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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1738/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14905/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N[ 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N¬ 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500021541000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1763/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe contenente 5 cartelle esattoriali.
Il ricorrente impugnava il predetto preavviso di fermo amministrativo relativamente alle somme richieste da solo due delle cinque cartelle esattoriali presupposte:
-n. 07120240139355853000 relativa a tassa automobilistica 2017, per la quale eccepiva che nulla era dovuto, per essere stata annullata con sentenza n.13151/2025 del 21/7/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
-n. 07120240021882705000, relativa a tassa automobilistica 2018, per la quale eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, della cartella, nonché la decadenza e la prescrizione.
Si e costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione riconoscendo la non debenza di quanto richiesto con la cartella esattoriale n.07120240139355853000 in quanto annullata con sentenza e giustificando l'inserimento della stessa nel preavviso di fermo amministrativo perchè emesso prima della pubblicazione della predetta sentenza.
Comunicava quindi l'annullamento dell'atto impugnato esclusivamente per questa cartella.
Chiedeva il rigetto per il resto.
Con successiva memoria il ricorrente ha comunicato di aver provveduto, in data 15.12.2025, ad estinguere il debito portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, provvedendo al pagamento presso lo sportello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Nola per un totale pari ad
€ 1.710,74 (esclusa la somma della cartella di pagamento n.07120240139355853000 di € 295,44), con conseguente cancellazione dell'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo presso il PRA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, preso atto dell'avvenuto annullamento del preavviso di fermo amministrativo relativamente alla cartella n.07120240139355853000, cosi come comunciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Verificato che, come da documentazione allegata, il ricorrente ha provveduto ad estinguere il debito di cui alla cartella n. 07120240021882705000.
Preso atto che il ricorrente ha provveduto al pagamento anche delle altre cartelle esattoriali non impugnate ma presenti nel preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500021541000.
Si ritiene estinto il giudizio con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14905/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N[ 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N¬ 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500021541000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1763/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe contenente 5 cartelle esattoriali.
Il ricorrente impugnava il predetto preavviso di fermo amministrativo relativamente alle somme richieste da solo due delle cinque cartelle esattoriali presupposte:
-n. 07120240139355853000 relativa a tassa automobilistica 2017, per la quale eccepiva che nulla era dovuto, per essere stata annullata con sentenza n.13151/2025 del 21/7/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
-n. 07120240021882705000, relativa a tassa automobilistica 2018, per la quale eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, della cartella, nonché la decadenza e la prescrizione.
Si e costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione riconoscendo la non debenza di quanto richiesto con la cartella esattoriale n.07120240139355853000 in quanto annullata con sentenza e giustificando l'inserimento della stessa nel preavviso di fermo amministrativo perchè emesso prima della pubblicazione della predetta sentenza.
Comunicava quindi l'annullamento dell'atto impugnato esclusivamente per questa cartella.
Chiedeva il rigetto per il resto.
Con successiva memoria il ricorrente ha comunicato di aver provveduto, in data 15.12.2025, ad estinguere il debito portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, provvedendo al pagamento presso lo sportello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Nola per un totale pari ad
€ 1.710,74 (esclusa la somma della cartella di pagamento n.07120240139355853000 di € 295,44), con conseguente cancellazione dell'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo presso il PRA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, preso atto dell'avvenuto annullamento del preavviso di fermo amministrativo relativamente alla cartella n.07120240139355853000, cosi come comunciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Verificato che, come da documentazione allegata, il ricorrente ha provveduto ad estinguere il debito di cui alla cartella n. 07120240021882705000.
Preso atto che il ricorrente ha provveduto al pagamento anche delle altre cartelle esattoriali non impugnate ma presenti nel preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500021541000.
Si ritiene estinto il giudizio con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.