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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile in persona del giudice onorario di pace dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4685/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: responsabilità professionale promossa da
Avv. Riccardo Vescia, per sé e quale legale rappresentante dello Studio legale associato Vescia-Bona, domiciliato presso il suo studio,
parte attrice contro
, rappresentata e difesa, giusta delega Controparte_1
in atti, dall'Avv. Daniele Cattaneo, domiciliata presso il suo studio parte convenuta
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. Riccardo Vescia chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Si costituiva in giudizio la società convenuta, formulando le seguenti conclusioni: La causa era coassegnata al giudice onorario, che alla prima udienza, riservato ogni provvedimento, disponeva l'interrogatorio libero delle parti per tentare la conciliazione della lite, con esito negativo per l'indisponibilità della convenuta.
Concessi quindi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e ammessa la prova testimoniale dedotta da parte attrice, la causa subiva una serie di rinvii a causa della diffusione dell'epidemia da coronavirus.
Previa nuova coassegnazione della causa, questo giudice onorario di pace assumeva la prova testimoniale e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi mediante trattazione scritta. Le parti depositavano nei termini ex art. 190 c.p.c. ante-riforma le rispettive comparse conclusionali e repliche.
Con successivo decreto, “visto l'art. 196 quater disp. att. c.p.c.; rilevato che il deposito degli atti processuali e dei documenti di causa, da parte dei difensori, deve avvenire con modalità esclusivamente telematiche e che la disposizione si applica, a partire dal 1° gennaio 2023, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale;
rilevato che, nonostante l'invito del giudice, la parte attrice non ha mai provveduto a depositare in copia telematica l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti prodotti”, la causa già trattenuta in decisione era rimessa in istruttoria, al fine di disporre il deposito della copia informatica degli atti e dei documenti in precedenza depositati dalla parte attrice solo in forma cartacea.
La parte attrice provvedeva al deposito telematico.
Rifissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
La domanda attorea è infondata e dev'essere respinta per i seguenti motivi.
FATTO E DIRITTO
L'attore si dichiara responsabile per negligenza nei confronti del cliente CP_2
per non aver depositato l'atto di opposizione ex art. 461 c.p.p. al decreto
[...]
di condanna pervenutogli dallo stesso cliente, che gli aveva conferito lo specifico mandato professionale congiuntamente al collega di studio;
motivo per cui l'attore provvedeva al pagamento della multa comminata nel decreto definitivo, oltre oneri di riscossione, come da cartella esattoriale notificata al cliente, chiedendone il rimborso alla compagnia assicuratrice della responsabilità civile professionale sul presupposto che “l'opposizione avrebbe consentito di appurare la mancanza di responsabilità a suo carico” (del condannato, n.d.a.).
Al reclamo dell'attore replicava l'assicuratrice, che escludeva la sussistenza di una responsabilità risarcitoria del legale nei confronti del cliente per l'omesso deposito dell'opposizione al decreto penale di condanna, per i motivi ampiamente esposti negli atti di causa. La domanda non è supportata da un'adeguata prova documentale.
Dalle produzioni attoree, in particolare, si rileva che il decreto penale di condanna sarebbe stato notificato con raccomandata AR del 15/11/2016 a CP_2
, che due giorni dopo inviava con email allo studio dell'attore non meglio
[...]
identificati documenti “come d'accordo”; segue una bozza di opposizione datata
18/11/2016 non firmata e l'atto definitivo su carta intestata, privo di data, con delega in calce a firma dell'opponente ed autentica di entrambi i difensori.
La posteriorità della procura alle liti rispetto all'atto e, dunque, la sua validità, ancorché priva di data, è ricavabile “dall'intima connessione con l'atto al quale la procura accede, atto nel quale la sentenza è menzionata” (Cass. civ., sez. I, sent.
n. 112568 dell'8/7/2004) e che avrebbe dovuto essere depositato con l'apposizione del timbro con la data del deposito.
Il mandato conferito ai due legali, a sua volta, pare implicitamente confermato dallo stesso opponente, che con altra email del 25/11/2016 dichiarava che
“siccome siete voi come studio legale a rappresentarmi, dovete fare una comunicazione all'avvocato che siete voi a prendere in affido la causa”; e CP_3
dalla contestuale email al difensore d'ufficio da parte del collega di studio dell'attore, che afferma di difendere di fiducia il e di aver già depositato CP_2
l'opposizione al decreto penale.
Una delle testimoni ha confermato l'appuntamento in studio del cliente per firmare l'atto di opposizione.
Peraltro, alla stregua di principi probabilistici, nulla prova che il giudizio disposto ex art. 557 c.p.c. - conseguente all'opposizione - avrebbe apportato effetti favorevoli per il cliente, come enucleati dallo stesso difensore nel proprio reclamo all'assicuratrice: una riduzione/derubricazione del reato, con conseguente riduzione della pena, ovvero, la conferma della condanna ma con la certa applicazione della sospensione condizionale della pena, che avrebbe escluso il pagamento della multa di € 7.500,00 e, a seguito di dibattimento in contraddittorio, anche l'assoluzione dal reato ascrittogli. Senza esporre, tuttavia, gli elementi o le ragioni di diritto che avrebbero potuto far ottenere al cliente l'applicazione dell'uno o dell'altro dei riti e benefici alternativi alla pena, sinteticamente riassunti nei motivi d'opposizione (mancato contraddittorio ed eccessività della pena).
Difetta, in altre parole, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'avvocato ed il risultato derivatone (Cass. civ., sez. III, ord. n. 34787 del 25/11/2022), in quanto la definitività della pena comminata non può essere considerata conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del legale, non essendo provato che qualora egli avesse operato con diligenza il cliente avrebbe beneficiato della sua riduzione o sospensione.
Si richiama, sul punto del nesso causale, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (Cass. civ., sez. III, sent. n. 10966 del 2004).
La lesione del diritto di difesa o il principio di presunzione d'innocenza invocati dall'attore non escludono il giudizio probabilistico o prognostico sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che sarebbe seguita al deposito dell'opposizione, in caso di esercizio di quel diritto.
E ciò nonostante l'affermazione di principio che il cliente, conferendo il mandato di proporre l'opposizione, volesse indubbiamente affrontare il giudizio, senza timore alcuno: circostanza che non consente di assumere la sussistenza di un danno sofferto dal cliente a causa della negligenza del difensore.
Apparirebbero, altrimenti, diversi i presupposti della responsabilità per colpa professionale nel caso di processo civile o di processo penale, laddove nessun distinguo è operato dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Si osserva, altresì, che nel fascicolo telematico non si rinvengono alcuni documenti allegati all'atto di citazione, non numerati, tra i quali la “ricevuta di pagamento del 19/2/2018” elencata al n. 13, di cui non può quindi tenersi conto, mentre nel fascicolo cartaceo è depositata una “prenotazione di pagamento
RAV” priva di quietanza.
Conseguentemente, “nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 11617 del 26/5/2011).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge la domanda dell'Avv. Riccardo Vescia, per sé e quale legale rappresentante dello Studio legale associato Vescia-Bona nei confronti di
[...]
e lo condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese Controparte_4
processuali, che liquida in € 4.227,00 (valori medi ex d.m. 147/2022 per fase di studio, introduttiva e istruttoria, valori minimi per fase decisionale), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 4 luglio 2025
Il giudice onorario di pace
Maria Cristina Bongiorno
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile in persona del giudice onorario di pace dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4685/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: responsabilità professionale promossa da
Avv. Riccardo Vescia, per sé e quale legale rappresentante dello Studio legale associato Vescia-Bona, domiciliato presso il suo studio,
parte attrice contro
, rappresentata e difesa, giusta delega Controparte_1
in atti, dall'Avv. Daniele Cattaneo, domiciliata presso il suo studio parte convenuta
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. Riccardo Vescia chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Si costituiva in giudizio la società convenuta, formulando le seguenti conclusioni: La causa era coassegnata al giudice onorario, che alla prima udienza, riservato ogni provvedimento, disponeva l'interrogatorio libero delle parti per tentare la conciliazione della lite, con esito negativo per l'indisponibilità della convenuta.
Concessi quindi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e ammessa la prova testimoniale dedotta da parte attrice, la causa subiva una serie di rinvii a causa della diffusione dell'epidemia da coronavirus.
Previa nuova coassegnazione della causa, questo giudice onorario di pace assumeva la prova testimoniale e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi mediante trattazione scritta. Le parti depositavano nei termini ex art. 190 c.p.c. ante-riforma le rispettive comparse conclusionali e repliche.
Con successivo decreto, “visto l'art. 196 quater disp. att. c.p.c.; rilevato che il deposito degli atti processuali e dei documenti di causa, da parte dei difensori, deve avvenire con modalità esclusivamente telematiche e che la disposizione si applica, a partire dal 1° gennaio 2023, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale;
rilevato che, nonostante l'invito del giudice, la parte attrice non ha mai provveduto a depositare in copia telematica l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti prodotti”, la causa già trattenuta in decisione era rimessa in istruttoria, al fine di disporre il deposito della copia informatica degli atti e dei documenti in precedenza depositati dalla parte attrice solo in forma cartacea.
La parte attrice provvedeva al deposito telematico.
Rifissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
La domanda attorea è infondata e dev'essere respinta per i seguenti motivi.
FATTO E DIRITTO
L'attore si dichiara responsabile per negligenza nei confronti del cliente CP_2
per non aver depositato l'atto di opposizione ex art. 461 c.p.p. al decreto
[...]
di condanna pervenutogli dallo stesso cliente, che gli aveva conferito lo specifico mandato professionale congiuntamente al collega di studio;
motivo per cui l'attore provvedeva al pagamento della multa comminata nel decreto definitivo, oltre oneri di riscossione, come da cartella esattoriale notificata al cliente, chiedendone il rimborso alla compagnia assicuratrice della responsabilità civile professionale sul presupposto che “l'opposizione avrebbe consentito di appurare la mancanza di responsabilità a suo carico” (del condannato, n.d.a.).
Al reclamo dell'attore replicava l'assicuratrice, che escludeva la sussistenza di una responsabilità risarcitoria del legale nei confronti del cliente per l'omesso deposito dell'opposizione al decreto penale di condanna, per i motivi ampiamente esposti negli atti di causa. La domanda non è supportata da un'adeguata prova documentale.
Dalle produzioni attoree, in particolare, si rileva che il decreto penale di condanna sarebbe stato notificato con raccomandata AR del 15/11/2016 a CP_2
, che due giorni dopo inviava con email allo studio dell'attore non meglio
[...]
identificati documenti “come d'accordo”; segue una bozza di opposizione datata
18/11/2016 non firmata e l'atto definitivo su carta intestata, privo di data, con delega in calce a firma dell'opponente ed autentica di entrambi i difensori.
La posteriorità della procura alle liti rispetto all'atto e, dunque, la sua validità, ancorché priva di data, è ricavabile “dall'intima connessione con l'atto al quale la procura accede, atto nel quale la sentenza è menzionata” (Cass. civ., sez. I, sent.
n. 112568 dell'8/7/2004) e che avrebbe dovuto essere depositato con l'apposizione del timbro con la data del deposito.
Il mandato conferito ai due legali, a sua volta, pare implicitamente confermato dallo stesso opponente, che con altra email del 25/11/2016 dichiarava che
“siccome siete voi come studio legale a rappresentarmi, dovete fare una comunicazione all'avvocato che siete voi a prendere in affido la causa”; e CP_3
dalla contestuale email al difensore d'ufficio da parte del collega di studio dell'attore, che afferma di difendere di fiducia il e di aver già depositato CP_2
l'opposizione al decreto penale.
Una delle testimoni ha confermato l'appuntamento in studio del cliente per firmare l'atto di opposizione.
Peraltro, alla stregua di principi probabilistici, nulla prova che il giudizio disposto ex art. 557 c.p.c. - conseguente all'opposizione - avrebbe apportato effetti favorevoli per il cliente, come enucleati dallo stesso difensore nel proprio reclamo all'assicuratrice: una riduzione/derubricazione del reato, con conseguente riduzione della pena, ovvero, la conferma della condanna ma con la certa applicazione della sospensione condizionale della pena, che avrebbe escluso il pagamento della multa di € 7.500,00 e, a seguito di dibattimento in contraddittorio, anche l'assoluzione dal reato ascrittogli. Senza esporre, tuttavia, gli elementi o le ragioni di diritto che avrebbero potuto far ottenere al cliente l'applicazione dell'uno o dell'altro dei riti e benefici alternativi alla pena, sinteticamente riassunti nei motivi d'opposizione (mancato contraddittorio ed eccessività della pena).
Difetta, in altre parole, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'avvocato ed il risultato derivatone (Cass. civ., sez. III, ord. n. 34787 del 25/11/2022), in quanto la definitività della pena comminata non può essere considerata conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del legale, non essendo provato che qualora egli avesse operato con diligenza il cliente avrebbe beneficiato della sua riduzione o sospensione.
Si richiama, sul punto del nesso causale, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (Cass. civ., sez. III, sent. n. 10966 del 2004).
La lesione del diritto di difesa o il principio di presunzione d'innocenza invocati dall'attore non escludono il giudizio probabilistico o prognostico sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che sarebbe seguita al deposito dell'opposizione, in caso di esercizio di quel diritto.
E ciò nonostante l'affermazione di principio che il cliente, conferendo il mandato di proporre l'opposizione, volesse indubbiamente affrontare il giudizio, senza timore alcuno: circostanza che non consente di assumere la sussistenza di un danno sofferto dal cliente a causa della negligenza del difensore.
Apparirebbero, altrimenti, diversi i presupposti della responsabilità per colpa professionale nel caso di processo civile o di processo penale, laddove nessun distinguo è operato dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Si osserva, altresì, che nel fascicolo telematico non si rinvengono alcuni documenti allegati all'atto di citazione, non numerati, tra i quali la “ricevuta di pagamento del 19/2/2018” elencata al n. 13, di cui non può quindi tenersi conto, mentre nel fascicolo cartaceo è depositata una “prenotazione di pagamento
RAV” priva di quietanza.
Conseguentemente, “nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 11617 del 26/5/2011).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge la domanda dell'Avv. Riccardo Vescia, per sé e quale legale rappresentante dello Studio legale associato Vescia-Bona nei confronti di
[...]
e lo condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese Controparte_4
processuali, che liquida in € 4.227,00 (valori medi ex d.m. 147/2022 per fase di studio, introduttiva e istruttoria, valori minimi per fase decisionale), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 4 luglio 2025
Il giudice onorario di pace
Maria Cristina Bongiorno
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.