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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9319 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9908 dell'anno 2025
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gavinana n.2 presso lo studio Parte_1 degli Avv.ti Paolo Zurolo e Maria Paola Monti che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_2
Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313 Persona_1
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 17.3.2025 ed iscritto a ruolo il 18.3.2025 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di essere stato iscritto, a far data dal 01.07.1982, CP_ all'assicurazione generale obbligatoria presso l' come lavoratore subordinato e di avere inoltre accreditate n. 52 settimane di contributi figurativi per il periodo di svolgimento del servizio militare dal 02.05.1981 al 01.05.198; che dal 01.04.1997 al 17.02.2011 è stato alle dipendenze della
[...]
con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, conclusosi Controparte_4 per licenziamento collettivo;
che, a seguito del licenziamento, il ricorrente ha reso la rituale dichiarazione di disponibilità e stipulato il patto di servizio personalizzato ex D.Lgs 150/2015 percependo quindi la programmata indennità di mobilità dal 07.03.2011 fino al 31.10.2013; che, successivamente al godimento dell'indennità di mobilità, è stato assunto a tempo determinato dall'agenzia di somministrazione OPENJOBMETIS s.p.a. dal 03.12.2012 al 31.12.2012, sicché il rapporto di lavoro ha avuto una durata di sole cinque settimane e non ha quindi determinato la perdita dello stato di disoccupazione, come chiarito nel Messaggio n. 4195 del 25.10.2017, CP_2 tant'è che l'indennità di mobilità è rimasta in sospeso per cinque settimane ed è stata poi riattivata dal 01.01.2013; che successivamente al 31.12.2012 non ha più svolto alcuna attività lavorativa e, nel rispetto del patto formativo, ha regolarmente frequentato i percorsi integrati di politica attiva della Regione Lazio;
che quindi, avendo compiuto i 63 anni e cinque mesi di età in data 09.09.2024, avendo accreditati 1.671 contributi settimanali, pari 32 anni e 7 settimane circa, essendo in stato di disoccupazione e avendo ultimato la fruizione dell'indennità di mobilità, in data CP_ 19.09.2024 ha presentato all' la domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale n. 9147000246125, Prot. .7001.19/09/2024.2496870, in quanto in possesso di tutti i requisiti di CP_2 cui alla lettera a) dell'art.
1 - Comma 179 della L. 11/12/2016, n. 232, la cui applicazione è stata estesa fino al 31.12.2024 dall'art. 1, comma 136, della Legge 30/12/2023, n. 213; che, in pari data, ha altresì presentato la domanda di “anticipo pensionistico per APE sociale” n. 9147000246134, CP_ Prot. .7001.19/09/2024.2496910, come consigliato dall' stesso in tutte le circolari CP_2 CP_ sull'argomento; che entrambe le domande sono state respinte dall' in data 09.10.2024 per presunta carenza dei requisiti di legge;
che conseguentemente il ricorrente in data 26-27/11/2024 ha proposto istanza di riesame della domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché ricorso al Comitato Provinciale dell' ; che l'istanza di riesame è rimasta inevasa mentre il ricorso CP_3 amministrativo è stato dichiarato irricevibile. Esposte alcune considerazioni in diritto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:”a) dichiarare che il ricorrente, alla data del 19.09.2024, si trovava nelle condizioni di cui all'art. 2 del DPCM n. 88/2017 e all'art. 1, comma 179, lettera a) della L. 11/12/2016, n. 232, ai fini dell'accoglimento della domanda di anticipo del trattamento pensionistico di vecchiaia presentata in pari data;
b) dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità c.d. Ape Sociale con la decorrenza, CP_ per la durata e nella misura di legge, con condanna dell' Controparte_5
, al pagamento in suo favore dei ratei a tale titolo maturati e maturandi, con gli accessori di
[...] legge;
Con condanna dell' alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa da CP_2 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e da liquidarsi applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, sempre dovuta ex art. 2, comma 1, lett. b), del DM n. 147/2022 quando l'atto sia stato redatto, come il presente, con tecniche informatiche, quali i collegamenti ipertestuali, idonee ad agevolarne la consultazione”.
L' si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva deducendo che con CP_2 provvedimento del 13.08.2025, comunicato al ricorrente l'Ufficio ha provveduto alla liquidazione al signor della prestazione istituita dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre Parte_1
2016, n. 232 e disciplinata dal DPCM 23 maggio 2017, n. 88 n. 143-700301431091 Cat. APE, con decorrenza dal 1 ottobre 2024 e che gli arretrati sono stati validati e posti in pagamento per il mese di ottobre 2025.
Tanto esposto l' concludeva chiedendo di volere:” “Voglia l'Ill.mo Giudice, previa CP_2 eventuale concessione di un termine per la verifica del pagamento, qualora richiesto dal ricorrente, all'esito dichiarare cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese stante il contegno processuale dell' (…) Con compensazione delle spese stante il contegno CP_3 processuale dell' ”. CP_3
Istruito documentalmente il procedimento all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Alla luce dell'accoglimento in via amministrativa della domanda del ricorrente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per il principio della soccombenza virtuale, considerato che il pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico dell' , liquidate come da dispositivo in CP_2 calce, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, senza la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 atteso che i collegamenti ipertestuali non si aprono.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.424,00 di CP_6 cui € 2.108,00 per compensi ed € 316,00 per spese oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 25.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi