TAR
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 02350 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00742/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Venezia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento DASPO n. -OMISSIS-emesso dal Questore di Venezia il 31 marzo
2023 e notificato l'11 aprile 2023. N. 00742/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Venezia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RT RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio, il 19 novembre 2025,
l'“atto di rinuncia al ricorso”, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio;
Rilevato, in specie, che la predetta dichiarazione di rinuncia si radica sul fatto che, nelle more della decisione del gravame sul merito, “l'interessato veniva operato per -
OMISSIS-”: donde il “venir meno dell'interesse alla frequentazione delle manifestazioni sportive inibite”;
Rilevato inoltre che la Questura di Venezia, a fronte delle documentate condizioni cliniche dell'interessato, ha esonerato quest'ultimo dall'ottemperare all'obbligo di presentazione alla P.G. (impartito con il DASPO qui impugnato);
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia è stata notificata alle Amministrazioni resistenti il 19 novembre 2025;
Rilevato che la stessa dichiarazione non è stata sottoscritta personalmente dal ricorrente e che la procura ad litem di cui risulta munito il difensore, pur facendo menzione anche della facoltà di “rinunciare agli atti del giudizio”, non integra gli estremi del mandato speciale a cui si riferisce l'art. 84, comma 1, c.p.a. (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 1986; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 febbraio 2022, n. 1668); N. 00742/2023 REG.RIC.
Considerato che, in ogni caso, la dichiarazione di rinuncia costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 6 marzo 2023,
n. 2317);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che sia equo compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, in ragione dell'esito in rito della causa e della non opposizione sul punto da parte delle
Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00742/2023 REG.RIC.
LA DI, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
RT RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT RA LA DI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 02350 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00742/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Venezia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento DASPO n. -OMISSIS-emesso dal Questore di Venezia il 31 marzo
2023 e notificato l'11 aprile 2023. N. 00742/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Venezia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RT RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio, il 19 novembre 2025,
l'“atto di rinuncia al ricorso”, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio;
Rilevato, in specie, che la predetta dichiarazione di rinuncia si radica sul fatto che, nelle more della decisione del gravame sul merito, “l'interessato veniva operato per -
OMISSIS-”: donde il “venir meno dell'interesse alla frequentazione delle manifestazioni sportive inibite”;
Rilevato inoltre che la Questura di Venezia, a fronte delle documentate condizioni cliniche dell'interessato, ha esonerato quest'ultimo dall'ottemperare all'obbligo di presentazione alla P.G. (impartito con il DASPO qui impugnato);
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia è stata notificata alle Amministrazioni resistenti il 19 novembre 2025;
Rilevato che la stessa dichiarazione non è stata sottoscritta personalmente dal ricorrente e che la procura ad litem di cui risulta munito il difensore, pur facendo menzione anche della facoltà di “rinunciare agli atti del giudizio”, non integra gli estremi del mandato speciale a cui si riferisce l'art. 84, comma 1, c.p.a. (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 1986; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 febbraio 2022, n. 1668); N. 00742/2023 REG.RIC.
Considerato che, in ogni caso, la dichiarazione di rinuncia costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 6 marzo 2023,
n. 2317);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che sia equo compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, in ragione dell'esito in rito della causa e della non opposizione sul punto da parte delle
Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00742/2023 REG.RIC.
LA DI, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
RT RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT RA LA DI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.