Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Decreto presidenziale 23 ottobre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2025, proposto da
La BA del Formaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , ER NI, che, ove occorra, ricorre anche in proprio, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calicchio, VI Ingaglio La Vecchia, Provvidenza Tripoli e Milena Cellie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ES TI, AO MO, RI BE, CO LL, OP ND, LA ZZ, LI AN, FR ZZ, SS VI ZZ, OL MO, ER GR, AN LL, RI CC, BI BE, VI LAzzi, NA RI ER RA, TI ND, NI AI, DE LAzzi, MA LAzzi, AS BA, FA Di AL ed LE ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 06/05/2025 del Comune di Milano, notificato via pec in data 06/06/2025, di decadenza dell’autorizzazione commerciale temporanea n. 15158 e revoca della relativa concessione OSP, per conclusione dei lavori per la realizzazione della MM4, con contestuale disposizione di cessazione della vendita e somministrazione a partire dal giorno 19.05.2025 e ordine di rimozione del manufatto collocato in Via Dezza;
- del provvedimento datato 09/05/2025 con cui lo stesso Comune di Milano ha disposto la decadenza delle concessioni: a) PG 213430/2017 relativa ad un’occupazione temporanea di suolo pubblico con dehor s per un’area di mq 24,00 in Via Dezza, posta in aderenza al chiosco temporaneo all’interno dell’area verde; b) PG 217280/2020, codice pratica n. 00002/20200613/07301/08202, di occupazione di suolo pubblico in forma straordinaria, nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica COVID-19, su un’area verde di mq 483,00, poi ridotta a mq 314,00; nonché, la conferma dell’archiviazione d’ufficio per sopravvenuta mancanza dei presupposti dell’istanza di adeguamento presentata con PG 178313/2022, codice pratica n. 00002/20220310/16195/17491, con l’ingiunzione di rimozione non oltre la data del 19/05/2025 delle strutture posizionate al suolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa ET MU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 09/06/2025 e depositato il successivo 14/06/2025 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
In particolare, l’istante ha riferito di essere titolare della concessione di posteggio e contestuale autorizzazione commerciale risalente al 21.08.2012, per l’occupazione mediante dehors di un’area di mq 29,06, per la somministrazione di alimenti e bevande, in Via Foppa, in prossimità dell’omonimo esercizio commerciale. In occasione dei lavori per la realizzazione della linea 4 della Metropolitana milanese, tuttavia, l’esponente ha riferito di avere concordato con il Comune di Milano la delocalizzazione sulla vicina Via Dezza dell’attività, ottenendo, a tal fine, la concessione di posteggio su Via Dezza, con contestuale autorizzazione commerciale, sino alla fine dei lavori della MM4.
Sennonché, ha aggiunto ancora il patrocinio attoreo, il 10/02/2022 il Comune di Milano ha trasmesso al sig. NI la comunicazione, datata 30/11/2021, di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione, in precedenza rilasciata, che l’esponente avrebbe impugnato in s.g. (con ricorso rubricato al n. 513/2022 r.g.) e che lo stesso Comune avrebbe, poi, annullato in autotutela (con provvedimento del 30.03.2022, impugnato con motivi aggiunti depositati nel succitato ricorso n. 513/2022 r.g.).
A seguire, ha riferito ancora l’istante come, dopo alcuni anni, il Comune di Milano gli avrebbe trasmesso due nuove comunicazioni di avvio di procedimento (in data 04/07/2024, notificata via pec in data 08/07/2024, e in data 12/07/2024, comunicata in data 18/07/2024), rispettivamente concernenti: (i) la prima, l’avvio del procedimento volto alla decadenza dell'autorizzazione commerciale temporanea n. 15158/2018, alla revoca della relativa concessione di suolo pubblico in Via Dezza, per conclusione dei lavori per la realizzazione della MM4, e alla successiva rimozione del manufatto, impattante per i lavori di sistemazione superficiale del parterre centrale di Via Dezza; (ii) la seconda, l’avvio del procedimento di decadenza delle concessioni PG 213430 del 2018 e PG 217280/2020, in via Dezza, e la contestuale archiviazione dell'istanza di adeguamento avanzata nel 2022 rispetto alla concessione straordinaria.
Entrambe le comunicazioni sarebbero basate, in tesi, su un presupposto inveridico, tratto dalla nota del 19/06/2024 della Direzione comunale Infrastrutture del Territorio, riportata nelle predette comunicazioni, costituito dalla “ fine dei lavori di sistemazione superficiale in corrispondenza di via Foppa, fronte numero 5, secondo le tempistiche comunicate dai costruttori e previste entro la fine del mese di luglio 2024 ”. Anche tali comunicazioni sarebbero state dall’esponente impugnate in s.g. (con motivi aggiunti, i secondi, depositati sempre nel succitato ricorso n. 513/2022 r.g.).
2) Indi, il Comune avrebbe adottato i provvedimenti di decadenza, in epigrafe specificati, oggetto di separata impugnazione con il presente ricorso - che, benché intitolato « ricorso per motivi aggiunti al ricorso 513/2022 », è stato nuovamente iscritto a ruolo - affidato ai seguenti motivi:
2.1) - « Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. – Difetto assoluto di partecipazione - Difetto di logica e di ragionevolezza – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Eccesso di potere per sostanziale pretermissione della concessione di termine per la partecipazione - Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ». L’esponente si duole, in sostanza, della mancanza della previa comunicazione di avvio dei procedimenti che hanno condotto ai provvedimenti impugnati, escludendo di potere considerare utili a tal fine, rispetto ad entrambi i provvedimenti, le comunicazioni di avvio risalenti al 2024, e, rispetto al provvedimento del 9/05/2025, il provvedimento del 6/05/2025. In caso di effettiva attivazione delle garanzie procedimentali, lo stesso patrocinio attoreo ha rivelato come avrebbe potuto rendere edotta l’Amministrazione dell’avvenuta stipula di un contratto di acquisto di un immobile adiacente la sede storica di Via Foppa 5;
2.2) - « Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. – Eccesso di potere per errore di fatto e difetto del presupposto – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti della decadenza - Istruttoria inesistente – Conseguente difetto assoluto di motivazione – Difetto di logica e di ragionevolezza – Manifesto difetto di proporzionalità – Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ». Si contestano, qui, le affermazioni, contenute nel provvedimento del 06/05/2025, circa il debito di parte ricorrente in ordine al versamento dei canoni CUP relativi alle annualità 2023 e 2024, nonché, circa la presenza attuale di mancati versamenti in fase di verifica e, ancora, circa presunti accertamenti per abusivismo/difformità, relativamente al chiosco. Si tratterebbe, in tesi, di motivazioni non supportate da adeguata istruttoria e, comunque, inidonee a sostenere gli atti impugnati, vuoi ai sensi del Regolamento sulle occupazioni leggere, semirigide e dehors , vuoi ai sensi dell'articolo 21- quinquies della legge n. 241 del 1990;
2.3) - « Illegittimità derivata - Integrale riproposizione di tutti i motivi di ricorso sollevati con ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti ». In relazione a tale motivo, l’esponente, testualmente, « rinvia a tale scopo a tutti i motivi svolti nei precedenti atti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti » (così, a pagina 26 del ricorso).
3) Si è costituito il Comune di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
3.1) In particolare, la difesa dell’Ente, ha, dapprima, rappresentato che:
- a ER NI, in qualità di titolare dell’esercizio contraddistinto dall’insegna La BA del Formaggio , in data 21.08.2012 è stata rilasciata una concessione di occupazione suolo pubblico (OSP) per la posa di elementi di arredo urbano quali « tenda ombrasole » e « tavoli e sedie con paraventi » - e non, come erroneamente affermato da parte ricorrente, per la posa di dehors o di chiosco - con riferimento ad una porzione dello spazio antistante il suo locale, sito in via Foppa n. 5. Tale concessione, rilasciata ai sensi della DCC in data 04.12.2000, n. 132 (recante « Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico […] mediante elementi di arredo [..]») richiamata nelle premesse, reca, fra le varie disposizioni ad essa allegate, quella per cui: « La concessione viene rilasciata in uso precario e potrà essere oggetto di sospensione, revoca o decadenza nei casi previsti dalle norme vigenti » (così, la citata concessione, a pagina 4, con formula che si allinea a quanto previsto dal succitato Disciplinare, a tenore del quale, inter alia , ex art. 14, comma 1: « la concessione è revocabile … quando l’Amministrazione comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico …»);
- detta concessione è stata oggetto di un provvedimento di decadenza, ormai definitivo, posto che il ricorso a suo tempo contro di esso interposto dal sig. NI in s.g. è stato dichiarato perento, dopo il rigetto dell’istanza cautelare (con ordinanza dell’intestato TAR n. 1404 del 2013, cui ha fatto seguito il decreto di perenzione del 04.07.2019, entrambi depositati in atti di causa);
- in ragione della costruzione della nuova linea della Metropolitana M4, con deliberazione della Giunta Comunale n. 47, del 15.1.2016, sono state approvate le linee guida per l’adozione di misure compensative a sostegno delle attività pregiudicate dai cantieri per la realizzazione della predetta linea metropolitana, nella tratta da Via Solari a S. Cristoforo. Sicché, con successiva Determina Dirigenziale n. 40, del 17.2.2016, sono stati individuati i criteri per l’individuazione delle attività colpite dal disagio, definito ad “ impatto molto elevato ”, con redazione dell’elenco delle attività coinvolte, fra cui è stato, per l’appunto, annoverato l’esercizio denominato La BA del Formaggio , rinviando all’adozione di successivi provvedimenti le “ misure compensative idonee a mitigare le criticità prodotte dalle aree di cantiere ”;
- in concreto, a compensazione del disagio patito dall’esercizio de quo , l’Amministrazione comunale ha riconosciuto al sig. NI, in accoglimento di una sua richiesta e dopo vari confronti con gli Uffici, la facoltà di posizionare un chiosco (ovvero una struttura dotata di autonomia commerciale e non un mero dehors ) nella vicina Via Dezza, per tutto il tempo in cui sarebbero proseguiti i lavori per la realizzazione della M4. Nello specifico, acquisiti i pareri di rito, con Determina Dirigenziale n. 76/2017, del 22.03.2017, è stata deliberata l’installazione temporanea in Via Dezza di un chiosco di mq 24,00, con la precisazione che « il manufatto dovrà essere smantellato a fine dei lavori di realizzazione dei lavori MM4 ». In esecuzione di tale D.D., in data 23.03.2017, con PG 142344/2017, è stata rilasciata all’istante l’autorizzazione all’installazione temporanea del chiosco in Via Dezza (ove, nuovamente, viene riportato tra le prescrizioni che: « L’occupazione è precaria e dovrà cessare in qualsiasi momento nel caso in cui l’Amministrazione lo ritenesse necessario » e ancora « Il manufatto dovrà essere smantellato alla fine dei lavori di realizzazione della linea M4 »);
- a seguito della comunicazione ad opera dell’istante della posa, in data 10.11.2017, del manufatto, sono state formalizzate, in data 8.01.2018, l’autorizzazione n. 15158, per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica, e, in data 10.01.2018, la concessione OSP per il dehors . Anche in tali provvedimenti è riportata la precisazione circa il carattere temporaneo dei medesimi, nonché, l’indicazione della loro scadenza alla fine dei lavori relativi alla realizzazione della MM4;
- indi, tra le misure di sostegno al commercio conseguenti alla pandemia da Covid 19 – sempre in collegamento con l’autorizzazione commerciale n. 15158 del 2018 – è stata concessa all’istante anche un’ulteriore occupazione di suolo pubblico, con elementi leggeri, su un’area verde di mq 493,00, poi ridotti a mq 314, condizionata a specifiche prescrizioni, in relazione alla quale l’esponente ha presentato in data 28/03/2022 un’istanza di adeguamento;
- in seguito, a fronte di comunicazioni provenienti dall’Area Infrastrutture per la Mobilità e Trasporti, secondo cui sarebbero dovuti iniziare i lavori di sistemazione superficiale di Via Dezza, connessi alla realizzazione dell’uscita della fermata della metro ON UG , con atto datato 30.11.2021, notificato via PEC il 10.02.2022, il Comune ha comunicato all’esponente l’avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca dell’autorizzazione commerciale n. 15158, dell’8.01.2018, nonché, della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico;
- tuttavia, nel corso del procedimento gli stessi Uffici comunali si sarebbero avveduti, anche su segnalazione dei legali del ricorrente, che l’apertura del cantiere di Via Dezza sarebbe stata posticipata, quanto meno fino alla primavera del 2023, e che il cantiere di Via Foppa non sarebbe stato ancora chiuso. Pertanto, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 30.03.2022, la stessa Amministrazione comunale ha reso noto all’istante di avere provveduto all’annullamento della comunicazione di avvio del procedimento notificatagli in data 10.02.2022;
- ciò nondimeno, con ricorso notificato in data 21.03.2022, senza attendere le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, l’esponente ha impugnato, col ricorso n. 513/2022 r.g., già citato, sia la comunicazione di avvio del procedimento datata 30.11.2021, oltre all’autorizzazione commerciale dell’8.01.2018 e alla relativa concessione di occupazione di suolo pubblico in data 10.01.2018, avanzando contestuale richiesta di tutela cautelare, poi rinunciata; sia, con ricorso per motivi aggiunti, innestato sempre nel ricorso inscritto al n. 513/2022 r.g., la comunicazione del 30.03.2022 del Comune di Milano, recante la sospensione degli effetti della comunicazione di avvio del procedimento per annullamento della comunicazione medesima;
- indi, dopo la nota del 19/06/2024, con cui la competente Area Infrastrutture per la mobilità del Comune di Milano ha reso nota sia la fine dei lavori di sistemazione superficiale in corrispondenza di via Foppa, fronte numero 5, secondo le tempistiche comunicate dai costruttori e previste entro la fine del mese di luglio 2024, sia l’avvio dei lavori nel parterre centrale di via Dezza, rispetto a cui sarebbero risultate interferenti le strutture temporanee installate dall’istante, il resistente ha comunicato all’istante le comunicazioni di avvio di procedimento del 04/07/2024 (notificata via pec in data 08/07/2024) e del 12/07/2024 (comunicata in data 18/07/2024), rispettivamente concernenti: (i) la prima: l’avvio del procedimento volto alla decadenza dell'autorizzazione commerciale temporanea n. 15158/2018, la revoca della relativa concessione di suolo pubblico in Via Dezza, per conclusione dei lavori per la realizzazione della MM4, e la successiva rimozione del manufatto impattante per i lavori di sistemazione superficiale del parterre centrale di Via Dezza; (ii) la seconda: la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza delle concessioni PG 213430/2017 del 10/01/2018 e PG 217280/2020, in via Dezza, e la contestuale archiviazione dell'istanza di adeguamento del 2022;
- anche contro dette comunicazioni di avvio è insorto l’esponente, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, innestato sempre nel ricorso n. 513/2022 di r.g.;
- in data 06.08.2024, con Decreto n. 852, il Presidente della Sez. V dell’intestato TAR ha rigettato la domanda di tutela cautelare monocratica avanzata nel giudizio rubricato al n. 513/2022 r.g., « ritenuto, anche alla luce dei chiarimenti forniti con la predetta relazione dal Comune di Milano, che non sussistano i presupposti indicati dall’art. 56 cpa per l’adozione dell’invocata misura cautelare», anche perché «(…) le comunicazioni impugnate sono comunque atti endoprocedimentali, prive allo stato di un contenuto lesivo (…) »; in data 17.08.2024 l’esponente ha poi rinunciato alla tutela cautelare e all’udienza camerale del 10.09.2024 il Collegio ha preso atto della rinuncia da parte del ricorrente alla misura cautelare e cancellato la causa dal ruolo delle sospensive;
- a seguire, dopo la comunicazione della Direzione comunale Infrastrutture del Territorio datata 4.03.3025, in cui veniva resa nota la conclusione dei lavori di sistemazione superficiale di via Foppa (dove è ubicato il locale originario dell’esercizio de quo ), il Comune di Milano ha portato a conclusione i procedimenti pendenti, avviati dal Comune medesimo in data 04/07/2024 e in data 12/07/2024 (le cui comunicazioni sarebbero state oggetto, come già visto, di ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 513/2022 r.g.). In particolare, sono stati adottati i provvedimenti di: (i) decadenza dell’autorizzazione commerciale temporanea e contestuale revoca della relativa concessione OSP, per fine lavori della MM4; (ii) decadenza della concessione PG 213430 del 10/01/2018, relativa al dehors, e PG 217280/2020, relativa all’OSP straordinaria Covid-19;
- contro tali provvedimenti l’esponente ha, dapprima, istato per ottenere la tutela cautelare « ante causam » (cui ha fatto seguito il Decreto Presidenziale n. 551/2025, pubblicato in data 24.05.2025, che ha differito sino al 15.07.2025 l’esecuzione dei provvedimenti impugnati); indi, con ricorso notificato il 9/06/2025 e depositato il successivo 14.06.2025, rubricato al n. 2132/2025 r.g., ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti sopracitati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili;
- a seguito del deposito, da parte ricorrente, del “ Resoconto fotografico della complessità della struttura ” (sub doc. 11 degli allegati al ricorso) - il Comune ha disposto in data 8.08.2025 un sopralluogo dell’Ufficio Annonaria, da cui è emersa la manifesta difformità del OR realizzato rispetto a quanto autorizzato nel provvedimento del 2018 (cfr. verbale di contestazione n. 8449627-4, che si produce quale doc. 28 dei depositi comunali).
3.2) Fermo quanto sopra, la difesa comunale ha evidenziato come la natura precaria e sottoposta a termine dell’autorizzazione commerciale n. 15158 del 2018, relativa al chiosco, e della concessione per l’occupazione di suolo pubblico per la posa del dehors sarebbe stata pacifica e ribadita a chiare lettere in tutti i relativi provvedimenti. A titolo esemplificativo, il patrocinio medesimo ha riportato:
- quanto indicato nella D.D. n. 76/2017 del 22.03.2017, ove si autorizza la posa del chiosco puntualizzandosi espressamente che « il manufatto dovrà essere smantellato a fine dei lavori di realizzazione dei lavori MM4 » (così la D.D., depositata sub doc. 9);
- quanto riportato nell’autorizzazione PG 142344 datata 23.03.2017, con cui il sig. NI è stato autorizzato all’installazione temporanea del chiosco, con la precisazione che « L’occupazione è precaria e dovrà cessare in qualsiasi momento nel caso in cui l’Amministrazione lo ritenesse necessario » e che « Il manufatto dovrà essere smantellato alla fine dei lavori di realizzazione della linea M4 » (così l’autorizzazione, depositata sub doc. 10);
- quanto indicato nell’autorizzazione n. 15158 del 2018 per l’esercizio dell’attività commerciale, ove pure ne è espressamente chiarita la durata: « temporanea, dal 18.01.2018 a fine lavori M4 » (così l’autorizzazione, depositata sub doc. 12);
- quanto riportato nella concessione per l’occupazione di suolo pubblico accanto al chiosco, del 10.01.2018, PG 213430, ove è chiarito che « la durata della presente concessione è temporanea e il presente atto decadrà di diritto al termine dei lavori relativi alla realizzazione alla Metropolitana linea M4 che interessa l’area originariamente occupata dal plateatico di cui alla concessione PG 82794/2012 del 21.08.2012 » (così la concessione, depositata sub doc. 13).
3.3) Quanto alla possibilità di tornare ad occupare gli spazi pubblici antistanti il locale di Via Foppa, la difesa del resistente ha rappresentato come la stessa sarebbe subordinata alla presentazione di una nuova, legittima domanda da parte dell’interessato, e al rilascio della nuova concessione, essendo la concessione risalente al 2012 ormai decaduta, come dichiarato con provvedimento comunale ormai definitivo, fermo restando il fatto, pacifico e non contestato, che i lavori della linea M4 in via Foppa dinnanzi al locale La BA del Formaggio sarebbero terminati sin dal mese di marzo 2025.
3.4) Nel merito, la difesa del Comune ha controdedotto alle censure avversarie evidenziandone l’infondatezza poiché:
- come riportato negli stessi provvedimenti impugnati, i medesimi sono stati adottati a chiusura dei procedimenti avviati con la comunicazione di avvio del procedimento relativa al chiosco e la comunicazione di avvio del procedimento relativa al dehors , notificate, rispettivamente, in data 08.07.2024 e 18.07.2024 (come ricavabile dai documenti depositati sub nn. 21 e 22), a seguito delle quali si sarebbe sviluppata una nutrita interlocuzione fra le parti, sia processuale che extraprocessuale (di cui ai docc. 23 e ss. dei depositi comunali);
- le circostanze indicate da ultimo dal ricorrente, in ordine all’acquisto – per vero sfornito di prova – di un immobile in Via Foppa, non sarebbero idonee ad influire sull’esito dei procedimenti de quibus ;
- i provvedimenti impugnati non sono stati adottati per motivi sopravvenuti di interesse pubblico di cui al Regolamento CUP e/o per la violazione delle norme indicate dal ricorrente, ma per la scadenza del termine indicato nei provvedimenti relativi al chiosco e al dehors , ossia per l’ultimazione dei lavori della M4 nell’area di via Foppa in corrispondenza dell’esercizio La BA del Formaggio ; pertanto, il riferimento alla morosità – che, si ribadisce, risulterebbe tuttora sussistente - non costituisce il motivo fondante dei provvedimenti impugnati, ma è stata riportata quale corretta precisazione di un dato attinente il rapporto fra le parti in causa; di conseguenza, le censure di controparte riguardanti la morosità del sig. NI, oltre ad essere infondate, non sarebbero conferenti, non incidendo sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, assunti a motivo dell’avvenuta ultimazione dei lavori della metropolitana M4;
- anche la illegittimità derivata, così come genericamente dedotta da parte ricorrente sarebbe manifestamente infondata, non risultando gli atti asseritamente presupposti affetti dalle svolte censure, peraltro tardive e inammissibili.
4) Con ordinanza del 17/07/2025, n. 787, la V Sezione «(…) Ritenuto, pertanto, che:
- le esigenze rappresentate dalle parti possano ricevere adeguata tutela con la sollecita definizione nel merito per entrambi i succitati giudizi (ossia, quello di cui al ricorso in epigrafe specificato e quello di cui al ricorso n. 513/2022 R.G.); a tal fine, il Collegio ritiene di fissare sin da ora la data di discussione dei predetti ricorsi nel merito per l’udienza pubblica del 16/12/2025;
- nelle more, al solo fine di mantenere la res adhuc integra, sussistano le condizioni per l’accoglimento della domanda cautelare limitatamente all’ordine di cessazione dell’attività e di rimozione e ripristino dei luoghi occupati in Via Dezza, contenuto nei provvedimenti impugnati;
- sia da riservare al prosieguo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite (…) »,
ha sospeso i provvedimenti impugnati, nei limiti sopra specificati, fissando per la trattazione di merito del ricorso in epigrafe, in trattazione congiunta con il ricorso n. 513/2022 r.g., l'udienza pubblica del 16/12/2025, riservando al prosieguo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite.
5) Il 4/11/2025 è stato notificato, per essere depositato il successivo 5/11/2025, l’ intervento ad opponendum da parte di 23 cittadini, tutti residenti o proprietari di unità immobiliari situate in diretta prossimità ai Giardini di Via Dezza, area verde soggetta a vincolo quale bene paesaggistico di notevole interesse pubblico, in forza della DGR Lombardia 8/11108 del 27 gennaio 2010, asseritamente portatori dell’interesse a che i Giardini di Via Dezza tornino alla loro vocazione originaria, ossia alla fruizione pubblica senza l’occupazione dell’intera area centrale (per 314 mq) ad opera della ricorrente. La difesa degli intervenienti ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, oltre a contestarne nel merito la fondatezza, ai fini del relativo rigetto.
6) In vista dell’udienza di merito la difesa del Comune, oltre a richiamare i precedenti scritti difensivi, ha contestato l’affermazione dell’esponente sulla rilevanza dell’apporto che lo stesso avrebbe potuto fornire in sede procedimentale, evidenziandone la pretestuosità, ulteriormente ricavabile dall’esame del documento prodotto (sub doc. 21) da parte ricorrente, che non sarebbe affatto un contratto di compravendita ma una mera scrittura privata, priva di data certa, avente ad oggetto un contratto preliminare di compravendita, il cui contratto definitivo sarebbe dovuto essere stipulato « entro e non oltre il 30.03.2025 », ossia, diversi mesi prima del relativo deposito (in data 11.07.2025) in atti di causa.
7) La difesa degli intervenienti ha, dal canto suo, rimarcato la temporaneità dell’occupazione dei Giardini di Via Dezza, riportata in tutti i titoli rilasciati alla ricorrente, che renderebbe, allo stato, una volta completati, come di fatto avvenuto, i lavori collegati alla linea M4, privo di giustificazioni il protrarsi dell’occupazione, a danno dell’utilizzo di detti Giardini quale spazio di verde pubblico. Pertanto, gli intervenienti hanno eccepito la inammissibilità delle censure svolte avverso le determinazioni comunali che hanno fatto venire meno i precedenti provvedimenti ampliativi, in quanto si tratterebbe di atti meramente dichiarativi di quanto previsto nei provvedimenti originari, ai quali il medesimo titolare avrebbe prestato acquiescenza, anche quanto alla relativa temporaneità, richiedendo l’occupazione espressamente per il periodo dei lavori della MM4.
Per il resto, il patrocinio medesimo ha insistito per l’infondatezza delle svolte doglianze e, quindi, per il rigetto dell’impugnazione.
8) All’udienza pubblica del 16/12/2025 la causa, chiamata congiuntamente al ricorso n. 513/2022 r.g., presenti l’avv. M. Cellie per la parte ricorrente, l’avv. C. Rho per il Comune di Milano e l’avv. L. Salomoni per la parte interveniente, è stata trattenuta in decisione.
9) In premessa, il Collegio ritiene utile ricostruire sinteticamente la vicenda per cui è causa, sulla scorta dei provvedimenti emessi dall’Amministrazione in ordine all’esercizio dell’attività commerciale svolta da parte ricorrente, dapprima in Via Foppa, indi in Via Dezza, a Milano.
9.1) In tal senso, va rammentato che in Via Foppa, all’altezza dell’attività in sede fissa denominata “ La baita del formaggio ”, è stata rilasciata in data 21/08/2012 la concessione per l’occupazione di suolo pubblico (OSP) n. 82794/2012, con tavoli e sedie, tende ombra-sole, paraventi e pedana, per 29,5 mq, ivi meglio specificata (cfr. doc. 1 dei depositi di parte resistente). Tale concessione è stata oggetto di un provvedimento di decadenza, datato 10/10/2013, per occupazione difforme da quella autorizzata, provvedimento impugnato dinanzi a questo TAR che, dapprima, con ordinanza n. 1404, del 19/12/2013, ha respinto la domanda cautelare; indi, con decreto n. 643, del 4/07/2019, ha dichiarato il ricorso perento.
A seguire, dopo l’inizio dei cantieri per la realizzazione della linea metropolitana M4, l’Amministrazione Comunale, dietro richiesta, datata 30/05/2016 e modificata in data 14/11/2016, del diretto interessato, sig. ER NI, ha autorizzato il medesimo ad installare, temporaneamente, un chiosco, nella vicina Via Dezza, quale misura finalizzata a compensare il disagio causato dai cantieri per i lavori della nuova linea 4 della metropolitana, sino al termine dei lavori medesimi [cfr.: (i) la determina n. 76/2017, del 22/03/2017, allegata sub doc. 9 dei depositi di parte resistente, nonché: (ii) l’autorizzazione comunale n. 142344/2017, del 23/03/2017, ove è espressamente previsto ed evidenziato che « Il manufatto dovrà essere smantellato alla fine dei lavori di realizzazione della linea M4 », allegata sub doc. 10, sempre dei depositi di parte resistente; e, a seguire: (iii) la comunicazione del ricorrente che informa il Comune, in data 10/11/2017, di avere realizzato il chiosco come da progetto autorizzato con il succitato provvedimento n. 142344/2017, allegata sub doc. 11; e, infine: (iv) l’autorizzazione comunale n. 15158, datata 08/01/2018, ricevuta dall’istante il 31/01/2018, per l’esercizio del commercio con chiosco extra mercato su area pubblica a carattere «[t] emporaneo dal 08/01/2018 a fine lavori MM4 » per 24 mq, depositata sub doc. 12 dei depositi del resistente].
Con ulteriore determinazione, datata 10/01/2018, PG 213430, è stata inoltre concessa, alla medesima IT La baita del formaggio, l’OSP, sempre in Via Dezza, per 24 mq, con dehors da realizzare in aderenza al chiosco temporaneo, all’interno dell’area verde, con l’espressa indicazione, quale particolare condizione, che «[l] a durata della concessione è temporanea ed il presente atto decadrà di diritto al termine dei lavori relativi alla realizzazione della Metropolitana linea M4 che interessa l’area originariamente occupata dal plateatico di cui alla concessione PG 82794/2012 del 21/08/2012 » (cfr. la DD allegata sub doc. 13 dei depositi del resistente).
In seguito, tra le misure di sostegno al commercio conseguenti all’emergenza pandemica, in collegamento con la sopracitata autorizzazione commerciale, n. 15158/2018, « al fine del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in corso », è stata concessa all’istante anche un’ulteriore occupazione di suolo pubblico, su un’area verde di mq 483, poi ridotti a mq 314, condizionata a specifiche prescrizioni (cfr. l’autorizzazione PG 217280/2020, depositata sub doc. 14 dei depositi di parte resistente).
Nelle more, il Comune di Milano ha, in un primo tempo, comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo volto alla la revoca dell’autorizzazione commerciale n. 15158, del 08.01.2018, e della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico (cfr. la comunicazione di avvio del procedimento datata 30.11.2021, notificata il 10.02.2022, depositata sub doc. 16 dei depositi di parte resistente, su cui essenzialmente verte il ricorso introduttivo rubricato al n. 513/2022 r.g.).
A seguire, verificato nel corso del procedimento che il cantiere di Via Foppa non era stato ancora chiuso, lo stesso Comune ha comunicato al ricorrente la sospensione degli effetti della comunicazione di avvio del procedimento notificata il 10/02/2022, per « annullamento » della medesima (cfr. la comunicazione datata 30/03/2022, depositata sub doc. 18 dei depositi di parte resistente, su cui verte il primo ricorso per motivi aggiunti iscritto sempre al n. 513/2022 r.g.).
Successivamente, il Comune di Milano, considerato che « stanno pertanto venendo meno le condizioni che hanno motivato l’adozione del provvedimento di autorizzazione straordinaria e il mantenimento del chiosco in argomento », ha nuovamente comunicato al ricorrente tanto l’« avvio di procedimento amministrativo volto alla DECADENZA dell’autorizzazione commerciale temporanea n. 15158, la REVOCA della relativa concessione di suolo pubblico in via Dezza per conclusione dei lavori per la realizzazione di MM 4 e successiva RIMOZIONE del manufatto impattante per i lavori di sistemazione superficiale del parterre centrale di via Dezza » (cfr. la comunicazione datata 20/06/2024, notificata in data 08.07.2024, depositata sub doc. 21 dei depositi di parte resistente, su cui verte il secondo ricorso per motivi aggiunti incardinato al n. 513/2022 r.g.); quanto l’« avvio del procedimento di decadenza delle concessioni:
- PG 213430/2017, per un’occupazione temporanea di suolo pubblico con DE per un’area di mq 24,00 in via Dezza, posta in aderenza al chiosco temporaneo all’interno dell’area verde;
- PG 217280/2020, … per un’occupazione di suolo pubblico, in forma straordinaria (…), con elementi leggeri su un’area verde di mq 483,00 parzialmente rettificati in mq 314,00; con conseguente archiviazione dell’istanza di adeguamento PG 178313/2022 in quanto non più attuale, con provvedimento notificato in data 18.07.2024 (doc. 22 - in prosieguo anche solo la “comunicazione di avvio del procedimento relativo al DE”) …» (cfr. la comunicazione datata 12/07/2024, che riporta anche « contestualmente » la comunicazione della « archiviazione d’ufficio per sopravvenuta mancanza dei presupposti previsti dell’istanza di adeguamento presentata con PG 178313/2022 (…)», depositata sub doc. 22 dei depositi di parte resistente, su cui pure verte il secondo ricorso per motivi aggiunti, incardinato sempre al n. 513/2022 r.g.).
9.2) In tale contesto si collocano, dunque, gli atti oggetto qui d’impugnazione, con i quali il Comune di Milano, a conclusione dei procedimenti avviati con le comunicazioni di avvio da ultimo richiamate, ha adottato, da un lato, il provvedimento, datato 05/05/2025, prot. 06/05/2025, con cui il Comune ha disposto « la DECADENZA dell’autorizzazione commerciale temporanea n. 15158, la REVOCA della relativa concessione di suolo pubblico in via Dezza per conclusione dei lavori per la realizzazione di M4 », al contempo ordinando « la rimozione del manufatto sito in Via Giuseppe Dezza, l’eventuale ripristino del sedime sul quale è ancorato, la cessazione di tutte le utenze e allacci elettrici, idraulici e fognari entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente » (cfr. la DD allegata sub doc. 26 dei depositi di parte resistente); e, dall’altro, il provvedimento, datato e protocollato il 09/05/2025, di decadenza delle concessioni: (i) PG 213430/2017 del 10/01/2018, per un’occupazione temporanea di suolo pubblico con OR per un’area di mq 24,00 in via Dezza, posta in aderenza al chiosco temporaneo all’interno dell’area verde; e (ii) PG 217280/2020, per un’occupazione di suolo pubblico, in forma straordinaria con elementi leggeri su un’area verde di mq 483,00 parzialmente rettificati in mq 314,00; con conseguente « conferma » dell’archiviazione d’ufficio per sopravvenuta mancanza dei presupposti previsti dell’istanza di adeguamento presentata con PG 178313/2022 (cfr. la DD depositata sub doc. 27 dei depositi di parte resistente).
10) Fermo quanto sopra, il Collegio preliminarmente ritiene utile rammentare come, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi giurisdizionali sia rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, come la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., rappresenti una facoltà rimessa alla discrezionalità del Collegio, il cui mancato esercizio, sebbene ne sussistano i presupposti, « non può di per sé costituire un vizio della pronuncia, non è soggetto ad obbligo di motivazione e non è sindacabile, di norma, in appello (salvo particolari ipotesi - id est la manifesta abnormità) » (così, da ultimo, Consiglio di Stato, VII, 20-03-2024, n.2685; nonché, tra le altre: Cons. Stato, V, 03-09-2020, n.5352; id., VI, 07-06-2018, n. 4647).
Pertanto, il Collegio non ravvisa, nella specie, l’opportunità della riunione dei suindicati ricorsi, nn. 513/2022 e 2132/2025 r.g.
11) Sempre in via preliminare, il Collegio osserva come il richiamo genericamente operato nel terzo motivo di ricorso (imperniato sul vizio di illegittimità derivata) ai motivi svolti nel separato ricorso, iscritto al n. 513/2022 r.g., senza riportare i motivi stessi nel presente ricorso e senza specificare ulteriormente le ragioni della dedotta illegittimità derivata, dà luogo alla inammissibilità del motivo stesso, ai sensi dell’art. 40, commi 1 lettera d) e 2 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, IV, 28-08-2024, n.7294; id., I, Adunanza 24-04-2024, numero 592/2024; id., IV, 25-10-2019, n. 7275; id., IV, 12-07-2019, n. 4903; id., V, 20-07-2016, n. 3280); invero, « l’inammissibilità non è esclusa dal fatto che la ricorrente abbia rinviato anche alla documentazione versata in giudizio (…), poiché, altrimenti, sarebbe imposto al giudice di ricostruire le tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell’onere di specificazione (…) » (così, Consiglio di Stato, V, 21-02-2020, n. 1323).
12) Per il resto, il Collegio ritiene di soprassedere all’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata da parte interveniente, preferendo respingere il ricorso nel merito, in applicazione dell’ormai consolidato principio della “ ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5-01-2015, n. 5, nonché, Cass., Sez. un., 12-12-2014, n. 26242, e Cons. Stato, VI, 19-01-2022, n. 339).
13) In tal senso, preme al Collegio osservare come, in base a quanto allegato e documentato in atti di causa non trovino riscontro le lamentate (nel primo motivo) violazioni delle norme poste a tutela della partecipazione procedimentale, risultando ciascuna delle due determinazioni oggetto d’impugnazione preceduta da una idonea comunicazione di avvio del procedimento (cfr., le già citate comunicazioni del 20/06/2024 e del 12/07/2024, rispettivamente notificate l’8/07/2024 e il 18/07/2024, depositate sub docc. 21 e 22 dei depositi di parte resistente).
D’altro canto, per mera completezza, va rilevato come l’esponente non abbia comunque allegato alcuna prova di un proprio apporto, non fornito in sede procedimentale, idoneo a provocare una diversa conclusione dei procedimenti in questione.
Anche perché, come correttamente evidenziato dalla difesa comunale nelle controdeduzioni al secondo motivo di ricorso, il fulcro della motivazione delle determinazioni oggetto di gravame fa leva sulla scadenza del termine, chiaramente apposto tanto all’autorizzazione e alla concessione per l’occupazione di suolo pubblico riguardanti il chiosco (cfr. i provvedimenti PG nn. 142344/2017 e 15158/2018, sopra citati), oggetto del provvedimento di decadenza e contestuale revoca del 6/05/2025, quanto alla concessione riguardante il dehors (cfr. il provvedimento PG 213430 del 2018, già citato), oggetto del provvedimento del 9/05/2025.
In un caso e nell’altro, infatti, i provvedimenti ampliativi risultano « ad tempus » (cfr., in tal senso, quanto riportato dal Comune di Milano, nei provvedimenti sopra citati, sub n. 3.2), con il termine finale ancorato alla ultimazione dei lavori di realizzazione della MM4 e, dunque, ad un evento certus an incertus quando, effettivamente verificatosi nel mese di marzo 2025 (come riportato nella relazione del 4/3/2025 della Direzione Infrastrutture del Comune, richiamata nei provvedimenti impugnati, non specificamente contestato da parte ricorrente).
Ne consegue, pertanto, che le censure che fanno leva sull’eccesso di potere per errato accertamento degli importi dovuti da parte ricorrente, a titolo di canoni concessori o ad altro titolo, risultino inconferenti, in quanto volte a contestare un profilo secondario della motivazione dei provvedimenti impugnati, lasciandone intatto il vero fulcro, che, come già visto, fa leva sulla scadenza degli originari titoli ampliativi, tutti rilasciati a carattere temporaneo, ossia sino alla fine dei lavori di realizzazione della linea 4 della metropolitana milanese.
Anche la concessione straordinaria rilasciata al fine di prevenire la diffusione virologica nel periodo dell’emergenza sanitaria, pure oggetto del provvedimento di decadenza del 9/05/2025, risente della predetta temporaneità, risultando inscindibilmente « connessa all’esercizio di attività commerciale » (cfr. il provvedimento concessorio del 2020, depositato in atti da parte resistente sub doc. 14), autorizzata con il provvedimento dell’8/01/2018, n. 15158, oggetto del provvedimento di decadenza del 6/05/2025.
Ne consegue, pertanto, come il venir meno dell’autorizzazione commerciale per il chiosco di Via Dezza (n. 15158 del 2018) non possa non ripercuotersi anche sulla concessione di suolo pubblico straordinaria, che chiaramente la presuppone.
14) Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va, nel complesso, respinto.
15) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22-03-1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30-03-2022, n. 2328; id., VI, 22-03-2022, n. 2072; id., VI, 20-01-2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16) Nella peculiarità delle questioni implicate dalla controversia e nell’andamento complessivo della stessa si ravvisano valide ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
ET MU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET MU | FA LI |
IL SEGRETARIO