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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11067/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MANNATRIZIO ANNA e LO AP, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BRUSCHI ANDREA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 23/05/2025, con cui e Parte_1
LO AP, unitisi in matrimonio a Polpenazze del Garda-BS in data 5.5.18 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Polpenazze del Garda al numero 6 parte II serie C dell'anno 2018), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affido condiviso di con collocamento prevalente e residenza presso la casa coniugale con la madre. Per_1
Le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di Per_1 comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le
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decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la minore.
3. Disporre che il Sig. Papa, a far data dal mese di Giugno 2025, versi, sino all'indipendenza economica della figlia, alla Sig.ra la somma di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la minore, Parte_1 contributo che andrà versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (a decorrere dal mese dell'anno successivo a quello in cui i coniugi hanno sottoscritto le condizioni comuni della separazione). Sul punto si precisa che tale importo ha già tenuto conto, per accordo e nella trattativa delle parti per addivenire ad una consensualizzazione della separazione stessa, del futuro canone di locazione che il Sig. Papa andrà a sostenere (venendo il medesimo, per il primo periodo, ospitato dai propri genitori).
4. Disporre che il Sig. Papa rimborserà alla Sig.ra , dietro presentazione di apposita documentazione Parte_1 giustificativa e in ogni caso entro i 15 giorni successivi, il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche della figlia, secondo il Protocollo di intesa in uso al Tribunale di Brescia, vale a dire: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non soggetti a sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in caso di mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) corsi di lingua straniera. • Altresì, per volontà ed accordo delle parti, andranno divise al 50% anche le spese relative ad aiuto compiti o lezioni private di cui sta già usufruendo Per_1
e le spese relative alle visite ed agli accertamenti oculistici cui già abitualmente si sottopone per il suo problema di Per_1 sub-ambliopia, così come le spese di baby-sitter che, in caso di mancanza di parenti disponibili (tra cui l'altro genitore) o di alternative gratuite, dovranno essere sostenute dal genitore con cui deve stare in base al diritto di visita ivi statuito Per_1 allorché il medesimo lavori.
5. La casa familiare sita a Manerba del Garda (BS) in Via dei colli n. 58 è assegnata alla ricorrente, con tutti gli arredi;
sul punto si precisa che, con il consenso della moglie, il Sig. Papa si obbliga a lasciare la casa coniugale e a riconsegnarne le chiavi alla moglie entro il 15 giugno 2025, prelevando i propri effetti personali e spostando in altro immobile la propria residenza. Si precisa, altresì, che mentre le spese di manutenzione ordinaria della casa saranno a carico dell'assegnataria, ogni spesa straordinaria sarà a carico al 50% delle parti, come tali da intendersi anche, per volontà delle parti, l'intervento che i ricorrenti si obbligano ad attuare, nel più breve tempo possibile, dando mandato congiunto a enti, tecnici ed artigiani coinvolti, per dotare la casa coniugale di un proprio nuovo contatore del gas, insistendo quello attualmente esistente su proprietà di terzi.
6. Il Sig. Papa potrà vedere la figlia a settimane alternate come segue: la prima settimana il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita da scuola fino al mattino successivo riaccompagnando a scuola;
la seconda settimana, il Per_1 martedì dall'orario di uscita da scuola fino al mattino successivo riaccompagnando a scuola ed il week-end dal Per_1 venerdì dall'orario di uscita da scuola fino alla domenica alle ore 18:00 riaccompagnando la bambina dalla madre.
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All'uopo le parti danno atto che, in caso di impegni lavorativi delle parti, nulla osta che sia ritirata da scuola
Per_1 dalla nonna materna, o anche accompagnata a scuola al mattino dopo aver pernottato col padre. Altresì, per ciò che concerne le vacanze natalizie, le parti concordano che la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni 7 (sette) giorni, dalla sera del 23 dicembre e sino al 30 dicembre con un genitore, e 7 giorni, dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, con l'altro (nel 2025 con la madre dal 23 al 30 dicembre). Similmente, per le feste pasquali, trascorrerà 3 (tre)
Per_1 giorni con ciascun genitore ad anni alterni, rispettivamente dal giovedì alla domenica di Pasqua in serata (nel 2026 con la madre) e dalla sera della domenica di Pasqua sino al seguente mercoledì sera, salvo diverso rientro presso la scuola e nel rispetto dell'alternanza delle suddivisioni dei periodi festivi con l'altro coniuge. Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concordano che potrà trascorrere un periodo di due settimane, anche consecutive, con ciascuno dei ricorrenti;
Per_1 in tal senso, ogni genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di almeno un mese, il periodo feriale prescelto, da individuarsi tra il 15 giugno ed il 15 di settembre, fatti salvi impegni scolastici della minore, comunicando altresì il luogo di villeggiatura scelto;
in ogni caso è fatta salvo il contatto telefonico quotidiano genitore-Martina, allorquando quest'ultima si trovi con l'altro genitore. Per l'estate 2025 le parti concordano che stia con la madre dal 21
Per_1 giugno al 6 luglio, avendo la madre preso ferie in quel periodo.
7. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti.
8. Ciascun coniuge resta intestatario in via esclusiva del proprio conto corrente personale, senza nulla reciprocamente pretendere le parti in merito.
9. La rata del mutuo e del Prestito proteggi mutuo verranno corrisposta dalle parti al 50% senza nulla reciprocamente pretendere le parti in ordine ai pagamenti delle rate precedenti.
10. Le parti si esonerano sempre reciprocamente dal produrre estratti o documentazione attestante le giacenze sul proprio conto corrente e gli investimenti in corso.
11. Il Sig. Papa resta intestatario in via esclusiva della sua quota dell'autovettura Renault LI nonché intestatario in via esclusiva del motoveicolo BMW GS e del veicolo Ape Poker e la Sig.ra resta proprietaria in via esclusiva Parte_1 dell'autovettura Toyota C-HR, senza nulla reciprocamente pretendere le parti anche in ordine ai finanziamenti in corso per l'acquisto delle rispettive autovetture. Sul punto, il Sig. Papa si obbliga a pagare le restanti rate relative al finanziamento della Renault LI e la Sig.ra le restanti rate del finanziamento contratto con Toyota CHR. Parte_1
12. L'assegno unico per la figlia verrà goduto al 100% dalla madre;
salvo ciò, eventuali detrazioni o deduzioni fiscali per i figli a carico verranno goduti dalle parti al 50%.
13. I coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio anche per la minore.
14. Per accordo tra le parti l'acquisto e l'utilizzo di un cellulare per andrà concordato tra le parti così come Per_1
l'utilizzo di social e YouTube.
15. Il Sig. Papa si obbliga, nei giorni di sua competenza, a seguire le prescrizioni mediche impartite dai medici curanti e dall'oculista che seguono per il suo problema di sub-ambliopia occhio sinistro (Dott.ssa ) e ad Per_1 Per_2 accompagnarla ai relativi controlli e si obbliga a seguirla, nei suoi giorni di visita, nell'esecuzione dei compiti, di modo che vada a scuola con il materiale ed i compiti fatti. Per_1
16. Le parti concordano di non coinvolgere nelle proprie frequentazioni sentimentali almeno finché gli stessi Per_1 ritengano tale coinvolgimento di natura seria, continuativa e stabile, e previa tempestiva comunicazione all'altra parte.
17. I ricorrenti danno atto di aver sistemato ogni loro rapporto, anche di debito/credito ed anche relativo a denaro personale dei coniugi impiegato nella ristrutturazione della casa coniugale e/o nell'acquisto del mobilio, e non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente, avendo i medesimi già provveduto, secondo comune accordo, alla divisione dei
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beni personali e comuni»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
LO AP alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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