Art. 21. Requisiti per l'iscrizione nel registro
degli operatori subacquei e iperbarici professionali 1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o cittadinanza svizzera ovvero, per persone in possesso di una cittadinanza diversa, possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformita' alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto;
d) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Gli oneri derivanti dai corsi di cui alla presente lettera sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare o del brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciato dalla Scuola dei sommozzatori del citato Corpo;
f) idoneita' alla mansione, accertata e certificata da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attivita' lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardiopolmonare e otorinolaringeo nonche' da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;
g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Le modalita' di accertamento dei requisiti di iscrizione e di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.
Note all'art. 21:
- Per il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 18.
degli operatori subacquei e iperbarici professionali 1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o cittadinanza svizzera ovvero, per persone in possesso di una cittadinanza diversa, possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformita' alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto;
d) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Gli oneri derivanti dai corsi di cui alla presente lettera sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare o del brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciato dalla Scuola dei sommozzatori del citato Corpo;
f) idoneita' alla mansione, accertata e certificata da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attivita' lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardiopolmonare e otorinolaringeo nonche' da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;
g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Le modalita' di accertamento dei requisiti di iscrizione e di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.
Note all'art. 21:
- Per il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 18.