Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02334/2025REG.PROV.COLL.
N. 07596/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7596 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Pinto e Sergio Zaccariello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Aldo Pinto e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del Decreto del Ministero della Difesa del 5 settembre 2022, con il quale veniva respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “disturbo d'ansia con disturbo dell'umore” e, per l’effetto, rigettata la domanda di equo indennizzo.
2. L’appellante, graduato dell’Esercito Italiano, aveva richiesto il riconoscimento dell’infermità accertata come dipendente da causa di servizio a causa delle situazioni di stress da lui accusate fin da 2006 a partire dalla revoca del brevetto militare di paracadutismo e degli atteggiamenti ostruzionistici oltre al demansionamento subito, fino alla sospensione temporanea dal servizio sulla base di un presunto disturbo psichiatrico da asserito abuso di alcol.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso sottolineando come il giudizio sulla patologia posta alla sua attenzione da parte del Comitato di verifica ha tenuto conto di tutti gli aspetti segnalati nello svolgimento del servizio ne ha descritto le cause ed ha escluso che essa possa in qualche modo collegarsi allo svolgimento del servizio.
Sulle patologie a base endogena, l’incidenza del servizio può essere affermata solamente se nel servizio prestato sono individuabili episodi, condizioni ed eventi che, per il loro carattere eccezionale e tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possono assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale. Non essendo stata fornita la prova che nel corso del servizio prestato vi fossero state situazioni di carattere eccezionale che possano essere considerate concausa per la loro natura di eventi stressanti, il giudizio del Comitato sembrava aver affrontato esaurientemente l’analisi del nesso causale tra le patologie riscontrate ed il servizio svolto che si è caratterizzato per mansioni ordinarie e prive di qualunque caratteristica stressante.
Il mancato rispetto del termine procedimentale non rileva trattandosi di termine ordinatorio.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo lamenta la mancata valutazione della complessiva condizione lavorativa cui era stato esposto per anni. Sottoposto a condizioni di lavoro e rapporti relazionali con l’amministrazione abnormi, logoranti, fonte di stress sia dal punto di vista fisico, che psicologico, come peraltro specificamente dettagliati nella sua domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
4.2. Il secondo motivo contesta il riferimento nella sentenza ad ordinarie condizioni di servizio: la patologia psichica contratta dal ricorrente non dipende dallo svolgimento di “mansioni proprie del ruolo e delle funzioni assegnate”, come riferito dal Giudice di I grado. Esse ineriscono la paradossale situazione lavorativa in cui il ricorrente si è trovato ad operare a causa dei numerosi, documentati disservizi posti in essere dall’amministrazione, per anni, nei suoi confronti.
Dette vicende di servizio hanno condotto il ricorrente ad uno stato di frustrazione sfociato in patologia a seguito della perdita di relazioni interpersonali con i superiori, il fallimento delle pratiche comunicative, base dello sviluppo di sentimenti di frustrazione, perdita di autostima, preoccupazione per il proprio futuro, percezione di una forma di violenza nei propri confronti.
4.3. Il terzo motivo censura che si sia proceduto a valutare la sussistenza della causa di servizio nell’insorgere di una patologia non stabilizzata considerando che è compito della Commissione Medica Ospedaliera stabilire quando una patologia si è stabilizzata.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente dal momento che vogliono sottolineare come l’insorgere della patologia non sia dipeso dallo svolgimento ordinario delle mansioni assegnate al militare, ma dalla situazione di stress conseguente alle asserite ingiustizie da lui subite, dal demansionamento di fatto cui è stato sottoposto dopo la revoca del brevetto da paracadutista.
Orbene l’insorgere della patologia riscontrata potrebbe costituire materia per una causa di risarcimento danni ex art. 2087 c.c. fattispecie applicabile anche al pubblico impiego.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia riscontrata ad un militare presuppone che vi sia stato un accertamento tra l’insorgere di detta malattia e lo svolgimento ordinario del servizio.
Il presupposto implicito della disciplina è che l’adempimento dei propri doveri di servizio talvolta possono sottoporre il fisico a delle sollecitazioni straordinarie potenzialmente iatrogene che giustificano i benefici che derivano dal riconoscimento di questo nesso causale tra le condizioni in cui si è volto il servizio e l’insorgere della malattia.
Ma nel caso in esame la patologia, non a caso di carattere psichico, è sorta per effetto di una condotta dei superiori che a torto o a ragione è stata ritenuta mortificante della professionalità del militare, caratterizzata da un impiego demansionante dello stesso.
Per altro verso, occorre ricordare che l’Amministrazione, nella gestione dell’episodio che il ricorrente assume aver costituito la scaturigine causale del suo successivo disagio, ha agito nell’esercizio delle proprie prerogative e “in protezione” del dipendente (“ritiro” del brevetto di aviolancio per lesione in tesi cagionata da attività di aviolancio): ora. se è comprensibile il dispiacere dell’appellante sul piano umano, non può negarsi che l’Amministrazione abbia agito con correttezza, e quindi neanche retroagendo a detto segmento è possibile individuare comportamenti men che diligenti.
6.2. Per quanto riguarda il terzo motivo, si osserva che il Comitato deve esprimere un giudizio sul nesso causale tra l’insorgere della malattia e lo svolgimento del servizio. Non è necessario che la malattia sia stabilizzata per effettuare questo riconoscimento. Laddove il nesso venga ritenuto esistente potrà esservi un successivo giudizio che confermerà con ogni probabilità la valutazione espressa anche nei confronti dell’aggravamento intervenuto che avrà rilevanza quanto all’entità dell’equo indennizzo.
Ma la mancata stabilizzazione della patologia non è comunque un motivo che possa inficiare il giudizio del Comitato di Verifica.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese della presenta fase di giudizio che liquida in € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.