Art. 1. Articolo unico
Le facolta' attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826 , estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e legge 11 ottobre 1973, n. 636 , possono essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio.
Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le facolta' attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826 , estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e legge 11 ottobre 1973, n. 636 , possono essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio.
Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.