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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2691/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente e Relatore ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice SANTINI MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19566/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torrespaccata 110 00173 Roma RM Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ama Spa - 05445891004
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082260027 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082260027 IRPEF-ALTRO 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082260027 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082260027 BOLLO 2007 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110113876230000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120139098722000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201101181927764000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130132335375000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120013437526000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720182620904000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130206204568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1889/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con il ricorso depositato in data 31/12/2024, il sig. ha impugnato in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09720249082260027000, notificatagli in data 1°/10/2024, relativa ai seguenti atti: a) cartella di pagamento n. 09720110028263056000 (codice strada, euro 1.587,21) b) cartella di pagamento n. 09720110113876230000 (Irpef 2004, euro 16.001,58) c) cartella di pagamento n. 09720110136577934000 (codice strada, euro 410,73) d) cartella di pagamento n. 09720110181927764000 (Tari 2008, euro 290,89) e) cartella di pagamento n. 09720120013437526000 (bollo 2006-2007,euro 366,86) f) cartella di pagamento n. 09720120139098722000 (Irpef 2005, euro 14.307,96) g) cartella di pagamento n. 09720120182620904000 (bollo 2009, euro 203,38) h) cartella di pagamento n. 09720130132335375000 (Tari 2010-2011, euro 423,57 i) cartella di pagamento n. 09720130206204568000 (bollo 2010, euro 74,79) l) avviso di accertamento n. 750 (IMU 2016, euro 100,34) m) avviso di accertamento n. 487 (IMU 2017, euro 99,35) in tutto 9 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento di vario contenuto, per un importo complessivo di euro 33.866,66. Valore dichiarato della controversia: euro 11.646,52. 2. Il ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità, sostenendo:
2.1) in via preliminare, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
2.2) nel merito, l'omessa, insufficiente, invalida od inesistente notifica delle cartelle esattoriali opposte;
2.3) in ogni caso, eccezione di prescrizione del credito sotteso alla procedura riscossiva ed agli atti impugnati;
2.4) la necessaria valutazione dell'eccezione di prescrizione anche nelle ipotesi in cui si dimostri l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali;
2.5) la sospensione dell'esecutività. Conclude chiedendo:
1. previa sospensione dell'atto impugnato, accerti e dichiari l'omessa o comunque non corretta notificazione delle cartelle esattoriali di cui all'impugnativa, annullandole e ordinandone il discarico dai ruoli;
2. in ogni caso ed anche nel caso in cui si dimostri la corretta notifica delle cartelle opposte, la Corte vagli l'eccezione formulata ed accerti e dichiari la sopraggiunta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali impugnate con conseguente dichiarazione di estinzione degli stessi e ordine di discarico alle parti convenute;
3. in ogni caso di accoglimento della domanda attoria voglia la Corte ordinare alle parti resistenti la refusione integrale delle spese di lite.
3. Resiste la convenuta Agenzia delle Entrate con atto di controdeduzioni prodotto in data 24/01/2025, con il quale contrasta le avverse motivazioni, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, evidenziando: 3.1) le cartelle di pagamento di propria competenza sono la n. 9720110113876230 (2004) e la n. 9720120139098722 (2005). 3.2) il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art.10 Dlgs 546/92, in quanto l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento non sono atti dell'Agenzia delle Entrate, ma del Concessionario;
3.3) una volta acclarata la legittimità della procedura di notifica, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e considerato che il contribuente non ha provveduto all'impugnazione, la pretesa erariale si è resa definitiva, con la conseguente inammissibilità di ogni eccezione sulle stesse, in quanto tali eccezioni dovevano essere avanzate impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento;
3,4) priva di fondamento è la doglianza di controparte circa l'asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, in quanto si tratta di pretese fiscali con prescrizione decennale. Conclude chiedendo: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
4. Resiste anche la convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto di costituzione prodotto in data 28/01/2025 e successivamente integrato da memoria illustrativa depositata il 16/12/2025, con la quale sostiene: 4.1) in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità dell'odierno ricorso con riferimento a tutte le eccezioni ivi sollevate, ivi compresa l'eccezione di prescrizione così come formulata, atteso che tale doglianza può trovare ingresso nell'odierno giudizio solo con riferimento al periodo di tempo intercorso tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo non impugnato e quello oggi opposto;
4.2) l'omessa impugnazione, da ultimo, del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776202200006824000, per il quale si è documentata la regolare notifica, ha comportato che oggidì parte avversa avrebbe potuto eccepire solo la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica del richiamato preavviso, addì 7 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 4), ma così non è, in quanto alcuna prescrizione può dirsi compiuta;
4.3) nel merito, in via assolutamente gradata, ove la Corte adita pervenisse a diverso convincimento, per mero scrupolo difensivo e ferme le spiegate eccezioni, si depositano le procedure notificatorie delle cartelle oggidì impugnate e, per alcune di esse, si allegano a seguire i relativi primi atti interruttivi notificati nell'anno 2013, evidenziando che tutti gli atti innanzi richiamati non sono mai stati opposti. Conclude chiedendo: contrariis rejectis e denegata la chiesta cautela siccome di mero stile e non motivata, in accoglimento di quanto innanzi documentato, eccepito e argomentato, voglia così statuire: a) in via preliminare, dichiarare l'odierno ricorso inammissibile nel senso e così come argomentato in premessa, rigettandolo nel merito con esclusivo riferimento alla prescrizione non spirata;
b) nel merito, in via gradata, rigettare in toto l'avverso ricorso siccome infondato e non provato, in diritto e in fatto;
c) vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.
5. Resiste anche la convenuta AMA con atto di costituzione prodotto in data 12/06/2025, con il quale chiede che il ricorso venga respinto perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari.
6. Non risulta costituita la convenuta Regione Lazio. Ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, risulta in atti che il ricorso le è stato notificato in data 1°/12/2024 a mezzo PEC.
7. Con memoria prodotta in data 7/02/2026, il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, contestando in particolare la regolarità delle notifiche effettuate, e confermato le conclusioni già rassegnate.
8. All'odierna Camera di consiglio, la causa è passata in decisione allo stato degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso proposto dal contribuente è da ritenersi parzialmente fondato e va quindi accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti. La richiesta sospensiva è assorbita dalla decisione di merito. La controversia concerne un avviso di intimazione di pagamento contestato dal ricorrente per le ragioni sopra riassunte;
resistono gli enti impositori e l'agente della riscossione.
10. In via preliminare, si osserva che, avendo il ricorrente impugnato l'intimazione limitatamente alle cartelle di competenza di questa Corte, si prescinde dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione riguardo alle due cartelle concernenti violazioni al codice della strada, estranee al presente giudizio.
11. Nel merito della controversia, si osserva che dalla produzione in atti effettuata dall'agente della riscossione per ogni singola pretesa risulta quanto segue:
- l'avviso di ricevimento (asseritamente) del 26 agosto 2011 della cartella di pagamento n. 09720110113876230000 (doc. n. 5 Ader) è illeggibile, come eccepito dal ricorrente, e pertanto inidoneo a provare quanto asserito;
- l'avviso di ricevimento addì 9 settembre 2011 della cartella di pagamento n. 09720110181927764000 (doc. n. 6 Ader) prova l'utilizzo del servizio postale ed il ricevimento dell'atto da parte del portiere;
- l'avviso di ricevimento addì 12 novembre 2013 dell'intimazione di pagamento n. 09720139185093057000, relativa al doc. n. 6, in uno a copia dell'intimazione medesima (doc. n. 7 Ader), prova che l'atto è stato ricevuto dal destinatario;
- la relata di notifica addì 23 aprile 2012 della cartella di pagamento n. 09720120013437526000 (doc. n. 8 Ader) prova che la cartella è stata ricevuta dal portiere ed è seguita dalla CAN;
- l'avviso di ricevimento addì 12 novembre 2013 dell'intimazione di pagamento n. 09720139185093259000, relativa al doc. n. 8, in uno a copia dell'intimazione medesima (doc. n. 9), prova che l'atto è stato ricevuto dal destinatario;
- la relata di notifica addì 2 luglio 2012 della cartella di pagamento n. 09720120139098722000 (doc. n. 10 Ader) prova che l'atto è stata ricevuto dal destinatario;
- l'avviso di ricevimento addì 12 novembre 2013 dell'intimazione di pagamento n. 09720139185093360000, relativa al doc. n. 10, in uno a copia dell'intimazione medesima (doc. n. 11) prova che l'atto è stato ricevuto dal destinatario;
- l'avviso di ricevimento addì 25 giugno 2012 della cartella di pagamento n. 09720120182620904000 (doc. n. 12 Ader) prova l'utilizzo del servizio postale e il ricevimento dell'atto da parte di familiare convivente;
- l'avviso di ricevimento addì 12 novembre 2013 dell'intimazione di pagamento n. 09720139185093461000, relativa al doc. n. 12, in uno a copia dell'intimazione medesima (doc. n. 13) prova che l'atto è stato ricevuto dal destinatario;
- l'avviso di ricevimento addì 19 marzo 2013 della cartella di pagamento n. 09720130132335375000 (doc. n. 14 Ader) prova l'utilizzo del servizio postale e il ricevimento dell'atto da parte del portiere;
- l'avviso di ricevimento addì 04 luglio 2013 della cartella di pagamento n. 09720130206204568000 (doc. n. 15 Ader) prova l'utilizzo del servizio postale e il ricevimento dell'atto da parte del portiere. Sulla base di tale documentazione è possibile ritenere che, ad eccezione della cartella sopra indicata con l'avviso illeggibile (n. 09720110113876230000), le altre presupposte cartelle di pagamento, elencate nell'intimazione impugnata, sono state regolarmente notificate a suo tempo e ricevute in parte direttamente dal destinatario ed in parte da soggetti abilitati alla ricezione, così pure altri atti interruttivi della prescrizione nel frattempo inviati (intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria). Nessuno di tali atti è stato impugnato dal contribuente nei termini di legge e pertanto tutte le pretese in essi contenute si sono consolidate e non sono più contestabili con l'atto da ultimo impugnato, che non risulta essere evidentemente il primo conosciuto dall'interessato. 12. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso proposto dal contribuente va accolto parzialmente nei limiti di quanto fin qui esposto, relativamente alla sola cartella di pagamento n. 09720110113876230000 e per il resto va respinto. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Stante l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026. Il Presidente – Estensore (R. Benedetti)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente e Relatore ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice SANTINI MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19566/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torrespaccata 110 00173 Roma RM Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ama Spa - 05445891004
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082260027 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082260027 IRPEF-ALTRO 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082260027 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082260027 BOLLO 2007 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110113876230000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120139098722000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201101181927764000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130132335375000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120013437526000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720182620904000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130206204568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1889/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con il ricorso depositato in data 31/12/2024, il sig. ha impugnato in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09720249082260027000, notificatagli in data 1°/10/2024, relativa ai seguenti atti: a) cartella di pagamento n. 09720110028263056000 (codice strada, euro 1.587,21) b) cartella di pagamento n. 09720110113876230000 (Irpef 2004, euro 16.001,58) c) cartella di pagamento n. 09720110136577934000 (codice strada, euro 410,73) d) cartella di pagamento n. 09720110181927764000 (Tari 2008, euro 290,89) e) cartella di pagamento n. 09720120013437526000 (bollo 2006-2007,euro 366,86) f) cartella di pagamento n. 09720120139098722000 (Irpef 2005, euro 14.307,96) g) cartella di pagamento n. 09720120182620904000 (bollo 2009, euro 203,38) h) cartella di pagamento n. 09720130132335375000 (Tari 2010-2011, euro 423,57 i) cartella di pagamento n. 09720130206204568000 (bollo 2010, euro 74,79) l) avviso di accertamento n. 750 (IMU 2016, euro 100,34) m) avviso di accertamento n. 487 (IMU 2017, euro 99,35) in tutto 9 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento di vario contenuto, per un importo complessivo di euro 33.866,66. Valore dichiarato della controversia: euro 11.646,52. 2. Il ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità, sostenendo:
2.1) in via preliminare, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
2.2) nel merito, l'omessa, insufficiente, invalida od inesistente notifica delle cartelle esattoriali opposte;
2.3) in ogni caso, eccezione di prescrizione del credito sotteso alla procedura riscossiva ed agli atti impugnati;
2.4) la necessaria valutazione dell'eccezione di prescrizione anche nelle ipotesi in cui si dimostri l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali;
2.5) la sospensione dell'esecutività. Conclude chiedendo:
1. previa sospensione dell'atto impugnato, accerti e dichiari l'omessa o comunque non corretta notificazione delle cartelle esattoriali di cui all'impugnativa, annullandole e ordinandone il discarico dai ruoli;
2. in ogni caso ed anche nel caso in cui si dimostri la corretta notifica delle cartelle opposte, la Corte vagli l'eccezione formulata ed accerti e dichiari la sopraggiunta prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali impugnate con conseguente dichiarazione di estinzione degli stessi e ordine di discarico alle parti convenute;
3. in ogni caso di accoglimento della domanda attoria voglia la Corte ordinare alle parti resistenti la refusione integrale delle spese di lite.
3. Resiste la convenuta Agenzia delle Entrate con atto di controdeduzioni prodotto in data 24/01/2025, con il quale contrasta le avverse motivazioni, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, evidenziando: 3.1) le cartelle di pagamento di propria competenza sono la n. 9720110113876230 (2004) e la n. 9720120139098722 (2005). 3.2) il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art.10 Dlgs 546/92, in quanto l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento non sono atti dell'Agenzia delle Entrate, ma del Concessionario;
3.3) una volta acclarata la legittimità della procedura di notifica, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e considerato che il contribuente non ha provveduto all'impugnazione, la pretesa erariale si è resa definitiva, con la conseguente inammissibilità di ogni eccezione sulle stesse, in quanto tali eccezioni dovevano essere avanzate impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento;
3,4) priva di fondamento è la doglianza di controparte circa l'asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, in quanto si tratta di pretese fiscali con prescrizione decennale. Conclude chiedendo: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
4. Resiste anche la convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto di costituzione prodotto in data 28/01/2025 e successivamente integrato da memoria illustrativa depositata il 16/12/2025, con la quale sostiene: 4.1) in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità dell'odierno ricorso con riferimento a tutte le eccezioni ivi sollevate, ivi compresa l'eccezione di prescrizione così come formulata, atteso che tale doglianza può trovare ingresso nell'odierno giudizio solo con riferimento al periodo di tempo intercorso tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo non impugnato e quello oggi opposto;
4.2) l'omessa impugnazione, da ultimo, del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776202200006824000, per il quale si è documentata la regolare notifica, ha comportato che oggidì parte avversa avrebbe potuto eccepire solo la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica del richiamato preavviso, addì 7 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 4), ma così non è, in quanto alcuna prescrizione può dirsi compiuta;
4.3) nel merito, in via assolutamente gradata, ove la Corte adita pervenisse a diverso convincimento, per mero scrupolo difensivo e ferme le spiegate eccezioni, si depositano le procedure notificatorie delle cartelle oggidì impugnate e, per alcune di esse, si allegano a seguire i relativi primi atti interruttivi notificati nell'anno 2013, evidenziando che tutti gli atti innanzi richiamati non sono mai stati opposti. Conclude chiedendo: contrariis rejectis e denegata la chiesta cautela siccome di mero stile e non motivata, in accoglimento di quanto innanzi documentato, eccepito e argomentato, voglia così statuire: a) in via preliminare, dichiarare l'odierno ricorso inammissibile nel senso e così come argomentato in premessa, rigettandolo nel merito con esclusivo riferimento alla prescrizione non spirata;
b) nel merito, in via gradata, rigettare in toto l'avverso ricorso siccome infondato e non provato, in diritto e in fatto;
c) vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.
5. Resiste anche la convenuta AMA con atto di costituzione prodotto in data 12/06/2025, con il quale chiede che il ricorso venga respinto perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari.
6. Non risulta costituita la convenuta Regione Lazio. Ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, risulta in atti che il ricorso le è stato notificato in data 1°/12/2024 a mezzo PEC.
7. Con memoria prodotta in data 7/02/2026, il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, contestando in particolare la regolarità delle notifiche effettuate, e confermato le conclusioni già rassegnate.
8. All'odierna Camera di consiglio, la causa è passata in decisione allo stato degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso proposto dal contribuente è da ritenersi parzialmente fondato e va quindi accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti. La richiesta sospensiva è assorbita dalla decisione di merito. La controversia concerne un avviso di intimazione di pagamento contestato dal ricorrente per le ragioni sopra riassunte;
resistono gli enti impositori e l'agente della riscossione.
10. In via preliminare, si osserva che, avendo il ricorrente impugnato l'intimazione limitatamente alle cartelle di competenza di questa Corte, si prescinde dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione riguardo alle due cartelle concernenti violazioni al codice della strada, estranee al presente giudizio.
11. Nel merito della controversia, si osserva che dalla produzione in atti effettuata dall'agente della riscossione per ogni singola pretesa risulta quanto segue:
- l'avviso di ricevimento (asseritamente) del 26 agosto 2011 della cartella di pagamento n. 09720110113876230000 (doc. n. 5 Ader) è illeggibile, come eccepito dal ricorrente, e pertanto inidoneo a provare quanto asserito;
- l'avviso di ricevimento addì 9 settembre 2011 della cartella di pagamento n. 09720110181927764000 (doc. n. 6 Ader) prova l'utilizzo del servizio postale ed il ricevimento dell'atto da parte del portiere;
- l'avviso di ricevimento addì 12 novembre 2013 dell'intimazione di pagamento n. 09720139185093057000, relativa al doc. n. 6, in uno a copia dell'intimazione medesima (doc. n. 7 Ader), prova che l'atto è stato ricevuto dal destinatario;
- la relata di notifica addì 23 aprile 2012 della cartella di pagamento n. 09720120013437526000 (doc. n. 8 Ader) prova che la cartella è stata ricevuta dal portiere ed è seguita dalla CAN;
- l'avviso di ricevimento addì 12 novembre 2013 dell'intimazione di pagamento n. 09720139185093259000, relativa al doc. n. 8, in uno a copia dell'intimazione medesima (doc. n. 9), prova che l'atto è stato ricevuto dal destinatario;
- la relata di notifica addì 2 luglio 2012 della cartella di pagamento n. 09720120139098722000 (doc. n. 10 Ader) prova che l'atto è stata ricevuto dal destinatario;
- l'avviso di ricevimento addì 12 novembre 2013 dell'intimazione di pagamento n. 09720139185093360000, relativa al doc. n. 10, in uno a copia dell'intimazione medesima (doc. n. 11) prova che l'atto è stato ricevuto dal destinatario;
- l'avviso di ricevimento addì 25 giugno 2012 della cartella di pagamento n. 09720120182620904000 (doc. n. 12 Ader) prova l'utilizzo del servizio postale e il ricevimento dell'atto da parte di familiare convivente;
- l'avviso di ricevimento addì 12 novembre 2013 dell'intimazione di pagamento n. 09720139185093461000, relativa al doc. n. 12, in uno a copia dell'intimazione medesima (doc. n. 13) prova che l'atto è stato ricevuto dal destinatario;
- l'avviso di ricevimento addì 19 marzo 2013 della cartella di pagamento n. 09720130132335375000 (doc. n. 14 Ader) prova l'utilizzo del servizio postale e il ricevimento dell'atto da parte del portiere;
- l'avviso di ricevimento addì 04 luglio 2013 della cartella di pagamento n. 09720130206204568000 (doc. n. 15 Ader) prova l'utilizzo del servizio postale e il ricevimento dell'atto da parte del portiere. Sulla base di tale documentazione è possibile ritenere che, ad eccezione della cartella sopra indicata con l'avviso illeggibile (n. 09720110113876230000), le altre presupposte cartelle di pagamento, elencate nell'intimazione impugnata, sono state regolarmente notificate a suo tempo e ricevute in parte direttamente dal destinatario ed in parte da soggetti abilitati alla ricezione, così pure altri atti interruttivi della prescrizione nel frattempo inviati (intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria). Nessuno di tali atti è stato impugnato dal contribuente nei termini di legge e pertanto tutte le pretese in essi contenute si sono consolidate e non sono più contestabili con l'atto da ultimo impugnato, che non risulta essere evidentemente il primo conosciuto dall'interessato. 12. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso proposto dal contribuente va accolto parzialmente nei limiti di quanto fin qui esposto, relativamente alla sola cartella di pagamento n. 09720110113876230000 e per il resto va respinto. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Stante l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026. Il Presidente – Estensore (R. Benedetti)