TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. NI OL, ha pronunciato, all'udienza di discussione con modalità scritta del 11 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1128/2024 R.G. e vertente
fra
c.f: “ rappresentato e difeso dall'avv. Saya Giuseppe ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Messina, Via Cesare Battisti n. 265 B is 131, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
l' , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1
domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede Provinciale , Via CP_2
Pretoria n. 263, rappresentato e difeso dall'avv.to Marina Savastano, giusta procura per notar Per_1
in Roma, in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno di invalidità 100%.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 11.4.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo che ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità del 100%, e nella specie invalido nella misura del 80% con revisione nel 2026.
Con memoria, depositata il 7.5.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_2
sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la ctu affidata alla d.ssa a seguito delle argomentazioni critiche di parte ricorrente. Persona_2
Il CTU all'esito del riesame delle patologie dalle quali risulta affetto il ricorrente sulla base della nuova documentazione prodotta in atti, ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontrando una invalidità del 100%.
Afferma il ctu “ Dall'esame clinico, anamnestico e documentale si può affermare che la sig.
[...]
è affetto da: Disturbo di Personalità NAS con prevalenti tratti border-line Ritardo Parte_1
mentale lieve.”. Considerando la Personalità come il compendio di tratti emozionali e comportamentali, che caratterizzano la persona nella vita quotidiana, allorquando questi tratti sono inflessibili e mala-dattativi sono responsabili di una esasperazione del funzionamento dell'individuo e condizioni di disagio oltre alla compromissione dei rapporti inter-personali, dell'umore, dell'autostima ed una marcata impulsività. Sono inclini a cambiamenti improvvisi
e drammatici della loro visione degli altri che possono essere visti alternativamente come supporti positivo o crudelmente negativi. L'umore disforico si alterna da periodi di rabbia, panico o disperazione a rari periodi di soddisfazione e benessere psicologico. Nel merito si ritengono soddisfatti, sulla base della documentazione agli atti del fascicolo, in compendio con quanto obiettivato durante il colloquio peritale, i criteri medico-legali per
l'attribuzione della invalidità nella misura del 100% a far data dal 01.09.2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell' alle CP_2 spese di lite liquidate in base al protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022, in misura integrale atteso il riconoscimento della decorrenza dal momento della domanda;
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni Parte_1 altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e accerta e dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 100% dalla data di settembre 2023;
b) condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento della somma di euro 2697,00 CP_2 per spese di lite, in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_2
Potenza, 11 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
NI OL