Ordinanza cautelare 6 maggio 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03875/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Raimondo e Ernesto Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del Decreto -OMISSIS- del 18.02.2022 emesso dal Ministero della difesa – direzione generale per il personale militare e notificato il 24.02.2022 nella parte in cui è disposta la “sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo” ai sensi dell'art. 916;
- del decreto legislativo 15/03/2010 n. 66 nei riguardi del ricorrente e del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 01.03.2022 del Comando legione carabinieri -OMISSIS- – S M – Ufficio Personale e notificato il 07.03.2022 nella parte in cui è disposta la “revoca della concessione dell'alloggio di servizio” nei riguardi del ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla immediata reintegrazione in servizio nonché del diritto alla immediata riassegnazione dell'alloggio di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, in prossimità della udienza di trattazione, depositava atto di rinuncia al ricorso.
L’atto, nondimeno, non integra una rituale rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., non ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati.
Tuttavia, tale atto costituisce una manifestazione di volontà incompatibile con quella di coltivare il giudizio, concretando, anzi, esempio paradigmatico del venir meno dell’interesse al ricorso.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a..
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
TE EN, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | TE EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.