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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. LA UL Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARPE VINCENZO Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 GATTI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in PIOSSASCO il 04/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 45 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.04.2001 e il 04.01.2007. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 13.05.2015, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.05.2015.
Con ricorso depositato il 15/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Rileva questo Collegio che nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione abitativa e regime di visita relativamente alla IG , difettandone i presupposti di legge (minore Persona_2 età), essendo la ragazza (nata il [...]) già maggiorenne.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che ciascun genitore provvederà alle esigenze dei figli per il tempo in cui li avrà con sé; inoltre, il padre verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento per e Parte_1 Per_1
, la somma concordata di €.300,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese a mezzo Persona_2 bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra, come individuate dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Torino, saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate nei tempi e con le modalità previste dal citato Protocollo;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale verrà integralmente richiesto e percepito dalla sig.ra Parte_1
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- il sig. si impegna a trasferire in piena ed esclusiva proprietà alla Controparte_1 sig.ra che di conseguenza risulterà esclusiva proprietaria dell'intero, la propria Parte_1 quota di comproprietà indivisa pari al 50% dell'unità immobiliare sotto descritta e già costituente casa coniugale, facente parte del fabbricato denominato "residenza Ponte Vecchio" e sita in comune di Piossasco (TO), via Nazario Sauro n.13.
Più precisamente: l'unità immobiliare acquistata dai coniugi - in data 22.12.2010, CP_1 Pt_1 per atto a rogito notaio , Repertorio n.27825, raccolta n.17324, trascritto alla Persona_3 conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2 in data 30.12.2010 al gen.53318, part.34161 e così descritta:
a) al piano primo (secondo fuori terra) soggiorno, una camera, cucina e servizio, alle coerenze: soprassuolo dell'area esclusiva dell'alloggio "5" posto al piano terreno a tre lati, pianerottolo della "scala int.1" e "scala int. 1", alloggio "10" del piano;
b) al piano secondo-sottotetto (terzo fuori terra), una camera e porzione di sottotetto non abitabile che circonda tale camera su tre lati fra le coerenze: soprassuolo dell'area esclusiva dell'alloggio "5" posto al piano terreno a tre lati, alloggio "10";
c) al piano interrato un locale ad uso cantina fra le coerenze: corridoio comune delle cantine, cantina "5", altro corridoio comune di accesso alle cantine, cantine "9" e "2";
d) al piano interrato un locale ad uso autorimessa privata di pertinenza dell'alloggio sopra indicato fra le coerenze: area di manovra, intercapedine comune a due lati, autorimessa "BOX 6".
Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati come segue: foglio 23 part.582, sub 16, via Nazario Sauro n.13, P. S.1-1-2 cat. A/2, cl.2, vani 6, rendita €.681,72 (l'appartamento) e al foglio 23 part. 582 sub 22, via Nazario Sauro n.13/1, P. S.1 cat. C/6, cl 3, mq 18, rendita €.79,02 (autorimessa).
Il trasferimento di cui sopra verrà fatto ed accettato sotto l'osservanza del regolamento di condominio depositato con atto in data 22.12.2010, rogito notaio , repertorio n.27821/17320. Persona_3
Le parti danno atto che l'unità immobiliare di Piossasco, via Nazario Sauro n.13 è gravata da ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Torino2 in data 22.06.2010 ai nn.25459/5128 in favore di , in forza di accollo di quota di Controparte_2 mutuo ipotecario a rogito notaio in data 18.06.2010 rep. n. 27246/16952 (registrato Persona_3 al 1° Ufficio delle Entrate di Torino) in favore di . Controparte_2
Ad oggi, sono state regolarmente corrisposte le rate del mutuo sino a quella scadente ad ottobre 2024 e la signora si accollerà, manlevandone il sig. , le rate residue del suddetto Parte_1 CP_1 mutuo, pertanto, a far data da quella con scadenza novembre 2024.
Il trasferimento verrà effettuato in quanto funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione di ogni questione tra i sig.ri e e sarà formalizzato entro e non oltre 30 giorni dal passaggio CP_1 Pt_1 in giudicato della sentenza di divorzio con atto notarile da sottoporsi a registrazione a cura del notaio rogante con richiesta dei benefici di cui all'art.19 legge n.74/87, i cui oneri, anche fiscali nessuno escluso, saranno a carico integrale della sig.ra ed a fronte del versamento alla stessa Parte_1 da parte del sig. della somma tra le parti concordata di €.4.000,00 Controparte_1 a conguaglio di quanto dal sig. dovuto per i ratei del mutuo Controparte_1 anticipati dalla sig.ra sino a tutto il mese di ottobre 2024, somma che verrà corrisposta alla Pt_1 sig.ra da parte del sig. contestualmente al rogito di cui sopra. Pt_1 CP_1
- Le parti dichiarano, fatta eccezione di quanto sopra, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico - patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo e di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di assegno divorzile;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario restano interamente compensate tra le parti, onde ognuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio legale.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 24.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA UL AL AM Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. LA UL Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARPE VINCENZO Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 GATTI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in PIOSSASCO il 04/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 45 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.04.2001 e il 04.01.2007. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 13.05.2015, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.05.2015.
Con ricorso depositato il 15/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Rileva questo Collegio che nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione abitativa e regime di visita relativamente alla IG , difettandone i presupposti di legge (minore Persona_2 età), essendo la ragazza (nata il [...]) già maggiorenne.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che ciascun genitore provvederà alle esigenze dei figli per il tempo in cui li avrà con sé; inoltre, il padre verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento per e Parte_1 Per_1
, la somma concordata di €.300,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese a mezzo Persona_2 bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra, come individuate dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Torino, saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate nei tempi e con le modalità previste dal citato Protocollo;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale verrà integralmente richiesto e percepito dalla sig.ra Parte_1
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- il sig. si impegna a trasferire in piena ed esclusiva proprietà alla Controparte_1 sig.ra che di conseguenza risulterà esclusiva proprietaria dell'intero, la propria Parte_1 quota di comproprietà indivisa pari al 50% dell'unità immobiliare sotto descritta e già costituente casa coniugale, facente parte del fabbricato denominato "residenza Ponte Vecchio" e sita in comune di Piossasco (TO), via Nazario Sauro n.13.
Più precisamente: l'unità immobiliare acquistata dai coniugi - in data 22.12.2010, CP_1 Pt_1 per atto a rogito notaio , Repertorio n.27825, raccolta n.17324, trascritto alla Persona_3 conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2 in data 30.12.2010 al gen.53318, part.34161 e così descritta:
a) al piano primo (secondo fuori terra) soggiorno, una camera, cucina e servizio, alle coerenze: soprassuolo dell'area esclusiva dell'alloggio "5" posto al piano terreno a tre lati, pianerottolo della "scala int.1" e "scala int. 1", alloggio "10" del piano;
b) al piano secondo-sottotetto (terzo fuori terra), una camera e porzione di sottotetto non abitabile che circonda tale camera su tre lati fra le coerenze: soprassuolo dell'area esclusiva dell'alloggio "5" posto al piano terreno a tre lati, alloggio "10";
c) al piano interrato un locale ad uso cantina fra le coerenze: corridoio comune delle cantine, cantina "5", altro corridoio comune di accesso alle cantine, cantine "9" e "2";
d) al piano interrato un locale ad uso autorimessa privata di pertinenza dell'alloggio sopra indicato fra le coerenze: area di manovra, intercapedine comune a due lati, autorimessa "BOX 6".
Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati come segue: foglio 23 part.582, sub 16, via Nazario Sauro n.13, P. S.1-1-2 cat. A/2, cl.2, vani 6, rendita €.681,72 (l'appartamento) e al foglio 23 part. 582 sub 22, via Nazario Sauro n.13/1, P. S.1 cat. C/6, cl 3, mq 18, rendita €.79,02 (autorimessa).
Il trasferimento di cui sopra verrà fatto ed accettato sotto l'osservanza del regolamento di condominio depositato con atto in data 22.12.2010, rogito notaio , repertorio n.27821/17320. Persona_3
Le parti danno atto che l'unità immobiliare di Piossasco, via Nazario Sauro n.13 è gravata da ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Torino2 in data 22.06.2010 ai nn.25459/5128 in favore di , in forza di accollo di quota di Controparte_2 mutuo ipotecario a rogito notaio in data 18.06.2010 rep. n. 27246/16952 (registrato Persona_3 al 1° Ufficio delle Entrate di Torino) in favore di . Controparte_2
Ad oggi, sono state regolarmente corrisposte le rate del mutuo sino a quella scadente ad ottobre 2024 e la signora si accollerà, manlevandone il sig. , le rate residue del suddetto Parte_1 CP_1 mutuo, pertanto, a far data da quella con scadenza novembre 2024.
Il trasferimento verrà effettuato in quanto funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione di ogni questione tra i sig.ri e e sarà formalizzato entro e non oltre 30 giorni dal passaggio CP_1 Pt_1 in giudicato della sentenza di divorzio con atto notarile da sottoporsi a registrazione a cura del notaio rogante con richiesta dei benefici di cui all'art.19 legge n.74/87, i cui oneri, anche fiscali nessuno escluso, saranno a carico integrale della sig.ra ed a fronte del versamento alla stessa Parte_1 da parte del sig. della somma tra le parti concordata di €.4.000,00 Controparte_1 a conguaglio di quanto dal sig. dovuto per i ratei del mutuo Controparte_1 anticipati dalla sig.ra sino a tutto il mese di ottobre 2024, somma che verrà corrisposta alla Pt_1 sig.ra da parte del sig. contestualmente al rogito di cui sopra. Pt_1 CP_1
- Le parti dichiarano, fatta eccezione di quanto sopra, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico - patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo e di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di assegno divorzile;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario restano interamente compensate tra le parti, onde ognuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio legale.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 24.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA UL AL AM Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.