Articolo 29 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Articolo 28Articolo 30
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25 agosto 1962
Art. 29. Ricorso amministrativo in materia di incompatibilita'

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilita' previste dalla legge e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinche' provveda ai sensi dell'articolo precedente.
Qualora si tratti di causa di incompatibilita' esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla proclamazione.
Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.
Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 25 agosto 1962
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