Ciò premesso, il CTU ing. ha esposto nella sua richiesta, un totale di 1 vacazione ad CP_1
€ 14,68 e n. 242 vacazioni a € 8,15.
Anche a ritenere eccessivo il numero delle ore esposte, il giudicante evidenzia che il raddoppio del compenso stabilito porterebbe ad un risultato analogo, se non superiore, a quanto esposto in pagamento da parte del CTU.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la reiezione, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente.
Le spese si liquidano come da dispositivo, con applicazione dello scaglione fino a €
5.200 e liquidazione dei minimi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso avverso il decreto di liquidazione di data 6.9.2024 del giudice di pace di
Pavia dott.ssa Marianna Garagiola;
Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente Parte_1
te Comune di Pavia e ing. la somma di € 852,00 per compenso, oltre CP_1
spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, in favore di ciascuno dei due convenuti costituiti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Pavia, 20 marzo 2025
Il Presidente della Terza Sezione civile
Simona Caterbi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente vicario e Presidente della Terza sezione civile,
Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3436/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPOBIANCO DAVIDE
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. NOBILI CP_1 C.F._2
ANDREA
COMUNE DI PAVIA (cf. ), con il patrocinio dell'avv. IRENE NADILE, P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale cosi giudicare: annullare il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. Ing. reso dal CP_1
Giudice di Pace Dott.ssa Marianna Garagiola in data 6 settembre 2024 nell'ambito del giudizio civile n. 184/2023 R.G. Giudice di Pace di Pavia ovvero modificarlo nell'ammontare richiesto e ponendo il compenso del CTU a carico del Comune di Pavia.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1 voglia l'Ill.mo signor Giudice, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
pagina 1 di 10 - in via preliminare: dichiarare la nullità della procura alle liti di parte attrice, con i provvedimenti conseguenti;
- nel merito:
- accertare e dichiarare la correttezza dell'applicazione del criterio sussidiario della vacazione rispetto alla C.T.U. in oggetto, provvedendo alla conferma del provvedimento nella sua quantificazione economica,oppure, secondo il prudente apprezzamento del
Giudice, rideterminarlo;
- dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le altre domande.
Con vittoria delle spese del presente procedimento
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA COMUNE DI PAVIA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria domanda, istanza, pretesa, eccezione, deduzione, produzione ed argomentazione respinta, così statuire:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dall'opponente per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
2. nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione in relazione al petitum di porre il compenso del CTU a carico del Comune di Pavia in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto del Giudice Dott.ssa Marianna Garagiola in data 6 settembre 2024, di liquidazione del compenso del CTU nominato Ing. CP_1 emesso nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa n.
184/2023 R.G. Giudice di Pace di Pavia, limitatamente alla parte a carico della quale sono state poste le spese della CTU;
3. nel merito, in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse una richiesta eccessiva di liquidazione da parte del CTU, voglia il Giudicante rideterminare l'importo liquidato secondo il Suo prudente apprezzamento con importo sempre posto a carico della Sig.ra Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., propone opposizione al Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi emanato dal Giudice di Pace di Pavia nell'ambito del procedimento RG 184/2023 in favore dell'ing. quale CTU nominato CP_1
pagina 2 di 10 nel detto procedimento.
La ricorrente deduce:
che il G.d.p. aveva liquidato il compenso al consulente ponendo lo stesso a carico esclusivo della parte senza attendere il deposito della sentenza;
che il giudizio concerneva la impugnazione di una sanzione amministrativa per la quale era stata comminata una sanzione di € 191,00 per attraversamento semaforico con segnale di rosso;
che al CTU era stato liquidato un compenso di € 2.146,98 oltre accessori, quale sommatoria di vacazioni;
che la liquidazione a vacazioni, in quanto residuale, deve essere adeguatamente motivata;
che il consulente aveva richiesto le dette vacazioni indicando n. 131 giorni di operazioni peritali, avendo dedotto di aver lavorato 3 ore al giorno;
che trattavasi di numero esorbitante di ore, non giustificato da elementi di prova attestanti l'effettivo impiego delle dette ore;
che il g.d.p. non aveva svolto alcuna indagine volta a verificare che le ore indicate siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.
Quanto, inoltre, alla liquidazione a suo carico, rileva che la consulenza era volta a far conseguire al giudice elementi di valutazione necessari ai fini della decisione;
che nel caso di specie era stato richiesto di verificare la conformità dell'impianto semaforico, per cui vi era un interesse non solo della ricorrente, ma di tutta la comunità dei residenti di Pavia;
che, inoltre, il giudice aveva posto a carico della ricorrente il pagamento del fondo spese;
che per tal motivo la ricorrente aveva dovuto rinunciare alla nomina di un proprio consulente di parte;
che il CTU aveva affrontato tematiche estranee alla controversia, ed aveva evidenziato irregolarità compiute dal comune nell'impianto semaforico in oggetto, per cui a maggiore ragione era il comune a dover sostenere le dette spese.
Nel giudizio così instaurato si costituisce il Comune deducendo: che trattavasi di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa consistente nella pagina 3 di 10 violazione dell'art. 146/3° comma del C.d.S. (superamento linea di arresto in intersezione semaforica con luce di colore rosso); che vi erano pluralità di contestazioni, fra le quali quella relativa alla ingannevole segnalazione semaforica delle direzioni di marcia percorribili;
che su esplicita richiesta della ricorrente, il giudice aveva dato ingresso a CTU, nominando l'Ing. al quale, alla udienza del 15/09/2023, veniva formulato il quesito ed Controparte_1
assegnato un fondo spese di euro 1000 oltre accessori posto provvisoriamente a carico della attrice;
deduce la inammissibilità, infondatezza ed erroneità dell'opposizione in ordine al motivo concernente la imposizione dlele spese alla parte antecedentemente alla sentenza e in ordine al motivo connesso al contenuto della consulenza;
sotto il primo profilo evidenzia che si è in presenza di un provvedimento provvisorio, destinato a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, come precisato dalla Suprema Corte;
che essendo la CTU richiesta dalla parte, il giudice ha deciso di porre a carico della detta parte, le spese di consulenza in via provvisoria;
che il carico delle competenze dell'ausiliario tra le parti processuali viene ad essere poi deciso con la sentenza definitoria del procedimento, con il capo disciplinante il regime delle spese di lite ex art.91 c.p.c.; che, infatti, costituisce principio pacifico quello secondo il quale le spese dei mezzi istruttori vanno anticipate, salvo il loro recupero ex art. 91 cod. proc. civ., all'esito del giudizio;
che nel caso di specie il giudizio era ancora pendente.
Con riferimento all'importo liquidato al consulente, il Comune, quale parte, nell'ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse una richiesta eccessiva di liquidazione da parte del CTU, si rimetteva alla eventuale riduzione effettuata del giudicante.
Si costituisce altresì il consulente ing. eccependo, in via preliminare: la nullità CP_1
della procura alle liti;
nel merito, che la liquidazione degli onorari era stata richiesta sulla base del calcolo a pagina 4 di 10 vacazione, attesa l'insussistenza di una norma specifica, considerata la inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 17 del D.M. Decreto 30 maggio 2002 n. 182; che era consolidato il principio secondo il quale il Giudice possa, nel corso del giudizio civile di merito, porre a carico di una sola parte l'onere di anticipare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, costituendo tale decisione un provvedimento ordinatorio discrezionale e provvisorio, che non pregiudica il diritto di azione ed è conforme ai principi generali del processo civile;
quanto alle dedotte anomalie della consulenza, evidenzia che non possono essere introdotte nel presente procedimento censure diverse da quelle strettamente attinenti alla liquidazione del compenso del consulente tecnico.
Il procedimento, di competenza del Presidente del Tribunale, veniva assegnato dal sottoscritto giudice a sé stessa che, alla data del deposito 25.9.2024, ricopriva l'incarico, oltre che di Presidente della Terza sezione civile, di Presidente vicario del Tribunale, attesa la assenza del Presidente.
Alla udienza del 11.12.2024, si assegnava termine a parte ricorrente per regolarizzare la procura;
in data 12.12.2024 la parte depositava la stessa.
Acquisita la documentazione prodotta, concesso alle parti termine per critti difensivi finali, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza dell'11.3.2025, sostituita da note scritte, con riserva del deposito della decisione nei 30 giorni.
***
Il ricorrente contesta la liquidazione svolta dal giudice e relativa alle spettanze del CTU, sotto un triplice profilo.
Deduce, infatti:
1) Illegittima imposizione delle spese della CTU a carico della sola parte ricorrente;
2) Illegittimità della determinazione del compenso (modalità / quantum).
3) Ulteriori anomalie del giudizio.
I motivi sub 1) e 3) vengono esaminati preliminarmente.
Come ben evidenziato dalle difese dei convenuti, il riparto delle spese di consulenza nel pagina 5 di 10 corso del giudizio è meramente provvisorio;
difatti, è solo con la decisione finale che il giudice, sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., stabilisce il soggetto sul quale vengono a ricadere le spese di lite tutte, comprensive, quindi, anche dlele spese peritali.
La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di precisare che “In tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha
l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento. Avendo la statuizione contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice” (Cass., sez. II, 8.9.2017, n. 20971).
In quanto provvedimento meramente provvisorio, quindi, il giudice ha ritenuto di mettere le relative spese a carico della parte che la consulenza aveva richiesta;
nel caso di specie la parte, dopo aver corrisposto l'importo al CTU, è semplicemente tenuta ad indicare poi le spese sostenute nella nota spese e a chiederne la rifusione, la quale le verrà riconosciuta nella ipotesi in cui la decisione le sia favorevole, secondo i principi generali in punto riparto delle spese di giudizio, ovvero laddove il giudice, nella sua decisione finale, ritenga, anche in ipotesi di soccombenza, di ripartire diversamente le spese di consulenza.
In corso di giudizio, infatti, non vi è ancora un soccombente in senso proprio;
ne consegue che vi è piena libertà, per il giudice che procede, di disporre la provvisoria anticipazione delle spese a carico di una parte (che di norma si identifica nella parte che ha richiesto la consulenza), ovvero in via solidale, salva, come rilevato, la possibilità di diversamente disporre in sede di decisione.
Con riferimento alla tematica connessa alle asserite anomalie riscontrate nel corso della consulenza, (motivo sopra riportato sub 3), si osserva.
Costituisce principio pacifico affermato in giurisprudenza quello secondo il quale “In tema
pagina 6 di 10 di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011).
Più di recente, peraltro, la Corte ha ritenuto che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice possa e debba verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso” (Cass. Sez. 6, ord. 24.11.2021, n. 36396).
Da tali principi si evince che: con l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato non possono essere dedotte censure riguardanti la necessità delle attività remunerate;
né possono svolgersi censure in ordine al contenuto della consulenza medesima;
trattasi, infatti, di questioni che necessariamente debbono essere esaminate dal giudice che la detta consulenza ha richiesto.
Il giudizio demandato al giudice della opposizione concerne, quindi solo l'an e il quantum del compenso, per cui il giudice della opposizione può eventualmente solo verificare se quanto dedotto dal CTU sia o meno, rispondente ai quesiti.
Va rilevato che l'arresto giurisprudenza le del 2021, poc'anzi riportato, attiene a fattispecie nella quale il CTU aveva periziato (richiedendone il relativo pagamento), un immobile estraneo al quesito sottopostogli;
in tal caso la Corte ha quindi ritenuto che la questione potesse essere sottoposta al giudice della opposizione, in quanto trattasi di circostanza estremamente connessa alla liquidazione del compenso, connesso al valore dei beni periziati.
pagina 7 di 10 Trasportando i detti principi al caso di specie, si osserva.
La parte non si duole della esecuzione di accertamenti diversi, ma solo di alcune frasi espresse dal CTU, come ad esempio, la frase “che … a fronte della sicurezza pubblica è bene che l'assetto delle strisce pedonali venga ridefinito in funzione di quanto emerso, per l'incolumità dei pedoni ed automobilisti (cfr. doc.
3 - perizia pag. 9), o la frase: “Si fa notare che il tempo di che viene fissato in 5 secondi per ogni ciclo, Pt_2
che risulta un tempo sufficiente per lo spazio di arresto e/o accelerazione in caso di attraversamento. Si potrebbe aumentare proprio questo tempo per permettere una più agevole tranquillità veicolare, ma questa risulta una valutazione da effettuare negli uffici traffico in quanto non rientra nel quesito peritale nè nell'infrazione rilevata ma che ritengo sia uno spunto di riflessione per gli uffici competenti. (cfr. perizia pag. 12)
Non si tratta di accertamenti avulsi dal quesito.
A tal proposito, appare sufficiente leggere il quesito stesso, “dispone CTU sull'impianto semaforico per cui è causa “al fine di rilevarne la conformità alle vigenti norme codicistiche stradali;
la durata delle singole luci;
il corretto posizionamento e il corretto funzionamento con riguardo allo stato dei luoghi, al traffico veicolare insistente e alle corsie di marcia regolare” (cfr. doc. 3 Comune), per poter affermare che trattasi di mere deduzioni e consigli svolti dal CTU, anche in favore di una migliore viabilità, che peraltro sono espresse nell'ambito della consulenza medesima.
La questione relativa al fatto che dette deduzioni del CTU possono essere anche fornite nell'interesse del Comune di Pavia, è comunque rimessa alla decisione finale del giudice del merito, il quale ben potrebbe operare sul punto, un riparto di spese che tenga conto delle dette risultanze.
Con riferimento, infine, al secondo motivo di opposizione, connesso al quantum liquidato in favore del consulente, si osserva.
Il decreto di liquidazione si limita a confermare e a riconoscere l'importo richiesto dal consulente, ritenuto congruo.
Il CTU ha richiesto, per la perizia, 243 vacazioni, per 131 giorni lavorativi, oltre a € 160 per rimborso spese chilometriche.
pagina 8 di 10 Quest'ultimo importo non risulta contestato.
La parte ritiene che la richiesta di un totale di 484 ore, considerata la natura della consulenza svolta, sia da considerare eccessiva.
Non vi sono indicazioni in atti in ordine ai giorni di espletamento della consulenza;
dal verbale di giuramento si evince che le operazioni peritali sono iniziate il 1 ottobre 2023, mentre non è dato conoscere la data esatta di deposito della perizia, la quale porta la data del gennaio 2024.
Se ne ricava, pertanto, che la perizia ha richiesto circa 3 mesi/ 3 mesi e mezzo di lavoro.
Considerato che possono essere esposte non più di 4 vacazioni giornaliere, il computo delle ore riportato dal CTU non eccede il numero delle ore oggettivamente lavorabili.
Il sottoscritto giudicante, peraltro, ritiene di dare rilevanza, nel caso di specie, anche alla recente decisione della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 16/2025, pubblicata il
12/02/2025 sulla G.U. n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
In particolare, la Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e dopo aver precisato di essersi, in altre occasioni, limitata a formulare un ampio auspicio al legislatore perché desse ingresso a «norme migliori» (sentenza n. 41 del 1996, punto 7 del
Considerato in diritto), nel rilievo della insufficienza di una disciplina chiamata ad assicurare la congruenza dei livelli di remunerazione degli ausiliari del giudice rispetto al costo della vita;
e dopo aver dato atto della sistematica omissione dell'autorità preposta, dell'onere di adeguamento triennale dei compensi degli ausiliari, ha affermato che la norma prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 319/1980 è da ritenersi “manifestamente irragionevole, in quanto impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica omissione dell'onere di adeguamento periodico dei compensi”.
La Corte ha precisato, altresì, che lo “scarto significativo tra la prima vacazione e le successive – accentua l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi
pagina 9 di 10 all'ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo”.
Ciò premesso, il CTU ing. ha esposto nella sua richiesta, un totale di 1 vacazione ad CP_1
€ 14,68 e n. 242 vacazioni a € 8,15.
Anche a ritenere eccessivo il numero delle ore esposte, il giudicante evidenzia che il raddoppio del compenso stabilito porterebbe ad un risultato analogo, se non superiore, a quanto esposto in pagamento da parte del CTU.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la reiezione, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente.
Le spese si liquidano come da dispositivo, con applicazione dello scaglione fino a €
5.200 e liquidazione dei minimi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso avverso il decreto di liquidazione di data 6.9.2024 del giudice di pace di
Pavia dott.ssa Marianna Garagiola;
Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente Parte_1
te Comune di Pavia e ing. la somma di € 852,00 per compenso, oltre CP_1
spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, in favore di ciascuno dei due convenuti costituiti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Pavia, 20 marzo 2025
Il Presidente della Terza Sezione civile
Simona Caterbi
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