Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Sentenza breve 31 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04707/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4707 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Circolo Didattico -OMISSIS- 1 “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a. del prot. n. -OMISSIS- del 26/09/2024 emesso dall’I.C. 1° “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, al -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data, recante assegnazione al minore di sole 20 ore di sostegno scolastico a fronte di 30 ore di frequenza scolastica settimanale;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
nonché per il risarcimento del danno esistenziale patito per l’illegittima privazione al ricorrente dell’integralità del sostegno scolastico al minore (30 ore).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e Circolo Didattico -OMISSIS- 1 “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Alfonso ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Va rammentato che con sentenza non definitiva, pronunciata ex art. ex art. 60 e 36, co.2, c.p.a. del 31 marzo 2025, n. -OMISSIS- la Sezione dichiarava, quanto alla domanda di annullamento ex art. 29, c.p.a., l’improcedibilità del ricorso in epigrafe, inteso all’ottenimento dell’integralità del sostegno scolastico per l’a.s. 2024/2025: “Rilevato che con atto del 14 marzo 2025 la difesa dei ricorrenti rappresentava l’intervenuta esecuzione del riportato decisum interinale (di cui all’ordinanza cautelare n. 2464/2024, n.d.s.) domandando la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e la condanna dalla p.a. alle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario; mentre per la domanda risarcitoria, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la condanna dell’amministrazione al ristoro dei danni patiti dal minore per l’illegittima privazione del sostegno nella misura integrale fino all’avvenuta esecuzione della misura cautelare”.
Viceversa, con detta sentenza n. -OMISSIS- si è: “Ritenuto, quanto alla domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale sub specie di danno esistenziale patito dal minore per la mancata assegnazione del sostegno scolastico integrale, che la causa va rimessa sul ruolo di merito, all’Udienza pubblica di cui al dispositivo, perché occorre acquisire nuovi elementi decisionali con riguardo all’attività conformativa che verrà posta in essere in esecuzione della presente decisione”; ragion per cui la causa è stata rinviata alla pubblica Udienza del 22 ottobre 2025, in vista della quale le parti producevano memorie documenti e repliche.
In particolare il MIM depositava documenti il 17 marzo 2025, tra cui la nota del d.s. prot. -OMISSIS- attestante che al minore per cui è causa sono state assegnate alla data del 5 dicembre 2024, 30 ore di sostegno come indicato nel PEI, a copertura dell’intero orario scolastico settimanale frequentato dal minore.
La difesa di parte ricorrente produceva dal canto suo, il 21 ottobre 2025, richiesta di passaggio in decisione con la quale, in merito alla domanda di risarcimento del danno per l’a.s. 2024-2025, insisteva per l’accoglimento della stessa, che avrebbe dovuto essere calcolata dall’inizio dell’anno scolastico sino al 5 dicembre 2024, allorquando è stato eseguito il provvedimento cautelare con l’assegnazione delle ulteriori ore a copertura della frequenza scolastica del minore disabile, come dalla dianzi esaminata nota prot. n.-OMISSIS- del dirigente scolastico, depositata dal Ministero il 17 marzo 2025.
Ritiene quindi il Collegio doversi accogliere la domanda di risarcimento del danno esistenziale patito dal ricorrente per l’illegittima privazione al minore per cui è causa, dell’integrale sostegno scolastico.
Va rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Per converso, non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno, che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza; e ciò proprio in ragione delle sopra evidenziate prescrizioni contenute negli atti collegiali richiamati nell’ordinanza cautelare, che manifestano un quadro di evidente certezza della fattispecie concreta, quanto alla necessità che l’alunno abbisognava di 30 ore di sostegno.
Va inoltre osservato, quanto al nesso causale, che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia.
Merita di essere ricordato che in via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di 1.000,00 € per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie al minore, a far tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato il sostegno in misura inferiore, ovvero dalla data di inizio dell’anno scolastico e fino alla data di integrazione del monte ore, a seconda dei casi.
Va evidenziato che nel caso di specie, in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo, è certo il dies a quo della delineata decorrenza, che deve individuarsi nel 26 settembre 2024, data di adozione dell’impugnato decreto del d.s. prot. n. -OMISSIS- del 26/09/2024, recante, come la stessa parte ricorrente assume in ricorso, assegnazione al minore delle contestate 20 ore.
È certo anche il il dies ad quem, atteso che, come attesta la nota dianzi esaminata del 14.3.2025 del dirigente scolastico, così come afferma anche il procuratore costituito del ricorrente con la richiesta di passaggio in decisione del 21 ottobre 2025 sopra riportata, dalla data del 5 dicembre 2024 sono state assegnate al minore le ulteriori 10 ore di sostegno scolastico, per un totale di 30 ore, che quindi coprono la sua intera frequenza scolastica settimanale.
Ne consegue che vanno riconosciute alla parte ricorrente € 2.000,00 dal 26 settembre 2024 al 26 novembre 2024 + € 33,00 per ogni ulteriore giorno fino al 5 dicembre 2024 (9 giorni) e quindi ulteriori 297 Euro, per un totale di € 2.297 (duemiladuecentonovantasette), cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo, liquidata in considerazione della già avvenuta condanna ad € 1000,00 (mille) pronunciata con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna le Amministrazioni scolastiche convenute, in solido tra loro, a pagare alla parte ricorrente la somma di € 2.297,00 (duemiladuecentonovantasette), cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo.
Condanna le Amministrazioni scolastiche convenute, in solido tra loro, a pagare alla parte ricorrente le spese legali e i compensi di lite, liquidati in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso ZI, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso ZI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.