Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2023, n. 48511
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Sentenza 28 settembre 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1580/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, il 28 settembre 2023. Le parti in causa, due imputati, avevano impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che aveva confermato la loro condanna per il reato di cui agli artt. 113 e 450 del codice penale, relativo al pericolo di frana causato da lavori di costruzione. Gli imputati sostenevano che l'imputazione non fosse corretta, in quanto il reato contestato riguardava il pericolo di inondazione, non di frana, e che la norma di riferimento fosse tassativa, escludendo la frana dalle fattispecie punibili.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Il giudice ha argomentato che la condotta contestata, ossia il far sorgere o persistere il pericolo di frana, non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 450 cod. pen., che si riferisce esclusivamente a specifici eventi disastrosi, tra cui non figura la frana. La Corte ha sottolineato l'importanza del principio di legalità, evidenziando che la legge punisce solo le condotte che causano eventi di danno, non il mero pericolo di eventi non previsti. Pertanto, la condanna degli imputati è risultata infondata, poiché il fatto contestato non era previsto dalla legge come reato.

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Massime1

In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, non è configurabile quello colposo di pericolo di cui all'art. 450 cod. pen. a fronte della condotta di chi, nell'esecuzione di opere pubbliche, avendo realizzato uno scavo ed ammassato un consistente quantitativo di terreno, in assenza di opere di contenimento, determini il mero pericolo di una frana, ove ad esso non segua la concretizzazione dell'evento di danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2023, n. 48511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48511
    Data del deposito : 28 settembre 2023

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