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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IA ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore OLIVA NICOLA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1651/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404851230000327984 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5511/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti: per l'appellante : accoglimento dell'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, venga accertata la validità della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento n. 404851230000327984, notificato il 23.12.2023, inerente il tributo TARI annualità 2018, con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
per l'appellata: in accoglimento dei primi tre motivi di appello incidentale ed a parziale riforma della sentenza di primo grado, sia integralmente annullato l'atto di accertamento impugnato;
-In via subordinata e con riserva di impugnazione, si chiede che l'appello proposto da SO.G.E.T. S.p.a. sia dichiarato inammissibile o, comunque, sia, nel merito, rigettato, con consequenziale conferma della decisione di primo grado, laddove ha accertato e stabilito che la superficie imponibile dell'immobile è quella di 5.620 mq, dichiarata dalla contribuente nel 2003. Si chiede, inoltre, che, in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale ed in riforma, in parte qua, della decisione di primo grado, siano dichiarati non dovuti dalla contribuente gli interessi e le sanzioni. Si chiede, infine, che la predetta SO.G.E.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., sia condannata al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi, con ogni accessorio, in favore del sottoscritto difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La So.g.e.t. S.P.A., ( d'ora in avanti appellante),chiede la riforma parziale della sentenza della CGT di I grado di Napoli n.11236/2024, depositata il data 10/07/2024, avente ad oggetto impugnativa dell'avviso di accertamento n° 404851230000327984, notificato il 23.12.2023, inerente i tributi TARI annualità 2018, dell'importo complessivo di € 133.453,00 comprensivo di sanzioni e interessi.
L'appello è articolato su un unico motivo con cui la GE lamenta l'erroneità della sentenza per non aver valutato integralmente la documentazione prodotta ai fini del corretto calcolo della pretesa tributaria in ordine alla esatta estensione dell'immobile concludendo per la riforma parziale della sentenza e la conferma integrale dell'atto impositivo vinte le spese del doppio grado da distrarsi.
Incardinatasi la lite, società Resistente_1 srl, ha proposto appello incidentale affidato a quattro motivi: I) omesso esame della preliminare eccezione di inammissibilità delle innovative argomentazioni difensive introdotte, per la prima volta, da SO.G.E.T. nella “memoria illustrativa” depositata il 10.6.2024, che la ricorrente ha formulato con la memoria del 18.6.2024 , omissione decisiva in relazione al denunziato vizio di carenza di potere da parte della So.G.E.T. spa invocando, altresì il principio di “non contestazione” operante anche nel processo tributario;
II ) erronea decisione sulla durata della convenzione tra ente impositore e Concessionario, per aver ritenuto che in forza delle “appendici” del 18.4.2019 e del 29.1.2021, la stessa durata sarebbe stata prorogata, dapprima, al 5.6.2025, e, poi, al 5.6.2026, in ossequio al D.L. n. 109/2018 (cd. “Decreto Genova”) laddove le misure ivi introdotte sono circoscritte alla mera sospensione delle attività di riscossione coattiva delle entrate di natura fiscale ed extrafiscali e non anche della potestà impositiva, concretantesi nella liquidazione e accertamento dei tributi. III) erronea decisione sulla inapplicabilità nella specie della disciplina dell'art. 23 della legge n. 62 del 2005 valutando che non di rinnovo della convenzione si tratti, bensì di differimento della scadenza laddove, invece, nessun differimento era praticabile mancando una previsione di legge in tal senso e dovendo , in ipotesi , considerarsi nulle le due appendici di proroga IV) erronea decisione sulla debenza di sanzioni e interessi sostenendo il primo Collegio che l'atto impugnato equivale anche ad un invito al pagamento senza sanzioni, senza tuttavia trarne la conseguenza che anche gli interessi divenivano esigibili soltanto dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica, trattandosi del primo atto con cui l'Ente e per esso il Concessionario, avevano manifestato la potestà impositiva. Quanto all'appello principale, ne ha eccepita l'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi e comunque per l' infondatezza dello stesso e comunque l'inammissibilità di nuovi motivi ed insistendo sull'assoluta arbitrarietà del dato della superficie imponibile di 8.523 mq. Ha quindi concluso per la riforma parziale della sentenza e l'annullamento integrale dell'atto impositivo e, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, per il rigetto nel merito e comunque per la declaratoria di non debenza delle sanzioni e interessi, spese vinte da distrarsi.
All'udienza di discussione, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e quello incidentale vanno entrambi respinti. Si esaminano di seguito le questioni in ordine logico
I Inammissibilità dell'appello principale Il motivo va respinto. L'appello principale, per quanto estremamente sintetico non è però generico in quanto intacca la decisione gravata in ordine ad uno specifico profilo, quello della omessa disamina della documentazione prodotta da GE,con particolare riguardo al computo complessivo anche delle superfici delle aree esterne operative e dei terrazzi effettuato il 19/10/2004 dagli incaricati del Comune.
I) Motivo appello incidentale (inammissibilità delle innovative argomentazioni difensive introdotte nella “memoria illustrativa” del 10.6.2024) Lamenta la Società contribuente che solo con la memoria illustrativa depositata il 10.6.2024 GE ha per la prima volta introdotto questioni relative alla proroga del contratto di affidamento della Concessione e prodotto ulteriore documentazione, il che sarebbe irrituale e vietato dalla legge ed in contrasto con il principio di non contestazione, di talchè i primi giudici avrebbero dovuto dichiararla inammissibile e non esaminare ai fini del decidere i documenti in quella sede prodotti. L'eccezione non ha pregio. In primo grado GE ha depositato controdeduzioni in data 11.3.2024 ed invece ha depositato memorie “illustrative” in data 10.6.2024 per l'udienza di trattazione fissata al 3.7.2024 e dunque 20 gg prima. Sul piano processuale l'operato di GE in primo grado è stato conforme all'art. 32 d.lgs 546/92 (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026) secondo cui:
[1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.] Nella specie , postochè , sia pure in modo generico ma inequivoco, GE ha contestato l'avverso dedotto, ha poi inteso sviluppare temi specifici della difesa, in particolare per ciò che concerne la carenza di potere lamentata dalla contribuente e la legalità delle proroghe.
II Motivo di appello incidentale (carenza di potere- validità delle proroghe)
L'avviso di accertamento n. 404851230000327984, notificato il 23.12.2023, inerente TARI annualità 2018, dell'importo complessivo di € 133.453,00 comprensivo di sanzioni è interessi è stato emesso da GE , che era pienamente legittimata a farlo in ragione delle proroghe intervenute. Con contratto stipulato il 15.12.2017, rep. n. 1510, alla SO.G.E.T. S.p.a. è s tato affidato il servizio di riscossione, per la durata di cinque anni, decorrente dal giorno 6.6.2018, data di sottoscrizione del verbale di consegna. Senonchè la scadenza prevista alla data del 5.6.2023 è stata prorogata in virtù di due “appendici” del contratto stipulato il 15.12.2017, l'una del 18.4.2019 e l'altra del 29.10.2021 che hanno prorogato rispettivamente al 5.6.2025 e al 5.6.2026 il contratto stipulato “n considerazione delle attività operative comunque da seguire nel periodo della sospensione che la norma imponeva sino al 31.12.2020 e che effettivamente lo jus superveniens …è andato a incidere sulla base del contratto di concessione”, Entrambe le appendici connettono le proroghe allo jus superviens costituito dall'art. 35 del D.L. 28 settembre 2019, n. 109( Decreto Genova ), come modificata dall'art. 1 comma 1094 legge 178/2020 - il quale , anche per il comune di Casamicciola Terme, ha previsto “la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme ….. nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al ((31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022))..”
Sostiene l'appellante incidentale che tale normativa, in quanto straordinaria, non è interpretabile in via estensiva o analogica e può attenere solo all'attività di riscossione e non anche a quella di accertamento. Di contro, la lettura complessiva delle clausole contrattuali delle appendici consente di affermare che gli eventi sismici del 21.8.2017 in Comuni dell'isola di Ischia, inclusa Casamicciola, hanno impattato in modo sostanziale “ sul contratto di concessione” e sulla base negoziale del medesimo. In altri termini, non è la previsione dell'art. 35 del d.l. 109/2019 che è posta direttamente a base della proroga, ma le conseguenza della sospensione prevista ex lege, che impatta sull'assetto negoziale . Se gli eventi sismici hanno inciso, per volontà di legge, sulla sospensione dei termini, tale sospensione si è innegabilmente ribaltata sull'assetto negoziale in modo globale . La misura posta dal legislatore a tutela dei contribuenti mediante la sospensione della scadenza dei termini per i pagamenti dei tributi è ragionevolmente bilanciata dalla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione in un'ottica razionale. Se questa è la ratio dello jus superveniens, è del tutto ragionevole che le parti, prima della scadenza del contratto di affidamento, considerando l'impatto della normativa, abbiano concordato una proroga degli effetti del contratto includendovi naturalmente l'attività di accertamento e di liquidazione dei tributi. Del resto, entrambe le appendici di proroga sono state confermate con Delibera di Consiglio Comunale di conferma con modifiche e sul punto manca qualsivoglia contestazione, come bene hanno sottolineato i giudici di prime cure.
Nemmeno può condividersi l'eccezione sollevata dall'appellante incidentale sin dal primo grado, circa il fatto che le appendici contrattuali sarebbero nulle per contrasto con norme imperative quale contrasto con l'art. 23 della legge 62 del 2005. Invero la norma riguarda non contratti in corso di efficacia, bensì “
.. contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,…” consentendone la proroga tecnica
.Essa non è dunque applicabile al caso di specie in cui il contratto non era scaduto e la proroga è intervenuta ben prima Pertanto , anche su tale punto merita conferma la decisione gravata .
Unico motivo appello principale ( Superficie imponibile)
L'unico motivo dell'appello principale va respinto. La pretesa impositiva determinata su una superficie di mq.
8.523 non ha trovato alcun riscontro neanche in questo grado di giudizio . A tal fine è del tutto inidonea la documentazione citata da GE ed anzi, essa conforta l'assunto della parte avversa e la sentenza impugnata. Dalla lettura dei documenti, ossia dichiarazione del contribuente e allegato questionario del 15.10.2003 si apprende che la superficie è quella di mq 5.620, in cui sono distinte 4.500 mq per locali, 1.110 mq per aree scoperte esterne e 10 mq per aree ove si formano rifiuti speciali. Ciò smentisce l'affermazione che la contribuente non avrebbe presentato alcuna dichiarazione delle superfici imponibili. Inoltre, non esiste alcun verbale di sopralluogo dacchè anche da una lettura superficiale del documento invocato da GE, si ricava che trattasi di documento interno del Comune, sottoscritto da due geometri i quali spiegano proprio di aver misurato la superficie solo sulla base di “grafici rinvenuti presso gli uffici comunali”, senza aver svolto alcun sopralluogo, impedito dalla presenza di clienti presso l' Soggetto_1 Tanto basta per respingere l'appello principale e confermare integralmente la decisione non avendo GE assolto in alcun modo l'onere probatorio che le incombeva .
IV Motivo di appello incidentale (debenza di interessi e sanzioni)
I primi giudici, sulla pacifica premessa che sulla superficie di mq 5.620 la contribuente non avesse mai versato la tari 2018, hanno ritenuto che non potesse non versare interessi e sanzioni. RE , invece l'appellate incidentale che , avendo sostenuto il primo Collegio che l'atto impositivo equivale anche ad un invito al pagamento senza sanzioni, avrebbe dovuto trarne la conclusione che anche gli interessi divenivano esigibili soltanto dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica, trattandosi del primo atto con cui l'Ente e per esso il Concessionario, avevano manifestato la potestà impositiva. Postochè le sanzioni sono senz'altro dovute sulla minor somma correlata alla minore estensione ,visto che non è avvenuto alcun pagamento nei 60 giorni , similmente nell'atto impositivo si legge “In assenza del pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto di accertamento, saranno dovuti:
- l'importo totale dell'atto di accertamento pari a Euro
- gli oneri di riscossione e le relative spese
- gli interessi di mora calcolati decorsi trenta giorni dal termine di esecutività del presente atto Pertanto, non si comprende la ragione della critica mossa dall'appellante incidentale secondo cui si sarebbe dovuto “affermare che anche gli interessi divenivano esigibili soltanto dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto e qualora il tributo non fosse stato pagato, concludendo che l'importo di tale accessorio indicato nell'accertamento in Euro 6.292,54 non era affatto dovuto”.
Occorre infatti distinguere il sorgere dell'obbligazione tributaria, che nasce col presupposto di imposta, ed il momento del suo adempimento. Assume l'appellante incidentale che la determinazione dell'imposta sarebbe stata difficoltosa ma non risulta che abbia interloquito sul punto con l'Ente per conoscere l'esatta determinazione né che abbia, più semplicemente , in via cautelativa, provveduto a versare l'importo determinato per l'anno precedente a riprova della volontà di adempiere . Inoltre, nelle premesse dell'atto impositivo sono richiamate sia la Delibera Consiliare n° 26 del 05/09/2014 (Approvazione Regolamento IUC) sia la Delibera Consiliare n° 10 del 24/04/2018 (Approvazione Tariffe TARI 2018 e Piano Finanziario) che avrebbero consentito agevolmente di determinare l'importo. Ne deriva che non vi sono ragioni perché la parte, consapevolmente inadempiente, debba ritenersi sottratta al pagamento degli interessi e delle sanzioni . La sentenza va perciò confermata . Le spese si compensano stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio. Napoli lì 23 settembre 2025 Il Presidente
Alessandro Jazzetti Il relatore
DR AN
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IA ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore OLIVA NICOLA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1651/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404851230000327984 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5511/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti: per l'appellante : accoglimento dell'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, venga accertata la validità della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento n. 404851230000327984, notificato il 23.12.2023, inerente il tributo TARI annualità 2018, con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
per l'appellata: in accoglimento dei primi tre motivi di appello incidentale ed a parziale riforma della sentenza di primo grado, sia integralmente annullato l'atto di accertamento impugnato;
-In via subordinata e con riserva di impugnazione, si chiede che l'appello proposto da SO.G.E.T. S.p.a. sia dichiarato inammissibile o, comunque, sia, nel merito, rigettato, con consequenziale conferma della decisione di primo grado, laddove ha accertato e stabilito che la superficie imponibile dell'immobile è quella di 5.620 mq, dichiarata dalla contribuente nel 2003. Si chiede, inoltre, che, in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale ed in riforma, in parte qua, della decisione di primo grado, siano dichiarati non dovuti dalla contribuente gli interessi e le sanzioni. Si chiede, infine, che la predetta SO.G.E.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., sia condannata al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi, con ogni accessorio, in favore del sottoscritto difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La So.g.e.t. S.P.A., ( d'ora in avanti appellante),chiede la riforma parziale della sentenza della CGT di I grado di Napoli n.11236/2024, depositata il data 10/07/2024, avente ad oggetto impugnativa dell'avviso di accertamento n° 404851230000327984, notificato il 23.12.2023, inerente i tributi TARI annualità 2018, dell'importo complessivo di € 133.453,00 comprensivo di sanzioni e interessi.
L'appello è articolato su un unico motivo con cui la GE lamenta l'erroneità della sentenza per non aver valutato integralmente la documentazione prodotta ai fini del corretto calcolo della pretesa tributaria in ordine alla esatta estensione dell'immobile concludendo per la riforma parziale della sentenza e la conferma integrale dell'atto impositivo vinte le spese del doppio grado da distrarsi.
Incardinatasi la lite, società Resistente_1 srl, ha proposto appello incidentale affidato a quattro motivi: I) omesso esame della preliminare eccezione di inammissibilità delle innovative argomentazioni difensive introdotte, per la prima volta, da SO.G.E.T. nella “memoria illustrativa” depositata il 10.6.2024, che la ricorrente ha formulato con la memoria del 18.6.2024 , omissione decisiva in relazione al denunziato vizio di carenza di potere da parte della So.G.E.T. spa invocando, altresì il principio di “non contestazione” operante anche nel processo tributario;
II ) erronea decisione sulla durata della convenzione tra ente impositore e Concessionario, per aver ritenuto che in forza delle “appendici” del 18.4.2019 e del 29.1.2021, la stessa durata sarebbe stata prorogata, dapprima, al 5.6.2025, e, poi, al 5.6.2026, in ossequio al D.L. n. 109/2018 (cd. “Decreto Genova”) laddove le misure ivi introdotte sono circoscritte alla mera sospensione delle attività di riscossione coattiva delle entrate di natura fiscale ed extrafiscali e non anche della potestà impositiva, concretantesi nella liquidazione e accertamento dei tributi. III) erronea decisione sulla inapplicabilità nella specie della disciplina dell'art. 23 della legge n. 62 del 2005 valutando che non di rinnovo della convenzione si tratti, bensì di differimento della scadenza laddove, invece, nessun differimento era praticabile mancando una previsione di legge in tal senso e dovendo , in ipotesi , considerarsi nulle le due appendici di proroga IV) erronea decisione sulla debenza di sanzioni e interessi sostenendo il primo Collegio che l'atto impugnato equivale anche ad un invito al pagamento senza sanzioni, senza tuttavia trarne la conseguenza che anche gli interessi divenivano esigibili soltanto dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica, trattandosi del primo atto con cui l'Ente e per esso il Concessionario, avevano manifestato la potestà impositiva. Quanto all'appello principale, ne ha eccepita l'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi e comunque per l' infondatezza dello stesso e comunque l'inammissibilità di nuovi motivi ed insistendo sull'assoluta arbitrarietà del dato della superficie imponibile di 8.523 mq. Ha quindi concluso per la riforma parziale della sentenza e l'annullamento integrale dell'atto impositivo e, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, per il rigetto nel merito e comunque per la declaratoria di non debenza delle sanzioni e interessi, spese vinte da distrarsi.
All'udienza di discussione, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e quello incidentale vanno entrambi respinti. Si esaminano di seguito le questioni in ordine logico
I Inammissibilità dell'appello principale Il motivo va respinto. L'appello principale, per quanto estremamente sintetico non è però generico in quanto intacca la decisione gravata in ordine ad uno specifico profilo, quello della omessa disamina della documentazione prodotta da GE,con particolare riguardo al computo complessivo anche delle superfici delle aree esterne operative e dei terrazzi effettuato il 19/10/2004 dagli incaricati del Comune.
I) Motivo appello incidentale (inammissibilità delle innovative argomentazioni difensive introdotte nella “memoria illustrativa” del 10.6.2024) Lamenta la Società contribuente che solo con la memoria illustrativa depositata il 10.6.2024 GE ha per la prima volta introdotto questioni relative alla proroga del contratto di affidamento della Concessione e prodotto ulteriore documentazione, il che sarebbe irrituale e vietato dalla legge ed in contrasto con il principio di non contestazione, di talchè i primi giudici avrebbero dovuto dichiararla inammissibile e non esaminare ai fini del decidere i documenti in quella sede prodotti. L'eccezione non ha pregio. In primo grado GE ha depositato controdeduzioni in data 11.3.2024 ed invece ha depositato memorie “illustrative” in data 10.6.2024 per l'udienza di trattazione fissata al 3.7.2024 e dunque 20 gg prima. Sul piano processuale l'operato di GE in primo grado è stato conforme all'art. 32 d.lgs 546/92 (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026) secondo cui:
[1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.] Nella specie , postochè , sia pure in modo generico ma inequivoco, GE ha contestato l'avverso dedotto, ha poi inteso sviluppare temi specifici della difesa, in particolare per ciò che concerne la carenza di potere lamentata dalla contribuente e la legalità delle proroghe.
II Motivo di appello incidentale (carenza di potere- validità delle proroghe)
L'avviso di accertamento n. 404851230000327984, notificato il 23.12.2023, inerente TARI annualità 2018, dell'importo complessivo di € 133.453,00 comprensivo di sanzioni è interessi è stato emesso da GE , che era pienamente legittimata a farlo in ragione delle proroghe intervenute. Con contratto stipulato il 15.12.2017, rep. n. 1510, alla SO.G.E.T. S.p.a. è s tato affidato il servizio di riscossione, per la durata di cinque anni, decorrente dal giorno 6.6.2018, data di sottoscrizione del verbale di consegna. Senonchè la scadenza prevista alla data del 5.6.2023 è stata prorogata in virtù di due “appendici” del contratto stipulato il 15.12.2017, l'una del 18.4.2019 e l'altra del 29.10.2021 che hanno prorogato rispettivamente al 5.6.2025 e al 5.6.2026 il contratto stipulato “n considerazione delle attività operative comunque da seguire nel periodo della sospensione che la norma imponeva sino al 31.12.2020 e che effettivamente lo jus superveniens …è andato a incidere sulla base del contratto di concessione”, Entrambe le appendici connettono le proroghe allo jus superviens costituito dall'art. 35 del D.L. 28 settembre 2019, n. 109( Decreto Genova ), come modificata dall'art. 1 comma 1094 legge 178/2020 - il quale , anche per il comune di Casamicciola Terme, ha previsto “la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme ….. nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al ((31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022))..”
Sostiene l'appellante incidentale che tale normativa, in quanto straordinaria, non è interpretabile in via estensiva o analogica e può attenere solo all'attività di riscossione e non anche a quella di accertamento. Di contro, la lettura complessiva delle clausole contrattuali delle appendici consente di affermare che gli eventi sismici del 21.8.2017 in Comuni dell'isola di Ischia, inclusa Casamicciola, hanno impattato in modo sostanziale “ sul contratto di concessione” e sulla base negoziale del medesimo. In altri termini, non è la previsione dell'art. 35 del d.l. 109/2019 che è posta direttamente a base della proroga, ma le conseguenza della sospensione prevista ex lege, che impatta sull'assetto negoziale . Se gli eventi sismici hanno inciso, per volontà di legge, sulla sospensione dei termini, tale sospensione si è innegabilmente ribaltata sull'assetto negoziale in modo globale . La misura posta dal legislatore a tutela dei contribuenti mediante la sospensione della scadenza dei termini per i pagamenti dei tributi è ragionevolmente bilanciata dalla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione in un'ottica razionale. Se questa è la ratio dello jus superveniens, è del tutto ragionevole che le parti, prima della scadenza del contratto di affidamento, considerando l'impatto della normativa, abbiano concordato una proroga degli effetti del contratto includendovi naturalmente l'attività di accertamento e di liquidazione dei tributi. Del resto, entrambe le appendici di proroga sono state confermate con Delibera di Consiglio Comunale di conferma con modifiche e sul punto manca qualsivoglia contestazione, come bene hanno sottolineato i giudici di prime cure.
Nemmeno può condividersi l'eccezione sollevata dall'appellante incidentale sin dal primo grado, circa il fatto che le appendici contrattuali sarebbero nulle per contrasto con norme imperative quale contrasto con l'art. 23 della legge 62 del 2005. Invero la norma riguarda non contratti in corso di efficacia, bensì “
.. contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,…” consentendone la proroga tecnica
.Essa non è dunque applicabile al caso di specie in cui il contratto non era scaduto e la proroga è intervenuta ben prima Pertanto , anche su tale punto merita conferma la decisione gravata .
Unico motivo appello principale ( Superficie imponibile)
L'unico motivo dell'appello principale va respinto. La pretesa impositiva determinata su una superficie di mq.
8.523 non ha trovato alcun riscontro neanche in questo grado di giudizio . A tal fine è del tutto inidonea la documentazione citata da GE ed anzi, essa conforta l'assunto della parte avversa e la sentenza impugnata. Dalla lettura dei documenti, ossia dichiarazione del contribuente e allegato questionario del 15.10.2003 si apprende che la superficie è quella di mq 5.620, in cui sono distinte 4.500 mq per locali, 1.110 mq per aree scoperte esterne e 10 mq per aree ove si formano rifiuti speciali. Ciò smentisce l'affermazione che la contribuente non avrebbe presentato alcuna dichiarazione delle superfici imponibili. Inoltre, non esiste alcun verbale di sopralluogo dacchè anche da una lettura superficiale del documento invocato da GE, si ricava che trattasi di documento interno del Comune, sottoscritto da due geometri i quali spiegano proprio di aver misurato la superficie solo sulla base di “grafici rinvenuti presso gli uffici comunali”, senza aver svolto alcun sopralluogo, impedito dalla presenza di clienti presso l' Soggetto_1 Tanto basta per respingere l'appello principale e confermare integralmente la decisione non avendo GE assolto in alcun modo l'onere probatorio che le incombeva .
IV Motivo di appello incidentale (debenza di interessi e sanzioni)
I primi giudici, sulla pacifica premessa che sulla superficie di mq 5.620 la contribuente non avesse mai versato la tari 2018, hanno ritenuto che non potesse non versare interessi e sanzioni. RE , invece l'appellate incidentale che , avendo sostenuto il primo Collegio che l'atto impositivo equivale anche ad un invito al pagamento senza sanzioni, avrebbe dovuto trarne la conclusione che anche gli interessi divenivano esigibili soltanto dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica, trattandosi del primo atto con cui l'Ente e per esso il Concessionario, avevano manifestato la potestà impositiva. Postochè le sanzioni sono senz'altro dovute sulla minor somma correlata alla minore estensione ,visto che non è avvenuto alcun pagamento nei 60 giorni , similmente nell'atto impositivo si legge “In assenza del pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto di accertamento, saranno dovuti:
- l'importo totale dell'atto di accertamento pari a Euro
- gli oneri di riscossione e le relative spese
- gli interessi di mora calcolati decorsi trenta giorni dal termine di esecutività del presente atto Pertanto, non si comprende la ragione della critica mossa dall'appellante incidentale secondo cui si sarebbe dovuto “affermare che anche gli interessi divenivano esigibili soltanto dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto e qualora il tributo non fosse stato pagato, concludendo che l'importo di tale accessorio indicato nell'accertamento in Euro 6.292,54 non era affatto dovuto”.
Occorre infatti distinguere il sorgere dell'obbligazione tributaria, che nasce col presupposto di imposta, ed il momento del suo adempimento. Assume l'appellante incidentale che la determinazione dell'imposta sarebbe stata difficoltosa ma non risulta che abbia interloquito sul punto con l'Ente per conoscere l'esatta determinazione né che abbia, più semplicemente , in via cautelativa, provveduto a versare l'importo determinato per l'anno precedente a riprova della volontà di adempiere . Inoltre, nelle premesse dell'atto impositivo sono richiamate sia la Delibera Consiliare n° 26 del 05/09/2014 (Approvazione Regolamento IUC) sia la Delibera Consiliare n° 10 del 24/04/2018 (Approvazione Tariffe TARI 2018 e Piano Finanziario) che avrebbero consentito agevolmente di determinare l'importo. Ne deriva che non vi sono ragioni perché la parte, consapevolmente inadempiente, debba ritenersi sottratta al pagamento degli interessi e delle sanzioni . La sentenza va perciò confermata . Le spese si compensano stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio. Napoli lì 23 settembre 2025 Il Presidente
Alessandro Jazzetti Il relatore
DR AN