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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 943/2020 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 30 giugno 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 943/20 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino, via Cernaia n. 27, presso e nello studio degli avv.ti Parte_1
Fatmir Dimo e Gessica Policastro, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti ricorrente c o n t r o elettivamente domiciliata in Torino, corso Siccardi n. 11bis, Controparte_1
presso e nello studio degli avv.ti Giovanna Pacchiana Parravicini e Ruggero Ponzone, che la rappresentano e difendono per mandato in atti resistente
(già , elettivamente domiciliata in Controparte_2 Controparte_3
Alessandria, corso Crimea n. 57, presso e nello studio dell'avv. Mariagrazia Marelli, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Paolo Tosi resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 454/24 è stato così disposto: «annulla, in quanto illegittimo, il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore;
conseguentemente, condanna di a reintegrare Controparte_1
nel posto di lavoro e a pagare al medesimo un'indennità risarcitoria, commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
condanna, inoltre,
[...]
a versare, in favore di i contributi previdenziali e Controparte_1 Parte_1
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
accerta e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra e è Parte_1 Controparte_1 stato sin dall'inizio a tempo pieno, con orario di 55 ore alla settimana;
accerta e dichiara che sino al 30.6.2019 in ragione delle mansioni svolte, aveva diritto all'inquadramento nel IV Parte_1
liv. CCNL Imprese Logistica Spedizioni Trasporto;
accerta e dichiara che delle prestazioni lavorative rese da ha fruito (già , con Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 ogni conseguenza in punto responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, fermo il diritto di regresso di nei confronti di;
Controparte_2 Controparte_1
rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il calcolo delle differenze retributive eventualmente spettanti a spese al definitivo». Parte_1
E' stata disposta CTU.
Il CTU, con motivazione adeguata, convincente ed immune da vizi logici, ha quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente in € 39.479,81.
In particolare, deve tenersi conto, al fine dell'incidenza sul calcolo del TFR anche del lavoro straordinario in quanto svolto con assoluta sistematicità.
Sulla somma così indicata vanno calcolati rivalutazione monetaria e interessi legali.
Pertanto, le convenute e devono essere condannate, in solido tra loro, e salvo il diritto CP_1 CP_2
di regresso di cui si è già dato atto con la sentenza non definitiva, a pagare a per differenze Parte_1 retributive, predetto importo di € 39.479,81 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico solidale di e . CP_1 CP_2
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara tenute e condanna, in solido tra loro, e Controparte_1 CP_2
(già , e fermo il diritto di regresso come da sentenza non
[...] Controparte_3 definitiva, a pagare a a titolo di differenze retributive, € 39.479,81 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico solidale di e Controparte_1
(già ; Controparte_2 Controparte_3
condanna, in solido tra loro, e (già Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a le spese processuali che liquida in € 8.000,00 Controparte_3 Parte_1
per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 30 giugno 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 30 giugno 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 943/20 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino, via Cernaia n. 27, presso e nello studio degli avv.ti Parte_1
Fatmir Dimo e Gessica Policastro, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti ricorrente c o n t r o elettivamente domiciliata in Torino, corso Siccardi n. 11bis, Controparte_1
presso e nello studio degli avv.ti Giovanna Pacchiana Parravicini e Ruggero Ponzone, che la rappresentano e difendono per mandato in atti resistente
(già , elettivamente domiciliata in Controparte_2 Controparte_3
Alessandria, corso Crimea n. 57, presso e nello studio dell'avv. Mariagrazia Marelli, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Paolo Tosi resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 454/24 è stato così disposto: «annulla, in quanto illegittimo, il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore;
conseguentemente, condanna di a reintegrare Controparte_1
nel posto di lavoro e a pagare al medesimo un'indennità risarcitoria, commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
condanna, inoltre,
[...]
a versare, in favore di i contributi previdenziali e Controparte_1 Parte_1
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
accerta e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra e è Parte_1 Controparte_1 stato sin dall'inizio a tempo pieno, con orario di 55 ore alla settimana;
accerta e dichiara che sino al 30.6.2019 in ragione delle mansioni svolte, aveva diritto all'inquadramento nel IV Parte_1
liv. CCNL Imprese Logistica Spedizioni Trasporto;
accerta e dichiara che delle prestazioni lavorative rese da ha fruito (già , con Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 ogni conseguenza in punto responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, fermo il diritto di regresso di nei confronti di;
Controparte_2 Controparte_1
rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il calcolo delle differenze retributive eventualmente spettanti a spese al definitivo». Parte_1
E' stata disposta CTU.
Il CTU, con motivazione adeguata, convincente ed immune da vizi logici, ha quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente in € 39.479,81.
In particolare, deve tenersi conto, al fine dell'incidenza sul calcolo del TFR anche del lavoro straordinario in quanto svolto con assoluta sistematicità.
Sulla somma così indicata vanno calcolati rivalutazione monetaria e interessi legali.
Pertanto, le convenute e devono essere condannate, in solido tra loro, e salvo il diritto CP_1 CP_2
di regresso di cui si è già dato atto con la sentenza non definitiva, a pagare a per differenze Parte_1 retributive, predetto importo di € 39.479,81 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico solidale di e . CP_1 CP_2
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara tenute e condanna, in solido tra loro, e Controparte_1 CP_2
(già , e fermo il diritto di regresso come da sentenza non
[...] Controparte_3 definitiva, a pagare a a titolo di differenze retributive, € 39.479,81 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico solidale di e Controparte_1
(già ; Controparte_2 Controparte_3
condanna, in solido tra loro, e (già Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a le spese processuali che liquida in € 8.000,00 Controparte_3 Parte_1
per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 30 giugno 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio