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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11/11/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1956 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentate e difese dall'avv. Ugo Parte_7 Parte_8
AS e dall'avv. Francesco Paolo Russo presso i quali sono elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Duomo n. 61
Appellanti
E
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
LA CO e dall'avv. Carlo Di Marsilio, con domicilio eletto presso la sede legale dell' , in Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed CP_1
Affari Legali
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.07.2024, Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 e Parte_5 Parte_6 Parte_7
hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_8
Tribunale del lavoro di Napoli n. 771/24 pubblicata in data 01.02.2024 con la quale il giudice rigettava la loro domanda così formulata: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità della soppressione della retribuzione di posizione nella parte variabile operata nei confronti delle ricorrenti, per violazione dell'art.91, co. 5 e dell'art. 94 del ccnl Area Sanità vigente;
2. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi corrispondere gli arretrati derivanti dalle riduzioni della quota variabile/accessoria della retribuzione complessiva, soppressa a far data dal novembre 2020 all'agosto 2021
(o alla diversa data di giustizia ovvero fino alla sentenza), nella misura indicata nelle premesse per ciascuno delle stesse, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi rideterminare dal mese di novembre 2020, o alla diversa data di giustizia, i fondi destinati al finanziamento della retribuzione accessoria;
4. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi riconoscere la quota variabile/accessoria della retribuzione complessiva, come indicata nella tabella in premessa, o in quella diversa di giustizia, per le mensilità successive al deposito della sentenza, ovvero per il diverso tempo ritenuto di giustizia.
Per l'effetto:
5. condannare il resistente al reintegro in favore di tutte le ricorrenti della retribuzione integrale, comprensiva dell'elemento accessorio soppresso e condannarlo al pagamento delle somme indicate nelle premesse a titolo di arretrati delle retribuzioni di posizione quota variabile dal novembre 2020 fino ad agosto
2021, e per i mesi successivi fino alla sentenza, ovvero per il diverso tempo ritenuto di giustizia;
6. riconoscere sulle somme dovute la rivalutazione monetaria secondo indici Istat
e gli interessi nella misura legale sulle somme via via rivalutate ex art.429 c.p.c. trattandosi di crediti da lavoro.
In via subordinata,
7. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi riconoscere il danno da perdita di chance, ovvero il mancato guadagno auspicato in ordine alla riduzione della retribuzione per illegittimità ed insussistenza di atti formali da parte dell'Istituto datore di valore, determinando il relativo ammontare nel corrispondente valore della retribuzione soppresso dal mese di novembre 2020 sino alla sentenza ovvero sino al tempo ritenuto di giustizia, il tutto nei limiti di valore del presente giudizio”.
Parte appellante censura l'impugnata sentenza “nella parte in cui il Tribunale ha:
1. errato l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 94, comma 5 e dell'art. 91 commi 3 e 7 ccnl di categoria in relazione all'obbligo contrattuale dell'ente datore di lavoro di avviare i procedimenti amministrativi volti all'incremento annuale dei fondi, espressamente dedicati alla quantificazione della quota variabile, ai fini della conservazione dell'importo complessivo di retribuzione di posizione, nonché di avviare i procedimenti amministrativi ai fini della <
2. omesso e/o fornito una motivazione apparente in violazione degli artt. 132, n. 4,
c.p.c., e 118, disposizioni attuative c.p.c., in quanto è stato disatteso l'obbligo di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e/o di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione;
3. omesso e/o errato la valutazione delle prove in relazione all'art. 115 cpc per i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita e in relazione all'art. 116 cpc e all'art. 2697 c.c. in ordine all'obbligo di attivazione e completamento del procedimento ai fini dell'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito è prevista la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l'ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni;
4. omesso qualsivoglia pronuncia e considerazione in ordine alla domanda subordinata di accertamento del diritto al danno da predita di chance in relazione all'eccepito inadempimento e sulla relativa domanda di condanna, violando l'art. 112 cpc.” Hanno concluso chiedendo la riforma integrale della decisione impugnata con accoglimento di tutte le domande avanzate in primo grado.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto dell'appello di cui ha rimarcato l'inammissibilità e l'infondatezza.
All'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018).
Nel merito l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto, condividendo questo collegio quanto già statuito da questa stessa Corte in analoga controversia (sent. n.
3771/2024 est. Dott. Amarelli). In punto di fatto deve premettersi che le appellanti hanno allegato di essere dipendenti dell' convenuto: CP_1
- dal 18/5/87 in qualità di Dirigente Sanitario I° livello Parte_1
(EX 9 TP>5 LAB.), ccnl area sanità svolgendo attualmente l'incarico di Direttore dell' Tumorale, Dipartimento di Ricerca Parte_9
Traslazionale Percorsi Oncologici;
Parte_10
- dal 1/4/2008 in qualità di Dirigente Sanitario I° livello (EX 9 Parte_2
TP>5 A LAB.), ccnl area sanità svolgendo attualmente l'incarico di Dirigente
U.O.C. SC;
Parte_11
- dal 1/4/2008 in qualità di Dirigente Sanitario I° livello Parte_12
(EX 9 TP>5 A LAB.), ccnl area sanità svolgendo attualmente l'incarico di Dirigente
U.O.C. ; Parte_13
- dal 31/10/1996 in qualità di Dirigente Sanitario I° livello (EX 9 Parte_4
TP>5 A LAB.), ccnl area sanità svolgendo attualmente l'incarico di Responsabile
S.S. di “Trasduzione del segnale proliferativo ed apoptotico”, U.O.C. Genomica
Funzionale;
- dal 01/06/1993 in qualità di Dirigente Sanitario I° livello Parte_5
(EX 9 TP>5 A LAB.), ccnl area sanità svolgendo attualmente l'incarico di
Responsabile della S.S. “Analisi di marcatori cellulari e virali nella protogenesi dei tumori”, U.O.C. Biologia Molecolare ed Oncogenesi virale.
Si controverte dell'interpretazione dell'art. 91del C.C.N.L. firmato il 24.07.2019 a mente del quale: “1. Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie
d'incarico). Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente
Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle allegate tabelle …
4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata e della differenza sui minimi, le quali cessano pertanto di essere corrisposte, con la medesima decorrenza di cui al comma 3.
5. I valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 18, comma
6 (Tipologie di incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di posizione parte fissa, sono utilizzate, per la parte residua, con il seguente ordine di priorità: a) le risorse di cui all'art. 94, comma 3 lett. a) (Fondo per la retribuzione degli incarichi); b) le risorse di cui all'art. 94, comma 3, lett. e) (Fondo per la retribuzione degli incarichi”.
Secondo il Tribunale “una volta che il rilevante numero degli incarichi dirigenziali assegnati come previsti dall'atto aziendale, unitamente all'obbligo contrattuale di corrispondere la retribuzione di posizione – parte fissa nel suo importo tabellare, ha assorbito interamente il fondo ex art. 94, non vi è rimedio contrattuale a garanzia del riconoscimento della retribuzione di posizione parte variabile in precedenza corrisposta, rectius della conservazione dell'importo complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere prima dell'applicazione del nuovo contratto collettivo”.
Le lavoratrici denunciano l'illegittima applicazione dell'art. 91 ccnl di categoria, rimarcano il “riconoscimento” da parte dell'odierna appellata, tanto in primo grado quanto in appello, della fondatezza della domanda in termini di illegittima riduzione dell'importo della retribuzione di posizione, confermando, pertanto, che la stessa va garantita, unitamente alla quota fissa, nella parte di quota di parte variabile sino a concorrenza dell'importo complessivamente goduto in precedenza (v. pagg. 10 e
11 della memoria parte appellata) e chiedendo l'accoglimento della domanda delle ricorrenti entro tali limiti (v. pagg. 11 e 12 memoria appellato). Osserva il collegio, alla luce della puntuale difesa dell' convenuto, che CP_1 valorizzando la previsione contrattuale secondo cui resta “ferma … la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo della retribuzione di posizione dell'incarico in essere” si giunge ai risultati auspicati dalle appellanti.
Invero, la difesa di parte appellata ha riconosciuto che le odierne appellanti
“possono al più lamentare la riduzione dell'importo complessivo della retribuzione di posizione, ma non pure rivendicare il diritto al nuovo importo della retribuzione di posizione parte fissa, oltre all'importo della parte variabile goduto in precedenza. Agli odierni appellanti, quindi, andrebbe al più garantita, insieme alla nuova retribuzione di posizione – parte fissa prevista dal richiamato C.c.n.l., la quota parte della variabile aziendale, sino a concorrenza dell'importo complessivo goduto in precedenza”. E la pretesa azionata dalle Dirigenti è esattamente questa: in sostanza lo scopo perseguito è quello di conservare il valore complessivo della retribuzione. Non risulta, per vero, avanzata alcuna rivendicazione del diritto ad un nuovo importo della retribuzione di posizione parte fissa oltre all'importo della parte variabile goduto in precedenza.
Se, dunque, “i valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi)” e “Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in via di prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 18, comma 6 (Tipologie d'incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico”, deve sottolinearsi la prevista salvaguardia della graduazione delle posizioni e del valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere che – come previsto dalla norma contrattuale – si compone di una parte fissa – coincidente con il suo valora minimo
– e da una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
Ed infatti, “nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di posizione parte fissa, sono utilizzate, per la parte residua, con il seguente ordine di priorità: a) le risorse di cui all'art. 94, coma 3, lett. a) (Fondo per la retribuzione degli incarichi); b) le risorse di cui all'art. 94, comma 3, lett. e) (Fondo per la retribuzione degli incarichi)”. Non può, pertanto, considerarsi pregiudicata dal numero di incarichi conferiti dall'Ente – come di fatto è accaduto – la conservazione del valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere espressamente tutelato dalla norma contrattuale.
Cosicché (come rilevato in via subordinata dall' ), considerato che prima CP_1 dell'applicazione del nuovo CCNL dirigenza sanitaria 2016-2018, la retribuzione di posizione – quota variabile mensile era per €. 759,59; Parte_1 per €. 627,11; per €. 627,11; per Parte_2 Parte_3
€. 715,43; per €. 715,43; per Parte_4 Parte_5 Parte_6
€. 627,11; per €. 627,11; per €.
[...] Parte_7 Parte_8
627,11 e al fine di conservare la retribuzione di posizione in godimento con l'applicazione del nuovo contratto, alle odierne appellanti va riconosciuto il diritto a percepire le suddette somme mensili per il periodo dal novembre 2020 all'agosto
2021.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali in virtù del divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi sancito per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna parte appellata al pagamento delle seguenti somme:
- Per €. 7.595,90; Parte_1
- per €. 6.271,10; Parte_2
- per €. 6.271,10; Parte_3
- per €. 7.154,30; Parte_4
- per €. 7.154,30; Parte_5
- per €. 6.271,10; Parte_6
- per €. 6.271,10; Parte_7
- per €. 6.271,10 Parte_8
oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.600,00 per il primo grado ed in € 6.200,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Ugo AS e Francesco Paolo
Russo.
Napoli 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro