Versione
12 dicembre 1975
12 dicembre 1975
Art. 1. Articolo unico
Le facolta' attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826 , estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e legge 11 ottobre 1973, n. 636 , possono essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio.
Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le facolta' attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826 , estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e legge 11 ottobre 1973, n. 636 , possono essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio.
Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 06/06/1984 n. 40 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 6 giugno 1984 · 0.45997804
Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 1985 e\' stato pubblicato il decreto interministeriale 21 marzo 1985 con il quale vengono stabilite nuove modalita\' che devono essere osservate dagli agenti di cambio autorizzati a corrispondere in modo virtuale la tassa sui contratti di borsa ai sensi dell\'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558. Le nuove disposizioni sostanzialmente non si discostano da quelle stabilite con il precedente abrogato decreto di 20 aprile 1976 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 dell\'8 maggio 1976) se non per quanto riguarda le denunce periodiche all\'Ufficio del Registro. Infatti l\'agente di cambio e\' tenuto ora a presentare …
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