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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07.05.2024 al n. 2370/2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'Avv. CASSESE CARMELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. JOSSA GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, la ricorrente, sig.ra , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. CP_1
in Somma Vesuviana (NA) il 04.01.2007 dalla cui unione
[...]
nascevano due figli, (nato a [...] il [...]) e (nato ad Per_1 Per_2
Avellino il 01.01.2010), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei minori con collocazione degli stessi presso la madre nella casa coniugale, determinare a suo carico il mantenimento per il coniuge per l'importo di euro 600,00 e per i minori per l'importo di euro 1.400,00, con partecipazione al 70% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione con addebito, con affidamento paritario dei minori, nessuna previsione in merito all'assegno di mantenimento in favore del coniuge e la previsione, invece, di un assegno di mantenimento in favore dei minori per l'importo di euro 500,00, con partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 13.01.2025 le parti confermavano la volontà di volersi separare e, invitate dal Giudice a raggiungere un accordo in merito alle condizioni di separazione, manifestavano la possibilità di aderire ad una proposta conciliativa.
Pertanto, con ordinanza del 21.01.2025, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che ivi si riporta testualmente:
“Affidamento condiviso dei minori e con diritto di visita del padre libero, attesa Per_1 Per_2
la maggiore età dei ragazzi.
Assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre da versarsi entro il 5 di ogni mese a per i figli minori pari ad euro 800 mensili (euro 400 per ciascun figlio), oltre Parte_1
2 rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, tenuto conto della rata del mutuo diretto a garantire la disponibilità della casa familiare ai figli.
Dispone che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie, ove documentate, concordate o urgenti, per i figli al 50% (come da Protocollo del Tribunale di Nola).
Nulla per la a titolo di mantenimento. Pt_1
Rinuncia alle domande di addebito”
In merito alle suesposte condizioni, parte ricorrente non aderiva unicamente alla previsione del diritto di visita padre-figli libero, chiedendo che venisse, invece, fornita una precisa calendarizzazione degli incontri, stante l'età dei figli e le loro ormai consolidate abitudini di vita e di frequentazione con la figura paterna.
Pertanto, con ordinanza del 28.02.2025, il Giudice statuiva, in via provvisoria, le seguenti condizioni:
“In via provvisoria,
Affida i minori e ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre. I genitori eserciteranno, quindi, la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
I tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno definiti di comune accordo. In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche degli stessi;
i minori trascorreranno con il padre fine settimana alternati restando a dormire il venerdì fino alle 20.00 della domenica ed in periodo non scolastico fino alle 21.00. Durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno e trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale e il giorno Per_1 Per_2 di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i
3 Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno ciascun minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e le feste del papà.
Assegna la casa coniugale sita in Marigliano alla via Somma n. 55 alla Pt_1
Dispone che corrisponda a a mezzo bonifico bancario entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese la somma di € 800 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, con decorrenza dal 13.01.2025.
Dispone che ciascuno dei genitori partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal
Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine e gli Avvocati di Nola, ove concordate, documentate o urgenti.
Nulla per il mantenimento della come da proposta conciliativa in essere. Pt_1
Prende atto dell'intervenuta rinuncia alle domande di addebito.”
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti rappresentavo forti divergenze in merito ad una previsione non condivisa del diritto di visita padre- figli e, pertanto, si rendeva necessaria la loro comparizione innanzi al Giudice.
All'udienza presidenziale del 09.06.2025, preso atto della maggiore età raggiunta da , ritenuto di non poter statuire in merito al diritto di visita padre-figlio Per_1
senza prima procedere all'ascolto del figlio minore, , il Giudice rinviava Per_2
a tal uopo all'udienza del 20.10.2025.
Per quanto innanzi esposto, quindi, si procedeva all'audizione del minore,
, all'esito della quale il Giudice formulava alle parti una proposta Per_2
conciliativa in merito al controverso diritto di visita, ferme restando le ulteriori statuizioni già assunte con provvedimenti provvisori, e testualmente esponeva:
4 “il padre terrà con sé il minore dal sabato mattina sino al lunedì mattina che lo accompagnerà a scuola nelle settimane in cui lo stesso ha i turni di lavoro articolati sulla fascia pomeridiana;
nelle settimane in cui il padre ha i turni articolati sulla fascia mattutina incontrerà il minore nelle giornate del martedì
e giovedì (salvo diverso accordo tra le parti) dall'orario di uscita di scuola, ove lo preleverà e lo riporterà
a casa della madre per le ore 21.00.”
A seguito di contraddittorio innanzi al Giudice, le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dallo stesso e chiedevano che la causa venisse riservata per la desione.
Pertanto, il Giudice, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
20.10.2025.
In via preliminare occorre rilevare che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne il figlio della coppia, ogni istanza e/o Persona_3
provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
5 Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
14.01.2007 in Somma Vesuviana (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi del figlio minore, , come sopra Per_2
generalizzato, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nel corso dell'istruttoria:
“Assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre da versarsi entro il 5 di ogni mese a per i figli minori pari ad euro 800 mensili (euro 400 per ciascun figlio), oltre Parte_1 rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, tenuto conto della rata del mutuo diretto a garantire la disponibilità della casa familiare ai figli.
Dispone che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie, ove documentate, concordate o urgenti, per i figli al 50% (come da Protocollo del Tribunale di Nola).
Nulla per la a titolo di mantenimento. Pt_1
Rinuncia alle domande di addebito”.
Il mantenimento previsto a carico del padre da versarsi entro il 5 di ogni mese a va inteso per il figlio minore e per il figlio maggiorenne Parte_1 Per_2
non economicamente autosufficiente pari ad euro 800 mensili (euro 400 Per_1
per ciascun figlio).
6 In merito al diritto di visita padre-minore, invece, riguardante ormai soltanto il figlio , ancora minorenne, posto l'affidamento condiviso di entrambi i Per_2
genitori e la sua collocazione privilegiata presso la madre, vengono statuite le seguenti condizioni, concordate nel corso della fase presidenziale:
“il padre terrà con sé il minore dal sabato mattina sino al lunedì mattina che lo accompagnerà a scuola nelle settimane in cui lo stesso ha i turni di lavoro articolati sulla fascia pomeridiana;
nelle settimane in cui il padre ha i turni articolati sulla fascia mattutina incontrerà il minore nelle giornate del martedì
e giovedì (salvo diverso accordo tra le parti) dall'orario di uscita di scuola, ove lo preleverà e lo riporterà
a casa della madre per le ore 21.00.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 04.02.1980 e nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio il giorno 04.01.2007 in Somma Vesuviana (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 2, Parte II, Serie A);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
7 Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 05.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07.05.2024 al n. 2370/2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'Avv. CASSESE CARMELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. JOSSA GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, la ricorrente, sig.ra , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. CP_1
in Somma Vesuviana (NA) il 04.01.2007 dalla cui unione
[...]
nascevano due figli, (nato a [...] il [...]) e (nato ad Per_1 Per_2
Avellino il 01.01.2010), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei minori con collocazione degli stessi presso la madre nella casa coniugale, determinare a suo carico il mantenimento per il coniuge per l'importo di euro 600,00 e per i minori per l'importo di euro 1.400,00, con partecipazione al 70% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione con addebito, con affidamento paritario dei minori, nessuna previsione in merito all'assegno di mantenimento in favore del coniuge e la previsione, invece, di un assegno di mantenimento in favore dei minori per l'importo di euro 500,00, con partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 13.01.2025 le parti confermavano la volontà di volersi separare e, invitate dal Giudice a raggiungere un accordo in merito alle condizioni di separazione, manifestavano la possibilità di aderire ad una proposta conciliativa.
Pertanto, con ordinanza del 21.01.2025, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che ivi si riporta testualmente:
“Affidamento condiviso dei minori e con diritto di visita del padre libero, attesa Per_1 Per_2
la maggiore età dei ragazzi.
Assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre da versarsi entro il 5 di ogni mese a per i figli minori pari ad euro 800 mensili (euro 400 per ciascun figlio), oltre Parte_1
2 rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, tenuto conto della rata del mutuo diretto a garantire la disponibilità della casa familiare ai figli.
Dispone che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie, ove documentate, concordate o urgenti, per i figli al 50% (come da Protocollo del Tribunale di Nola).
Nulla per la a titolo di mantenimento. Pt_1
Rinuncia alle domande di addebito”
In merito alle suesposte condizioni, parte ricorrente non aderiva unicamente alla previsione del diritto di visita padre-figli libero, chiedendo che venisse, invece, fornita una precisa calendarizzazione degli incontri, stante l'età dei figli e le loro ormai consolidate abitudini di vita e di frequentazione con la figura paterna.
Pertanto, con ordinanza del 28.02.2025, il Giudice statuiva, in via provvisoria, le seguenti condizioni:
“In via provvisoria,
Affida i minori e ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre. I genitori eserciteranno, quindi, la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
I tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno definiti di comune accordo. In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche degli stessi;
i minori trascorreranno con il padre fine settimana alternati restando a dormire il venerdì fino alle 20.00 della domenica ed in periodo non scolastico fino alle 21.00. Durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno e trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale e il giorno Per_1 Per_2 di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i
3 Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno ciascun minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e le feste del papà.
Assegna la casa coniugale sita in Marigliano alla via Somma n. 55 alla Pt_1
Dispone che corrisponda a a mezzo bonifico bancario entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese la somma di € 800 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, con decorrenza dal 13.01.2025.
Dispone che ciascuno dei genitori partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal
Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine e gli Avvocati di Nola, ove concordate, documentate o urgenti.
Nulla per il mantenimento della come da proposta conciliativa in essere. Pt_1
Prende atto dell'intervenuta rinuncia alle domande di addebito.”
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti rappresentavo forti divergenze in merito ad una previsione non condivisa del diritto di visita padre- figli e, pertanto, si rendeva necessaria la loro comparizione innanzi al Giudice.
All'udienza presidenziale del 09.06.2025, preso atto della maggiore età raggiunta da , ritenuto di non poter statuire in merito al diritto di visita padre-figlio Per_1
senza prima procedere all'ascolto del figlio minore, , il Giudice rinviava Per_2
a tal uopo all'udienza del 20.10.2025.
Per quanto innanzi esposto, quindi, si procedeva all'audizione del minore,
, all'esito della quale il Giudice formulava alle parti una proposta Per_2
conciliativa in merito al controverso diritto di visita, ferme restando le ulteriori statuizioni già assunte con provvedimenti provvisori, e testualmente esponeva:
4 “il padre terrà con sé il minore dal sabato mattina sino al lunedì mattina che lo accompagnerà a scuola nelle settimane in cui lo stesso ha i turni di lavoro articolati sulla fascia pomeridiana;
nelle settimane in cui il padre ha i turni articolati sulla fascia mattutina incontrerà il minore nelle giornate del martedì
e giovedì (salvo diverso accordo tra le parti) dall'orario di uscita di scuola, ove lo preleverà e lo riporterà
a casa della madre per le ore 21.00.”
A seguito di contraddittorio innanzi al Giudice, le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dallo stesso e chiedevano che la causa venisse riservata per la desione.
Pertanto, il Giudice, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
20.10.2025.
In via preliminare occorre rilevare che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne il figlio della coppia, ogni istanza e/o Persona_3
provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
5 Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
14.01.2007 in Somma Vesuviana (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi del figlio minore, , come sopra Per_2
generalizzato, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nel corso dell'istruttoria:
“Assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre da versarsi entro il 5 di ogni mese a per i figli minori pari ad euro 800 mensili (euro 400 per ciascun figlio), oltre Parte_1 rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, tenuto conto della rata del mutuo diretto a garantire la disponibilità della casa familiare ai figli.
Dispone che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie, ove documentate, concordate o urgenti, per i figli al 50% (come da Protocollo del Tribunale di Nola).
Nulla per la a titolo di mantenimento. Pt_1
Rinuncia alle domande di addebito”.
Il mantenimento previsto a carico del padre da versarsi entro il 5 di ogni mese a va inteso per il figlio minore e per il figlio maggiorenne Parte_1 Per_2
non economicamente autosufficiente pari ad euro 800 mensili (euro 400 Per_1
per ciascun figlio).
6 In merito al diritto di visita padre-minore, invece, riguardante ormai soltanto il figlio , ancora minorenne, posto l'affidamento condiviso di entrambi i Per_2
genitori e la sua collocazione privilegiata presso la madre, vengono statuite le seguenti condizioni, concordate nel corso della fase presidenziale:
“il padre terrà con sé il minore dal sabato mattina sino al lunedì mattina che lo accompagnerà a scuola nelle settimane in cui lo stesso ha i turni di lavoro articolati sulla fascia pomeridiana;
nelle settimane in cui il padre ha i turni articolati sulla fascia mattutina incontrerà il minore nelle giornate del martedì
e giovedì (salvo diverso accordo tra le parti) dall'orario di uscita di scuola, ove lo preleverà e lo riporterà
a casa della madre per le ore 21.00.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 04.02.1980 e nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio il giorno 04.01.2007 in Somma Vesuviana (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 2, Parte II, Serie A);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
7 Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 05.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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