Decreto cautelare 16 ottobre 2019
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2019
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2019
Ordinanza presidenziale 22 giugno 2020
Ordinanza cautelare 21 settembre 2020
Sentenza 28 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Parere definitivo 15 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2022
Improcedibile
Sentenza 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/11/2023, n. 9873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9873 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 09873/2023REG.PROV.COLL.
N. 01207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2021, proposto da Rfi - Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raimondo Garcea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annaisa Garcea in Roma, via della Giuliana n. 80;
contro
i signori SC AC, RO RI GI AC, rappresentati e difesi dall'avvocato SC Bonamassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, Morfu' S.r.l., non costituiti in giudizio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di AL Spa, il Comune di Cassano Allo Ionio, la Provincia di Cosenza, il sig. Giuseppe Carlucci, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1716/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori SC AC e RO RI GI AC, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il consigliere Giuseppe Rotondo; viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso allibrato al nrg 1540 del 2019, i signori AC SC e AC RO RI GI impugnavano innanzi al T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, in uno con gli atti presupposti, il decreto di occupazione d’urgenza n. 268 del 31 luglio 2019 recante avviso e immissione in possesso e stato di consistenza per occupazione d’urgenza e per occupazione temporanea emesso da R.F.I .s.p.a. in data 31 luglio 2019.
2. Questi gli snodi principali della vicenda.
a) I signori AC sono proprietari degli immobili siti nel Comune di Cassano allo Ionio e identificati al N.C.E.U. al f.lo n. 43, p.lla n. 24, sub. nn. 5-6-7.
b) La divisata occupazione veniva disposta in via prodromica alla realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello posti ai km 122+850 della linea Metaponto - Reggio Calabria e 0+564 della linea ferroviaria Metaponto - Sibari, nel Comune di Cassano allo Ionio.
c) Un primo progetto di soppressione dei passaggi a livello risaliva al 1985 e prevedeva la realizzazione di due cavalcavia.
d) La soluzione proposta veniva abbandonata e sostituita con un nuovo progetto preliminare per la soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di due sottovia.
e) All’esito della Conferenza di servizi, veniva adottato il provvedimento conclusivo datato 11 marzo 2008 che disponeva, ai sensi dell’art. 10, d.P.R. n. 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio.
f) In data 17 maggio 2017, veniva approvato un protocollo d’intesa tra il Ministero, la Regione Calabria e R.F.I. al fine di finanziare le opere.
g) In data 28 giugno 2018, il referente di progetto di FI approvava il progetto definitivo delle opere e ne dichiarava la pubblica utilità.
h) Veniva avviata, pertanto, la procedura per l’appalto dei lavori (aggiudicati alla società Morfù s.r.l.).
i) Infine, tra luglio e agosto del 2019, venivano notificati i decreti di occupazione d’urgenza dei terreni interessati nella realizzazione delle opere.
2.1 Nel gravarsi avverso gli atti ablativi, i signori AC deducevano tre motivi di ricorso illustrati da pagina 6 a 13.
2.2. Si costituivano R.F.I., il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la socità Morfù s.r.l., la Regione Calbria.
2.3. Il T.a.r per la Calabria, con sentenza n. 1716 del 28 ottobre 2020:
a) accoglieva in parte il ricorso e, per l’effetto, annullava il decreto di occupazione n. 268/2019, rigettando nel resto il gravame;
b) dichiarava la carenza di legittimazione passiva di Morfù s.r.l.;
c) compensava le spese.
2.3.1. In particolare, il giudice territoriale:
a) respingeva la domanda annullatoria in riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel provvedimento n. 66/2018, poiché atto inefficace ma non illegittimo;
b) annullava il decreto di occupazione d’urgenza n. 268/2019, in quanto il provvedimento n. 66/2018, seppure “non sia invalido bensì inefficace, a tale inefficacia consegue tuttavia l’illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza n. 268/2019, poiché emanato in assenza di dichiarazione di pubblica utilità idonea a dispiegare i propri effetti, la quale costituisce un indefettibile presupposto per la legittimità del decreto di occupazione”.
3. Ha appellato la società R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - s.p.a., che deduce:
a) erroneità della sentenza, per l’omesso rilievo della mancata impugnazione da parte dei ricorrenti, sotto lo specifico profilo, del provvedimento finale di approvazione dei lavori della conferenza dei servizi datata 11 marzo 2008, con conseguente legittimità del decreto n. 268 del 2019;
b) erroneità quanto alla valenza da riconoscere alla delibera del referente di progetto di FI n° 66 del 2018, da ritenersi “perfettamente valida ed efficace”;
c) omessa applicazione dell’art. 21-octies della legge n° 241 del 1990.
3.1. Si sono costituiti i signori AC e il Ministero delle Infrastrutture e trasporti per resistere all’appello.
3.2. Con ordinanza 12 marzo 2021, n. 1240, è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
3.3. In data 2 febbraio 2022, i signori AC hanno chiesto il differimento dell’udienza fissata per il 24 febbraio 2022 ad altra data, in quanto sarebbero “in corso serie trattative per addivenire ad una definizione bonaria della presente controversia, mediante la stipula di una transazione, contenente altresì la cessione dell’immobile di proprietà dei sig.ri AC, odierni appellati, in favore di FI Sp.a., odierna parte appellante”.
3.4. All’udienza del 24 febbraio 2022, le parti concordemente hanno ribadito, a verbale, “la richiesta di rinvio per pendenza di concrete trattative”.
3.4.1. La causa, pertanto, è stata rinviata “ad udienza che sarà fissata con successivo decreto presidenziale”.
3.5. In data 21 ottobre 2023, FI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e i signori SC AC e RO RI GI hanno depositato in atti una nota a firma congiunta dei rispettivi legali con la quale, “Considerato che tra le suddette parti costituite è stato sottoscritto un accordo transattivo (…) in cui si contempla, tra l’altro:
• la cessione volontaria da parte degli odierni appellati - originari ricorrenti - sig.ri AC, ad FI S.p.a. di un’area (identificata al Catasto Terreni del Comune di Cassano allo Ionio (CS) al foglio n. 43, particella n. 24, ente urbano di mq. 620 e al N.C.E.U. al foglio n.43, part. 24 sub. nn. 5-6-7 e, segnatamente, la porzione antistante al fabbricato, pari a circa 30 – trenta – mq. distante 3,80 mt dallo spigolo ovest e 6,20 mt dello spigolo est rispetto al locale commerciale ivi presente), la cui titolarità legittima il proprio interesse oppositivo all’annullamento degli atti gravati;
• la completa soddisfazione da parte dei signori AC rispetto a qualsivoglia loro aspettativa e pretesa e la loro rinuncia ad avanzarne di ulteriori in ordine al procedimento di espropriazione così definito;
• l’espressa rinuncia agli effetti della sentenza appellata n° 1716/2020 del T.A.R. di Catanzaro e alla prosecuzione del presente giudizio;
• l’acquisizione con effetto immediato da parte di FI S.p.a., AL ed i propri delegati e/o appaltatori, della piena disponibilità dell’area ceduta e per cui è controversia”, dichiarano “congiuntamente, di rinunciare ex art. 84 c.p.a. al presente giudizio” e chiedono che “il collegio, preso atto di quanto in premessa segnalato e della rinuncia anche agli effetti della sentenza n° 1716/2020 resa in primo grado dal TAR per la Calabria - Catanzaro, voglia adottare il conseguente provvedimento circa l’estinzione del processo, senza deliberare alcunchè in ordine alle spese di lite ovvero con compensazione integrale delle medesime”.
4. All’udienza del 26 ottobre 2023 il collegio, preso atto della versata dichiarazione prodotta dalle parti (appellante e resistente) in data 21 ottobre 2023, ritiene sussistenti i presupposti per l’annullamento della sentenza impugnata e per dichiarare l’improcedibilità del ricorso avanzato in primo grado.
4.1. La parte ricorrente in primo grado ha, infatti, dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza n° 1716/2020, resa in primo grado dal TAR Calabria – Catanzaro.
4.2. Tale dichiarazione implica una sostanziale rinunzia al proprio diritto di azione – esercitato in primo grado - che porta a non consolidare gli effetti della sentenza impugnata con conseguente travolgimento dell’interesse processuale originariamente azionato.
5. Per l’effetto:
- va annullata senza rinvio la sentenza n° 1716/2020 resa in primo grado dal T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro;
- va dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Può disporsi fra tutte le parti la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara il ricorso avanzato in primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO