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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 874/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
LUPI PIERFRANCESCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3801/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004917275000 REGISTRO 2011
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140005984358002 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro l'AGENZIA delle ENTRATE - AGENTE della RISCOSSIONE PROVINCIA di SALERNO nonché , contro l' AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di
AVELLINO –Ufficio Territoriale di Avellino per l'annullamento della la INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
100 2025 900491725/000 notificata in data 23/06/2025 riferita alla CARTELLA ESATTORIALE n.
10020140005984358002, deducendo l'inesistenza della notifica dell'intimazione, prescrizione e decadenza della pretesa tributaria, .
Si cotituisce l'AGENZIA delle ENTRATE - AGENTE della RISCOSSIONE PROVINCIA di SALERNO , per contestare l'avverso dedotto.
In 3 febbraio 2026,parte ricorrente ha depositato memorie.
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della docuntazione versata in atti , non si riviene la prova della notifica della cartella di pagamento che si assume notificata il 22/06/2015.
La Corte richiama, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 23397, depositata in data 17 novembre 2016, secondo cui “la cartella esattoriale, anche se notificata e non impugnata, non può mai essere paragonata ad un provvedimento giudiziale e non acquista quindi, al pari di quest'ultimo, la cosiddetta efficacia di giudicato”. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la prescrizione decennale decorre solo dal passaggio in giudicato di una sentenza, cioè dal suo essere divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini. La conversione della prescrizione da breve ad ordinaria (decennale) è legittima soltanto per effetto di:
– sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale;
– decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi”.
“Di conseguenza, per il calcolo del termine di prescrizione di una cartella esattoriale, occorre sempre fare riferimento al tributo/credito che ne è oggetto, non potendosi automaticamente trasformare in termine lungo di prescrizione (decennale) un termine più breve, valido per ogni tipo di credito/tributario”.
Nel caso in esame si tratta di una intimazione emessa a seguito del mancato pagamento di cartelle emesse in materia di imposta di registro.
Questo Collegio ritiene dunque che le pretese della pubblica amministrazione si prescrivono nel termine breve di 5 anni.
In conseguenza di ciò ritegono da annullare l'intimazione impugnata perchè emessa oltre il termine di 5 anni dalla notifica delle cartelle di pagamento in essa richiamate, in assenza di ulteriore atto interruttivo.
Laddove il contribuente lamenti la mancata notifica di detta cartella di pagamento, egli ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile (nella specie, il contribuente – che lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento – ha proposto impugnazione aver ricevuto l'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale,accoglie il ricorso,e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata . Condanna la Agenzia delle Entrate
- Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito, che si liquidano in euro mille/00 oltre accessori se spettanti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
LUPI PIERFRANCESCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3801/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004917275000 REGISTRO 2011
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140005984358002 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro l'AGENZIA delle ENTRATE - AGENTE della RISCOSSIONE PROVINCIA di SALERNO nonché , contro l' AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di
AVELLINO –Ufficio Territoriale di Avellino per l'annullamento della la INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
100 2025 900491725/000 notificata in data 23/06/2025 riferita alla CARTELLA ESATTORIALE n.
10020140005984358002, deducendo l'inesistenza della notifica dell'intimazione, prescrizione e decadenza della pretesa tributaria, .
Si cotituisce l'AGENZIA delle ENTRATE - AGENTE della RISCOSSIONE PROVINCIA di SALERNO , per contestare l'avverso dedotto.
In 3 febbraio 2026,parte ricorrente ha depositato memorie.
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della docuntazione versata in atti , non si riviene la prova della notifica della cartella di pagamento che si assume notificata il 22/06/2015.
La Corte richiama, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 23397, depositata in data 17 novembre 2016, secondo cui “la cartella esattoriale, anche se notificata e non impugnata, non può mai essere paragonata ad un provvedimento giudiziale e non acquista quindi, al pari di quest'ultimo, la cosiddetta efficacia di giudicato”. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la prescrizione decennale decorre solo dal passaggio in giudicato di una sentenza, cioè dal suo essere divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini. La conversione della prescrizione da breve ad ordinaria (decennale) è legittima soltanto per effetto di:
– sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale;
– decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi”.
“Di conseguenza, per il calcolo del termine di prescrizione di una cartella esattoriale, occorre sempre fare riferimento al tributo/credito che ne è oggetto, non potendosi automaticamente trasformare in termine lungo di prescrizione (decennale) un termine più breve, valido per ogni tipo di credito/tributario”.
Nel caso in esame si tratta di una intimazione emessa a seguito del mancato pagamento di cartelle emesse in materia di imposta di registro.
Questo Collegio ritiene dunque che le pretese della pubblica amministrazione si prescrivono nel termine breve di 5 anni.
In conseguenza di ciò ritegono da annullare l'intimazione impugnata perchè emessa oltre il termine di 5 anni dalla notifica delle cartelle di pagamento in essa richiamate, in assenza di ulteriore atto interruttivo.
Laddove il contribuente lamenti la mancata notifica di detta cartella di pagamento, egli ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile (nella specie, il contribuente – che lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento – ha proposto impugnazione aver ricevuto l'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale,accoglie il ricorso,e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata . Condanna la Agenzia delle Entrate
- Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito, che si liquidano in euro mille/00 oltre accessori se spettanti.