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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ARIOLLI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Tevere Nera - 80000110553
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20255328100004561 CONTR: CONS: BO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
L'Avv. di parte ricorrente esibisce l'originale della consulenza di parte già depositata nel fascicolo telematico precisando che la sentenza in atti è passata in giudicato;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Avv. del Consorzio si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso il “sollecito di pagamento” emesso da SORIT s.p.a. per l'ente impositore Consorzio di Bonifica Tevere-Nera n. 20255328100004561 del 12.8.2025 per €.718,59, relativo all'annualità
2024.
Sostiene parte ricorrente, a sostegno della sua richiesta di annullamento dell'avviso impugnato, l'illegittimità della pretesa impositiva del Consorzio di bonifica Tevere–Nera, per non aver ricevuto alcun beneficio dalle opere realizzate da detto Ente in relazione ai propri immobili siti nel comprensorio del consorzio.
Sostiene inoltre l'illegittimità del criterio di assoggettamento degli immobili al tributo.
Il consorzio concessionario della Regione non ha mai eseguito nell'intera zona opere privatisti per le quali possa chiedere in contributo, da ciò ne consegue che la pretesa formulata è illegittima, ed arbitraria è la determinazione del contributo richiesto calcolato secondo indici inconferenti e rendita catastale, senza dimostrazione dell'incremento di valore eventualmente apportato.
Contesta che il consorzio agisce, nel caso in esame, in assenza di un ben determinato perimetro di contribuenza stante il fatto che il comprensorio di bonifica, coincide con un unico Piano di classifica ed un unico perimetro di contribuenza, tale difetto tecnico-giuridico comporta che spetta al Consorzio l'onere di provare il beneficio fondiario, in quanto la parte ne può solo dimostrare la sua carenza ma non fornire la prova negativa.
A conferma della fondatezza di quanto dedotto richiama anche analogo precedente favorevole tra le stesse parti, seppur relativo all'annualità 2020, reso, con efficacia di giudicato con sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado dell'Umbria Sezione 1, n. 310/2023.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo impugnato, con vittoria di spese.
2. Il Consorzio di bonifica Tevere Nera contro deduce sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, stante che non è stato impugnato l'avviso di pagamento n. 6810875724 del che ha preceduto il sollecito SORIT avverso cui è stato proposto l'odierno ricorso.
Nel merito ribadisce la legittimità del proprio operato ed in particolare osserva che trattandosi di immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza è sufficiente, a fronte di un piano di classifica regolarmente approvato dalla Regione, così come provato dalla documentazione prodotta, a fare sorgere, in presenza di opere effettuate dal Consorzio conformemente al piano, l'obbligo di contribuire in relazione ai criteri predeterminati.
Conclude con la richiesta in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso nel merito di respingere lo stesso, con vittoria di spese.
3. Con memoria del 17 dicembre 2025, parte resistente ha ulteriormente argomentato in ordine all'infondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente (v. all. 21).
4. Con memoria di replica e allegati del 26 gennaio 2026, il ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso, contro deducendo alle osservazioni di controparte.
4. All'udienza del 16 febbraio 2026, sulle conclusioni delle parti, il G.M. tratteneva la causa in decisione, decidendo come da dispositivo comunicato nei termini alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente va rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dal Consorzio di bonifica, in quanto non è stata allegata la notifica dell'avviso di pagamento che costituisce il presupposto del sollecito in questa sede impugnato (v. all. n. 22 e indice di deposito ove risulta prodotto soltanto l'avviso emesso con relativo bollettino di pagamento in mancanza però della relata di notifica).
Il ricorrente, pertanto, ha ragione di lamentarsi in questa sede anche dei presupposti impositivi dell'avviso senza che possa essergli opposta alcuna decadenza.
3. Nel merito il ricorso è fondato, potendosi richiamare sul punto, in assenza di alcun elemento di specifica novità, quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria Sezione
1, n. 310/2023 (irrevocabile), resa nell'ambito di analogo giudizio tra le stesse parti seppur relativa a differente annualità, al cui contenuto può farsi dunque integrale riferimento e richiamo.
Il Giudice di appello, infatti, pur nella consapevolezza dei numerosi precedenti e della giurisprudenza di legittimità (nuovamente allegata in questa sede alle controdeduzioni del Consorzio), ha escluso che la mera collocazione dell'immobile all'interno del perimetro di contribuenza, unita alla regolare adozione di un piano di classifica non impugnato, siano sufficienti a far presumere l'esistenza di un beneficio ritratto dalle opere consortili, da calcolare in base ai criteri posti dal piano di classifica.
Questa motivazione, coerente peraltro con la consolidata giurisprudenza di legittimità nella specifica fattispecie, è corretta, ma presuppone l'ulteriore condizione, ai fini dell'insorgere dell'obbligo di contribuzione, che delle opere siano state effettivamente realizzate, condizione peraltro considerata anche dai primi giudici, ma erroneamente data per sussistente.
Infatti, il principio affermato dalla Corte di cassazione è quello per cui l'inclusione nel perimetro di contribuenza costituisce legittima presunzione del conseguimento di un beneficio, ma solo qualora opere – di qualunque tipo – siano state comunque realizzate;
ricorrendo tale ipotesi si ha inversione dell'onere della prova e sarà il contribuente a dover dimostrare che il suo immobile non ha ritratto alcun beneficio da quelle opere.
Per contro, però, l'inclusione nel perimetro di contribuenza non può costituire anche una presunzione che delle opere siano state comunque effettuate.
Nella fattispecie in esame dall'esame del fascicolo processuale si rileva che il Consorzio, benché faccia riferimento anche ad elaborato tecnico (all. 21), non ha sufficientemente dimostrato l'esistenza di opere di bonifica eseguite nel periodo in questione che ridondino sulla posizione del contribuente: in particolare,
l'esecuzione degli interventi, descritti in maniera del tutto generica e senza riferimenti spazio-temporali precisi, e soprattutto loro rilevanza per gli immobili del ricorrente. La pur corposa documentazione offerta dal Consorzio comprende infatti solo le delibere regionali e consortili di approvazione del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, le leggi regionali in materia, il piano di classifica, il piano di riparto, lo statuto del Consorzio ed una serie di precedenti di merito e di legittimità, ma nulla che dia ragionevolmente conto della sussistenza o meno di un beneficio sia idraulico che idrogeologico quale conseguenza diretta dell'attività svolta dal Consorzio di bonifica “Tevere-Nera” nei confronti del Sig. Ricorrente_1, verificando altresì la congruità delle singole aliquote applicate, conformemente ai criteri contenuti nel Piano di classifica vigente.
Manca, infatti, qualunque descrizione di opere o interventi eseguiti nell'anno in questione o anche in quelli precedenti. Né tale lacuna probatoria potrebbe colmarsi con l'espletamento della richiesta c.t.u. che, stante la genericità degli argomenti addotti, avrebbe contenuto “esplorativo”.
In questo quadro viene a mancare il presupposto principale per l'imposizione contributiva e, cioè, la prova dell'effettuazione di opere di bonifica;
solo qualora tali interventi fossero stati eseguiti, si potrebbe legittimamente presumere che gli stessi hanno arrecato un beneficio a tutti gli immobili compresi nel perimetro.
Donde la fondatezza del ricorso.
3. In conclusione, va annullato l'avviso di pagamento impugnato unitamente al successivo sollecito.
4. Alla soccombenza segue la condanna del Consorzio alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenendosi conto della tariffa legale in ragione del valore della causa e dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Consorzio di bonifica Tevere Nera al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro seicento novantaquattro/00, oltre accessori di legge. Terni, 16 febbraio
2026 Il Giudice monocratico Giovanni Ariolli
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ARIOLLI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Tevere Nera - 80000110553
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20255328100004561 CONTR: CONS: BO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
L'Avv. di parte ricorrente esibisce l'originale della consulenza di parte già depositata nel fascicolo telematico precisando che la sentenza in atti è passata in giudicato;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Avv. del Consorzio si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso il “sollecito di pagamento” emesso da SORIT s.p.a. per l'ente impositore Consorzio di Bonifica Tevere-Nera n. 20255328100004561 del 12.8.2025 per €.718,59, relativo all'annualità
2024.
Sostiene parte ricorrente, a sostegno della sua richiesta di annullamento dell'avviso impugnato, l'illegittimità della pretesa impositiva del Consorzio di bonifica Tevere–Nera, per non aver ricevuto alcun beneficio dalle opere realizzate da detto Ente in relazione ai propri immobili siti nel comprensorio del consorzio.
Sostiene inoltre l'illegittimità del criterio di assoggettamento degli immobili al tributo.
Il consorzio concessionario della Regione non ha mai eseguito nell'intera zona opere privatisti per le quali possa chiedere in contributo, da ciò ne consegue che la pretesa formulata è illegittima, ed arbitraria è la determinazione del contributo richiesto calcolato secondo indici inconferenti e rendita catastale, senza dimostrazione dell'incremento di valore eventualmente apportato.
Contesta che il consorzio agisce, nel caso in esame, in assenza di un ben determinato perimetro di contribuenza stante il fatto che il comprensorio di bonifica, coincide con un unico Piano di classifica ed un unico perimetro di contribuenza, tale difetto tecnico-giuridico comporta che spetta al Consorzio l'onere di provare il beneficio fondiario, in quanto la parte ne può solo dimostrare la sua carenza ma non fornire la prova negativa.
A conferma della fondatezza di quanto dedotto richiama anche analogo precedente favorevole tra le stesse parti, seppur relativo all'annualità 2020, reso, con efficacia di giudicato con sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado dell'Umbria Sezione 1, n. 310/2023.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo impugnato, con vittoria di spese.
2. Il Consorzio di bonifica Tevere Nera contro deduce sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, stante che non è stato impugnato l'avviso di pagamento n. 6810875724 del che ha preceduto il sollecito SORIT avverso cui è stato proposto l'odierno ricorso.
Nel merito ribadisce la legittimità del proprio operato ed in particolare osserva che trattandosi di immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza è sufficiente, a fronte di un piano di classifica regolarmente approvato dalla Regione, così come provato dalla documentazione prodotta, a fare sorgere, in presenza di opere effettuate dal Consorzio conformemente al piano, l'obbligo di contribuire in relazione ai criteri predeterminati.
Conclude con la richiesta in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso nel merito di respingere lo stesso, con vittoria di spese.
3. Con memoria del 17 dicembre 2025, parte resistente ha ulteriormente argomentato in ordine all'infondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente (v. all. 21).
4. Con memoria di replica e allegati del 26 gennaio 2026, il ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso, contro deducendo alle osservazioni di controparte.
4. All'udienza del 16 febbraio 2026, sulle conclusioni delle parti, il G.M. tratteneva la causa in decisione, decidendo come da dispositivo comunicato nei termini alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente va rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dal Consorzio di bonifica, in quanto non è stata allegata la notifica dell'avviso di pagamento che costituisce il presupposto del sollecito in questa sede impugnato (v. all. n. 22 e indice di deposito ove risulta prodotto soltanto l'avviso emesso con relativo bollettino di pagamento in mancanza però della relata di notifica).
Il ricorrente, pertanto, ha ragione di lamentarsi in questa sede anche dei presupposti impositivi dell'avviso senza che possa essergli opposta alcuna decadenza.
3. Nel merito il ricorso è fondato, potendosi richiamare sul punto, in assenza di alcun elemento di specifica novità, quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria Sezione
1, n. 310/2023 (irrevocabile), resa nell'ambito di analogo giudizio tra le stesse parti seppur relativa a differente annualità, al cui contenuto può farsi dunque integrale riferimento e richiamo.
Il Giudice di appello, infatti, pur nella consapevolezza dei numerosi precedenti e della giurisprudenza di legittimità (nuovamente allegata in questa sede alle controdeduzioni del Consorzio), ha escluso che la mera collocazione dell'immobile all'interno del perimetro di contribuenza, unita alla regolare adozione di un piano di classifica non impugnato, siano sufficienti a far presumere l'esistenza di un beneficio ritratto dalle opere consortili, da calcolare in base ai criteri posti dal piano di classifica.
Questa motivazione, coerente peraltro con la consolidata giurisprudenza di legittimità nella specifica fattispecie, è corretta, ma presuppone l'ulteriore condizione, ai fini dell'insorgere dell'obbligo di contribuzione, che delle opere siano state effettivamente realizzate, condizione peraltro considerata anche dai primi giudici, ma erroneamente data per sussistente.
Infatti, il principio affermato dalla Corte di cassazione è quello per cui l'inclusione nel perimetro di contribuenza costituisce legittima presunzione del conseguimento di un beneficio, ma solo qualora opere – di qualunque tipo – siano state comunque realizzate;
ricorrendo tale ipotesi si ha inversione dell'onere della prova e sarà il contribuente a dover dimostrare che il suo immobile non ha ritratto alcun beneficio da quelle opere.
Per contro, però, l'inclusione nel perimetro di contribuenza non può costituire anche una presunzione che delle opere siano state comunque effettuate.
Nella fattispecie in esame dall'esame del fascicolo processuale si rileva che il Consorzio, benché faccia riferimento anche ad elaborato tecnico (all. 21), non ha sufficientemente dimostrato l'esistenza di opere di bonifica eseguite nel periodo in questione che ridondino sulla posizione del contribuente: in particolare,
l'esecuzione degli interventi, descritti in maniera del tutto generica e senza riferimenti spazio-temporali precisi, e soprattutto loro rilevanza per gli immobili del ricorrente. La pur corposa documentazione offerta dal Consorzio comprende infatti solo le delibere regionali e consortili di approvazione del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, le leggi regionali in materia, il piano di classifica, il piano di riparto, lo statuto del Consorzio ed una serie di precedenti di merito e di legittimità, ma nulla che dia ragionevolmente conto della sussistenza o meno di un beneficio sia idraulico che idrogeologico quale conseguenza diretta dell'attività svolta dal Consorzio di bonifica “Tevere-Nera” nei confronti del Sig. Ricorrente_1, verificando altresì la congruità delle singole aliquote applicate, conformemente ai criteri contenuti nel Piano di classifica vigente.
Manca, infatti, qualunque descrizione di opere o interventi eseguiti nell'anno in questione o anche in quelli precedenti. Né tale lacuna probatoria potrebbe colmarsi con l'espletamento della richiesta c.t.u. che, stante la genericità degli argomenti addotti, avrebbe contenuto “esplorativo”.
In questo quadro viene a mancare il presupposto principale per l'imposizione contributiva e, cioè, la prova dell'effettuazione di opere di bonifica;
solo qualora tali interventi fossero stati eseguiti, si potrebbe legittimamente presumere che gli stessi hanno arrecato un beneficio a tutti gli immobili compresi nel perimetro.
Donde la fondatezza del ricorso.
3. In conclusione, va annullato l'avviso di pagamento impugnato unitamente al successivo sollecito.
4. Alla soccombenza segue la condanna del Consorzio alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenendosi conto della tariffa legale in ragione del valore della causa e dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Consorzio di bonifica Tevere Nera al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro seicento novantaquattro/00, oltre accessori di legge. Terni, 16 febbraio
2026 Il Giudice monocratico Giovanni Ariolli