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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 263/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai SI.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 263/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 27 maggio 2025
e promossa da:
– CF - nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]C.F._1
Gizzeria via delle Orchidee, 20/A, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via Federico Nicotera n. 86 presso lo studio dell'avv. ROCCA ROBERTO – CF - che lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura alle liti in atti;
- parte ricorrente - contro
– CF - nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla via Enrico Toti n. 18, presso lo studio dell'avv. GAMBINO STEFANIA MARIA – CF - che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4
alle liti in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10/03/2025, il SI. chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale “che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini e accertate le modifiche sopra indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della SI.ra , domiciliata e NT
1 residente in [...], 88046 Lamezia Terme, c.f. e disporre per i motivi in C.F._3
narrativa la revoca dell'assegno di mantenimento per come a lei riconosciuto al punto 7 del Decreto di correzione della sentenza n. 264/2023 del Tribunale di Lamezia Terme e conseguentemente, a modifica del punto 6 del Decreto di correzione, disporre che le spese straordinarie siano poste in ragione del 50% a carico di ciascun coniuge a seguito della variazione dei presupposti per come stabiliti in sede di divorzio;
il tutto con effetto a partire dalla data della presente domanda. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: “- il SI. ha contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 07.10.2006 in Lamezia Terme con la SI.ra , nata a [...] il NT
03.12.1984, c.f. ; - il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio C.F._5 del Comune di Lamezia Terme al n. 47 Parte II, Serie A, Uff. 5 Anno 2006; - dal matrimonio sono nati i seguenti figli minori: c.f. nato a [...] il [...], e Persona_1 C.F._6 Per_2
, c.f. nata a [...] il [...]; - i coniugi hanno ottenuto omologa
[...] C.F._7
della separazione consensuale in data 17.12.2020, come risulta dal decreto di omologa che si produce;
- sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 3, lettera b) della legge n. 898/1970, per come novellato dall'art. 1 della legge 55/2015, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza n. 264/2023, pubblicata in data 13.04.2023, il Tribunale di Lamezia Terme ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SIg. e , che si Parte_1 NT
produce; - a seguito di istanza congiunta, il Tribunale di Lamezia Terme in data 27.10.2023 ha provveduto ad emettere decreto di correzione di errore materiale delle condizioni di divorzio, che si produce;
- medio tempore sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio per come stabilite nel decreto di correzione materiale della sentenza n. 264/2023” (vd. testualmente come ricorso in atti).
Si costituiva , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto da controparte. NT
In ogni caso, precisava di aver raggiunto un accordo bonario, in data 23.04.2025, con il SI. per la Pt_1
modifica delle condizioni di divorzio.
Chiedeva, dunque, la ratifica delle condizioni concordate dalle parti e che sono del seguente tenore:
1) Come già in atti, si conferma che la casa familiare di Viale San Bruno 38 in Lamezia Terme, attualmente
Sezione Urbana S, foglio 5, particella 1388, sub. 2 fgl. 5, n. 1388, cat A/7 vani 9, di cui il Parte_1
dichiara di essere proprietario, viene assegnata alla SI.ra ed ivi con Ella vivranno i figli NT
(nato il [...]) e (nata il [...]). Si conferma la già intervenuta Persona_1 Persona_2
assegnazione alla casa coniugale alla GN anche quanto in essa contenuto, con specifico NT
riferimento a mobili e suppellettili, nonché biancheria, stoviglie e tutto quanto altro presente nell'immobile, al fine di essere utilizzato anche dai minori.
2) Che la disposta assegnazione ed il diritto della SI.ra a vivere nell'immobile/casa familiare NT
2 indicato e la disponibilità dello stesso è condizione dell'accoglimento delle istanze formulate dal SI. Pt_1
di revisione degli obblighi economici, incidendo in maniera SInificativa sulle condizioni economiche
[...] di vita della , tale da essere riconosciuto anche dal SI. . CP_1 Parte_1
3) Che l'assegnazione della casa coniugale in favore alla SI.ra ed ai figli prescinde dalla NT
possibilità che una persona legata da vincolo affettivo con la SI.ra frequenti l'immobile NT
assegnato, senza averne la residenza, acconsentendo il a detta frequentazione e permanenza e non Pt_1
ponendovi ostacoli, fatto salvo il superiore interesse dei ragazzi.
4) Anche dopo il raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, e , l'immobile assegnato Per_1 Per_2
di viale San Bruno Lamezia Terme di proprietà del SI. rimarrà sempre a disposizione di Parte_1 Per_ e , che decideranno autonomamente se avvalersi della coabitazione della madre per la loro cura. Per_1
5) Il SI. ribadisce e conferma l'impegno già assunto in fase di separazione e divorzio di Parte_1
trasferire in donazione la proprietà dell'immobile sito in Viale San Bruno n. 38 di Lamezia Terme, riportato alla
Sezione Urbana S, foglio 5, particella 1388, sub. 2 cat A/7 vani 9, nonché il relativo terreno part.lla 1473 foglio
5, ove sorge la casa coniugale, come da visura ipocatastale che si allega e si considera riportata, ai figli e al compimento del 18° anno di età della minore , e quindi entro e Pt_1 Per_1 Persona_2 Per_2
non oltre il 2030, impegnandosi a non trasferire a terzi l'immobile e a non costituire garanzie o oneri a favore di terzi sugli stessi.
6) All'esito dell'intervenuta donazione di cui al punto 5 e quando i figli e , Persona_1 Persona_2
proprietari del bene immobile, diventati entrambi autonomi ed autosufficienti, avranno necessità di godere del bene in via autonoma e ne faranno espressa concorde richiesta, la SI.ra assume sin NT
d'ora l'impegno di trasferire altrove la propria residenza lasciando loro la disponibilità dell'immobile medesimo, essendo piena intenzione della madre tutelare le eSIenze dei figli divenuti autonomi ed autosufficienti.
7) Si conferma che i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre. Quanto al diritto/dovere di visita del padre, genitore non collocatario, e salvo migliori accordi tra i genitori, il rapporto padre/figli continuerà nelle stesse modalità concordate in sede di separazione e divorzio, ovvero sarà come di seguito disciplinato tenuto conto dei turni di servizio mensili che il SI. si impegna a trasmettere preventivamente e con cadenza mensile, o appena Parte_1
comunicatigli, a mezzo messaggistica telefonica alla SI.ra , così da garantire un congruo NT
anticipo nell'organizzazione degli impegni, anche in considerazione e nel rispetto delle eSIenze dei ragazzi e della GN . NT
a) I figli trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana, dalle 15:00 alle 19:00 (nei mesi estivi anche fino alle 21:00), prelevandoli e riaccompagnandoli nella casa familiare nel rispetto dell'accordo mensile concordato.
b) I figli, sempre in base alla calendarizzazione concordata mensilmente, pernotteranno con il padre a
3 settimane alterne, il sabato dall'uscita da scuola (nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà i figli dalla casa materna alle ore 15,00) fino alle ore 20,00 di domenica con rientro presso la residenza materna.
c) Sempre previo accordo tra le parti al fine di determinare le modalità di pernottamento si conviene che: per le festività natalizie i figli potranno rimanere con il padre, ad anni alterni, dal 23 dicembre alle ore 09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle eSIenze lavorative dei genitori;
per le festività pasquali i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00, a seconda delle eSIenze lavorative dei genitori;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore 9,00 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti.
d) I figli trascorreranno la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore.
e) I figli festeggeranno insieme ai genitori i loro rispettivi compleanni.
f) Resta inteso tra le parti che nei periodi in cui i figli rimarranno con il quest'ultimo sarà onerato di Pt_1 garantire l'accompagnamento degli stessi per consentire loro il rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici assunti (palestra, catechismo, frequentazioni amici ecc.).
8) Si conferma come in atti di divorzio indicati sentenza n. 264.2023 pubblicata il 13.04.2023, che “il padre a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli continuerà a corrispondere alla madre entro il 5 di ciascun mese l'importo di euro 250,00 cadauno per complessivi € 500,00 da rivalutare annualmente ex lege a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN [...]”.
8a) Si precisa che le spese comprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono quelle per vitto, abbigliamento, contributo per spese di utenza, materiale scolastico di cancelleria, iscrizione scuola pubblica
(escluse spese universitarie), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative Con abituali (cinema, feste ed attività conviviali), secondo quanto previsto dall'attuale protocollo del
9) Rilevato che la SI.ra attualmente beneficia di integrazione economica INPS e che la stessa NT vive nell'immobile del SI. a lei assegnato, quest'ultimo non dovrà corrispondere dal mese Parte_1
di maggio 2025 l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra (come previsto per € 100,00 NT
al precedente capo 7 del Decreto di correzione ed in sentenza n. 264/2023).
10) Atteso quanto sopra, ed in riforma del capo 6 del Decreto di correzione della sentenza n. 264/2023, e sino a quando la beneficerà di contributo INPS o avrà una diversa occupazione o redditi, le spese CP_1
4 straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
10a) Le spese straordinarie sono individuate secondo il seguente schema, fatto salvo eventuali modifiche previste di comune accordo tra le parti: libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visite e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati, spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad eSIenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
10b) Spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli: spese al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente.
10c) In relazione alle spese straordinarie, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro anche a mezzo messaggistica telefonica, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
11) Come già convenuto in fase di separazione e divorzio, rimangono a carico del le spese/prestiti Pt_1
assunti in costanza di matrimonio e fino alla loro estinzione.
12) Sono poste a carico del SI. tutte le spese relative alla gestione straordinaria Parte_1
dell'immobile, nonché imposte e tasse ove dovute (IMU, TARI, TASI e quanto altro).
13) Sono poste per il 50% a carico di entrambe le parti e le spese per l'acquisto della legna CP_1 Pt_1
per il termocamino necessaria per il riscaldamento dell'abitazione (che si impegnano ad effettuarla in tempi utili ed idonei all'uso, quindi, entro il mese di settembre di ogni anno).
14) I SIg.ri e , al fine di non alterare l'equilibrio venutosi a creare tra i Parte_1 NT
nipoti e i nonni materni e paterni, si impegnano reciprocamente a consentire ai rispettivi genitori di esercitare il diritto di visita ogni qual volta i minori ne faranno richiesta.
15) Le parti si impegnano: a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
a tutelare entrambi la figura dell'altro coniuge;
ad evitare di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro a mezzo social o a mezzo affermazioni con terzi;
a mantenere il riserbo sulle vicende relative alla vita familiare,
5 alla fase di crisi ed alle vicende successive attinenti i loro rapporti ed a non ledere e garantire i rapporti affettivi che ogni parte ha con terzi.
16) Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì che ciascuno di essi possa inserire i figli nel proprio passaporto.
17) A titolo di arretrati spese e mantenimento dovuto il SI. si dichiara debitore ad oggi della Parte_1
somma di € 2.035,00 che sarà rimborsata a mezzo n. 12 rate mensili di € 170,00 cadauna da corrispondersi alla SI.ra entro il 5 di ogni mese. NT
18) Le parti si impegnato a definire bonariamente nel rispetto delle presenti condizioni il giudizio n. R.G.
263/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme con deposito del presente accordo e compensazione spese di lite” (vedi, testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Con note scritte depositate per l'udienza del 27 maggio 2025, entrambe le parti chiedevano la sostanziale modifica del rito da giudiziale a consensuale e si riportavano all'accordo raggiunto tra le stesse in data
23.04.2025, insistendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025 – tenutasi in forma cartolare - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 21 e 22 maggio 2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il collegio di poter recepire l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio sottoscritto dalle parti in data 23.04.2025, in quanto le condizioni ivi contenute non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora in parte minorenni.
2. In considerazione della natura del giudizio, appare giustificata la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa, come peraltro richiesto dalle stesse parti al punto 18) dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
A) ACCOGLIE la domanda avanzata dal ricorrente e, per l'effetto ratifica l'accordo Parte_1
raggiunto tra le parti in data 23.04.2025 e che è del seguente tenore:
1) Come già in atti, si conferma che la casa familiare di Viale San Bruno 38 in Lamezia Terme, attualmente
Sezione Urbana S, foglio 5, particella 1388, sub. 2 fgl. 5, n. 1388, cat A/7 vani 9, di cui il Parte_1
dichiara di essere proprietario, viene assegnata alla SI.ra ed ivi con Ella vivranno i figli NT
(nato il [...]) e (nata il [...]). Si conferma la già intervenuta Persona_1 Persona_2
assegnazione alla casa coniugale alla GN anche quanto in essa contenuto, con specifico NT
riferimento a mobili e suppellettili, nonché biancheria, stoviglie e tutto quanto altro presente nell'immobile, al fine di essere utilizzato anche dai minori.
2) Che la disposta assegnazione ed il diritto della SI.ra a vivere nell'immobile/casa familiare NT
6 indicato e la disponibilità dello stesso è condizione dell'accoglimento delle istanze formulate dal SI. Pt_1
di revisione degli obblighi economici, incidendo in maniera SInificativa sulle condizioni economiche
[...] di vita della , tale da essere riconosciuto anche dal SI. . CP_1 Parte_1
3) Che l'assegnazione della casa coniugale in favore alla SI.ra ed ai figli prescinde dalla NT
possibilità che una persona legata da vincolo affettivo con la SI.ra frequenti l'immobile NT
assegnato, senza averne la residenza, acconsentendo il a detta frequentazione e permanenza e non Pt_1
ponendovi ostacoli, fatto salvo il superiore interesse dei ragazzi.
4) Anche dopo il raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, e , l'immobile assegnato Per_1 Per_2
di viale San Bruno Lamezia Terme di proprietà del SI. rimarrà sempre a disposizione di Parte_1 Per_ e , che decideranno autonomamente se avvalersi della coabitazione della madre per la loro cura. Per_1
5) Il SI. ribadisce e conferma l'impegno già assunto in fase di separazione e divorzio di Parte_1
trasferire in donazione la proprietà dell'immobile sito in Viale San Bruno n. 38 di Lamezia Terme, riportato alla
Sezione Urbana S, foglio 5, particella 1388, sub. 2 cat A/7 vani 9, nonché il relativo terreno part.lla 1473 foglio
5, ove sorge la casa coniugale, come da visura ipotacastale che si allega e si considera riportata, ai figli e al compimento del 18° anno di età della minore , e quindi entro e Pt_1 Per_1 Persona_2 Per_2
non oltre il 2030, impegnandosi a non trasferire a terzi l'immobile e a non costituire garanzie o oneri a favore di terzi sugli stessi.
6) All'esito dell'intervenuta donazione di cui al punto 5 e quando i figli e , Persona_1 Persona_2
proprietari del bene immobile, diventati entrambi autonomi ed autosufficienti, avranno necessità di godere del bene in via autonoma e ne faranno espressa concorde richiesta, la SI.ra assume sin NT
d'ora l'impegno di trasferire altrove la propria residenza lasciando loro la disponibilità dell'immobile medesimo, essendo piena intenzione della madre tutelare le eSIenze dei figli divenuti autonomi ed autosufficienti.
7) Si conferma che i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre. Quanto al diritto/dovere di visita del padre, genitore non collocatario, e salvo migliori accordi tra i genitori, il rapporto padre/figli continuerà nelle stesse modalità concordate in sede di separazione e divorzio, ovvero sarà come di seguito disciplinato tenuto conto dei turni di servizio mensili che il SI. si impegna a trasmettere preventivamente e con cadenza mensile, o appena Parte_1
comunicatigli, a mezzo messaggistica telefonica alla SI.ra , così da garantire un congruo NT
anticipo nell'organizzazione degli impegni, anche in considerazione e nel rispetto delle eSIenze dei ragazzi e della GN . NT
a) I figli trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana, dalle 15:00 alle 19:00 (nei mesi estivi anche fino alle 21:00), prelevandoli e riaccompagnandoli nella casa familiare nel rispetto dell'accordo mensile concordato.
b) I figli, sempre in base alla calendarizzazione concordata mensilmente, pernotteranno con il padre a
7 settimane alterne, il sabato dall'uscita da scuola (nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà i figli dalla casa materna alle ore 15,00) fino alle ore 20,00 di domenica con rientro presso la residenza materna.
c) Sempre previo accordo tra le parti al fine di determinare le modalità di pernottamento si conviene che: per le festività natalizie i figli potranno rimanere con il padre, ad anni alterni, dal 23 dicembre alle ore 09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle eSIenze lavorative dei genitori;
per le festività pasquali i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00, a seconda delle eSIenze lavorative dei genitori;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore 9,00 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti.
d) I figli trascorreranno la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore.
e) I figli festeggeranno insieme ai genitori i loro rispettivi compleanni.
f) Resta inteso tra le parti che nei periodi in cui i figli rimarranno con il quest'ultimo sarà onerato di Pt_1 garantire l'accompagnamento degli stessi per consentire loro il rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici assunti (palestra, catechismo, frequentazioni amici ecc.).
8) Si conferma come in atti di divorzio indicati sentenza n. 264.2023 pubblicata il 13.04.2023, che “il padre a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli continuerà a corrispondere alla madre entro il 5 di ciascun mese l'importo di euro 250,00 cadauno per complessivi € 500,00 da rivalutare annualmente ex lege a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN [...]”.
8a) Si precisa che le spese comprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono quelle per vitto, abbigliamento, contributo per spese di utenza, materiale scolastico di cancelleria, iscrizione scuola pubblica
(escluse spese universitarie), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative Con abituali (cinema, feste ed attività conviviali), secondo quanto previsto dall'attuale protocollo del
9) Rilevato che la SI.ra attualmente beneficia di integrazione economica INPS e che la stessa NT vive nell'immobile del SI. a lei assegnato, quest'ultimo non dovrà corrispondere dal mese Parte_1
di maggio 2025 l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra (come previsto per € 100,00 NT
al precedente capo 7 del Decreto di correzione ed in sentenza n. 264/2023).
10) Atteso quanto sopra, ed in riforma del capo 6 del Decreto di correzione della sentenza n. 264/2023, e sino a quando la beneficerà di contributo INPS o avrà una diversa occupazione o redditi, le spese CP_1
8 straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
10a) Le spese straordinarie sono individuate secondo il seguente schema, fatto salvo eventuali modifiche previste di comune accordo tra le parti: libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visite e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati, spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad eSIenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
10b) Spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli: spese al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente.
10c) In relazione alle spese straordinarie, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro anche a mezzo messaggistica telefonica, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
11) Come già convenuto in fase di separazione e divorzio, rimangono a carico del le spese/prestiti Pt_1
assunti in costanza di matrimonio e fino alla loro estinzione.
12) Sono poste a carico del SI. tutte le spese relative alla gestione straordinaria Parte_1
dell'immobile, nonché imposte e tasse ove dovute (IMU, TARI, TASI e quanto altro).
13) Sono poste per il 50% a carico di entrambe le parti e le spese per l'acquisto della legna CP_1 Pt_1
per il termocamino necessaria per il riscaldamento dell'abitazione (che si impegnano ad effettuarla in tempi utili ed idonei all'uso, quindi, entro il mese di settembre di ogni anno).
14) I SIg.ri e , al fine di non alterare l'equilibrio venutosi a creare tra i Parte_1 NT
nipoti e i nonni materni e paterni, si impegnano reciprocamente a consentire ai rispettivi genitori di esercitare il diritto di visita ogni qual volta i minori ne faranno richiesta.
15) Le parti si impegnano: a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
a tutelare entrambi la figura dell'altro coniuge;
ad evitare di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro a mezzo social o a mezzo affermazioni con terzi;
a mantenere il riserbo sulle vicende relative alla vita familiare,
9 alla fase di crisi ed alle vicende successive attinenti i loro rapporti ed a non ledere e garantire i rapporti affettivi che ogni parte ha con terzi.
16) Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì che ciascuno di essi possa inserire i figli nel proprio passaporto.
17) A titolo di arretrati spese e mantenimento dovuto il SI. si dichiara debitore ad oggi della Parte_1
somma di € 2.035,00 che sarà rimborsata a mezzo n. 12 rate mensili di € 170,00 cadauna da corrispondersi alla SI.ra entro il 5 di ogni mese. NT
18) Le parti si impegnato a definire bonariamente nel rispetto delle presenti condizioni il giudizio n. R.G.
263/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme con deposito del presente accordo e compensazione spese di lite.
B) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile del 27 maggio
2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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