Art. 3.
In caso di stipulazione di una cessione con il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o con uno degli Istituiti di cui all'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , da parte di chi abbia in corso di ammortamento un prestito contratto con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dall'importo della nuova operazione dovra' essere trattenuto il residuo debito verso l'Ente stesso, Tale residuo debito dovra' essere versato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a cura del nuovo Ente mutuante, contemporaneamente alla corresponsione del netto ricavo della cessione all'impiegato mutuatario.
In caso di stipulazione di una cessione con il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o con uno degli Istituiti di cui all'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , da parte di chi abbia in corso di ammortamento un prestito contratto con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dall'importo della nuova operazione dovra' essere trattenuto il residuo debito verso l'Ente stesso, Tale residuo debito dovra' essere versato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a cura del nuovo Ente mutuante, contemporaneamente alla corresponsione del netto ricavo della cessione all'impiegato mutuatario.