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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1885/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Parte_1 C.F._1
Tedde, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Giovanni
Spano n. 17;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: esenzione rivalsa pensione soggetto equiparato a vittima del dovere
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, proposto in data
18.11.2024, ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha allegato di essere stato dipendente del fino al Controparte_2
24.1.2018, quando è stato collocato in quiescenza per permanente inabilità per causa di servizio. Ha poi rappresentato che in data 13.4.2018 veniva dichiarato soggetto equiparato alle vittime del dovere in ragione delle infermità contratte in servizio durante le missioni svolte all'estero.
3. Il sig. ha rappresentato di aver poi chiesto all di esentare la pensione di Pt_1 CP_1
inabilità percepita dal pagamento dell'IRPEF, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma
211, della legge n. 232/2016.
4. Tuttavia, l' respingeva la domanda dell'interessato eccependo che Controparte_3
l'estensione dei benefici fiscali normativamente previsti poteva essere applicata esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha portato al riconoscimento dello stato di soggetto equiparato a vittima del dovere.
5. Il sig. ha poi allegato di aver presentato a novembre 2022 ricorso alla Corte dei Pt_1
Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, al fine di ottenere la rideterminazione della pensione quale ex pubblico dipendente, in conseguenza dello status riconosciuto.
6. La Corte dei Conti con la sentenza n. 88/2023 declinava la propria giurisdizione, ritenendo che quest'ultima appartenesse al giudice tributario.
7. Successivamente a tale pronuncia, l'odierno ricorrente ha dedotto di aver presentato
CP_ domanda di rimborso dell'imposta sul reddito all'Agenzia Entrate per gli anni dal
2019 al 2022, e che quest'ultima veniva accolta.
8. Il sig. ha dunque proposto una nuova istanza di defiscalizzazione all in data Pt_1 CP_1
16.5.2024, che veniva tuttavia nuovamente respinta per le medesime ragioni già in precedenza enunciate.
9. Avverso la decisione dell'Ente è insorto l'odierno ricorrente, rivendicando il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al trattamento pensionistico beneficiato, e chiedendo dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare che la pensione diretta di pertinenza del ricorrente, intesa nella sua totalità (Inabilità ed Equiparato Vittima del Dovere), è esente IRPEF e dalle Addizionali
Regionali e Comunali ai sensi dell' art. 2 comma 211 legge 232/2016, come da normativa richiamata ed allegata;
2. Per l'effetto condannare l a porre fine alle ritenute fiscali su tale pensione, CP_1
ponendo in pagamento l'importo al lordo delle trattenute dell'Irpef e delle relative addizionali.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
2 10. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo anzitutto il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario, nonché la mancanza del litisconsorte necessario , e comunque chiedendo il rigetto nel merito Controparte_5
della pretesa azionata dalla controparte.
11. All'udienza del 4 febbraio 2025 il giudice sollevava d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello contabile, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive, nonché per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
12. Successivamente alla scadenza di quest'ultimo, la causa viene decisa come segue.
13. Il giudicante ritiene che la giurisdizione in ordine alla presente vertenza spetti alla Corte dei Conti.
14. Anzitutto, va respinta l'eccezione sollevata dal convenuto nella memoria difensiva, non ravvisandosi la giurisdizione del giudice tributario, atteso che la presente vertenza non rientra nell'ambito di un rapporto impositivo autoritativo.
15. Invero, è orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. Civ., n. 15031 del 2009; n. 8312 del
2010; n. 19289 del 2012; n. 7755 del 2017).
16. Nella presente controversia, oggetto del giudizio è la contestata legittimità della rivalsa, e dunque delle ritenute alla fonte, esercitata da parte dell' sulla pensione goduta dal CP_1
ricorrente, rivendicando quest'ultimo l'insussistenza del presupposto della rivalsa sotto specie di esenzione dal pagamento dell'IRPEF. Né vi è alcun atto espressione della potestà impositiva che possa essere impugnato.
17. Si tratta pertanto di giudizio che non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, attenendo al rapporto privatistico tra il pensionato e l' . CP_1
3 18. Una volta esclusa la giurisdizione del giudice tributario, si tratta dunque di determinare quale giudice ne sia munito.
19. L'art. 13 del Regio Decreto del 12 luglio 1934, n. 1214 (in Gazz. Uff., 1° agosto, n. 179) espressamente dispone che “La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti: ….
Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio
1895, n. 70; …” mentre l'art. 62 testualmente recita “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”.
20. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della
Corte dei Conti in materia di pensioni abbia carattere esclusivo: nella stessa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, anche se in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico.
21. Afferma la Corte che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione” (Sez. UU., sentenza n. 26252 del 18/10/2018; conf. Cass. Sez. UU. 27/03/2017, n. 7755, Cass. Sez. UU ordinanza 19/06/2017 n. 15057,
4 Cass. Sez. UU. 09/06/2016, n. 11869, Cass. Sez. UU. n. 17/04/2014, n. 8930, n.
4325/2014, n. 153, 4853 e n. 17927 del 2013, 2298 del 2008, n. 23828 e n. 1134 del
19.11.2007, n. 12722 del 2005, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4108 del 25 giugno 2010).
22. Con particolare riferimento a un'ipotesi in cui veniva in rilievo la richiesta di restituzione della rivalsa operata dall' (oggi ) a titolo di IRPEF quale sostituto d'imposta CP_6 CP_1 su una pensione di reversibilità, la Corte di Cassazione ha così precisato: “è altrettanto consolidato il principio in virtù del quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della
Corte dei conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (tra altre, Cass. Sez. U. 16/1/2003, n. 573;
27/2/2013, n. 4853; 9/6/2016, n. 11849).
In sostanza, poiché la Corte dei conti giudica sui ricorsi "in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato" (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U. n. 11849 del 2016, cit.).
La presente controversia rientra tra queste, poiché l'ammontare della ritenuta fiscale operata dall sulla pensione di riversibilità corrisposta ai controricorrenti (da essi CP_1
contestato perché determinato in misura superiore al dovuto) attiene al loro trattamento pensionistico e il giudice del rapporto è, quindi, il giudice contabile.
Resta aperta la questione dell'individuazione del giudice munito della giurisdizione nel caso in cui - a differenza di quello in esame - sia l ad agire nei confronti del CP_1
pensionato per ottenere la restituzione di somme ritenute erroneamente versate, in relazione al quale queste sezioni unite hanno affermato l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base della qualificazione dell'azione come ripetizione di indebito (Cass. Sez. U. 27/10/2011, n. 22381)” (Cass. civ., n. 7755 del
2017).
5 23. Sicché, la presente vertenza, afferente alla legittimità o meno della rivalsa esercitata dall' sulla pensione privilegiata diretta di 8^ Categoria goduta dal ricorrente, a CP_1
seguito del collocamento in quiescenza dal rapporto di lavoro col Controparte_2
per intervenuta inabilità, ha un petitum sostanziale specificamente e direttamente connesso al rapporto pensionistico pubblico.
24. Deve, quindi, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti.
25. Avuto riguardo alla natura in rito della decisione a seguito del rilievo officioso del giudice, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 24/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Parte_1 C.F._1
Tedde, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Giovanni
Spano n. 17;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: esenzione rivalsa pensione soggetto equiparato a vittima del dovere
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, proposto in data
18.11.2024, ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha allegato di essere stato dipendente del fino al Controparte_2
24.1.2018, quando è stato collocato in quiescenza per permanente inabilità per causa di servizio. Ha poi rappresentato che in data 13.4.2018 veniva dichiarato soggetto equiparato alle vittime del dovere in ragione delle infermità contratte in servizio durante le missioni svolte all'estero.
3. Il sig. ha rappresentato di aver poi chiesto all di esentare la pensione di Pt_1 CP_1
inabilità percepita dal pagamento dell'IRPEF, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma
211, della legge n. 232/2016.
4. Tuttavia, l' respingeva la domanda dell'interessato eccependo che Controparte_3
l'estensione dei benefici fiscali normativamente previsti poteva essere applicata esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha portato al riconoscimento dello stato di soggetto equiparato a vittima del dovere.
5. Il sig. ha poi allegato di aver presentato a novembre 2022 ricorso alla Corte dei Pt_1
Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, al fine di ottenere la rideterminazione della pensione quale ex pubblico dipendente, in conseguenza dello status riconosciuto.
6. La Corte dei Conti con la sentenza n. 88/2023 declinava la propria giurisdizione, ritenendo che quest'ultima appartenesse al giudice tributario.
7. Successivamente a tale pronuncia, l'odierno ricorrente ha dedotto di aver presentato
CP_ domanda di rimborso dell'imposta sul reddito all'Agenzia Entrate per gli anni dal
2019 al 2022, e che quest'ultima veniva accolta.
8. Il sig. ha dunque proposto una nuova istanza di defiscalizzazione all in data Pt_1 CP_1
16.5.2024, che veniva tuttavia nuovamente respinta per le medesime ragioni già in precedenza enunciate.
9. Avverso la decisione dell'Ente è insorto l'odierno ricorrente, rivendicando il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al trattamento pensionistico beneficiato, e chiedendo dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare che la pensione diretta di pertinenza del ricorrente, intesa nella sua totalità (Inabilità ed Equiparato Vittima del Dovere), è esente IRPEF e dalle Addizionali
Regionali e Comunali ai sensi dell' art. 2 comma 211 legge 232/2016, come da normativa richiamata ed allegata;
2. Per l'effetto condannare l a porre fine alle ritenute fiscali su tale pensione, CP_1
ponendo in pagamento l'importo al lordo delle trattenute dell'Irpef e delle relative addizionali.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
2 10. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo anzitutto il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario, nonché la mancanza del litisconsorte necessario , e comunque chiedendo il rigetto nel merito Controparte_5
della pretesa azionata dalla controparte.
11. All'udienza del 4 febbraio 2025 il giudice sollevava d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello contabile, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive, nonché per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
12. Successivamente alla scadenza di quest'ultimo, la causa viene decisa come segue.
13. Il giudicante ritiene che la giurisdizione in ordine alla presente vertenza spetti alla Corte dei Conti.
14. Anzitutto, va respinta l'eccezione sollevata dal convenuto nella memoria difensiva, non ravvisandosi la giurisdizione del giudice tributario, atteso che la presente vertenza non rientra nell'ambito di un rapporto impositivo autoritativo.
15. Invero, è orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. Civ., n. 15031 del 2009; n. 8312 del
2010; n. 19289 del 2012; n. 7755 del 2017).
16. Nella presente controversia, oggetto del giudizio è la contestata legittimità della rivalsa, e dunque delle ritenute alla fonte, esercitata da parte dell' sulla pensione goduta dal CP_1
ricorrente, rivendicando quest'ultimo l'insussistenza del presupposto della rivalsa sotto specie di esenzione dal pagamento dell'IRPEF. Né vi è alcun atto espressione della potestà impositiva che possa essere impugnato.
17. Si tratta pertanto di giudizio che non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, attenendo al rapporto privatistico tra il pensionato e l' . CP_1
3 18. Una volta esclusa la giurisdizione del giudice tributario, si tratta dunque di determinare quale giudice ne sia munito.
19. L'art. 13 del Regio Decreto del 12 luglio 1934, n. 1214 (in Gazz. Uff., 1° agosto, n. 179) espressamente dispone che “La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti: ….
Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio
1895, n. 70; …” mentre l'art. 62 testualmente recita “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”.
20. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della
Corte dei Conti in materia di pensioni abbia carattere esclusivo: nella stessa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, anche se in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico.
21. Afferma la Corte che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione” (Sez. UU., sentenza n. 26252 del 18/10/2018; conf. Cass. Sez. UU. 27/03/2017, n. 7755, Cass. Sez. UU ordinanza 19/06/2017 n. 15057,
4 Cass. Sez. UU. 09/06/2016, n. 11869, Cass. Sez. UU. n. 17/04/2014, n. 8930, n.
4325/2014, n. 153, 4853 e n. 17927 del 2013, 2298 del 2008, n. 23828 e n. 1134 del
19.11.2007, n. 12722 del 2005, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4108 del 25 giugno 2010).
22. Con particolare riferimento a un'ipotesi in cui veniva in rilievo la richiesta di restituzione della rivalsa operata dall' (oggi ) a titolo di IRPEF quale sostituto d'imposta CP_6 CP_1 su una pensione di reversibilità, la Corte di Cassazione ha così precisato: “è altrettanto consolidato il principio in virtù del quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della
Corte dei conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (tra altre, Cass. Sez. U. 16/1/2003, n. 573;
27/2/2013, n. 4853; 9/6/2016, n. 11849).
In sostanza, poiché la Corte dei conti giudica sui ricorsi "in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato" (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U. n. 11849 del 2016, cit.).
La presente controversia rientra tra queste, poiché l'ammontare della ritenuta fiscale operata dall sulla pensione di riversibilità corrisposta ai controricorrenti (da essi CP_1
contestato perché determinato in misura superiore al dovuto) attiene al loro trattamento pensionistico e il giudice del rapporto è, quindi, il giudice contabile.
Resta aperta la questione dell'individuazione del giudice munito della giurisdizione nel caso in cui - a differenza di quello in esame - sia l ad agire nei confronti del CP_1
pensionato per ottenere la restituzione di somme ritenute erroneamente versate, in relazione al quale queste sezioni unite hanno affermato l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base della qualificazione dell'azione come ripetizione di indebito (Cass. Sez. U. 27/10/2011, n. 22381)” (Cass. civ., n. 7755 del
2017).
5 23. Sicché, la presente vertenza, afferente alla legittimità o meno della rivalsa esercitata dall' sulla pensione privilegiata diretta di 8^ Categoria goduta dal ricorrente, a CP_1
seguito del collocamento in quiescenza dal rapporto di lavoro col Controparte_2
per intervenuta inabilità, ha un petitum sostanziale specificamente e direttamente connesso al rapporto pensionistico pubblico.
24. Deve, quindi, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti.
25. Avuto riguardo alla natura in rito della decisione a seguito del rilievo officioso del giudice, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 24/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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