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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2785/2020 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(C.F.: ), con gli avv.ti CANINO Parte_1 CodiceFiscale_1
AN e OI IZ - ATTORE
E
(C.F.: ), con l' avv. VETERE GIANLUCA CP_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTO
E
(C.F.: ), con l' avv. MIRACCO IOLANDA - CP_2 CodiceFiscale_3
CONVENUTA
OGGETTO: azione di riduzione (artt. 553 e ss codice civile)
CONCLUSIONI: come da note di p.c. in atti
I FATTI
1 Con atto di citazione notificato nel dicembre 2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio i fratelli germani e per CP_1 CP_2 ottenere la riduzione delle donazioni effettuate a loro favore dal genitore
[...]
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data Per_1
11.11.2017. Le donazioni impugnate dall' attrice, aventi tutte ad oggetto diritti immobiliari, sono le seguenti: a) donazione in favore per rogito CP_1
1 notar del 16.1.2016, Rep. N. 46558 e Racc. N. 22906; b) donazione Persona_2 in favore di per rogito per notar del 7.7.2006, Rep. N. CP_2 Persona_2
34378 e Racc. N. 12273; c) donazione in favore di per rogito per CP_1 notar del 28.6.2006, Rep. N. 34328 e Racc. N. 12236. Persona_2
Assumendo che le donazioni avessero esaurito il patrimonio del de cuius e che i convenuti fossero stati beneficiati anche di contributi comunitari (fondi FEAGA e
FAERS) loro assegnati in ragione della proprietà dei terreni ottenuti in donazione ed allegando altresì che il tentativo di mediazione esperito non aveva sortito alcun effetto, l' attrice ha chiesto la riduzione delle tre donazioni e l' assegnazione in natura della quota di riserva a lei spettante.
2 , tempestivamente costituita, ha resistito alla domanda, assumendo CP_2 che la donazione eseguita a suo favore non è soggetta a riduzione in quanto preceduta da quella del 16.1.2016 eseguita in favore del fratello;
in CP_1 subordine, ha chiesto che fosse dichiarato l' acquisto per usucapione a suo favore dei terreni oggetto della donazione;
in ulteriore subordine, ha chiesto di essere reintegrata nella sua quota di riserva, lesa con riferimento all' eredità della madre,
deceduta a Cosenza il 28.4.2004. Persona_3
3 , premettendo che i contributi comunitari non dovessero essere CP_1 compresi nella ricostruzione della massa ereditaria, ha comunque riconosciuto che l' attrice fosse stata lesa nella quota di riserva a lei spettante. Ha quindi espresso la sua disponibilità a reintegrare l' attrice con il pagamento della somma di €
11.455,87.
4 Con ordinanza del 3.10.2023, lo scrivente Giudice ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, da parte di e in favore CP_1 dell' attrice, della somma di € 36.000,00 ad integrale soddisfo della quota di riserva lesa, con compensazione delle spese di lite. La proposta ha avuto l' adesione di
, ma non quella dell' attrice né quella della convenuta CP_1 CP_2
(quest' ultima determinata ad ottenere la condanna dell' attrice alle spese di
[...] lite). Quindi è stata disposta CTU volta a stimare il valore dei diritti immobiliari delle donazioni oggetto di causa (relazione eseguita dal dottore agronomo Per_4
, da questo depositata in data 24.3.2025).
[...]
2 Sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell' udienza del 20.10.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 CPC, ridotti a gg 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5 La domanda di riduzione è fondata nei limiti di seguito descritti, in relazione alla sola donazione del 16.1.2016 in favore di . CP_1
La massa fittizia sulla quale calcolare la quota di riserva è costituita dal valore dei diritti immobiliari oggetto delle tre donazioni, valore stimato al tempo (11.11.2017) di apertura della successione (art. 556 CC). Nella massa non possono comprendersi i contributi comunitari percepiti dai donatari, in quanto, anche a qualificarli quali frutti civili dei terreni oggetto di donazione, essi sono stati percepiti in date anteriori alla domanda giudiziale e, quindi, non sono computabili ai fini della riunione fittizia (<in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti>> (Cass.
VI^-II^, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020).
6.a I valori delle tre donazioni al tempo di apertura della successione, secondo la stima operata dal CTU, sono rispettivamente i seguenti: a) donazione del
28.6.2006 a favore di : € 42.148,33; b) donazione del 7.7.2006 a CP_1 favore di : € 56.890,56; c) donazione del 16.1.2016 a favore di CP_2 [...]
: € 48.948,65. Pertanto il valore complessivo dei diritti immobiliari CP_1 oggetto delle tre donazioni è pari a € (42.148,33 + 56.890,56 + 48.948,65) = €
147.987,54.
Posto che la quota di riserva di cui è titolare l' attrice, ai sensi dell' art. 537 CC, è pari a un terzo di due terzi ossia 2/9, il suo valore monetario ammonta a € (2/9 x
147.987,54) = € 32.886,12.
3
6.b Atteso che le donazioni si riducono cominciando dall' ultima (art. 559 CC), la donazione del 16.1.2016 in favore di del valore di € 48.948,65 è CP_1 la sola ad essere colpita dalla riduzione.
7 Per espressa richiesta dell' attrice la riduzione deve avvenire con l' assegnazione in natura, assegnazione non surrogabile con il pagamento in denaro del valore degli immobili (come invece vorrebbe ). Ciò si evince dall' art. 560 CP_1 comma 1 CC, il quale, per il caso in cui oggetto di riduzione sia un solo immobile, accorda preferenza alla separazione in natura: è evidente, quindi, che ove gli immobili siano più di uno, la riduzione è operata assegnando al legittimario leso un numero di immobili il cui valore complessivo sia sufficiente a reintegrare il legittimario medesimo.
Orbene, gli immobili oggetto della donazione riducenda sono i seguenti (vedi pagina
35 CTU): foglio p.lla stima CTU
1 7 38AA 7479,87
2 7 38AB 836,50
3 14 52AA 22389,77
4 14 52AB 1345,67
5 7 82AA 2505,08
6 7 82AB 1347,16
7 7 83 9303,00
8 7 86 sub 1 3741,60
TOTALE € 48948,65
Gli immobili indicati dal numero 1 al numero 4 sono sufficienti a reintegrare la riserva lesa, in quanto hanno un valore complessivo di € 32.051,81, prossimo al valore della quota di riserva (che ammonta a € 32.886,12; la modesta differenza di valore va conguagliata in denaro). L' assegnazione in favore dell' attrice dei detti immobili appare necessitata atteso che gli altri (ossia gli immobili numerati da 5 a 8) sono stati donati a non nell'intera proprietà bensì pro quota (3/9). CP_1
Sulla somma spettante a conguaglio dell' attrice [pari a € (32.886,12 – 32.051,81) =
€ 834,31)] maturano gli interessi legali dal 18.12.2020, data della domanda giudiziale (vedi la citata Cass. n. 4709/2020).
L' accoglimento della domanda nei termini testé esposti assorbe le richieste avanzate in via subordinata dalla convenuta CP_2
4
8.a Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l' attrice e , CP_2 interamente vittoriosa (il valore della causa è pari al valore della quota di riserva lesa, ossia € 32.051,81; i compensi tabellari medi meritano una sensibile riduzione, in ragione della non complessità della causa).
8.b Nei rapporti tra l' attrice e , la parziale soccombenza dell' CP_1 attrice e l' atteggiamento processuale del convenuto – il quale non ha negato la lesione ed ha prontamente offerto una congrua somma a soddisfo – consigliano la compensazione delle spese nella misura della metà, con obbligo del convenuto di rifondere la residua metà (il valore della causa è pari al valore della quota di riserva lesa, ossia € 32.051,81; i compensi tabellari medi meritano una sensibile riduzione, in ragione della non complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_1 CP_2
a) In parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti di
[...]
, dispone la parziale riduzione della donazione eseguita a suo CP_1 favore da per rogito notar del 16.1.2016, Persona_1 Persona_2
Rep. N. 46558 e Racc. N. 22906, trascritto nella Conservatoria rr.ii. di
Cosenza il 15.2.2016 ai nn. 3770 RG e 3240 RP;
b) Per effetto della disposta riduzione, dispone l' assegnazione in favore di dei terreni siti in Santa Sofia d'Epiro, in catasto terreni Parte_1 al foglio 7 particella 38 subalterni AA e AB e al foglio 14 particella 52 subalterni AA e AB;
dispone altresì che versi a conguaglio CP_1 in favore di la somma di € 834,31, oltre interessi legali Parte_1 dal 18.12.2020;
c) Ordina al Conservatore rr.ii., con esonero di ogni sua responsabilità, di provvedere alla trascrizione/annotazione di legge;
d) Rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di;
CP_2
e) Compensa per metà le spese di lite tra l' attrice e e CP_1 condanna al pagamento della residua metà; spese che CP_1 liquida nell'interezza in € 980,00 (novecentoottanta) per spese vive
(comprensive delle spese di trascrizione della domanda imputabili alla
5 donazione ridotta) e € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) per compenso d' avvocato, oltre, 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
f) Condanna l' attrice al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
– e, per essa, dell' avv. IOLANDA MIRACCO, procuratore distrattario
[...]
-, spese che liquida in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) per compenso d' avvocato, oltre, 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
g) Pone definitivamente le spese di CTU per metà a carico dell' attrice e per la residua metà a carico di . CP_1
Castrovillari, camera di consiglio del 20/12/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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