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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2517/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: DIRITTI
REALI e promossa
D A
residente in [...] Parte_1
avv. SCIACCA ANTONIO per procura in atti - ATTORE -
C O N T R O
, residente in [...] CP_1
avv. RICCIARDI FABRIZIO per procura in atti - CONVENUTA -
E
, residente in [...] CP_2
avv. RICCIARDI FABRIZIO e avv. GRANARA DANIELE per procura in atti
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza del 7.11.2024
PER L'ATTORE:
“Piaccia al Tribunale ill.mo, adversis reiectis, accertata la sussistenza e la fondatezza delle doglianze di parte attrice come denunciate in citazione:
1) accertare l'illegittima trasformazione della luce in veduta in danno della proprietà attorea censita al nceu del Comune di Riomaggiore al fg. 25 mapp.
2406, 653 sub 3, 2028, 2029, come descritta nella premessa della citazione, eseguita dalla parte convenuta sulla sua proprietà al nceu del Comune di
Riomaggiore al fg. 25 mapp. 648 sub 19, 647 sub 4, come descritta nella premessa della citazione e illustrata nella relazione tecnica prodotta sub 3, e accertata in atti;
2) condannare per l'effetto la parte convenuta a ripristinare lo stato dei luoghi,
e quindi ad eliminare l'attuale veduta in danno della proprietà attorea, come descritta nella premessa della citazione, e come accertata, ed a rispristinare la luce preesistente nella proprietà convenuta con le originarie dimensioni e caratteristiche, come indicate nella premessa della citazione;
3) vinte le spese tutte di lite;
comprese le spese di ctu, le spese del consulente di parte come documentate;
4) il tutto previa, ove ritenuto opportuno, ammissione delle prove orali -per interrogatorio formale della parte convenuta e per testi- dedotte con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 in data 07.03.2023; con i testimoni ivi indicati”
PER LA CONVENUTA:
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare le domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese legali.
Con condanna dell'attore alla refusione delle spese di CTU anticipate dai convenuti, nonché delle spese di CTP di parte convenuta, sostenute per €
1.088,85, come da fattura del Geom. e bonifico in data 03.02.2023 Per_1 depositati con nota del 04.02.2023”
PER IL TERZO CHIAMATO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con condanna dell'attore all'integrale pagamento delle spese di CTU ed alla refusione delle spese tecniche sostenute per la nomina del consulente tecnico di parte e dei compensi già versati al CTU, come da documentazione contabile agli atti.
In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, si insiste, ove occorra e senza che ciò integri, neppure implicitamente, accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova, per
l'escussione in controprova del teste Arch. , con studio in Testimone_1
Riomaggiore (SP). Salvis jurisbus”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, proprietario per successione ereditaria di un appartamento Parte_1
di civile abitazione posto al primo piano del fabbricato di Via Gramsci 74 in
Riomaggiore, censito al NCEU del Comune di Riomaggiore al fg. 25 mapp.
2406 e 653 sub. 3, e accessibile dalla corte condominiale, censita al NCEU del
3 Comune di Riomaggiore al foglio 25 mapp. 2028, ha citato in giudizio CP_1
, comproprietaria del fabbricato censito al NCEU del Comune di
[...]
Riomaggiore al fg. 25 mapp. 648 sub 19 (unitamente al marito , Persona_2
deceduto), confinante con la corte comune, chiedendone la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento della illegittima trasformazione in veduta della luce da sempre esistente sul muro perimetrale del fabbricato di sua proprietà ed a servizio del vano cantina.
A tal fine l'attore ha allegato che nell'atto di divisione ereditaria stipulato dal
Not. era specificato che: “L'appartamento avrà diritto alle corti Per_3
condominiali distinte catastalmente nel foglio 25 con i mappali 652/b definitivo
2028 e 653/b definitivo 2029”; che in origine l'apertura oggetto di causa era provvista di grata metallica murata e rete metallica “a maglia fine” posta ad un'altezza di circa m. 1,30 rispetto alla pavimentazione e con le dimensione di circa 0,60 x 0,85 mt., ed oggi è di dimensioni di circa 0,70 x 1,45 mt. e con la soglia ad un'altezza di circa 80 cm. rispetto alla pavimentazione della corte e ad 1,80 mt. rispetto al pavimento del locale a cui è a servizio;
che l'illegittima trasformazione sarebbe avvenuta tra la fine dell'anno 2016 e l'inizio del 2017,
L'attore ha quindi rilevato che il procedimento di mediazione, instaurato anche nei confronti di , figlio di , e suo presumibile erede, CP_2 CP_3
si è concluso con esito negativo.
si è costituita in giudizio, preliminarmente concordando con la CP_1 controparte sulla necessità dell'integrazione del contraddittorio con chi fosse risultato erede del sig. , deceduto in data 18.1.2015, ma CP_3
contestando che fosse proprio onere produrre la denuncia di successione del marito e precisando che la mediazione si sarebbe conclusa con esito negativo per volontà dell'attore stesso.
4 Nel merito, la ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto CP_1
l'apertura sul muro non configurerebbe una veduta difettando completamente la possibilità tanto dell'inspectio quanto della prospectio.
In particolare la convenuta ha dedotto che l'altezza – di mt. 1,80 - tra la quota del piano di calpestio del fondo di sua proprietà e la soglia inferiore dell'apertura, certamente non consente un'inspectio, tanto meno comoda, sul fondo del vicino;
che lo stesso attore ha dato atto che l'apertura è munita di inferriata che di per sé impedisce la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino (come si può rilevare dalla fotografia contenuta nell'ultima pagina della relazione del consulente di parte attrice Geom. ; che Per_4
l'attore non avrebbe comprovato la comproprietà della corte, non essendo idoneo a tal fine l'atto di divisione prodotto in causa, avente effetti meramente dichiarativi.
, costituitosi in giudizio a seguito di ordine di integrazione del CP_2
contraddittorio, quale comproprietario del fondo nel quale è stata realizzata l'apertura e quindi litisconsorte necessario, si è associato alle domande, eccezioni e conclusioni già svolte dalla madre . CP_1
Espletata l'istruttoria, consistente nell'espletamento della consulenza tecnica affidata al geom. la causa giunge ora in decisione. CP_4
Preliminarmente, in merito alla reiterata richiesta di parte attrice di espletare prove orali, si richiama quanto già affermato con ordinanza del 25.5.2023.
Nel merito, va premessa la differenza tra luce, ossia un'apertura che pur permettendo il passaggio di aria e luce non consente la vista (la cd. “inspectio”)
o, almeno, l'affaccio (la cd. “prospectio”) sul fondo del vicino e veduta, ossia un'apertura che consente di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino senza l'ausilio di mezzi meccanici in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza sì da assoggettare il fondo altrui
5 ad una visione mobile e globale (cfr. Cass. Sez. U, sent. n. 10615 del
28/11/1996, e, da ultimo, Cass. sez. II ord. n. 29752 del 24.11.2024).
I presupposti, la "ratio" e la disciplina in materia di luci e vedute sono differenti: nel caso della veduta si intende tutelare il proprietario dalla indiscrezione del vicino, impedendogli di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, mentre nel caso di luce viene regolamentato il diritto del proprietario di effettuare sul proprio fabbricato aperture verso il fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, senza affacciarsi su quello: aperture che devono presentare requisiti di altezza e di sicurezza alla cui sussistenza è condizionata la correlata limitazione del diritto del vicino (così da ultimo la già citata Cass. sez. II ord. n. 29752 del 24.11.2024).
I requisiti di altezza e sicurezza, affinchè un'apertura possa essere classificata come luce, sono quelli indicati dall'art. 901 c.c. (“1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno,
e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”).
Nel caso di specie, dalle risultanze della CTU è emerso che l'originaria apertura
è stata ampliata ed oggi “sul filo interno del muro nel fondo ha dimensione pari
a 77 cm x 142 cm di altezza ed è posta a 176 cm di altezza rispetto al piano di pavimento. Il varco tende a stringersi verso l'esterno e in arretrato di 17 cm rispetto al filo interno del muro è installato un infisso ad anta unica delle dimensioni pari a 70 cm x 142 cm di altezza. ….Esternamente l'apertura ha
6 dimensioni pari a 64 cm x 142 cm di altezza ed è posta a 77 cm di altezza rispetto al piano di calpestio del cortile. La larghezza pari a 64 cm è costante verso l'interno (ovvero verso il fondo commerciale) sino alla profondità di 20 cm rispetto al filo esterno della muratura per poi allargarsi per i successivi 25 cm sino al raggiungimento della misura di cm 70 dove peraltro è installata la finestra…..Esternamente, e arretrata di 5 cm da un lato e 6 cm dall'altro rispetto al filo esterno della parete, è installata un'inferriata costituita da ferri del diametro di 15 mm posati in modo da costituire una maglia rettangolare delle dimensioni di 14,50 cm per 25,50 cm, l'inferriata è murata alle pareti laterali dell'apertura.
Tra l'inferriata e la finestra è stata installata una zanzariera.”
Il CTU ha poi accertato che il locale nel quale si trova l'apertura oggetto di causa è posto ad un livello inferiore rispetto al suolo dell'area cortilizia su cui l'attore asserisce di vantare un diritto e che tale apertura, munita di un'inferriata murata alle pareti laterali della stessa, si trova ad un'altezza elevata rispetto alla pavimentazione della stanza.
Tali caratteristiche rendono assai difficoltosa la cd. “inspectio” ad una persona di media altezza e impossibile la cd. “prospectio”.
Secondo costante giurisprudenza: “In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita;
tuttavia, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione;
rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione.” (cfr.
7 Cass. Sez. II, sent. n. 233 del 05/01/2011; Cass. sez. II ord. n. 25864 del
23/09/2021).
Nel caso di specie non vi è dubbio quindi che l'apertura debba essere qualificata come luce, quantunque irregolare.
Non è infatti ammessa l'esistenza di un tertium genus oltre alle luci ed alle vedute, con la conseguenza che va qualificata come luce – e quindi sottoposta alle relative prescrizioni legali anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge - , l'apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto;
e in tal caso, dunque, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione (così tra le altre Cass. sez. II ord. n. 34824 del 17.11.2021).
La domanda di accertamento della illegittima trasformazione della luce in veduta, che postula implicitamente l'accertamento della insussistenza di una servitù di veduta a carico del fondo di proprietà dell'attore, va quindi rigettata e con essa la conseguente domanda di condanna alla rimessione in pristino stato, in assenza di domande subordinate di regolarizzazione di luci irregolari (sulla qualifica di domanda nuova della domanda di regolarizzazione di luce irregolare rispetto all'actio negatoria servitutis cfr. Cass. sez. II sent. n. 24024 del
27.11.2024 e, da ultimo Cass.sez. II ord. n. 21615 del 28.7.2021)
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del minimo valore della controversia e della modesta attività processuale resasi necessaria.
Per gli stessi motivi, le spese di CTU, come già liquidate in corso di istruttoria,
e le spese di CTP del terzo chiamato (al quale è intestata la fattura del geom.
, ritenute documentate e congrue, devono essere poste a carico di parte Per_1
attrice.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2517/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: DIRITTI REALI così provvede:
RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate in corso di istruttoria;
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta e terzo chiamato, liquidate in € 2000,00 ciascuno per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), Iva
e Cpa come per legge, nonché al pagamento a favore del terzo chiamato della somma di € 1.088,85 (omnicomprensiva) per spese di CTP.
Così deciso alla Spezia il 25 febbraio 2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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