TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, GOP, Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1080 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. EN NC IN, giusta Parte_1
mandato in atti
RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Marco Rizzo, come da mandato in atti
RESISTENTE-
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 27.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 12.600,00 a titolo di CP_1
indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Il ricorrente deduceva di avere stipulato con la compagnia assicurativa resistente il contratto di assicurazione n.188077551 relativo al veicolo di sua proprietà, Audi A3, targato FP587NP; detta polizza, decorrente dal
16.12.2022 al 6.12.2023, aveva ad oggetto la copertura assicurativa per i seguenti eventi:
“R.C.A. PLUS”, “Incendio”, “Furto e rapina”, “Cristalli Riparazione Diretta”, “Assistenza
Completa”, “Recupero Unibox”, “Garanzie accessorie – R.C.A. Extra”, “Garanzie accessorie –
C.V.T. Extra”. In data 06.03.2023, alle ore 01.00 circa, lasciava in sosta la Parte_1
autovettura Audi A3 a Laterza in Via Carlo Del Prete;
al mattino del medesimo giorno del
06.03.2023, alle ore 08.00 circa, riscontrava che il proprio veicolo era stato da ignoti danneggiato e vandalizzato, con furto di alcune parti interne ed esterne della medesima autovettura. Nello stesso giorno, il ricorrente sporgeva formale denuncia-querela presso la
Stazione dei Carabinieri di Laterza, e tramite il servizio clienti della Compagnia, all'utenza all'uopo dedicata, denunciava alla compagnia assicurativa il furto parziale subito. In data
07.04.2023 sottoscriveva con l'incaricato della un accordo Parte_1 Controparte_1 conservativo, con stima dei danni subiti dal veicolo Audi A3 targato FP587NP, quali “danni indennizzabili a termini di polizza”, quantificati in €.12.600,00 e di cui ha chiesto il pagamento con il presente giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta la compagnia assicurativa resistente, la quale contestava che il furto si fosse realmente verificato, nonché il quantum chiesto poiché fondato su valutazioni eseguite unilateralmente dal ricorrente.
La causa, veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e, quindi, rimessa all'udienza del 27.10.2025 per la decisione.
Dagli atti di causa è emerso che le parti stipulavano il contratto di assicurazione n.188077551 relativo al veicolo Audi A3, targato FP587NP, di proprietà del ricorrente, avente ad oggetto la copertura assicurativa per i seguenti eventi: “R.C.A. PLUS”, “Incendio”, “Furto e rapina”,
“Cristalli Riparazione Diretta”, “Assistenza Completa”, “Recupero Unibox”, “Garanzie accessorie – R.C.A. Extra”, “Garanzie accessorie – C.V.T. Extra”.
Avendo il ricorrente, nella notte del 06.03.2023, subito un furto di alcune parti dell'autovettura
Audi A3, evocava in giudizio la compagnia assicurativa resistente per ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto e concordato nel contratto di assicurazione sopra detto.
La costituendosi, contestava la veridicità dei fatti per come narrati dal Controparte_1
facendo riferimento a circostanze e situazioni dedotte. ma non provate. Parte_1
La domanda proposta dal appare fondata e merita accoglimento. Parte_1
Rilevanti, ai fini del decidere, sono apparse le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, i quali hanno dato conferma dei fatti per come accaduti e narrati dal ricorrente.
In particolare, il teste , sentito all'udienza del 03.03.2025 ha dichiarato che la Testimone_1 notte del 06.03.2023, intorno all'una ero in auto con il sig. abbiamo parcheggiato Parte_1
l'auto in via Del Prete, alle spalle di casa di ed io sono tornato a casa a piedi essendo Pt_1 lì vicino casa mia…. La mattina del 06.03.23 mi sono recato presso il garage di per Pt_1
prestargli un attrezzo e in quella circostanza mi ha fatto vedere la macchina che si Pt_1
trovava nello stato in cui è raffigurata nelle foto che mi vengono mostrate ed era mancante del volante, dei fanali, della centralina del cambio e altre componenti di plastica. Preciso che la macchina quando l'ho vista la mattina non era stata spostata ed era quindi nel punto in cui
l'avevamo parcheggiata la sera prima”. Il teste ha, inoltre, precisato che il alla sua Parte_1
presenza aveva inserito la chiave del per vedere se il dispositivo era funzionante e Parte_2 che la sera prima quando avevano lasciato l'automobile la chiave del non era Parte_2
inserita, in quanto il ricorrente l'aveva disinserita e messa insieme ad altre chiavi in un unico portachiavi.
L'altro teste, , ha riferito di essersi accorto la mattina alle 7 che l'auto del Testimone_2
ricorrente era stata devastata e privata di alcune parti e prontamente si prodigava ad avvisare di quanto accaduto il che giunto sul luogo allertava i Carabinieri dell'avvenuto furto e Parte_1
faceva intervenire un meccanico di sua fiducia.
Dagli spostamenti dell'autovettura del , rilevati dal satellitare installato sul veicolo, Parte_1
si nota che il giorno in cui è avvenuto il furto, alle ore 01:35:27, l'Audi si trovava parcheggiata effettivamente in Laterza alla via Carlo Del Prete, ove rimaneva sino alle ore 16:47:27 dello stesso giorno per poi essere spostata in Castellaneta presso l'autofficina Autolab, così come dichiarato dalla stessa compagnia.
Pertanto, da quanto emerso dal rilevamento del satellitare, ed alla luce dell'istruttoria espletata, appare dimostrato che poco dopo l'una della notte del 06.03.2023 l'auto del veniva Parte_1
parcheggiata in Laterza alla via Carlo del Prete, per poi essere ritrovata il mattino seguente privata di alcune componenti essenziali interne ed esterne, che erano state asportate da terzi ignoti e per cui il ricorrente sporgeva regolare denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri.
Appare opportuno precisare che, con riferimento al valore probatorio da riconoscere alle risultanze dei dispositivi satellitari montati sulle autovetture, l'art 145 bis del codice delle assicurazioni stabilisce che le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo;
il suddetto articolo rimanda tuttavia a successivi decreti attuativi ministeriali, che avrebbero dovuto fissare quattro punti chiave: le caratteristiche tecniche delle scatole nere, le modalità di conservazione dei dati e la loro non ripudiabilità, nonchè le norme sulla portabilità dei dispositivi fra compagnie. A dirimere il contrasto normativo è intervenuta la Suprema Corte con l'ordinanza n. 13735 del 2024, la quale ha specificato che il Codice delle Assicurazioni rimanda a successivi decreti attuativi ministeriali, mai emanati, per fissare le modalità di conservazione dei dati raccolti dal dispositivo e la loro non ripudiabilità. La mancanza di questi decreti ha portato la
Cassazione a stabilire che la scatola nera non ha valore legale: in particolare, “non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”. In pratica, quindi, dal punto di vista probatorio, le risultanze rilevate da detti dispositivi sono al massimo un indizio, ma non una prova legale vincolante per il giudice.
Sta di fatto, comunque, che nel caso di specie, dallo stesso satellitare posto all'interno dell'autovettura del ricorrente è risultato che l'Audi si trovava intorno poco dopo l'una del
06.03.23 a Laterza alla via Carlo del Prete, luogo in cui il ricorrente ha dichiarato essere avvenuto il furto.
L' autovettura oggetto del furto risulta assicurata con la in virtù della Controparte_1
polizza n. 188077551, la quale, in caso di furto, prevede quale massimale / somma assicurata l'importo pari ad €.22.000,00, con uno scoperto del 20% ed un minimo di franchigia di
€.400,00.
Per la quantificazione dell'indennizzo richiesto dal ricorrente per il furto subito, si fa richiamo a quanto previsto nell'atto di accordo conservativo sottoscritto in data 07.04.2023 dal Parte_1
e dal perito incaricato dall'assicurazione resistente. Se pure il suddetto accordo non è vincolante per le parti, la quantificazione ivi fissata è stata accettata dal ricorrente, che ne ha fatto esplicita richiesta con il presente giudizio, e non è stata oggetto di contestazione da parte della
Compagnia assicurativa e, quindi, si ritiene di potere accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente nella misura come concordata dalle stesse parti. Nel detto accordo l'indennizzo spettante al per il furto subito, era stato determinato, tenuto conto delle condizioni di Parte_1
polizza, in € 12.600,00 al netto di eventuali franchigie e scoperti contrattuali.
Da quanto emerso, pertanto, accoglibile appare la domanda proposta da parte ricorrente con consequenziale condanna della compagnia assicurativa resistente al pagamento della somma di
€ 12.600,00 in favore dell'assicurato.
Non accoglibile appare la richiesta di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente, ex art.96 c.p.c., non ravvisando i presupposti di legge e per essere la stessa non provata né nell'an, né nel quantum.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della così provvede: Controparte_1
1) Accoglie la domanda attrice, per quanto di ragione e per l'effetto condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 12.600,00, a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione sino alla data della sentenza ed interessi dall'evento al soddisfo.
2) Condanna la compagnia resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 4.264,00, di cui € 264,00 per spese ed €
4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali CAP ed IVA se e nella misura in cui siano per legge spettanti, il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv.
EN NC IN, difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto, 29-10-2025. Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte