Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 40. (Cessazione del regime di proroga)
Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 , e modificato dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244 , sono abrogati.
Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 , e modificato dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244 , sono abrogati.
Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 31/05/2022, n. 585Provvedimento: […] L'assunto difensivo è privo di pregio giuridico dal momento che la citata norma è stata abrogata dall'art. 40 legge n.203/1982 che al primo comma testualmente recita “sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa”. La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 40 della legge n.203 del 1982 ha una portata generale con riguardo a tutte le norme che prevedono tali proroghe e quindi anche a quella non inferiore a dodici anni stabilita dall'art. 12 l. 11/1971 a favore dell'affittuario che abbia eseguito miglioramenti in data anteriore all'entrata in vigore della l. 203/1982 (Cass. n.Leggi di più...
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