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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1439/2023 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico CO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Milano, viale Tunisia n. 25, presso lo studio
[...] dell'avv. Cesare De Mattei che li rappresenta e difende per procura in atti parti opponenti contro
, quest'ultimo sia in proprio sia quale legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante delle società Prodes s.r.l., Castelbourg s.r.l. e Controparte_3
tutti elettivamente domiciliati agli indirizzi di posta elettronica certificata
[...]
e Email_1 Email_2
e rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Giorgio Email_3
Frus, CO SO e UD HI per procura in atti parti opposte
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: previa revoca dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del
14 marzo 2025, accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto dai Signori
[...]
, e ai Parte_1 Parte_2 Parte_3
Signori , e Castelbourg S.r.l. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
e per i motivi esposti in atti e conseguentemente dichiarare Controparte_3
nullo e/o annullare e/o revocare il decreto opposto ed in ogni caso assolvere i Signori
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
da ogni pretesa.
[...] - Con vittoria di spese e compensi professionali”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
A) NEL MERITO, accertare i crediti di cui infra vantati dagli opposti per i titoli allegati nella loro comparsa di risposta e, per l'effetto, condannare:
1) la sig.ra a pagare a: Parte_1
(i) € 5.622,82; Controparte_1
(ii) € 7.102,51; Controparte_2
(iii) Prodes S.r.l. € 5.704,46;
(iv) Castelbourg S.r.l. € 26.042,51;
(v) € 57.575,19 Controparte_3
2) il sig. a pagare a: Parte_2
(i) € 1.405,70; Controparte_1
(ii) € 1.775,62; Controparte_2
(iii) Prodes S.r.l. € 1.426,11;
(iv) Castelbourg S.r.l. € 6.510,63;
(v) € 14.393,79; Controparte_3
3) il sig. a pagare a: Parte_3
(i) € 1.405,70; Controparte_1
(ii) € 1.775,62; Controparte_2
(iii) Prodes S.r.l. € 1.426,11;
(iv) Castelbourg S.r.l. € 6.510,63;
(v) € 14.393,79; Controparte_3
o, in subordine, le diverse somme che si ritengano eventualmente accertate nel corso della causa, in ogni caso, con maggiorazione degli interessi legali al tasso di mora ex art. 1284, co.4, c.c. dal deposito del ricorso sulla cui base è stato pronunciato l'opposto decreto ingiuntivo fino al saldo;
B) IN OGNI CASO, con integrale vittoria delle spese del giudizio e della consulenza tecnica
d'ufficio, oltre rimb. sp. gen. 15% ex art. 2, co. 2, d.m. 55/2014, CPA, IVA e successive spese occorrende;
C) SUBORDINATAMENTE, IN VIA ISTRUTTORIA, senza inversione degli oneri probatori delle controparti e per i soli casi in cui i fatti di causa non si ritengano né pacifici ex art. 115, co.1, c.p.c., né già dimostrati per tabulas e/o dalle prove costituende esperite: a) ammettere sui capi dedotti al par. B della memoria integrativa ex art. 171 ter, co. 1, n. 2,
c.p.c. degli opposti – da intendersi preceduti dall'espressione “vero che” ed epurati da eventuali espressioni di carattere valutativo – la prova per testimoni, con i signori Arch. C.C.
, Arch. E. e Arch. e Ing. ivi generalizzati;
CP_5 CP_6 Persona_1 CP_7
b) ove ritenuto opportuno, chiedere ex art. 213 c.p.c. ogni informazione utile sulla natura, sui costi e sull'esecuzione dei lavori e delle opere per cui è causa ai seguenti Uffici della P.A.:
[...
- Asti Controparte_8
p.e.c.: - Cittadella: Caserma CP_9 Email_4 CP_8
Pasubio - Via Pavia snc, 15121;
- p.e.c.: CP_10 Email_5
- , p.e.c.: Controparte_11
Email_6
- p.e.c.: Controparte_12 Email_7
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 456/2023 Parte_3
emesso dal Tribunale di Asti in data 5.4.2023, con il quale è stato loro ingiunto di pagare in solido le seguenti somme: € 13.471,79 a , € 17.017,00 a Controparte_1
€ 13.665,17 a Prodes s.r.l., € 62.395,67 a Castelbourg s.r.l., € Controparte_2
137.940,83 a oltre interessi e spese, a titolo di regresso per Controparte_3
le somme pagate dalle parti opposte in ottemperanza a quanto disposto dal Sindaco di Asti con ordinanza n. 34 del 7.7.2022, con la quale era stato ordinato a tutte le parti del presente giudizio, nella loro qualità di comproprietari del complesso immobiliare denominato “Palazzo
Gazelli”, sito in Asti, via Quintino Sella n. 50, di provvedere con urgenza ai lavori di messa in sicurezza del predetto immobile, stante il rischio di pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata.
Gli opponenti hanno in particolare eccepito l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, sostenendo che i lavori di cui gli opposti avevano chiesto il parziale rimborso in via di regresso erano stati eseguiti sulla base di un contratto di appalto sottoscritto solo da questi ultimi e non vincolante quindi per i sig.ri e inoltre, tali lavori non sarebbero Pt_2 Parte_1 stati riconducibili all'oggetto dell'ordinanza emessa dal sindaco di Asti, essendo finalizzati non alla mera messa in sicurezza dell'immobile, bensì a un più ampio intervento di restauro e manutenzione straordinaria, per cui sarebbe stato necessario il consenso di tutti i comproprietari.
I sig.ri e e le società Prodes s.r.l., Castelbourg Controparte_1 Controparte_2
s.r.l. e si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza Controparte_3 di tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Esperita l'attività istruttoria, all'udienza del 18.11.2024 le parti opposte hanno chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., insistendo nella domanda di regresso per importi non inferiori a € 8.434,22 per , € 10.653,75 per Controparte_1 [...]
, € 8.556,68 per Prodes, € 39.063,77 per Castelbourg, € 86.367,77 per CP_2
, così precisandoli alla luce delle risultanze della CTU in atti. Controparte_3
Con ordinanza n. 493 del 14.3.2025 il Tribunale ha parzialmente accolto tale istanza, condannando ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. a pagare a Parte_1
€ 5.622,82, a € 7.102,51, alla Prodes s.r.l. € Controparte_1 Controparte_2
5.704,46, alla Castelbourg s.r.l. € 26.042,51 e alla € Controparte_3
57.575,19, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
ha, inoltre, condannato Parte_2
e a pagare, ognuno di loro, a
[...] Parte_3 [...]
€ 1.405,70, a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, CP_1 Controparte_2 alla Castelbourg s.r.l. € 6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre Controparte_3 interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
ha, infine, compensato le spese di lite nella misura di 1/3 e condannato le parti opponenti in solido a rimborsare alle parti opposte in solido la residua quota, liquidata per tale frazione in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre accessori e pesi di legge, ponendo le spese di CTU a carico di tutte le parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
Gli opponenti hanno chiesto la prosecuzione del giudizio e la decisione della causa con sentenza, ai sensi dell'art. 186 quater, ultimo comma, c.p.c. e all'udienza del 13.10.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione appare parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nella misura e per le ragioni di seguito indicate.
Va, innanzitutto, ribadito, come già osservato nell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., che l'azione di regresso esercitata dalle parti opposte non si fonda su titoli negoziali quali il contratto di appalto da esse stipulato con la società terza che ha eseguito i lavori (la IMA
s.r.l.) né sulle delibere assembleari del Condominio avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, ma trae origine dall'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di detto immobile a seguito dell'ordinanza contingibile e urgente n. 34 del 7.7.2022 emessa dal Sindaco di Asti
(doc. 2 di parte opposta). Con tale atto amministrativo era stato, infatti, ordinato a tutti i comproprietari dell'immobile, quali coobbligati in solido, di provvedere tra l'altro all'interdizione del traffico veicolare e pedonale dei tratti su cui insistevano le costruzioni, alla verifica dello stato di degrado delle stesse, all'immediata rimozione dei calcinacci e porzioni di muratura degradate e pericolanti nonché di iniziare entro trenta giorni, previa acquisizione di autorizzazione da parte della i lavori di riparazione e ripristino delle Controparte_8
parti di costruzione danneggiate, stante il rischio di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.
Non è esatta, pertanto, l'affermazione di parte attrice, dalla stessa ribadita nelle difese conclusive, secondo cui il contratto d'appalto costituirebbe il titolo sul quale i convenuti opposti avrebbero fondato la domanda di regresso.
Infatti, sin dal ricorso monitorio le odierne parti opposte hanno chiarito di agire non già in forza del titolo negoziale costituito dal contratto di appalto da esse stipulato con la IMA s.r.l., bensì
a titolo di regresso ex art. 1299 c.c. a seguito dell'inadempimento delle parti attrici all'obbligo di ottemperare all'ordinanza sindacale n. 34 del 7.7.2022. Tale impostazione è stata ribadita nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di opposizione, laddove i convenuti hanno evidenziato “che l'esecuzione dei Lavori Urgenti è stata imposta dalla P.A. a ciascuno dei singoli comproprietari di Palazzo Gazelli – ossia a tutte le parti in lite, in proprio –
“come coobbligati in solido”, visti anche gli art. 2053 e 2055 c.c. (cfr. doc. 2 , 5 e 13). Il che rende inefficace l'avversario rilievo per cui il “contratto di appalto … non comporta alcun vincolo in capo ai Signori e (v. opposizione, p. 3), i quali sono infatti tenuti Pt_2 Parte_1 ad adempiere insieme agli esponenti in virtù degli ordini emessi dalla P.A.” (v. pag.
9-10 comparsa di risposta).
Appare quindi del tutto irrilevante che gli opponenti non abbiano stipulato, unitamente agli opposti, il contratto di appalto in forza del quale sono poi stati parzialmente eseguiti i suddetti lavori così come il fatto che essi abbiano impugnato le delibere condominiali che avevano avuto ad oggetto le opere in questione, atteso che l'obbligo (solidale) per tutte le parti in causa di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile di cui sono comproprietarie discende direttamente dal provvedimento amministrativo sopra richiamato. Per le stesse ragioni va disattesa l'eccezione di parte attrice secondo cui il credito azionato dai convenuti opposti non sarebbe stato provato in quanto il CTU avrebbe escluso la riferibilità al contratto di appalto dei lavori di messa in sicurezza concretamente effettuati.
Deve, infatti, ribadirsi che nei rapporti tra le parti in causa il contratto di appalto stipulato dai convenuti con l'impresa di costruzioni IMA s.r.l. non ha alcuna rilevanza giuridica, non essendo il titolo su cui si fonda la domanda azionata in via monitoria. Tale contratto è stato richiamato nel quesito peritale a fini meramente narrativi, per contestualizzare i lavori che il
CTU avrebbe dovuto analizzare, fermo restando che non era certo quello il fatto costitutivo della domanda. Tant'è che nel secondo punto del quesito, avente ad oggetto la stima delle opere di messa in sicurezza realizzate, non si fa alcun riferimento a detto contratto, proprio perché non opponibile alle parti attrici, e si chiede al CTU di valutare la congruità delle somme corrisposte dai convenuti alla società appaltatrice prescindendo dalle pattuizioni negoziali tra loro intercorse.
Peraltro, fermo restando il rilievo decisivo delle suesposte considerazioni, non appare neppure corretto affermare che il CTU ing. abbia del tutto escluso la riferibilità delle Per_2
opere di messa in sicurezza al contratto di appalto. Egli si è, infatti, limitato a rilevare che una parte (non tutte) di tali opere risultava eseguita prima della formale sottoscrizione del contratto datato 30.11.2022 (doc. 10 di parte convenuta), ma ciò non esclude che anche i lavori in questione siano pur sempre stati effettuati sulla base di un incarico negoziale conferito (anche solo verbalmente) dai convenuti, essendo inverosimile l'ipotesi contraria ossia che l'impresa esecutrice abbia agito di propria iniziativa. In ogni caso, va ribadito come si tratti di una circostanza del tutto irrilevante poiché non dedotta a fondamento della domanda.
Deve ritenersi, invece, pertinente l'eccezione sollevata dagli attori secondo cui i lavori di cui le parti opposte chiedono il rimborso pro quota in via di regresso non avrebbero avuto ad oggetto le opere urgenti di cui all'ordinanza sindacale, bensì un intervento edilizio molto più esteso, finalizzato al restauro dell'intero immobile e per il quale sarebbe stato necessario ottenere il consenso di tutti i comproprietari, oltre che i permessi della Controparte_8
trattandosi di un bene sottoposto alla relativa tutela.
[...]
È evidente, infatti, che i convenuti fossero onerati non soltanto della prova dell'esecuzione delle opere, ma anche della loro utilità ai fini della messa in sicurezza dell'immobile, atteso che soltanto i costi strettamente riconducibili alla necessità di dare attuazione all'ordinanza sindacale sono suscettibili di essere rimborsati in via di regresso a coloro che li hanno sostenuti da parte dei coobbligati inadempienti.
Sono state, quindi, innanzitutto assunte le prove orali dedotte sul punto dalle parti convenute.
In particolare, si è proceduto all'interrogatorio formale degli attori, che è stato peraltro possibile assumere solo nei confronti del sig. , l'unico ad Parte_3 essere comparso all'udienza all'uopo fissata: egli ha risposto confermando l'esistenza del ponteggio tutto intorno all'immobile nonché l'apposizione di un telo a copertura del tetto della torre. Quanto agli altri attori, non comparsi senza documentare l'esistenza di valide ragioni giustificatrici, può invece farsi applicazione dell'art. 232 c.p.c., in base al quale, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio possono ritenersi ammessi.
È stato, inoltre, sentito il teste amministratore unico della IMA s.r.l., il quale ha Tes_1 confermato l'esecuzione dei lavori indicati nel capitolo sub 21) della memoria ex art. 171 ter,
n. 2), c.p.c. di parte convenuta e, in particolare, il montaggio della gru, il posizionamento del ponteggio, la rimozione del tetto della torre medievale e la sua ricopertura provvisoria con un telo impermeabile, l'apposizione di reti di contenimento sui fregi dei terrazzini nonché
l'allestimento di passaggi pedonali interni onde consentire l'accesso in sicurezza alle singole unità immobiliari.
È stato, altresì, escusso il teste , il quale ha dichiarato di aver effettuato un Testimone_2
sopralluogo in vista di una consulenza tecnica che avrebbe dovuto effettuare su incarico del convenuto;
il teste ha precisato che detto incarico non venne poi formalizzato, CP_1 ma in occasione del sopralluogo preliminare egli riscontrò direttamente l'esecuzione almeno parziale dei lavori risultanti dai verbali delle riunioni di coordinamento in atti (doc. 35-41 di parte convenuta), in cui si fa riferimento tra l'altro al montaggio dei ponteggi e alla rimozione del materiale soggetto a caduta.
Tali deposizioni appaiono attendibili in quanto prive di contraddizioni e rese da soggetti direttamente informati sulle circostanze in questione.
A seguito dell'istruttoria orale, che unitamente ai documenti prodotti e agli esiti dell'interrogatorio formale delle parti attrici ha dunque sostanzialmente confermato le allegazioni di parte convenuta circa l'esecuzione dei lavori, è stata disposta una CTU al fine di verificare ulteriormente se e quali opere fossero state effettivamente realizzate per la messa in sicurezza dell'immobile oggetto di causa secondo quanto imposto dalla Pubblica Autorità con i provvedimenti in atti, costituiti non solo dall'ordinanza sindacale di cui si è già detto, ma anche dalla successiva ordinanza sindacale n. 12 del 2.3.2023 (doc. 13 di parte opposta) nonché da alcuni provvedimenti della (v. in particolare Controparte_8
doc. 5 di parte opposta).
Il CTU, all'esito dei sopralluoghi effettuati e di un'approfondita disamina dei documenti prodotti e delle deposizioni rese, il tutto nel rispetto del contraddittorio con le parti e i rispettivi
CTP, ha concluso che a fronte della somma di € 455.000,00 (al netto di IVA) corrisposta dai convenuti all'impresa appaltatrice i costi effettivamente riferibili alle opere di messa in sicurezza siano quantificabili nel minore importo complessivo di € 288.134,04, con un residuo per anticipo su lavorazioni future pari a € 166.865,96 (v. pag. 66 e ss. CTU).
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto esaurientemente e logicamente motivate, anche per quanto riguarda le repliche ai rilievi sollevati dai CTP (v. pag. 76 e ss. CTU).
Giova richiamare sul punto il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art.
360 n. 5 c.p.c.” (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009).
In questa sede è appena il caso di aggiungere, in relazione alle contestazioni sollevate dalla parte opponente nelle difese conclusive, che la stima delle opere non è stata effettuata dal
CTU in modo meramente probabilistico, bensì redigendo uno specifico computo metrico estimativo (all. 5 della CTU), elaborato sulla base del Prezziario Regione Piemonte 2022
(vigente all'epoca dei lavori), tenuto conto delle lavorazioni effettivamente riscontrate in sede di operazioni peritali.
Tale modus operandi è conforme a quanto richiesto nel quesito peritale e non contrasta affatto con le domande svolte dai convenuti che, diversamente da quanto sostenuto a più riprese dalla parte opponente, non sono basate – giova ribadirlo ancora una volta – sul contratto di appalto stipulato con la IMA s.r.l. di talché è irrilevante che quest'ultimo (facendo riferimento a un corrispettivo individuato a corpo) non contenga gli elementi necessari per determinare il valore delle singole opere. Va parimenti disattesa l'ulteriore censura di parte attrice secondo cui sarebbe stato necessario verificare se le soluzioni adottate dai convenuti ai fini della messa in sicurezza dell'immobile fossero o meno preferibili a quelle alternativamente proposte dagli attori anche mediante la presentazione di preventivi più economici.
L'oggetto del presente giudizio non è, infatti, quello di stabilire quale fosse la migliore soluzione progettuale, ma unicamente di verificare se i lavori fatti eseguire dai convenuti (e le somme da essi pagate a tal fine) fossero funzionali all'attuazione delle ordinanze sindacali che imponevano di provvedere con urgenza alle opere di messa in sicurezza.
Una volta accertata, in base alle condivisibili conclusioni del CTU, l'idoneità (ancorché parziale e provvisoria) dei lavori concretamente eseguiti rispetto allo scopo in oggetto, risulta pienamente integrato il presupposto per l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dei coobbligati inadempienti, a nulla rilevando, ai fini per cui si discute, l'eventuale esistenza di altre possibili o migliori soluzioni, comunque mai attuate dagli attori, come sarebbe stato non solo in loro facoltà, ma doveroso in base ai provvedimenti amministrativi più volte richiamati.
Alla luce, pertanto, di quanto accertato dal CTU in merito alla parziale riconducibilità e congruità dei costi oggetto della domanda di regresso (come inizialmente proposta) rispetto ai lavori di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità e considerato che il pagamento di tali somme da parte dei convenuti risulta dai documenti prodotti (v. doc. 11 di parte opposta), appare raggiunta la prova del diritto delle parti opposte a ottenere il rimborso pro quota delle spese in questione, in via di regresso, dagli attori opponenti nella loro qualità di coobbligati in solido.
Dovendosi conseguentemente applicare l'art. 1299 c.c., che disciplina il regresso tra condebitori, il rimborso è dovuto non in solido (come richiesto inizialmente dalla parte opposta), ma soltanto nei limiti della parte di ciascun condebitore, atteso che ai sensi della predetta disposizione il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori “soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Pertanto, gli opponenti non possono essere condannati a rimborsare in solido la parte corrispondente alla quota di millesimi di proprietà condominiale complessivamente posseduta dagli stessi, essendo invece tenuti a rispondere nei limiti della quota di comproprietà riferibile a ciascuno di loro.
Al riguardo, deve darsi atto che la parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, ha modificato la propria domanda in adesione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., chiedendo la condanna degli opponenti non più in solido, ma limitatamente alla parte dovuta da ciascuno di essi, nella misura indicata nella stessa ordinanza.
Non è, inoltre, contestato che la quota di 531,25/1000 delle parti comuni dell'immobile di cui sono complessivamente titolari i sig.ri e derivi dalla proprietà di unità Pt_2 Parte_1
immobiliari di cui i predetti sono titolari rispettivamente per la quota di 4/6 quanto alla sig.ra e di 1/6 ciascuno quanto ai sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
Ne consegue che la somma di € 288.134,04, accertata dal CTU come effettivamente riferibile ai lavori di messa in sicurezza, deve essere posta a carico degli opponenti in misura corrispondente alle quote di comproprietà di ciascuno come sopra indicate.
La sig.ra va quindi condannata a pagare la quota di 4/6 * Parte_1
(531,25/1000) delle somme pagate da ciascuna parte opposta, riproporzionate in base a quanto riferibile alle opere di messa in sicurezza, e segnatamente: € 5.622,82 a
[...]
, € 7.102,51 a , € 5.704,46 a Prodes, € 26.042,51 a CP_1 Controparte_2
Castelbourg ed € 57.575,19 a . Controparte_3
I sig.ri e devono Parte_2 Parte_3
invece essere condannati a pagare la quota di 1/6 * (531,25/1000) ciascuno delle somme pagate da ciascuna parte opposta, anche in questo caso riproporzionate in base a quanto riferibile alle opere di messa in sicurezza, e segnatamente: € 1.405,70 a
[...]
, € 1.775,62 a , € 1.426,11 a Prodes, € 6.510,63 a CP_1 Controparte_2
Castelbourg ed € 14.393,79 a . Controparte_3
Tali somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284,
4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
Occorre inoltre provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato accertato un credito inferiore rispetto a quello azionato e riconosciuto in sede monitoria.
Alla luce della parziale fondatezza dell'opposizione, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante quota, relativa sia alla fase monitoria sia alla fase di opposizione, liquidata per tale frazione come da dispositivo in assenza di nota spese, sulla base dei criteri previsti dal D.M. 55/14, del valore della causa determinato in base al criterio del decisum e dell'attività processuale concretamente espletata, dovrà gravare sugli opponenti in ragione della loro prevalente soccombenza. Per le stesse ragioni le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il CTU mentre nei rapporti interni tra le parti vengono poste a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice CO TA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare a € 5.622,82, a Parte_1 Controparte_1
€ 7.102,51, alla Prodes s.r.l. € 5.704,46, alla Castelbourg s.r.l. € Controparte_2
26.042,51 e alla € 57.575,19, oltre interessi legali al tasso Controparte_3 previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna a pagare a € Parte_2 Controparte_1
1.405,70, a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, alla Castelbourg Controparte_2
s.r.l. € 6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre interessi legali al Controparte_3 tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna a pagare a € 1.405,70, Parte_3 Controparte_1
a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, alla Castelbourg s.r.l. € Controparte_2
6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre interessi legali al tasso Controparte_3 previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna le parti opponenti in solido a rimborsare alle parti opposte in solido la residua quota, che liquida per tale frazione in €
10.000,00 per compenso professionale, oltre pesi e accessori di legge per la fase di opposizione e in € 1.494,67 per compenso ed € 271,00 per esposti, oltre pesi e accessori di legge per la fase monitoria;
- pone le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico di tutte le parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
Asti, 6.12.2025
Il Giudice
CO TA
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico CO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Milano, viale Tunisia n. 25, presso lo studio
[...] dell'avv. Cesare De Mattei che li rappresenta e difende per procura in atti parti opponenti contro
, quest'ultimo sia in proprio sia quale legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante delle società Prodes s.r.l., Castelbourg s.r.l. e Controparte_3
tutti elettivamente domiciliati agli indirizzi di posta elettronica certificata
[...]
e Email_1 Email_2
e rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Giorgio Email_3
Frus, CO SO e UD HI per procura in atti parti opposte
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: previa revoca dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del
14 marzo 2025, accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto dai Signori
[...]
, e ai Parte_1 Parte_2 Parte_3
Signori , e Castelbourg S.r.l. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
e per i motivi esposti in atti e conseguentemente dichiarare Controparte_3
nullo e/o annullare e/o revocare il decreto opposto ed in ogni caso assolvere i Signori
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
da ogni pretesa.
[...] - Con vittoria di spese e compensi professionali”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
A) NEL MERITO, accertare i crediti di cui infra vantati dagli opposti per i titoli allegati nella loro comparsa di risposta e, per l'effetto, condannare:
1) la sig.ra a pagare a: Parte_1
(i) € 5.622,82; Controparte_1
(ii) € 7.102,51; Controparte_2
(iii) Prodes S.r.l. € 5.704,46;
(iv) Castelbourg S.r.l. € 26.042,51;
(v) € 57.575,19 Controparte_3
2) il sig. a pagare a: Parte_2
(i) € 1.405,70; Controparte_1
(ii) € 1.775,62; Controparte_2
(iii) Prodes S.r.l. € 1.426,11;
(iv) Castelbourg S.r.l. € 6.510,63;
(v) € 14.393,79; Controparte_3
3) il sig. a pagare a: Parte_3
(i) € 1.405,70; Controparte_1
(ii) € 1.775,62; Controparte_2
(iii) Prodes S.r.l. € 1.426,11;
(iv) Castelbourg S.r.l. € 6.510,63;
(v) € 14.393,79; Controparte_3
o, in subordine, le diverse somme che si ritengano eventualmente accertate nel corso della causa, in ogni caso, con maggiorazione degli interessi legali al tasso di mora ex art. 1284, co.4, c.c. dal deposito del ricorso sulla cui base è stato pronunciato l'opposto decreto ingiuntivo fino al saldo;
B) IN OGNI CASO, con integrale vittoria delle spese del giudizio e della consulenza tecnica
d'ufficio, oltre rimb. sp. gen. 15% ex art. 2, co. 2, d.m. 55/2014, CPA, IVA e successive spese occorrende;
C) SUBORDINATAMENTE, IN VIA ISTRUTTORIA, senza inversione degli oneri probatori delle controparti e per i soli casi in cui i fatti di causa non si ritengano né pacifici ex art. 115, co.1, c.p.c., né già dimostrati per tabulas e/o dalle prove costituende esperite: a) ammettere sui capi dedotti al par. B della memoria integrativa ex art. 171 ter, co. 1, n. 2,
c.p.c. degli opposti – da intendersi preceduti dall'espressione “vero che” ed epurati da eventuali espressioni di carattere valutativo – la prova per testimoni, con i signori Arch. C.C.
, Arch. E. e Arch. e Ing. ivi generalizzati;
CP_5 CP_6 Persona_1 CP_7
b) ove ritenuto opportuno, chiedere ex art. 213 c.p.c. ogni informazione utile sulla natura, sui costi e sull'esecuzione dei lavori e delle opere per cui è causa ai seguenti Uffici della P.A.:
[...
- Asti Controparte_8
p.e.c.: - Cittadella: Caserma CP_9 Email_4 CP_8
Pasubio - Via Pavia snc, 15121;
- p.e.c.: CP_10 Email_5
- , p.e.c.: Controparte_11
Email_6
- p.e.c.: Controparte_12 Email_7
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 456/2023 Parte_3
emesso dal Tribunale di Asti in data 5.4.2023, con il quale è stato loro ingiunto di pagare in solido le seguenti somme: € 13.471,79 a , € 17.017,00 a Controparte_1
€ 13.665,17 a Prodes s.r.l., € 62.395,67 a Castelbourg s.r.l., € Controparte_2
137.940,83 a oltre interessi e spese, a titolo di regresso per Controparte_3
le somme pagate dalle parti opposte in ottemperanza a quanto disposto dal Sindaco di Asti con ordinanza n. 34 del 7.7.2022, con la quale era stato ordinato a tutte le parti del presente giudizio, nella loro qualità di comproprietari del complesso immobiliare denominato “Palazzo
Gazelli”, sito in Asti, via Quintino Sella n. 50, di provvedere con urgenza ai lavori di messa in sicurezza del predetto immobile, stante il rischio di pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata.
Gli opponenti hanno in particolare eccepito l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, sostenendo che i lavori di cui gli opposti avevano chiesto il parziale rimborso in via di regresso erano stati eseguiti sulla base di un contratto di appalto sottoscritto solo da questi ultimi e non vincolante quindi per i sig.ri e inoltre, tali lavori non sarebbero Pt_2 Parte_1 stati riconducibili all'oggetto dell'ordinanza emessa dal sindaco di Asti, essendo finalizzati non alla mera messa in sicurezza dell'immobile, bensì a un più ampio intervento di restauro e manutenzione straordinaria, per cui sarebbe stato necessario il consenso di tutti i comproprietari.
I sig.ri e e le società Prodes s.r.l., Castelbourg Controparte_1 Controparte_2
s.r.l. e si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza Controparte_3 di tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Esperita l'attività istruttoria, all'udienza del 18.11.2024 le parti opposte hanno chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., insistendo nella domanda di regresso per importi non inferiori a € 8.434,22 per , € 10.653,75 per Controparte_1 [...]
, € 8.556,68 per Prodes, € 39.063,77 per Castelbourg, € 86.367,77 per CP_2
, così precisandoli alla luce delle risultanze della CTU in atti. Controparte_3
Con ordinanza n. 493 del 14.3.2025 il Tribunale ha parzialmente accolto tale istanza, condannando ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. a pagare a Parte_1
€ 5.622,82, a € 7.102,51, alla Prodes s.r.l. € Controparte_1 Controparte_2
5.704,46, alla Castelbourg s.r.l. € 26.042,51 e alla € Controparte_3
57.575,19, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
ha, inoltre, condannato Parte_2
e a pagare, ognuno di loro, a
[...] Parte_3 [...]
€ 1.405,70, a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, CP_1 Controparte_2 alla Castelbourg s.r.l. € 6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre Controparte_3 interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
ha, infine, compensato le spese di lite nella misura di 1/3 e condannato le parti opponenti in solido a rimborsare alle parti opposte in solido la residua quota, liquidata per tale frazione in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre accessori e pesi di legge, ponendo le spese di CTU a carico di tutte le parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
Gli opponenti hanno chiesto la prosecuzione del giudizio e la decisione della causa con sentenza, ai sensi dell'art. 186 quater, ultimo comma, c.p.c. e all'udienza del 13.10.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione appare parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nella misura e per le ragioni di seguito indicate.
Va, innanzitutto, ribadito, come già osservato nell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., che l'azione di regresso esercitata dalle parti opposte non si fonda su titoli negoziali quali il contratto di appalto da esse stipulato con la società terza che ha eseguito i lavori (la IMA
s.r.l.) né sulle delibere assembleari del Condominio avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, ma trae origine dall'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di detto immobile a seguito dell'ordinanza contingibile e urgente n. 34 del 7.7.2022 emessa dal Sindaco di Asti
(doc. 2 di parte opposta). Con tale atto amministrativo era stato, infatti, ordinato a tutti i comproprietari dell'immobile, quali coobbligati in solido, di provvedere tra l'altro all'interdizione del traffico veicolare e pedonale dei tratti su cui insistevano le costruzioni, alla verifica dello stato di degrado delle stesse, all'immediata rimozione dei calcinacci e porzioni di muratura degradate e pericolanti nonché di iniziare entro trenta giorni, previa acquisizione di autorizzazione da parte della i lavori di riparazione e ripristino delle Controparte_8
parti di costruzione danneggiate, stante il rischio di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.
Non è esatta, pertanto, l'affermazione di parte attrice, dalla stessa ribadita nelle difese conclusive, secondo cui il contratto d'appalto costituirebbe il titolo sul quale i convenuti opposti avrebbero fondato la domanda di regresso.
Infatti, sin dal ricorso monitorio le odierne parti opposte hanno chiarito di agire non già in forza del titolo negoziale costituito dal contratto di appalto da esse stipulato con la IMA s.r.l., bensì
a titolo di regresso ex art. 1299 c.c. a seguito dell'inadempimento delle parti attrici all'obbligo di ottemperare all'ordinanza sindacale n. 34 del 7.7.2022. Tale impostazione è stata ribadita nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di opposizione, laddove i convenuti hanno evidenziato “che l'esecuzione dei Lavori Urgenti è stata imposta dalla P.A. a ciascuno dei singoli comproprietari di Palazzo Gazelli – ossia a tutte le parti in lite, in proprio –
“come coobbligati in solido”, visti anche gli art. 2053 e 2055 c.c. (cfr. doc. 2 , 5 e 13). Il che rende inefficace l'avversario rilievo per cui il “contratto di appalto … non comporta alcun vincolo in capo ai Signori e (v. opposizione, p. 3), i quali sono infatti tenuti Pt_2 Parte_1 ad adempiere insieme agli esponenti in virtù degli ordini emessi dalla P.A.” (v. pag.
9-10 comparsa di risposta).
Appare quindi del tutto irrilevante che gli opponenti non abbiano stipulato, unitamente agli opposti, il contratto di appalto in forza del quale sono poi stati parzialmente eseguiti i suddetti lavori così come il fatto che essi abbiano impugnato le delibere condominiali che avevano avuto ad oggetto le opere in questione, atteso che l'obbligo (solidale) per tutte le parti in causa di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile di cui sono comproprietarie discende direttamente dal provvedimento amministrativo sopra richiamato. Per le stesse ragioni va disattesa l'eccezione di parte attrice secondo cui il credito azionato dai convenuti opposti non sarebbe stato provato in quanto il CTU avrebbe escluso la riferibilità al contratto di appalto dei lavori di messa in sicurezza concretamente effettuati.
Deve, infatti, ribadirsi che nei rapporti tra le parti in causa il contratto di appalto stipulato dai convenuti con l'impresa di costruzioni IMA s.r.l. non ha alcuna rilevanza giuridica, non essendo il titolo su cui si fonda la domanda azionata in via monitoria. Tale contratto è stato richiamato nel quesito peritale a fini meramente narrativi, per contestualizzare i lavori che il
CTU avrebbe dovuto analizzare, fermo restando che non era certo quello il fatto costitutivo della domanda. Tant'è che nel secondo punto del quesito, avente ad oggetto la stima delle opere di messa in sicurezza realizzate, non si fa alcun riferimento a detto contratto, proprio perché non opponibile alle parti attrici, e si chiede al CTU di valutare la congruità delle somme corrisposte dai convenuti alla società appaltatrice prescindendo dalle pattuizioni negoziali tra loro intercorse.
Peraltro, fermo restando il rilievo decisivo delle suesposte considerazioni, non appare neppure corretto affermare che il CTU ing. abbia del tutto escluso la riferibilità delle Per_2
opere di messa in sicurezza al contratto di appalto. Egli si è, infatti, limitato a rilevare che una parte (non tutte) di tali opere risultava eseguita prima della formale sottoscrizione del contratto datato 30.11.2022 (doc. 10 di parte convenuta), ma ciò non esclude che anche i lavori in questione siano pur sempre stati effettuati sulla base di un incarico negoziale conferito (anche solo verbalmente) dai convenuti, essendo inverosimile l'ipotesi contraria ossia che l'impresa esecutrice abbia agito di propria iniziativa. In ogni caso, va ribadito come si tratti di una circostanza del tutto irrilevante poiché non dedotta a fondamento della domanda.
Deve ritenersi, invece, pertinente l'eccezione sollevata dagli attori secondo cui i lavori di cui le parti opposte chiedono il rimborso pro quota in via di regresso non avrebbero avuto ad oggetto le opere urgenti di cui all'ordinanza sindacale, bensì un intervento edilizio molto più esteso, finalizzato al restauro dell'intero immobile e per il quale sarebbe stato necessario ottenere il consenso di tutti i comproprietari, oltre che i permessi della Controparte_8
trattandosi di un bene sottoposto alla relativa tutela.
[...]
È evidente, infatti, che i convenuti fossero onerati non soltanto della prova dell'esecuzione delle opere, ma anche della loro utilità ai fini della messa in sicurezza dell'immobile, atteso che soltanto i costi strettamente riconducibili alla necessità di dare attuazione all'ordinanza sindacale sono suscettibili di essere rimborsati in via di regresso a coloro che li hanno sostenuti da parte dei coobbligati inadempienti.
Sono state, quindi, innanzitutto assunte le prove orali dedotte sul punto dalle parti convenute.
In particolare, si è proceduto all'interrogatorio formale degli attori, che è stato peraltro possibile assumere solo nei confronti del sig. , l'unico ad Parte_3 essere comparso all'udienza all'uopo fissata: egli ha risposto confermando l'esistenza del ponteggio tutto intorno all'immobile nonché l'apposizione di un telo a copertura del tetto della torre. Quanto agli altri attori, non comparsi senza documentare l'esistenza di valide ragioni giustificatrici, può invece farsi applicazione dell'art. 232 c.p.c., in base al quale, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio possono ritenersi ammessi.
È stato, inoltre, sentito il teste amministratore unico della IMA s.r.l., il quale ha Tes_1 confermato l'esecuzione dei lavori indicati nel capitolo sub 21) della memoria ex art. 171 ter,
n. 2), c.p.c. di parte convenuta e, in particolare, il montaggio della gru, il posizionamento del ponteggio, la rimozione del tetto della torre medievale e la sua ricopertura provvisoria con un telo impermeabile, l'apposizione di reti di contenimento sui fregi dei terrazzini nonché
l'allestimento di passaggi pedonali interni onde consentire l'accesso in sicurezza alle singole unità immobiliari.
È stato, altresì, escusso il teste , il quale ha dichiarato di aver effettuato un Testimone_2
sopralluogo in vista di una consulenza tecnica che avrebbe dovuto effettuare su incarico del convenuto;
il teste ha precisato che detto incarico non venne poi formalizzato, CP_1 ma in occasione del sopralluogo preliminare egli riscontrò direttamente l'esecuzione almeno parziale dei lavori risultanti dai verbali delle riunioni di coordinamento in atti (doc. 35-41 di parte convenuta), in cui si fa riferimento tra l'altro al montaggio dei ponteggi e alla rimozione del materiale soggetto a caduta.
Tali deposizioni appaiono attendibili in quanto prive di contraddizioni e rese da soggetti direttamente informati sulle circostanze in questione.
A seguito dell'istruttoria orale, che unitamente ai documenti prodotti e agli esiti dell'interrogatorio formale delle parti attrici ha dunque sostanzialmente confermato le allegazioni di parte convenuta circa l'esecuzione dei lavori, è stata disposta una CTU al fine di verificare ulteriormente se e quali opere fossero state effettivamente realizzate per la messa in sicurezza dell'immobile oggetto di causa secondo quanto imposto dalla Pubblica Autorità con i provvedimenti in atti, costituiti non solo dall'ordinanza sindacale di cui si è già detto, ma anche dalla successiva ordinanza sindacale n. 12 del 2.3.2023 (doc. 13 di parte opposta) nonché da alcuni provvedimenti della (v. in particolare Controparte_8
doc. 5 di parte opposta).
Il CTU, all'esito dei sopralluoghi effettuati e di un'approfondita disamina dei documenti prodotti e delle deposizioni rese, il tutto nel rispetto del contraddittorio con le parti e i rispettivi
CTP, ha concluso che a fronte della somma di € 455.000,00 (al netto di IVA) corrisposta dai convenuti all'impresa appaltatrice i costi effettivamente riferibili alle opere di messa in sicurezza siano quantificabili nel minore importo complessivo di € 288.134,04, con un residuo per anticipo su lavorazioni future pari a € 166.865,96 (v. pag. 66 e ss. CTU).
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto esaurientemente e logicamente motivate, anche per quanto riguarda le repliche ai rilievi sollevati dai CTP (v. pag. 76 e ss. CTU).
Giova richiamare sul punto il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art.
360 n. 5 c.p.c.” (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009).
In questa sede è appena il caso di aggiungere, in relazione alle contestazioni sollevate dalla parte opponente nelle difese conclusive, che la stima delle opere non è stata effettuata dal
CTU in modo meramente probabilistico, bensì redigendo uno specifico computo metrico estimativo (all. 5 della CTU), elaborato sulla base del Prezziario Regione Piemonte 2022
(vigente all'epoca dei lavori), tenuto conto delle lavorazioni effettivamente riscontrate in sede di operazioni peritali.
Tale modus operandi è conforme a quanto richiesto nel quesito peritale e non contrasta affatto con le domande svolte dai convenuti che, diversamente da quanto sostenuto a più riprese dalla parte opponente, non sono basate – giova ribadirlo ancora una volta – sul contratto di appalto stipulato con la IMA s.r.l. di talché è irrilevante che quest'ultimo (facendo riferimento a un corrispettivo individuato a corpo) non contenga gli elementi necessari per determinare il valore delle singole opere. Va parimenti disattesa l'ulteriore censura di parte attrice secondo cui sarebbe stato necessario verificare se le soluzioni adottate dai convenuti ai fini della messa in sicurezza dell'immobile fossero o meno preferibili a quelle alternativamente proposte dagli attori anche mediante la presentazione di preventivi più economici.
L'oggetto del presente giudizio non è, infatti, quello di stabilire quale fosse la migliore soluzione progettuale, ma unicamente di verificare se i lavori fatti eseguire dai convenuti (e le somme da essi pagate a tal fine) fossero funzionali all'attuazione delle ordinanze sindacali che imponevano di provvedere con urgenza alle opere di messa in sicurezza.
Una volta accertata, in base alle condivisibili conclusioni del CTU, l'idoneità (ancorché parziale e provvisoria) dei lavori concretamente eseguiti rispetto allo scopo in oggetto, risulta pienamente integrato il presupposto per l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dei coobbligati inadempienti, a nulla rilevando, ai fini per cui si discute, l'eventuale esistenza di altre possibili o migliori soluzioni, comunque mai attuate dagli attori, come sarebbe stato non solo in loro facoltà, ma doveroso in base ai provvedimenti amministrativi più volte richiamati.
Alla luce, pertanto, di quanto accertato dal CTU in merito alla parziale riconducibilità e congruità dei costi oggetto della domanda di regresso (come inizialmente proposta) rispetto ai lavori di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità e considerato che il pagamento di tali somme da parte dei convenuti risulta dai documenti prodotti (v. doc. 11 di parte opposta), appare raggiunta la prova del diritto delle parti opposte a ottenere il rimborso pro quota delle spese in questione, in via di regresso, dagli attori opponenti nella loro qualità di coobbligati in solido.
Dovendosi conseguentemente applicare l'art. 1299 c.c., che disciplina il regresso tra condebitori, il rimborso è dovuto non in solido (come richiesto inizialmente dalla parte opposta), ma soltanto nei limiti della parte di ciascun condebitore, atteso che ai sensi della predetta disposizione il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori “soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Pertanto, gli opponenti non possono essere condannati a rimborsare in solido la parte corrispondente alla quota di millesimi di proprietà condominiale complessivamente posseduta dagli stessi, essendo invece tenuti a rispondere nei limiti della quota di comproprietà riferibile a ciascuno di loro.
Al riguardo, deve darsi atto che la parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, ha modificato la propria domanda in adesione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., chiedendo la condanna degli opponenti non più in solido, ma limitatamente alla parte dovuta da ciascuno di essi, nella misura indicata nella stessa ordinanza.
Non è, inoltre, contestato che la quota di 531,25/1000 delle parti comuni dell'immobile di cui sono complessivamente titolari i sig.ri e derivi dalla proprietà di unità Pt_2 Parte_1
immobiliari di cui i predetti sono titolari rispettivamente per la quota di 4/6 quanto alla sig.ra e di 1/6 ciascuno quanto ai sig.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
Ne consegue che la somma di € 288.134,04, accertata dal CTU come effettivamente riferibile ai lavori di messa in sicurezza, deve essere posta a carico degli opponenti in misura corrispondente alle quote di comproprietà di ciascuno come sopra indicate.
La sig.ra va quindi condannata a pagare la quota di 4/6 * Parte_1
(531,25/1000) delle somme pagate da ciascuna parte opposta, riproporzionate in base a quanto riferibile alle opere di messa in sicurezza, e segnatamente: € 5.622,82 a
[...]
, € 7.102,51 a , € 5.704,46 a Prodes, € 26.042,51 a CP_1 Controparte_2
Castelbourg ed € 57.575,19 a . Controparte_3
I sig.ri e devono Parte_2 Parte_3
invece essere condannati a pagare la quota di 1/6 * (531,25/1000) ciascuno delle somme pagate da ciascuna parte opposta, anche in questo caso riproporzionate in base a quanto riferibile alle opere di messa in sicurezza, e segnatamente: € 1.405,70 a
[...]
, € 1.775,62 a , € 1.426,11 a Prodes, € 6.510,63 a CP_1 Controparte_2
Castelbourg ed € 14.393,79 a . Controparte_3
Tali somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284,
4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
Occorre inoltre provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato accertato un credito inferiore rispetto a quello azionato e riconosciuto in sede monitoria.
Alla luce della parziale fondatezza dell'opposizione, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante quota, relativa sia alla fase monitoria sia alla fase di opposizione, liquidata per tale frazione come da dispositivo in assenza di nota spese, sulla base dei criteri previsti dal D.M. 55/14, del valore della causa determinato in base al criterio del decisum e dell'attività processuale concretamente espletata, dovrà gravare sugli opponenti in ragione della loro prevalente soccombenza. Per le stesse ragioni le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il CTU mentre nei rapporti interni tra le parti vengono poste a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice CO TA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare a € 5.622,82, a Parte_1 Controparte_1
€ 7.102,51, alla Prodes s.r.l. € 5.704,46, alla Castelbourg s.r.l. € Controparte_2
26.042,51 e alla € 57.575,19, oltre interessi legali al tasso Controparte_3 previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna a pagare a € Parte_2 Controparte_1
1.405,70, a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, alla Castelbourg Controparte_2
s.r.l. € 6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre interessi legali al Controparte_3 tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna a pagare a € 1.405,70, Parte_3 Controparte_1
a € 1.775,62, alla Prodes s.r.l. € 1.426,11, alla Castelbourg s.r.l. € Controparte_2
6.510,63 e alla € 14.393,79, oltre interessi legali al tasso Controparte_3 previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna le parti opponenti in solido a rimborsare alle parti opposte in solido la residua quota, che liquida per tale frazione in €
10.000,00 per compenso professionale, oltre pesi e accessori di legge per la fase di opposizione e in € 1.494,67 per compenso ed € 271,00 per esposti, oltre pesi e accessori di legge per la fase monitoria;
- pone le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico di tutte le parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico della parte opponente per la quota di 4/5 e della parte opposta per la quota di 1/5.
Asti, 6.12.2025
Il Giudice
CO TA