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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 472/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 2
aprile 2025
d a
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Guido Carra e Parte_2
dall'Avv.to Pietro Ferrazzi del Foro di Mantova, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del Controparte_1
procuratore speciale Avv.to Daniele Peccianti, rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Sarzi Sartori del Foro di Mantova,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n.
293/2021 pubblicata il 23 marzo 2021 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rifiutato il contraddittorio su domande nuove o modificate, pervia ogni più utile declaratoria del caso e di legge
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Mantova n. 293/2021 in data 18.03.2021, emessa nel procedimento n.
823/2019 R.G., previo ogni incombente ordinatorio meglio visto,
contrariis reiectis:
Nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale
di Mantova n. 293/2021 in data 18.03.2021, emessa nel procedimento n. 823/2019 R.G.:
• accertare e dichiarare la nullità parziale del rapporto bancario oggetto di causa e di ogni altro atto ad esso collegato per i motivi tutti dedotti in atti e, in ogni caso, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inesistenza delle clausole relative all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto, al corrispettivo su accordato e alla commissione di istruttoria veloce, nonché di tutti gli addebiti posti in essere in violazione della vigente normativa in materia bancaria e, conseguentemente,
pronunciare la non debenza di commissioni e interessi anatocistici. - 3 -
• Per effetto di quanto sopra, previa C.T.U. volta alla rideterminazione del reale saldo del conto corrente oggetto di causa,
epurato quindi lo stesso dagli illegittimi addebiti e computi,
rideterminare il saldo del conto corrente dal 27.05.2005 alla data del
1.08.2017, condannandosi per tutti i motivi di cui al presente atto,
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a provvedere alla rideterminazione del corretto saldo di conto corrente a credito dell'istante, da quantificarsi a seguito di CTU, con accredito in favore della società attrice degli importi illegittimamente addebitati e/o riscossi durante l'intero corso del rapporto per anatocismo, commissioni di massimo scoperto,
corrispettivo su accordato e commissioni di istruttoria veloce, operate,
se del caso, le opportune compensazioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria: ammettersi C.T.U. contabile sul seguente quesito: “Determini il CTU, sulla base degli atti e documenti di causa e attesa la nullità/inesistenza delle clausole relative a anatocismo, cms,
commissioni di istruttoria veloce e corrispettivo su accordato, il saldo all'1.08.2017 del rapporto di conto corrente n. 100095.87(41) a far tempo dal 27.05.2005, in assenza di ogni addebito per anatocismo e commissioni di massimo scoperto (ipotesi di accoglimento del primo motivo di gravame), nonché per corrispettivo su accordato e - 4 -
commissioni di istruttoria veloce (ipotesi di accoglimento del secondo motivo di gravame)”.
In via subordinata istruttoria: in caso di ritenuta fondatezza del solo secondo motivo di gravame, relativo allo storno dei soli addebiti per corrispettivo su accordato e commissioni di istruttoria veloce, si chiede che, stante la semplicità di calcolo alla luce della produzione degli estratti conto completi di riassunti scalari trimestrali, la Corte, in ossequio a evidenti ragioni di economia processuale e secondo prassi sempre più frequente nel contenzioso bancario, voglia ordinare alla parte appellata di eseguire il ricalcolo del saldo con espunzione di tali voci, sottoponendone gli esiti a verifica da parte dell'appellante,
riservando l'ammissione della CTU soltanto in caso di contestazione delle risultanze contabili elaborate dalla banca.
Dell'appellata
“Voglia l'On.le Corte D'Appello di Brescia, con reiezione delle domande, istanze ed eccezioni avversarie giudicare:
Nel merito
Respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con condanna alla rifusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Mantova la soc. lamentando Controparte_1
l'applicazione di una serie di addebiti illegittimi nonché chiedendo la - 5 -
rideterminazione del saldo del conto e la ripetizione dell'indebito.
La soc. contestava in toto Controparte_1
gli assunti avversari, eccependo preliminarmente la prescrizione.
Il Tribunale di Mantova, senza far luogo ad alcuna attività
istruttoria, così decideva:
- respinge le domande di parte attrice Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della convenuta spese Controparte_1
che liquida nella misura di € 4.200,00 per onorario, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e I.V.A. come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che l'onere della prova circa l'esistenza di un'apertura di credito (e della conseguente natura ripristinatoria dei versamenti) grava sul cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito;
- che non si può attribuire rilevanza al c.d. affidamento “di fatto”
(del quale non si conoscono con esattezza la misura, il tasso applicato e la durata), né si può evincere in via automatica la presenza di affidamenti dall'esistenza di scoperti di conto corrente ovvero dall'addebito della commissione di massimo scoperto;
- che, nella fattispecie concreta, non vi è la prova dell'esistenza
(consistenza, entità e durata) di eventuali contratti di apertura di credito;
che, pertanto, deve ritenersi che abbiano natura solutoria le rimesse operate sul conto in epoca antecedente al 27.5.2015 (rectius:
27.5.2005), ossia dieci anni antecedenti alla data del primo atto interruttivo della prescrizione;
- 6 -
- che l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali è imprescrittibile, mentre quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è, invece, soggetta all'ordinaria prescrizione decennale;
- che l'esame della domanda di accertamento della nullità
parziale del contratto di conto corrente e di conseguente rideterminazione del saldo non può essere isolato da quello della domanda di condanna dell'istituto bancario alla restituzione dei versamenti indebiti, essendo l'accertamento ivi richiesto, con evidenza,
strumentale all'accoglimento della domanda di condanna;
- che, non essendo stata fornita la prova che il contratto di conto corrente in atti fosse assistito da un'apertura di credito, lo stesso non poteva prevedere le condizioni economiche richiamate con riferimento a detto contratto, incluso il tasso di interesse;
- che parte convenuta ha prodotto il foglio informativo,
sottoscritto dalla correntista in data 8.3.2003, il quale contiene le condizioni economiche applicate dalla banca a decorrere dal 1.4.2003;
che il disconoscimento della sottoscrizione effettuato da parte attrice è
tardivo;
- che è, altresì, tardiva la deduzione in comparsa conclusionale della diversa circostanza relativa all'avvenuta sottoscrizione del conto corrente al 8.4.2003, in data successiva rispetto al foglio informativo del 8.3.2003;
- che i rilievi in punto di modificazioni unilaterali delle condizioni, capitalizzazione, commissioni e spese non possono trovare - 7 -
accoglimento; che la doglianza relativa alla mancata comunicazione ex art. 118 tub delle condizioni pattuite è generica, non essendo stato allegato quali sarebbero le diverse condizioni che la banca avrebbe unilateralmente applicato in violazione della citata disposizione;
- che sono infondate le censure relative all'anatocismo, alle commissioni e alle altre spese, in quanto tutte regolarmente pattuite nella scrittura del 8.3.2003; che, quanto all'anatocismo, le parti hanno pattuito la capitalizzazione trimestrale come da foglio informativo analitico sottoscritto dall'attrice con l'indicazione del TAE;
che,
quanto alla commissione di massimo scoperto, prevista allo 0,9% e applicata fin dal 2005 nella misura del 2,25%, la relativa eccezione è
stata tardivamente formulata;
che, in ogni caso, le commissioni riguardano condizioni di operatività di rapporto di conto corrente aperto, la cui applicazione effettiva è stata comunicata periodicamente mediante l'invio degli estratti conto prodotti da parte attrice e non contestati;
che, quanto alle altre spese (spese di istruttoria, spese di gestione fido, spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti,
spese di revisione fido, spese di revisione pratica fido, corrispettivo su accordato), sono state indicate in modo del tutto generico, a fronte della produzione documentale della scrittura del 8.3.2003 da cui risulta la loro individuazione e determinazione.
La soc. interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Data di stipula del contratto di conto corrente ed efficacia del foglio informativo in data 1.04.2003 (doc. 4 di parte convenuta); - 8 -
- 2) Corrispettivo su accordato, commissione di istruttoria veloce e ius variandi;
- 3) Le spese di giudizio.
Resisteva la soc. la Controparte_1
quale, in subordine, riproponeva l'eccezione di irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c., non esaminata dal giudice di primo grado poiché
rimasta assorbita.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 2 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la , in ordine alla data Pt_1
di stipula del contratto di conto corrente ed efficacia del foglio informativo in data 1.04.2003 (doc. 4 di parte convenuta), osserva che,
anche a voler ritenere la genuinità della sottoscrizione, il documento de
quo non ha valore contrattuale, trattandosi di un mero foglio informativo di filiale, privo di riferimenti al rapporto in esame;
che,
infatti, non è conforme alla normativa in tema di contratti bancari;
che si tratta di una generale comunicazione alla clientela, non certo di un contratto bancario tra intermediario e cliente;
che, non essendo stato redatto nella forma del contratto per corrispondenza, secondo la prassi bancaria, avrebbe certamente richiesto la sottoscrizione di entrambe le parti a pena di nullità ex art. 117 tub;
che il medesimo documento può
essere stato eventualmente sottoscritto solo per mera presa d'atto dalla correntista delle condizioni generalizzate applicate dall'istituto di credito;
che, inoltre, la data del foglio informativo è precedente a quella - 9 -
dattiloscritta indicata sul contratto di conto corrente;
che vi è oggettiva incertezza sulla data di tale contratto, essendovi una data dattiloscritta
(8.04.2003) e a una “a penna” (18.02.2003); che il contratto,
sottoscritto in data 8.04.2003, successiva a quella riportata nel foglio informativo (doc. 4), costituisce, anche a prescindere dalla validità
negoziale del primo documento, atto idoneo a modificare le condizioni pubblicizzate alla clientela in data 1.04.2003; che non vi è alcuna prova circa l'asserita sottoscrizione del foglio informativo in data 8.03.2003;
che l'unica data riportata nel documento è quella dell'1.04.2003, mentre la diversa data dell'8.03.2003, più volte riportata in sentenza, non è
rinvenibile negli atti di causa;
che, pertanto, si ripropongono in sede di gravame le eccezioni sulla natura del foglio informativo 1.04.2003 e,
in via subordinata, sulla decadenza delle condizioni ivi indicate a seguito della successiva sottoscrizione del contratto di conto corrente;
che dall'esame degli estratti conto si evince che le condizioni di cui al foglio informativo (doc. 4) non sono state applicate al rapporto, a differenza di quelle indicate nel contratto di conto corrente, con l'unica eccezione della periodicità di capitalizzazione, applicata trimestralmente in violazione del dato contrattuale che prevedeva la capitalizzazione annuale;
che l'invalidità delle condizioni economiche contenute nei fogli informativi, e per contro la validità di quelle contenute nel contratto, hanno rilevanti conseguenze sulla richiesta rideterminazione del saldo, in tema di anatocismo e di commissioni;
che, quanto all'anatocismo, i tassi indicati in contratto riportano il solo
TAN e non il TAE (ossia il tasso effettivo pagato dal correntista tenuto - 10 -
conto degli effetti della capitalizzazione), per cui la clausola dovrebbe essere dichiarata nulla in quanto contrastante con l'art. 6 della delibera
CICR 9.02.2000; che, in ogni caso, la capitalizzazione è stata applicata trimestralmente a fronte della previsione di una capitalizzazione annuale, senza alcuna modifica contrattuale e senza alcuna autorizzazione in tal senso;
che, quanto alla commissione di massimo scoperto, né il contratto in data 8.04.2003, né la successiva proposta di modifica unilaterale del 22.03.2007 (doc. 14 di parte appellata) recano una clausola valida per l'applicazione della CMS, limitandosi,
entrambi, a indicare il valore nominale dello 0,72 %; che nessuno dei documenti in atti reca pattuizioni sulla CIV e sulla commissione di messa a disposizione fondi, delle quali non vi è traccia nemmeno in alcuna comunicazione di modifica unilaterale ex art. 118 tub.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
La prima questione che deve essere affrontata è quella che riguarda le date del contratto di conto corrente (doc. 1 appellante) e del foglio informativo (doc. 4 appellata).
Il contratto di conto corrente reca la data, dattiloscritta, del 8
aprile 2003, e quella, manoscritta, del 18 febbraio 2003. La data del 18
febbraio 2003 è sovrascritta a penna su quella del 8 aprile 2003.
La Corte ritiene che il contratto sia stato stipulato il 18 febbraio
2003.
In tal senso depongono due elementi:
- la stessa parte appellante, nell'atto di citazione di primo grado,
esordiva affermando che “ a far data dal 18.02.2003, ha Parte_1 - 11 -
intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 100095.87(41), tutt'ora
attivo, con la filiale di Castelbelforte (MN) della
[...]
ora Controparte_2 Controparte_1
C.F./P.I. , con sede legale in , Piazza Salimbeni n. P.IVA_1 CP_1
3”. La deduzione circa la stipulazione del contratto in data 8 aprile 2003
è stata fatta soltanto in comparsa conclusionale, dopo che l'appellata aveva prodotto il foglio informativo con decorrenza 1 aprile 2003,
all'evidente fine di supportare la tesi secondo cui il foglio non poteva aver mutato le condizioni contrattuali;
- il conto corrente, benchè rechi la data dattiloscritta del 8 aprile
2003, elenca talune condizioni contrattuali aventi efficacia a far tempo da periodi anteriori (ad esempio, tasso creditore 20 febbraio 2003, tasso debitore 1 aprile 2003, etc.), a conferma del fatto che il rapporto è
iniziato prima del 8 aprile 2003.
Il foglio informativo non reca alcuna data, ma indica soltanto la decorrenza dal 1 aprile 2003.
Pertanto, non è dato comprendere quanto si legge in sentenza,
ossia che detto foglio risalirebbe al 8 marzo 2003.
In conclusione, il contratto di conto corrente è stato stipulato il
18 febbraio 2003, mentre il foglio informativo ha decorrenza dal 1
aprile 2003.
La seconda questione che deve essere affrontata è quella che riguarda la valenza, contrattuale o meno, del predetto foglio informativo.
Il documento de quo riporta una serie di condizioni che in gran - 12 -
parte ricalcano quelle del contratto di conto corrente, ma con talune modifiche: le più importanti modifiche sono quelle che riguardano la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, che da annuale diventa trimestrale, e la più compiuta definizione della cms.
Esso è stato sottoscritto dal legale rappresentante della correntista, il quale, a dir il vero, nel giudizio di primo grado lo aveva disconosciuto, ma tardivamente (sul punto non vi è gravame).
La Corte ritiene che detto foglio informativo abbia valenza contrattuale, e non meramente informativa, giacchè è stato sottoscritto dalla correntista, è riferibile al rapporto per cui è causa (lo dimostra il fatto che gran parte delle condizioni sono identiche alle precedenti) e contiene talune modifiche del contratto (quelle sopra evidenziate). Non
si tratta, dunque, come sostenuto dall'appellante, di una generale comunicazione alla clientela, da parte della banca, ovvero di una mera presa d'atto, da parte della correntista, delle condizioni usualmente praticate dall'azienda di credito, bensì di un vero e proprio contratto
(rectius: di una modifica del contratto originario).
Del resto, lo stesso contratto di conto corrente dispone che “le
altre condizioni economiche non specificate saranno applicate nella
misura indicata nel foglio informativo analitico di cui ho/abbiamo
ricevuto copia”, mentre l'art. 14 disciplina lo ius variandi, a riprova del fatto che era stata prevista la possibilità di una modifica delle condizioni contrattuali e che la correntista l'ha accettata.
Per scrupolo si osserva che non occorre la firma di un delegato della banca (Sez. U - , Sentenza n. 898 del 16/01/2018: “In tema - 13 -
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro,
posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità
di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve
ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una
copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non
anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Tale principio, enunciato in tema di intermediazione finanziaria, è perfettamente estendibile ai contratti bancari), e che l'eventuale mancata consegna al cliente non genera alcuna nullità
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024 : “In tema di contratti bancari, il
requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385
del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore
del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi
alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa
non produce alcuna nullità negoziale”).
In conclusione, il foglio informativo ha una valenza contrattuale.
La terza questione che deve essere affrontata è quella che riguarda gli addebiti a titolo di anatocismo e di cms.
Quanto all'anatocismo, la disciplina contenuta nel foglio informativo appare conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000
(Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria), in quanto indica la medesima periodicità di capitalizzazione degli - 14 -
interessi attivi e passivi e riporta sia il TAN che il TAE.
Dunque, nessuna illegittimità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
Quanto alla cms, nel medesimo foglio informativo è prevista sia l'aliquota ordinaria, destinata ad operare in presenza di regolari affidamenti sull'utilizzo massimo nei limiti del fido, che quella aggiuntiva, destinata ad operare sul massimo sconfinamento e/o scoperto non a fronte di fido, con le relative percentuali.
A dir il vero l'unico elemento che fa difetto è la periodicità della commissione, ma esso non è affatto indispensabile
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024: “In tema di conto corrente bancario,
non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo
scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun
riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque
determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto,
avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni
negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo
da valorizzare la comune volontà delle parti”).
Dunque, nessuna illegittimità della cms.
Con il secondo motivo di appello la , in ordine al Pt_1
corrispettivo su accordato, alla commissione di istruttoria veloce e allo
ius variandi, osserva che non si riscontra alcuna pattuizione contrattuale o alcuna proposta di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ex art. 118 tub che ne giustifichi l'applicazione al conto corrente oggetto del giudizio;
che il foglio informativo 1.04.2003, il - 15 -
contratto 8.04.2003 e la proposta di modifica unilaterale del 22.03.2007
non citano tali commissioni, così come non si rinviene alcun richiamo a tali oneri nelle comunicazioni in calce agli estratti conto;
che, in ogni caso, il potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali riconosciuto all'intermediario dall'art. 118 tub costituisce eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti e, pertanto, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, senza possibilità di introdurne di nuove;
che, nella fattispecie concreta, il corrispettivo sull'accordato è stato introdotto, come si evince dagli estratti conto, a partire dal quarto trimestre del 2009 e addebitato alla correntista, alla quale né è stata sottoposta una clausola pattizia (in violazione dell'art. 2 bis c. 1 L. n. 2/2009) che prevedesse l'addebito della commissione, esplicativa inoltre dei criteri di calcolo e contabilizzazione, del tutto differenti da quelli relativi alla CMS, né è
stata fornita comunicazione di adeguamento nei termini di cui all'art. 2
bis c. 3 L. 2/2009, nemmeno mediante comunicazione in calce agli estratti conto;
che, in ogni caso, la commissione di disponibilità fondi
è nuova rispetto all'originario regolamento contrattuale, e, come tale,
estranea al meccanismo previsto e disciplinato dall'art. 118 tub, che non consente l'introduzione di nuove clausole;
che la correntista aveva eccepito fin dall'atto di citazione che il corrispettivo su accordato e la commissione di istruttoria erano state introdotte in corso di rapporto e applicate dalla banca in assenza di pattuizione o di comunicazione ex art. 118 tub di modifica delle condizioni esistenti, disciplina comunque - 16 -
non applicabile alle commissioni citate.
Il motivo è fondato.
Dagli estratti del conto corrente e dai riassunti scalari emerge che la banca, a far tempo dal 2009, ha applicato addebiti a titolo di commissione sull'accordato (complessivi € 46.952,97=) e di commissione di istruttoria veloce (complessivi € 2.140,00=), per un totale di € 48.732,07=.
Tuttavia, dette commissioni non sono state validamente pattuite per iscritto, né risulta che la banca abbia adeguato il contratto in corso alle nuove disposizioni che le hanno introdotte, secondo quanto previsto dall'art. 2 bis co. 3 L. 28 gennaio 2009 n. 2 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale).
Sul punto la banca si è limitata a sostenere che “trattasi di
condizioni di operatività del rapporto espressamente concordate, ed in
ogni caso la cui concreta attuazione è stata comunicata
periodicamente mediante l'invio degli estratti conto prodotti da parte
attrice e mai contestati, da cui risulta l'applicazione del corrispettivo
su accordato e della commissione di istruttoria” (p. 5 comparsa), ma non ha fornito alcuna specificazione al riguardo, rendendo così impossibile la verifica dell'assunto sostenuto.
Le commissioni, negli importi ut supra, sono state scrutinate anche nella ctp, che non è stata minimamente contestata.
Esse non ricadono nel periodo prescritto (ante 27 maggio 2005). - 17 -
Non è necessario l'espletamento di una ctu, sia perché gli importi risultano per tabulas, sia perché non sono stati contestati.
Ne consegue che, trattandosi di addebiti illegittimi, il saldo del conto al 31 agosto 2017 (ultimo estratto disponibile) va rideterminato da – € 16.105,84= a + € 32.627,13= (€ 48.732,07= - € 16.105,84=).
La domanda di ripetizione dell'indebito, formulata dall'appellante, è inammissibile, trattandosi di conto “aperto”.
Resta così assorbito l'esame dell'eccezione di irripetibilità del pagato, ai sensi dell'art. 2034 c.c., sollevata dalla banca: eccezione che,
peraltro, è anche infondata, non versandosi in ipotesi di obbligazioni naturali.
Con il terzo motivo di appello la , in ordine alle spese Pt_1
di giudizio, osserva che il capo di condanna dovrà essere riformato sia in caso di accoglimento dell'appello, atteso il principio della soccombenza, sia in caso contrario, in quanto la decisione di primo grado è stata principalmente fondata sul foglio informativo sottoscritto in data 1.04.2003, che non era stato consegnato alla correntista a seguito di richiesta della documentazione contrattuale ex art. 119 tub e che è stato prodotto in giudizio dall'istituto di credito in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Il motivo è fondato.
La correntista ha ottenuto una rideterminazione del saldo del conto nell'importo di + € 32.627,13=, così passando da passivo ad attivo, benchè la pretesa (desumibile dalla ctp) fosse di gran lunga superiore (€ 213.769,49= o, in subordine, € 199.626,11=), e benchè la - 18 -
domanda di ripetizione dell'indebito sia stata respinta.
Essa è comunque parzialmente vittoriosa.
La Corte ritiene, dunque, di poter compensare le spese nella misura di 1/2, ponendo il restante 1/2 a carico della banca, e ciò per entrambi i gradi di giudizio, effettuando una valutazione complessiva.
Dette spese possono liquidarsi, per l'intero, avuto riguardo al
decisum, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 6.713,00=
(di cui € 1.701,00= per la fase di studio, € 1.204,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00=
per la fase decisionale) e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi € 8.469,00= (di cui € 2.058,00= per la fase di studio, €
1.418,00= per la fase introduttiva, € 1.523,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore dei difensori antistatari. I compensi sono stati liquidati in misura minima per la terza fase, tenuto conto del mancato espletamento di un'attività istruttoria, e medio per tutte le altre fasi.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto al 31 agosto - 19 -
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante la metà delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate per l'intero come in motivazione, e con distrazione a favore dei difensori antistatari;
- spese di lite compensate per la restante metà.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 luglio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 nell'importo di + € 32.627,13=;
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 472/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 2
aprile 2025
d a
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Guido Carra e Parte_2
dall'Avv.to Pietro Ferrazzi del Foro di Mantova, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del Controparte_1
procuratore speciale Avv.to Daniele Peccianti, rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Sarzi Sartori del Foro di Mantova,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n.
293/2021 pubblicata il 23 marzo 2021 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rifiutato il contraddittorio su domande nuove o modificate, pervia ogni più utile declaratoria del caso e di legge
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Mantova n. 293/2021 in data 18.03.2021, emessa nel procedimento n.
823/2019 R.G., previo ogni incombente ordinatorio meglio visto,
contrariis reiectis:
Nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale
di Mantova n. 293/2021 in data 18.03.2021, emessa nel procedimento n. 823/2019 R.G.:
• accertare e dichiarare la nullità parziale del rapporto bancario oggetto di causa e di ogni altro atto ad esso collegato per i motivi tutti dedotti in atti e, in ogni caso, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inesistenza delle clausole relative all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto, al corrispettivo su accordato e alla commissione di istruttoria veloce, nonché di tutti gli addebiti posti in essere in violazione della vigente normativa in materia bancaria e, conseguentemente,
pronunciare la non debenza di commissioni e interessi anatocistici. - 3 -
• Per effetto di quanto sopra, previa C.T.U. volta alla rideterminazione del reale saldo del conto corrente oggetto di causa,
epurato quindi lo stesso dagli illegittimi addebiti e computi,
rideterminare il saldo del conto corrente dal 27.05.2005 alla data del
1.08.2017, condannandosi per tutti i motivi di cui al presente atto,
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a provvedere alla rideterminazione del corretto saldo di conto corrente a credito dell'istante, da quantificarsi a seguito di CTU, con accredito in favore della società attrice degli importi illegittimamente addebitati e/o riscossi durante l'intero corso del rapporto per anatocismo, commissioni di massimo scoperto,
corrispettivo su accordato e commissioni di istruttoria veloce, operate,
se del caso, le opportune compensazioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria: ammettersi C.T.U. contabile sul seguente quesito: “Determini il CTU, sulla base degli atti e documenti di causa e attesa la nullità/inesistenza delle clausole relative a anatocismo, cms,
commissioni di istruttoria veloce e corrispettivo su accordato, il saldo all'1.08.2017 del rapporto di conto corrente n. 100095.87(41) a far tempo dal 27.05.2005, in assenza di ogni addebito per anatocismo e commissioni di massimo scoperto (ipotesi di accoglimento del primo motivo di gravame), nonché per corrispettivo su accordato e - 4 -
commissioni di istruttoria veloce (ipotesi di accoglimento del secondo motivo di gravame)”.
In via subordinata istruttoria: in caso di ritenuta fondatezza del solo secondo motivo di gravame, relativo allo storno dei soli addebiti per corrispettivo su accordato e commissioni di istruttoria veloce, si chiede che, stante la semplicità di calcolo alla luce della produzione degli estratti conto completi di riassunti scalari trimestrali, la Corte, in ossequio a evidenti ragioni di economia processuale e secondo prassi sempre più frequente nel contenzioso bancario, voglia ordinare alla parte appellata di eseguire il ricalcolo del saldo con espunzione di tali voci, sottoponendone gli esiti a verifica da parte dell'appellante,
riservando l'ammissione della CTU soltanto in caso di contestazione delle risultanze contabili elaborate dalla banca.
Dell'appellata
“Voglia l'On.le Corte D'Appello di Brescia, con reiezione delle domande, istanze ed eccezioni avversarie giudicare:
Nel merito
Respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso
Con condanna alla rifusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Mantova la soc. lamentando Controparte_1
l'applicazione di una serie di addebiti illegittimi nonché chiedendo la - 5 -
rideterminazione del saldo del conto e la ripetizione dell'indebito.
La soc. contestava in toto Controparte_1
gli assunti avversari, eccependo preliminarmente la prescrizione.
Il Tribunale di Mantova, senza far luogo ad alcuna attività
istruttoria, così decideva:
- respinge le domande di parte attrice Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della convenuta spese Controparte_1
che liquida nella misura di € 4.200,00 per onorario, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e I.V.A. come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che l'onere della prova circa l'esistenza di un'apertura di credito (e della conseguente natura ripristinatoria dei versamenti) grava sul cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito;
- che non si può attribuire rilevanza al c.d. affidamento “di fatto”
(del quale non si conoscono con esattezza la misura, il tasso applicato e la durata), né si può evincere in via automatica la presenza di affidamenti dall'esistenza di scoperti di conto corrente ovvero dall'addebito della commissione di massimo scoperto;
- che, nella fattispecie concreta, non vi è la prova dell'esistenza
(consistenza, entità e durata) di eventuali contratti di apertura di credito;
che, pertanto, deve ritenersi che abbiano natura solutoria le rimesse operate sul conto in epoca antecedente al 27.5.2015 (rectius:
27.5.2005), ossia dieci anni antecedenti alla data del primo atto interruttivo della prescrizione;
- 6 -
- che l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali è imprescrittibile, mentre quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è, invece, soggetta all'ordinaria prescrizione decennale;
- che l'esame della domanda di accertamento della nullità
parziale del contratto di conto corrente e di conseguente rideterminazione del saldo non può essere isolato da quello della domanda di condanna dell'istituto bancario alla restituzione dei versamenti indebiti, essendo l'accertamento ivi richiesto, con evidenza,
strumentale all'accoglimento della domanda di condanna;
- che, non essendo stata fornita la prova che il contratto di conto corrente in atti fosse assistito da un'apertura di credito, lo stesso non poteva prevedere le condizioni economiche richiamate con riferimento a detto contratto, incluso il tasso di interesse;
- che parte convenuta ha prodotto il foglio informativo,
sottoscritto dalla correntista in data 8.3.2003, il quale contiene le condizioni economiche applicate dalla banca a decorrere dal 1.4.2003;
che il disconoscimento della sottoscrizione effettuato da parte attrice è
tardivo;
- che è, altresì, tardiva la deduzione in comparsa conclusionale della diversa circostanza relativa all'avvenuta sottoscrizione del conto corrente al 8.4.2003, in data successiva rispetto al foglio informativo del 8.3.2003;
- che i rilievi in punto di modificazioni unilaterali delle condizioni, capitalizzazione, commissioni e spese non possono trovare - 7 -
accoglimento; che la doglianza relativa alla mancata comunicazione ex art. 118 tub delle condizioni pattuite è generica, non essendo stato allegato quali sarebbero le diverse condizioni che la banca avrebbe unilateralmente applicato in violazione della citata disposizione;
- che sono infondate le censure relative all'anatocismo, alle commissioni e alle altre spese, in quanto tutte regolarmente pattuite nella scrittura del 8.3.2003; che, quanto all'anatocismo, le parti hanno pattuito la capitalizzazione trimestrale come da foglio informativo analitico sottoscritto dall'attrice con l'indicazione del TAE;
che,
quanto alla commissione di massimo scoperto, prevista allo 0,9% e applicata fin dal 2005 nella misura del 2,25%, la relativa eccezione è
stata tardivamente formulata;
che, in ogni caso, le commissioni riguardano condizioni di operatività di rapporto di conto corrente aperto, la cui applicazione effettiva è stata comunicata periodicamente mediante l'invio degli estratti conto prodotti da parte attrice e non contestati;
che, quanto alle altre spese (spese di istruttoria, spese di gestione fido, spese di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti,
spese di revisione fido, spese di revisione pratica fido, corrispettivo su accordato), sono state indicate in modo del tutto generico, a fronte della produzione documentale della scrittura del 8.3.2003 da cui risulta la loro individuazione e determinazione.
La soc. interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Data di stipula del contratto di conto corrente ed efficacia del foglio informativo in data 1.04.2003 (doc. 4 di parte convenuta); - 8 -
- 2) Corrispettivo su accordato, commissione di istruttoria veloce e ius variandi;
- 3) Le spese di giudizio.
Resisteva la soc. la Controparte_1
quale, in subordine, riproponeva l'eccezione di irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c., non esaminata dal giudice di primo grado poiché
rimasta assorbita.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 2 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la , in ordine alla data Pt_1
di stipula del contratto di conto corrente ed efficacia del foglio informativo in data 1.04.2003 (doc. 4 di parte convenuta), osserva che,
anche a voler ritenere la genuinità della sottoscrizione, il documento de
quo non ha valore contrattuale, trattandosi di un mero foglio informativo di filiale, privo di riferimenti al rapporto in esame;
che,
infatti, non è conforme alla normativa in tema di contratti bancari;
che si tratta di una generale comunicazione alla clientela, non certo di un contratto bancario tra intermediario e cliente;
che, non essendo stato redatto nella forma del contratto per corrispondenza, secondo la prassi bancaria, avrebbe certamente richiesto la sottoscrizione di entrambe le parti a pena di nullità ex art. 117 tub;
che il medesimo documento può
essere stato eventualmente sottoscritto solo per mera presa d'atto dalla correntista delle condizioni generalizzate applicate dall'istituto di credito;
che, inoltre, la data del foglio informativo è precedente a quella - 9 -
dattiloscritta indicata sul contratto di conto corrente;
che vi è oggettiva incertezza sulla data di tale contratto, essendovi una data dattiloscritta
(8.04.2003) e a una “a penna” (18.02.2003); che il contratto,
sottoscritto in data 8.04.2003, successiva a quella riportata nel foglio informativo (doc. 4), costituisce, anche a prescindere dalla validità
negoziale del primo documento, atto idoneo a modificare le condizioni pubblicizzate alla clientela in data 1.04.2003; che non vi è alcuna prova circa l'asserita sottoscrizione del foglio informativo in data 8.03.2003;
che l'unica data riportata nel documento è quella dell'1.04.2003, mentre la diversa data dell'8.03.2003, più volte riportata in sentenza, non è
rinvenibile negli atti di causa;
che, pertanto, si ripropongono in sede di gravame le eccezioni sulla natura del foglio informativo 1.04.2003 e,
in via subordinata, sulla decadenza delle condizioni ivi indicate a seguito della successiva sottoscrizione del contratto di conto corrente;
che dall'esame degli estratti conto si evince che le condizioni di cui al foglio informativo (doc. 4) non sono state applicate al rapporto, a differenza di quelle indicate nel contratto di conto corrente, con l'unica eccezione della periodicità di capitalizzazione, applicata trimestralmente in violazione del dato contrattuale che prevedeva la capitalizzazione annuale;
che l'invalidità delle condizioni economiche contenute nei fogli informativi, e per contro la validità di quelle contenute nel contratto, hanno rilevanti conseguenze sulla richiesta rideterminazione del saldo, in tema di anatocismo e di commissioni;
che, quanto all'anatocismo, i tassi indicati in contratto riportano il solo
TAN e non il TAE (ossia il tasso effettivo pagato dal correntista tenuto - 10 -
conto degli effetti della capitalizzazione), per cui la clausola dovrebbe essere dichiarata nulla in quanto contrastante con l'art. 6 della delibera
CICR 9.02.2000; che, in ogni caso, la capitalizzazione è stata applicata trimestralmente a fronte della previsione di una capitalizzazione annuale, senza alcuna modifica contrattuale e senza alcuna autorizzazione in tal senso;
che, quanto alla commissione di massimo scoperto, né il contratto in data 8.04.2003, né la successiva proposta di modifica unilaterale del 22.03.2007 (doc. 14 di parte appellata) recano una clausola valida per l'applicazione della CMS, limitandosi,
entrambi, a indicare il valore nominale dello 0,72 %; che nessuno dei documenti in atti reca pattuizioni sulla CIV e sulla commissione di messa a disposizione fondi, delle quali non vi è traccia nemmeno in alcuna comunicazione di modifica unilaterale ex art. 118 tub.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
La prima questione che deve essere affrontata è quella che riguarda le date del contratto di conto corrente (doc. 1 appellante) e del foglio informativo (doc. 4 appellata).
Il contratto di conto corrente reca la data, dattiloscritta, del 8
aprile 2003, e quella, manoscritta, del 18 febbraio 2003. La data del 18
febbraio 2003 è sovrascritta a penna su quella del 8 aprile 2003.
La Corte ritiene che il contratto sia stato stipulato il 18 febbraio
2003.
In tal senso depongono due elementi:
- la stessa parte appellante, nell'atto di citazione di primo grado,
esordiva affermando che “ a far data dal 18.02.2003, ha Parte_1 - 11 -
intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 100095.87(41), tutt'ora
attivo, con la filiale di Castelbelforte (MN) della
[...]
ora Controparte_2 Controparte_1
C.F./P.I. , con sede legale in , Piazza Salimbeni n. P.IVA_1 CP_1
3”. La deduzione circa la stipulazione del contratto in data 8 aprile 2003
è stata fatta soltanto in comparsa conclusionale, dopo che l'appellata aveva prodotto il foglio informativo con decorrenza 1 aprile 2003,
all'evidente fine di supportare la tesi secondo cui il foglio non poteva aver mutato le condizioni contrattuali;
- il conto corrente, benchè rechi la data dattiloscritta del 8 aprile
2003, elenca talune condizioni contrattuali aventi efficacia a far tempo da periodi anteriori (ad esempio, tasso creditore 20 febbraio 2003, tasso debitore 1 aprile 2003, etc.), a conferma del fatto che il rapporto è
iniziato prima del 8 aprile 2003.
Il foglio informativo non reca alcuna data, ma indica soltanto la decorrenza dal 1 aprile 2003.
Pertanto, non è dato comprendere quanto si legge in sentenza,
ossia che detto foglio risalirebbe al 8 marzo 2003.
In conclusione, il contratto di conto corrente è stato stipulato il
18 febbraio 2003, mentre il foglio informativo ha decorrenza dal 1
aprile 2003.
La seconda questione che deve essere affrontata è quella che riguarda la valenza, contrattuale o meno, del predetto foglio informativo.
Il documento de quo riporta una serie di condizioni che in gran - 12 -
parte ricalcano quelle del contratto di conto corrente, ma con talune modifiche: le più importanti modifiche sono quelle che riguardano la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, che da annuale diventa trimestrale, e la più compiuta definizione della cms.
Esso è stato sottoscritto dal legale rappresentante della correntista, il quale, a dir il vero, nel giudizio di primo grado lo aveva disconosciuto, ma tardivamente (sul punto non vi è gravame).
La Corte ritiene che detto foglio informativo abbia valenza contrattuale, e non meramente informativa, giacchè è stato sottoscritto dalla correntista, è riferibile al rapporto per cui è causa (lo dimostra il fatto che gran parte delle condizioni sono identiche alle precedenti) e contiene talune modifiche del contratto (quelle sopra evidenziate). Non
si tratta, dunque, come sostenuto dall'appellante, di una generale comunicazione alla clientela, da parte della banca, ovvero di una mera presa d'atto, da parte della correntista, delle condizioni usualmente praticate dall'azienda di credito, bensì di un vero e proprio contratto
(rectius: di una modifica del contratto originario).
Del resto, lo stesso contratto di conto corrente dispone che “le
altre condizioni economiche non specificate saranno applicate nella
misura indicata nel foglio informativo analitico di cui ho/abbiamo
ricevuto copia”, mentre l'art. 14 disciplina lo ius variandi, a riprova del fatto che era stata prevista la possibilità di una modifica delle condizioni contrattuali e che la correntista l'ha accettata.
Per scrupolo si osserva che non occorre la firma di un delegato della banca (Sez. U - , Sentenza n. 898 del 16/01/2018: “In tema - 13 -
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro,
posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità
di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve
ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una
copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non
anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Tale principio, enunciato in tema di intermediazione finanziaria, è perfettamente estendibile ai contratti bancari), e che l'eventuale mancata consegna al cliente non genera alcuna nullità
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024 : “In tema di contratti bancari, il
requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385
del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore
del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi
alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa
non produce alcuna nullità negoziale”).
In conclusione, il foglio informativo ha una valenza contrattuale.
La terza questione che deve essere affrontata è quella che riguarda gli addebiti a titolo di anatocismo e di cms.
Quanto all'anatocismo, la disciplina contenuta nel foglio informativo appare conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000
(Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria), in quanto indica la medesima periodicità di capitalizzazione degli - 14 -
interessi attivi e passivi e riporta sia il TAN che il TAE.
Dunque, nessuna illegittimità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
Quanto alla cms, nel medesimo foglio informativo è prevista sia l'aliquota ordinaria, destinata ad operare in presenza di regolari affidamenti sull'utilizzo massimo nei limiti del fido, che quella aggiuntiva, destinata ad operare sul massimo sconfinamento e/o scoperto non a fronte di fido, con le relative percentuali.
A dir il vero l'unico elemento che fa difetto è la periodicità della commissione, ma esso non è affatto indispensabile
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024: “In tema di conto corrente bancario,
non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo
scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun
riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque
determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto,
avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni
negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo
da valorizzare la comune volontà delle parti”).
Dunque, nessuna illegittimità della cms.
Con il secondo motivo di appello la , in ordine al Pt_1
corrispettivo su accordato, alla commissione di istruttoria veloce e allo
ius variandi, osserva che non si riscontra alcuna pattuizione contrattuale o alcuna proposta di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ex art. 118 tub che ne giustifichi l'applicazione al conto corrente oggetto del giudizio;
che il foglio informativo 1.04.2003, il - 15 -
contratto 8.04.2003 e la proposta di modifica unilaterale del 22.03.2007
non citano tali commissioni, così come non si rinviene alcun richiamo a tali oneri nelle comunicazioni in calce agli estratti conto;
che, in ogni caso, il potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali riconosciuto all'intermediario dall'art. 118 tub costituisce eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti e, pertanto, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, senza possibilità di introdurne di nuove;
che, nella fattispecie concreta, il corrispettivo sull'accordato è stato introdotto, come si evince dagli estratti conto, a partire dal quarto trimestre del 2009 e addebitato alla correntista, alla quale né è stata sottoposta una clausola pattizia (in violazione dell'art. 2 bis c. 1 L. n. 2/2009) che prevedesse l'addebito della commissione, esplicativa inoltre dei criteri di calcolo e contabilizzazione, del tutto differenti da quelli relativi alla CMS, né è
stata fornita comunicazione di adeguamento nei termini di cui all'art. 2
bis c. 3 L. 2/2009, nemmeno mediante comunicazione in calce agli estratti conto;
che, in ogni caso, la commissione di disponibilità fondi
è nuova rispetto all'originario regolamento contrattuale, e, come tale,
estranea al meccanismo previsto e disciplinato dall'art. 118 tub, che non consente l'introduzione di nuove clausole;
che la correntista aveva eccepito fin dall'atto di citazione che il corrispettivo su accordato e la commissione di istruttoria erano state introdotte in corso di rapporto e applicate dalla banca in assenza di pattuizione o di comunicazione ex art. 118 tub di modifica delle condizioni esistenti, disciplina comunque - 16 -
non applicabile alle commissioni citate.
Il motivo è fondato.
Dagli estratti del conto corrente e dai riassunti scalari emerge che la banca, a far tempo dal 2009, ha applicato addebiti a titolo di commissione sull'accordato (complessivi € 46.952,97=) e di commissione di istruttoria veloce (complessivi € 2.140,00=), per un totale di € 48.732,07=.
Tuttavia, dette commissioni non sono state validamente pattuite per iscritto, né risulta che la banca abbia adeguato il contratto in corso alle nuove disposizioni che le hanno introdotte, secondo quanto previsto dall'art. 2 bis co. 3 L. 28 gennaio 2009 n. 2 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale).
Sul punto la banca si è limitata a sostenere che “trattasi di
condizioni di operatività del rapporto espressamente concordate, ed in
ogni caso la cui concreta attuazione è stata comunicata
periodicamente mediante l'invio degli estratti conto prodotti da parte
attrice e mai contestati, da cui risulta l'applicazione del corrispettivo
su accordato e della commissione di istruttoria” (p. 5 comparsa), ma non ha fornito alcuna specificazione al riguardo, rendendo così impossibile la verifica dell'assunto sostenuto.
Le commissioni, negli importi ut supra, sono state scrutinate anche nella ctp, che non è stata minimamente contestata.
Esse non ricadono nel periodo prescritto (ante 27 maggio 2005). - 17 -
Non è necessario l'espletamento di una ctu, sia perché gli importi risultano per tabulas, sia perché non sono stati contestati.
Ne consegue che, trattandosi di addebiti illegittimi, il saldo del conto al 31 agosto 2017 (ultimo estratto disponibile) va rideterminato da – € 16.105,84= a + € 32.627,13= (€ 48.732,07= - € 16.105,84=).
La domanda di ripetizione dell'indebito, formulata dall'appellante, è inammissibile, trattandosi di conto “aperto”.
Resta così assorbito l'esame dell'eccezione di irripetibilità del pagato, ai sensi dell'art. 2034 c.c., sollevata dalla banca: eccezione che,
peraltro, è anche infondata, non versandosi in ipotesi di obbligazioni naturali.
Con il terzo motivo di appello la , in ordine alle spese Pt_1
di giudizio, osserva che il capo di condanna dovrà essere riformato sia in caso di accoglimento dell'appello, atteso il principio della soccombenza, sia in caso contrario, in quanto la decisione di primo grado è stata principalmente fondata sul foglio informativo sottoscritto in data 1.04.2003, che non era stato consegnato alla correntista a seguito di richiesta della documentazione contrattuale ex art. 119 tub e che è stato prodotto in giudizio dall'istituto di credito in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Il motivo è fondato.
La correntista ha ottenuto una rideterminazione del saldo del conto nell'importo di + € 32.627,13=, così passando da passivo ad attivo, benchè la pretesa (desumibile dalla ctp) fosse di gran lunga superiore (€ 213.769,49= o, in subordine, € 199.626,11=), e benchè la - 18 -
domanda di ripetizione dell'indebito sia stata respinta.
Essa è comunque parzialmente vittoriosa.
La Corte ritiene, dunque, di poter compensare le spese nella misura di 1/2, ponendo il restante 1/2 a carico della banca, e ciò per entrambi i gradi di giudizio, effettuando una valutazione complessiva.
Dette spese possono liquidarsi, per l'intero, avuto riguardo al
decisum, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 6.713,00=
(di cui € 1.701,00= per la fase di studio, € 1.204,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00=
per la fase decisionale) e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi € 8.469,00= (di cui € 2.058,00= per la fase di studio, €
1.418,00= per la fase introduttiva, € 1.523,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore dei difensori antistatari. I compensi sono stati liquidati in misura minima per la terza fase, tenuto conto del mancato espletamento di un'attività istruttoria, e medio per tutte le altre fasi.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto al 31 agosto - 19 -
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante la metà delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate per l'intero come in motivazione, e con distrazione a favore dei difensori antistatari;
- spese di lite compensate per la restante metà.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 luglio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 nell'importo di + € 32.627,13=;