Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 217
CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inammissibilità della CTU

    I motivi di appello sono fondati. L'ammissione della CTU e l'ambito delle indagini disposte dal giudice di primo grado, così come l'apprezzamento del loro esito, non sono conformi ai parametri di legge. Il quesito posto al consulente d'ufficio era principalmente rivolto ad effettuare una ricognizione delle caratteristiche dell'immobile e se le stesse giustifichino una differenza di classamento rispetto alle altre unità immobiliari dello stesso stabile. Le conclusioni del perito sono state recepite acriticamente nella motivazione della sentenza impugnata, senza tenere conto di circostanze di fatto indicate dall'Ufficio (presenza di locali di grandi dimensioni, buona esposizione, doppio ingresso, elevata superficie), che conferiscono all'unità immobiliare un valore più elevato rispetto alle altre. Il fatto che nello stesso fabbricato coesistano classificazioni diverse è situazione diffusa che dipende dalla valutazione di una migliore fruibilità per la posizione e la consistenza, come avvenuto nel caso di specie con l'attribuzione originaria in A/1, consolidata da svariati anni. Le conclusioni della perizia non sono condivisibili in quanto non tengono conto degli aspetti valorizzati dall'Ufficio. Sussistono indiscutibili elementi di differenziazione tra le unità immobiliari che consentono di ritenere adeguata e mantenere la diversa classificazione in A/1 per l'appartamento in lite.

  • Accolto
    Erroneità della decisione nel merito

    La procedura DOCFA, presentata per "divisione-diversa distribuzione degli spazi interni" (realizzazione di un piccolo ripostiglio, demolizione di una tramezza per unire due vani in un unico vano più ampio – sala da pranzo – e il collegamento tra questo e la cucina e lo scorporo della cantina), in assenza di variazioni oggettive, non è tale da comportare un mutamento sostanziale delle caratteristiche preesistenti, che avevano portato all'originario classamento in A/1. L'inidoneità di tale procedura per operare un diverso classamento è affermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. L'impiego alla procedura Docfa è, pertanto, limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi la modifica della consistenza delle singole unità immobiliari. La sentenza di primo grado motiva circa una variazione della consistenza, tuttavia, nella fattispecie, la procedura Docfa avrebbe dovuto (e potuto) avere unicamente la finalità di denunciare la diversa distribuzione degli spazi, con conseguente rettifica della consistenza della uiu, la quale è stata appunto accertata in vani 8, in luogo degli originari 9,5 vani, fermo restando l'originario classamento in A/1, ormai consolidato. Detta variazione, nondimeno, non ha intaccato le caratteristiche originarie dell'immobile: lo spostamento di una tramezza interna per unire due vani o lo scorporo della cantina non influiscono certo sulle caratteristiche preesistenti (costruttive, tecnologiche e ornamentali) che avevano portato al classamento in A/1. Le modalità consentite al contribuente per promuovere una rettifica della classificazione e della rendita sono la segnalazione dei Comuni, la segnalazione del Contribuente, ovvero ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 37/1997 (istanza di procedere al declassamento della propria unità immobiliare), procedimenti amministrativi in cui è l'Amministrazione ad essere investita dell'incarico di verificare se vi siano i presupposti per rideterminare la rendita catastale consolidata agli atti. Ritenere che, invece, sia possibile operare con un DOCFA fuori dalle ipotesi espressamente previste dal D.M. 701/1994, provocando così un accertamento in rettifica e pervenire, quindi, a un giudizio tributario significa bypassare i procedimenti anzidetti, investendo il giudice tributario di richieste non riferibili a norme vigenti.

  • Rigettato
    Legittimità della procedura DOCFA e variazione della consistenza

    La sentenza di primo grado, in effetti, motiva circa una variazione della consistenza; tuttavia, nella fattispecie, la procedura Docfa avrebbe dovuto (e potuto) avere unicamente la finalità di denunciare la diversa distribuzione degli spazi, con conseguente rettifica della consistenza della uiu, la quale è stata appunto accertata in vani 8, in luogo degli originari 9,5 vani, fermo restando l'originario classamento in A/1, ormai consolidato. Detta variazione, nondimeno, non ha intaccato le caratteristiche originarie dell'immobile: lo spostamento di una tramezza interna per unire due vani o lo scorporo della cantina non influiscono certo sulle caratteristiche preesistenti (costruttive, tecnologiche e ornamentali) che avevano portato al classamento in A/1.

  • Rigettato
    Infondatezza delle tesi dell'Ufficio sulle caratteristiche "signorili" dell'immobile

    Le conclusioni della perizia – che pare fare riferimento solo alle caratteristiche costruttive, quali “(struttura portante in muratura e cemento armato, copertura a tetto inclinato, finiture interne quali pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, tinteggiature, ed impiantistiche quali idrico, sanitario e riscaldamento), similari fra loro, con finiture di buona qualità ma sicuramente non di pregio”; e che rileva che, trattandosi di unità immobiliari dello stesso edificio, necessariamente sono similari - non si rivelano, pertanto, condivisibili, in quanto non tengono conto degli aspetti sopra enumerati e valorizzati, invece, dall'Ufficio a partire dal suo accertamento, nonché nel corso del presente giudizio. Invece, proprio in ragione dei richiamati aspetti, sussistono indiscutibili elementi di differenziazione tra le unità immobiliari, che consentono di ritenere adeguata e mantenere la diversa classificazione in A/1 per l'appartamento in lite.

  • Rigettato
    Correttezza del ricorso alla CTU

    L'ammissione della c.t.u. e l'ambito delle indagini disposte dal giudice di primo grado - così come l'apprezzamento del loro esito - si rivelano non conformi ai parametri di legge. Il quesito posto dalla Corte di I grado al consulente d'ufficio era principalmente rivolto ad effettuare una ricognizione delle “caratteristiche dell'immobile per cui è causa e se le stesse giustifichino una differenza di classamento rispetto alle altre unità immobiliari dello stesso stabile”. Le conclusioni a cui è giunto il perito – che ha reputato gli immobili “similari fra loro, con finiture di buona qualità, ma sicuramente non di pregio ed ordinarie, come verificato in loco nel corso del sopralluogo e come riportato nella variazione catastale presentata in data 26.01.2022; pertanto si ritiene che un diverso classamento catastale tra le unità immobiliari sopracitate, non sia giustificato” - sono state recepite acriticamente nella motivazione della sentenza qui impugnata e senza tenere in alcun conto alcune circostanze di fatto indicate dall'Ufficio: 1) la presenza di uno o più locali di grandi dimensioni che eccedono il vano massimo, 2) una buona esposizione, con balconi e terrazzi che affacciano su due vie per complessivi 30 metri di lunghezza, 3) la presenza di un doppio ingresso, 4) l'elevata superficie (mq. 170) e consistenza (è l'unità con maggior superficie rispetto a tutte le altre presenti nel fabbricato). Tutti questi elementi, invece, conferiscono e consentono di riconoscere all'unità immobiliare in questione un valore più elevato rispetto alle altre presenti nel fabbricato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 217
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo