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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa RM CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1732/2023 promossa da:
, nella qualità di fratello del defunto , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Persona_1
PA DE
ATTORE contro
, in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada, con il patrocinio dell'avv. CONTE MARIOLINO
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro mortale - Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada
CONCLUSIONI: Parte attrice come da note trattazione scritta del 24.11.2025: L'Avv. Federica
Leopardo impugna tutto quanto prodotto, dedotto, richiesto ed eccepito ex adverso;
chiede quindi che l'On. Giudice adito voglia ammettere la prova per testi non ammessa (capitoli da 1.6 a 1.15), ed in via gradata chiede l'integrale accoglimento della domanda.
Parte convenuta nelle note di trattazione scritta del 12.11.2025: La difesa di , nella Controparte_1 qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate con le note depositate in data 19.09.2025 ed a quanto dedotto nella comparsa conclusionale depositate in data
18.10.2025 e nella memoria di replica depositata in data 08.11.2025, chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , nella qualità di fratello del defunto Parte_1
, conveniva in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Persona_1 Controparte_1 pagina 1 di 7 Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 283 del Codice delle
Assicurazioni, a seguito del decesso del proprio fratello, in data 07.02.2020, per investimento da parte di veicolo rimasto non identificato.
L'attore chiede di dichiarare il proprio diritto al ristoro di tutti i danni subiti a causa della morte del fratello e, per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere iure proprio e iure hereditatis la somma di euro
259.000,00 o altra somma accertata in corso di causa, oltre accessori ed onorari di lite.
Con comparsa del 07.07.2023, si costituiva contestando la domanda sia nell'an Controparte_1 che nel quantum, eccependo la mancanza di prova rigorosa dell'investimento da parte di veicolo non identificato e deducendo altresì il concorso di colpa del pedone per violazione dell'articolo 190 del Codice della Strada;
Rilevava, inoltre, la pendenza di altro giudizio connesso dinanzi al Tribunale di Roma promosso da altri congiunti del defunto;
Contestava inoltre le voci di danno richieste, ritenendo ammissibile solo il danno da perdita del rapporto parentale, ma in misura conforme alle Tabelle milanesi, e concludeva per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 17.7.2023, il G.I. designato confermava ex art. 171 ter cpc la prima udienza di comparizione parti.
All'udienza di prima comparizione del 7.11.2023 il G.I. ammetteva le prove testimoniali di parte attrice.
Alla successiva udienza del 20.2.2024 seguiva il rinvio della prova ammessa a causa del decesso di un teste e poi nuovamente all'udienza del 4.6.2024 per l'assenza dei testi intimati.
All'udienza del 12.11.2024, l'attore rinunciava alle richieste istruttorie ammesse, il convenuto prestava consenso e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2025.
In tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., fissando l'udienza del 25.11.2025 per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Depositate le note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 07.12.2025.
La domanda va accolta.
Il presente procedimento viene all'esame a seguito del decesso del sig. , in data 07/02/2020, Persona_1 vittima di sinistro stradale mortale investito da una autovettura il cui conducente è rimasto ignoto.
L'attore, nella sua qualità di fratello della vittima, agisce nei confronti della convenuta ex art. 283, comma 1, lett. a) D.lgs. 209/2005, ed è gravato dall'onere di provare che il proprio congiunto è stato coinvolto in sinistro cagionato -per colpa esclusiva o concorrente- da veicolo non identificato ovvero dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. da ultimo Cass. n.
pagina 2 di 7 10540/2023).
Con la specificazione che l'ipotesi di veicolo non identificato rilevante ex art. 283 C.d.A. ricorre sia quando il veicolo si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, sia quando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass.
9873/2021).
A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo.
Non è difatti addebitabile all'attore l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (cfr., tra le altre, Cass.
8809/22).
La , convenuta in giudizio, è impresa assicurativa designata dal FGVS per la Regione Controparte_2
Calabria, ai sensi dell'art. 286 d.l.gs. 209/2005, legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, la quale assume l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agisce ex art. 1705 c.c., come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo.
Nel caso di specie emerge, in data 08/02/2020, i familiari del de cuius si rivolgevano alle forze dell'ordine per denunciare la scomparsa del congiunto che non aveva fatto rientro a casa e a ciò seguiva da parte delle forze dell'ordine la localizzazione delle celle del telefono cellulare in uso al Per_1
La società telefonica comunicava che, alle ore 14:00 ed alle ore 19:04, la cella telefonica agganciata dall'utenza di era quella ubicata in Cosenza, alla via Fratelli F. e V. Sprovieri, traversa di Via Persona_1
Popilia.
Avviate le indagini da parte degli uffici di Questua in data 09/02/2020 e convocati la sig.ra Controparte_3
(moglie di ) ed il Sig. , figlio del titolare del Bar “Edicola Perri” a
[...] Persona_1 Persona_2 sommarie informazioni, la sig.ra veniva informata dal genero sig. di aver CP_3 Parte_2 rinvenuto sull'argine del fiume Crati, strada provinciale Destra Crati, un cappello di lana nero, dello stesso modello che indossava il suocero al momento della scomparsa.
Subito dopo, gli agenti si recavano sul posto indicato rinvenendo nelle vicinanze il corpo esanime del
Per_1
A seguito delle ricerche sul posto sul manto stradale venivano rinvenuti per diversi metri frammenti di plastica trasparente appartenenti ad una autovettura, nonché un telefono cellulare.
Seguiva l'accertamento tecnico autoptico sul cadavere (all. 4) dal quale emergeva che il decesso è riconducibile ad impatto del cranio contro superficie rigida con conseguente emorragia cerebrale e frattura pagina 3 di 7 dello scheletro della base cranica.
L'esame tossicologico ha confermato che il on aveva assunto alcolici o sostanze d'abuso. Per_1
Secondo la ricostruzione ivi fornita (pag. 27 relazione) dotata di alto grado di attendibilità e di riscontri oggettivi, il stava rientrando alla propria abitazione, percorrendo a piedi la strada, rimase vittima di Per_1 investimento con impatto sull'emisoma sinistro e propulsione del corpo oltre il guardrail.
Le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, consentono di ritenere che il decesso sia stato causato da veicolo non identificato.
Dalla nota del 09/03/2020 (all. 3 – pag. 25) emerge che il ritrovamento del cadavere avvenne a ridosso del guard rail presente al bordo stradale, in Cosenza, SP234 Destra Crati, nella immediata adiacenza del letto del fiume;
sul manto stradale attiguo al luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere, sono stati rinvenuti frammenti di plastica di visore ottico anteriore dx di autovettura (reperto 3/9/10), due pezzi di plastica, rivestiti di alluminio, uno di questi avente un numero seriale illeggibile, con la riproduzione del timbro di CP_ originalità in uso al gruppo posti all'interno di gruppi ottici delle vetture;
che, dai sistemi di videosorveglianza dell'ingrosso fiori e piante “Il Giardino”, si rileva il passaggio di un'auto Fiat 500 mod. L, di colore bianco, avente faro dx non funzionante, che transita nei pressi del vivaio proveniente da
PA (CS) con direzione Cosenza, alle ore 18:45:06 del 07/02/2020, orario compatibile con l'investimento; che dalle immagini di sorveglianza dell'attività , si rileva il alle ore Pt_3 Persona_1
18:43 mentre percorre la strada che da contrada Malavicina (CS) sul lato destro della carreggiata che porta a Cosenza, orario compatibile con l'orario di transito del veicolo;
che l'esame autoptico sul corpo ha concluso riconduce la morte a “trauma cranico encefalico con emorragia cerebrale e frattura lineare dello scheletro della base cranica”; che l'epoca della morte si colloca tra le 19:00 e le 23:00 del 7.2.2020; che i consulenti del PM hanno ritenuto con elevata probabilità il decesso riconducibile all'impatto dell'emisoma sinistro con un corpo contundente con propulsione del corpo oltre il guard rail ed impatto del cranio contro superficie rigida;
che le indagini sono state archiviate (Decreto del 3/03/2021, all. 11) essendo rimasti “ignoti gli autori del fatto”.
A tali elementi si aggiunge l'efficacia indiretta di prova documentale di cui all'allegata sentenza n. 1290/24,
r.g.a.c. 888/23 relativa al medesimo evento mortale, di accoglimento parziale della richiesta di risarcimento danni avanzata da altro fratello del defunto Sig. (all. 19). Tale statuizione oltre a produrre gli Persona_1 effetti di giudicato tra le parti ex art. 2909 c.p.c. può valore come prova documentale verso i terzi che non sono parti del giudizio pur se non vincolante per il giudice (cfr Cass n. 840/2015; Cass. N. 4241/2013).
Ricorre il presupposto in presenza del quale opera l'obbligo risarcitorio ex art. 283, comma 1 lett. a),
D.L.vo 209/05 a carico dell'impresa designata. pagina 4 di 7 Appare provato quindi, su tali basi, la domanda secondo il criterio del “più probabile che non” che regola la prova del nesso di causalità in materia di responsabilità civile.
Le ipotesi di causalità prospettate da parte convenuta non trovano riscontro ma anzi appaiono contrastate dagli elementi emersi dalle indagini penali sopra descritte.
Orbene, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta (art. 2054, comma 1, c.c.),
Tale presunzione può essere superata quando l'investitore fornisca la prova di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ovvero dimostri che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente si trovi, anche usando la dovuta sorveglianza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr., tra le altre, Cass. 9683/11, 14064/10,
21249/06, 20910/05).
Nella specie, emergono i profili di colpa valorizzabili in termini di concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. come richiesti in via subordinata da parte convenuta, non di completa esclusione di responsabilità del conducente, perché non risulta provata la condotta del pedone di assoluta imprevedibilità e anormalità. Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa non configurabile non risultando provata una condotta dell'attore anomala al punto tale da escludere totalmente la responsabilità del conducente ma emerge una condotta concorsuale che ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni, seppure minoritaria.
Ciò in quanto il comportamento dei pedoni è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Nella fattispecie in esame, il pedone è stato colpito, secondo esami obiettivi e non contestabili, nella parte sinistra del corpo con una forza tale da spingerlo oltre il guard rail del tratto di strada percorso in condizioni di oscurità poiché l'evento è avvenuto il 7.2.2020, verso le ore 18:43, in un tratto di strada extra- urbana non illuminato, in un tratto non precisato, privo di marciapiedi e/o passaggi pedonali, se non limitatamente al tratto del ponte ivi presente, e ciò lo ha esposto al pericolo del transito di autoveicoli anche ad elevata velocità come è avvenuto nella specie in quanto l'urto ha fatto sobbalzare il pedone oltre il pagina 5 di 7 guard rail e tanto rende prevalente la responsabilità causale di e non una responsabilità CP_2 concorsuale paritaria.
Consegue che, in assenza di altri elementi che inducano a ritenere addebitabile al pedone un maggiore apporto causale, si ritiene di porre a carico del pedone un concorso di colpa quantificato nella misura del
30%.
Sul quantum.
Il fratello del chiede il danno da perdita parentale, il danno patrimoniale iure proprio, il danno Per_1 biologico iure proprio;
il danno biologico terminale ed il danno morale soggettivo.
Va limitato l'accoglimento al solo danno da perdita parentale. Ed invero quanto al danno patrimoniale iure proprio l'attore non offre prova di alcuna utilità economiche elargite dal defunto e delle quali beneficiava e avrebbe presumibilmente continuato a beneficiare in futuro.
Quanto al danno biologico iure proprio non è stata allegata alcuna prova circa il pregiudizio alla salute propria causalmente riconducibile alla perdita del fratello.
Quanto al danno biologico termine ed al danno morale soggettivo essi non appaiono risarcibili in quanto il danno è risarcibile solo in favore degli eredi (nel caso di specie moglie e figli) e non in favore dei fratelli.
La domanda di risarcimento del danno da perdita parentale patito dall'attore è invece fondata. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di un congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Trattandosi di un pregiudizio che si proietta nel futuro – a differenza di quanto accade con il danno morale soggettivo – e dovendosi avere riguardo al periodo di tempo, per il quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto, è ammesso il ricorso a valutazioni prognostiche e per presunzioni, pur sulla base di elementi oggettivi.
Nell'ambito di una rivisitazione complessiva della materia del risarcimento del danno non patrimoniale, la
Suprema Corte ha osservato che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita viene percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Occorre, dunque, valutare secondo un “sistema a punti” l'età della scomparsa, la gravità del fatto illecito,
l'intensità del vincolo di sangue esistente tra la vittima e l'attore, l'età del congiunto, nonché tutti gli pagina 6 di 7 elementi peculiari della fattispecie concreta, così che il risarcimento risulti il più possibile adeguato rispetto al danno in tal modo facendosi applicazione della versione più aggiornata delle tabelle di Milano (anno
2024 ).
Nella specie, l'attore al momento del decesso aveva 57 anni;
l'età della vittima secondaria al momento dell'illecito -7.2.2020- ( 66 anni essendo nato il [...]), in assenza di convivenza;
la presenza di altri familiari superstiti;
l'assenza di prova circa l'esistenza di un vincolo affettivo intenso, non emergendo agli atti prove di segno contrario che lascino emergere situazioni particolari ed avendo l'attore rinunziato alle prove orali ammesse. Per cui 12 punti in relazione alla vittima primaria, 10 punti in relazione all'età propria,
0 punti per il rapporto di convivenza, o punti per la presenza di oltre tre familiari superstiti. Considerando un valore del punto di euro 1.698,00 si ottiene un danno pari ad € 37.356,00 il quale va risarcimento diminuito del 30% e quindi con esborso a carico della convenuta di € 26.149,2;
Il danno è stimato all'attualità per cui su di esso non va computata la rivalutazione monetaria dalla data di illecito. Spettano invece il riconoscimento degli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino alla statuizione oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo (Cass. 24.10.2008 n. 25734; Cass. SU 17.2.1995 n. 1712).
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del ridimensionamento delle pretese attoree, alla luce della responsabilità concorsuale riconosciuta in capo all'attore, appare equo a questo giudice compensare in ragione della metà le spese di lite e condannare le parti convenute al pagamento nella misura del 50% delle spese di lite in favore di parte attrice, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 (“scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00- valori medi) sul decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., quale impresa Controparte_2 designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno sofferto dall'attore che quantifica in € 26.149,2 oltre accessori come in parte motiva, già detratto il concorso di colpa del pedone quantificato nel 30%; rigetta la domanda nel resto;
-Condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t., alla rifusione della metà delle spese di lite, che si liquidano in € 393,1 per spese e € 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara compensate le spese per la restante metà;
-Distrae le spese ex art. 93 cpc come sopra liquidate in favore del procuratore antistatario, Avv. Federica Leopardi.
Cosenza, 17 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa RM CI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa RM CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1732/2023 promossa da:
, nella qualità di fratello del defunto , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Persona_1
PA DE
ATTORE contro
, in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada, con il patrocinio dell'avv. CONTE MARIOLINO
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro mortale - Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada
CONCLUSIONI: Parte attrice come da note trattazione scritta del 24.11.2025: L'Avv. Federica
Leopardo impugna tutto quanto prodotto, dedotto, richiesto ed eccepito ex adverso;
chiede quindi che l'On. Giudice adito voglia ammettere la prova per testi non ammessa (capitoli da 1.6 a 1.15), ed in via gradata chiede l'integrale accoglimento della domanda.
Parte convenuta nelle note di trattazione scritta del 12.11.2025: La difesa di , nella Controparte_1 qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate con le note depositate in data 19.09.2025 ed a quanto dedotto nella comparsa conclusionale depositate in data
18.10.2025 e nella memoria di replica depositata in data 08.11.2025, chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , nella qualità di fratello del defunto Parte_1
, conveniva in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Persona_1 Controparte_1 pagina 1 di 7 Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 283 del Codice delle
Assicurazioni, a seguito del decesso del proprio fratello, in data 07.02.2020, per investimento da parte di veicolo rimasto non identificato.
L'attore chiede di dichiarare il proprio diritto al ristoro di tutti i danni subiti a causa della morte del fratello e, per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere iure proprio e iure hereditatis la somma di euro
259.000,00 o altra somma accertata in corso di causa, oltre accessori ed onorari di lite.
Con comparsa del 07.07.2023, si costituiva contestando la domanda sia nell'an Controparte_1 che nel quantum, eccependo la mancanza di prova rigorosa dell'investimento da parte di veicolo non identificato e deducendo altresì il concorso di colpa del pedone per violazione dell'articolo 190 del Codice della Strada;
Rilevava, inoltre, la pendenza di altro giudizio connesso dinanzi al Tribunale di Roma promosso da altri congiunti del defunto;
Contestava inoltre le voci di danno richieste, ritenendo ammissibile solo il danno da perdita del rapporto parentale, ma in misura conforme alle Tabelle milanesi, e concludeva per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 17.7.2023, il G.I. designato confermava ex art. 171 ter cpc la prima udienza di comparizione parti.
All'udienza di prima comparizione del 7.11.2023 il G.I. ammetteva le prove testimoniali di parte attrice.
Alla successiva udienza del 20.2.2024 seguiva il rinvio della prova ammessa a causa del decesso di un teste e poi nuovamente all'udienza del 4.6.2024 per l'assenza dei testi intimati.
All'udienza del 12.11.2024, l'attore rinunciava alle richieste istruttorie ammesse, il convenuto prestava consenso e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2025.
In tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., fissando l'udienza del 25.11.2025 per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Depositate le note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 07.12.2025.
La domanda va accolta.
Il presente procedimento viene all'esame a seguito del decesso del sig. , in data 07/02/2020, Persona_1 vittima di sinistro stradale mortale investito da una autovettura il cui conducente è rimasto ignoto.
L'attore, nella sua qualità di fratello della vittima, agisce nei confronti della convenuta ex art. 283, comma 1, lett. a) D.lgs. 209/2005, ed è gravato dall'onere di provare che il proprio congiunto è stato coinvolto in sinistro cagionato -per colpa esclusiva o concorrente- da veicolo non identificato ovvero dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. da ultimo Cass. n.
pagina 2 di 7 10540/2023).
Con la specificazione che l'ipotesi di veicolo non identificato rilevante ex art. 283 C.d.A. ricorre sia quando il veicolo si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, sia quando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass.
9873/2021).
A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo.
Non è difatti addebitabile all'attore l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (cfr., tra le altre, Cass.
8809/22).
La , convenuta in giudizio, è impresa assicurativa designata dal FGVS per la Regione Controparte_2
Calabria, ai sensi dell'art. 286 d.l.gs. 209/2005, legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, la quale assume l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agisce ex art. 1705 c.c., come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo.
Nel caso di specie emerge, in data 08/02/2020, i familiari del de cuius si rivolgevano alle forze dell'ordine per denunciare la scomparsa del congiunto che non aveva fatto rientro a casa e a ciò seguiva da parte delle forze dell'ordine la localizzazione delle celle del telefono cellulare in uso al Per_1
La società telefonica comunicava che, alle ore 14:00 ed alle ore 19:04, la cella telefonica agganciata dall'utenza di era quella ubicata in Cosenza, alla via Fratelli F. e V. Sprovieri, traversa di Via Persona_1
Popilia.
Avviate le indagini da parte degli uffici di Questua in data 09/02/2020 e convocati la sig.ra Controparte_3
(moglie di ) ed il Sig. , figlio del titolare del Bar “Edicola Perri” a
[...] Persona_1 Persona_2 sommarie informazioni, la sig.ra veniva informata dal genero sig. di aver CP_3 Parte_2 rinvenuto sull'argine del fiume Crati, strada provinciale Destra Crati, un cappello di lana nero, dello stesso modello che indossava il suocero al momento della scomparsa.
Subito dopo, gli agenti si recavano sul posto indicato rinvenendo nelle vicinanze il corpo esanime del
Per_1
A seguito delle ricerche sul posto sul manto stradale venivano rinvenuti per diversi metri frammenti di plastica trasparente appartenenti ad una autovettura, nonché un telefono cellulare.
Seguiva l'accertamento tecnico autoptico sul cadavere (all. 4) dal quale emergeva che il decesso è riconducibile ad impatto del cranio contro superficie rigida con conseguente emorragia cerebrale e frattura pagina 3 di 7 dello scheletro della base cranica.
L'esame tossicologico ha confermato che il on aveva assunto alcolici o sostanze d'abuso. Per_1
Secondo la ricostruzione ivi fornita (pag. 27 relazione) dotata di alto grado di attendibilità e di riscontri oggettivi, il stava rientrando alla propria abitazione, percorrendo a piedi la strada, rimase vittima di Per_1 investimento con impatto sull'emisoma sinistro e propulsione del corpo oltre il guardrail.
Le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, consentono di ritenere che il decesso sia stato causato da veicolo non identificato.
Dalla nota del 09/03/2020 (all. 3 – pag. 25) emerge che il ritrovamento del cadavere avvenne a ridosso del guard rail presente al bordo stradale, in Cosenza, SP234 Destra Crati, nella immediata adiacenza del letto del fiume;
sul manto stradale attiguo al luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere, sono stati rinvenuti frammenti di plastica di visore ottico anteriore dx di autovettura (reperto 3/9/10), due pezzi di plastica, rivestiti di alluminio, uno di questi avente un numero seriale illeggibile, con la riproduzione del timbro di CP_ originalità in uso al gruppo posti all'interno di gruppi ottici delle vetture;
che, dai sistemi di videosorveglianza dell'ingrosso fiori e piante “Il Giardino”, si rileva il passaggio di un'auto Fiat 500 mod. L, di colore bianco, avente faro dx non funzionante, che transita nei pressi del vivaio proveniente da
PA (CS) con direzione Cosenza, alle ore 18:45:06 del 07/02/2020, orario compatibile con l'investimento; che dalle immagini di sorveglianza dell'attività , si rileva il alle ore Pt_3 Persona_1
18:43 mentre percorre la strada che da contrada Malavicina (CS) sul lato destro della carreggiata che porta a Cosenza, orario compatibile con l'orario di transito del veicolo;
che l'esame autoptico sul corpo ha concluso riconduce la morte a “trauma cranico encefalico con emorragia cerebrale e frattura lineare dello scheletro della base cranica”; che l'epoca della morte si colloca tra le 19:00 e le 23:00 del 7.2.2020; che i consulenti del PM hanno ritenuto con elevata probabilità il decesso riconducibile all'impatto dell'emisoma sinistro con un corpo contundente con propulsione del corpo oltre il guard rail ed impatto del cranio contro superficie rigida;
che le indagini sono state archiviate (Decreto del 3/03/2021, all. 11) essendo rimasti “ignoti gli autori del fatto”.
A tali elementi si aggiunge l'efficacia indiretta di prova documentale di cui all'allegata sentenza n. 1290/24,
r.g.a.c. 888/23 relativa al medesimo evento mortale, di accoglimento parziale della richiesta di risarcimento danni avanzata da altro fratello del defunto Sig. (all. 19). Tale statuizione oltre a produrre gli Persona_1 effetti di giudicato tra le parti ex art. 2909 c.p.c. può valore come prova documentale verso i terzi che non sono parti del giudizio pur se non vincolante per il giudice (cfr Cass n. 840/2015; Cass. N. 4241/2013).
Ricorre il presupposto in presenza del quale opera l'obbligo risarcitorio ex art. 283, comma 1 lett. a),
D.L.vo 209/05 a carico dell'impresa designata. pagina 4 di 7 Appare provato quindi, su tali basi, la domanda secondo il criterio del “più probabile che non” che regola la prova del nesso di causalità in materia di responsabilità civile.
Le ipotesi di causalità prospettate da parte convenuta non trovano riscontro ma anzi appaiono contrastate dagli elementi emersi dalle indagini penali sopra descritte.
Orbene, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta (art. 2054, comma 1, c.c.),
Tale presunzione può essere superata quando l'investitore fornisca la prova di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ovvero dimostri che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente si trovi, anche usando la dovuta sorveglianza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr., tra le altre, Cass. 9683/11, 14064/10,
21249/06, 20910/05).
Nella specie, emergono i profili di colpa valorizzabili in termini di concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. come richiesti in via subordinata da parte convenuta, non di completa esclusione di responsabilità del conducente, perché non risulta provata la condotta del pedone di assoluta imprevedibilità e anormalità. Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa non configurabile non risultando provata una condotta dell'attore anomala al punto tale da escludere totalmente la responsabilità del conducente ma emerge una condotta concorsuale che ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni, seppure minoritaria.
Ciò in quanto il comportamento dei pedoni è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Nella fattispecie in esame, il pedone è stato colpito, secondo esami obiettivi e non contestabili, nella parte sinistra del corpo con una forza tale da spingerlo oltre il guard rail del tratto di strada percorso in condizioni di oscurità poiché l'evento è avvenuto il 7.2.2020, verso le ore 18:43, in un tratto di strada extra- urbana non illuminato, in un tratto non precisato, privo di marciapiedi e/o passaggi pedonali, se non limitatamente al tratto del ponte ivi presente, e ciò lo ha esposto al pericolo del transito di autoveicoli anche ad elevata velocità come è avvenuto nella specie in quanto l'urto ha fatto sobbalzare il pedone oltre il pagina 5 di 7 guard rail e tanto rende prevalente la responsabilità causale di e non una responsabilità CP_2 concorsuale paritaria.
Consegue che, in assenza di altri elementi che inducano a ritenere addebitabile al pedone un maggiore apporto causale, si ritiene di porre a carico del pedone un concorso di colpa quantificato nella misura del
30%.
Sul quantum.
Il fratello del chiede il danno da perdita parentale, il danno patrimoniale iure proprio, il danno Per_1 biologico iure proprio;
il danno biologico terminale ed il danno morale soggettivo.
Va limitato l'accoglimento al solo danno da perdita parentale. Ed invero quanto al danno patrimoniale iure proprio l'attore non offre prova di alcuna utilità economiche elargite dal defunto e delle quali beneficiava e avrebbe presumibilmente continuato a beneficiare in futuro.
Quanto al danno biologico iure proprio non è stata allegata alcuna prova circa il pregiudizio alla salute propria causalmente riconducibile alla perdita del fratello.
Quanto al danno biologico termine ed al danno morale soggettivo essi non appaiono risarcibili in quanto il danno è risarcibile solo in favore degli eredi (nel caso di specie moglie e figli) e non in favore dei fratelli.
La domanda di risarcimento del danno da perdita parentale patito dall'attore è invece fondata. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di un congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Trattandosi di un pregiudizio che si proietta nel futuro – a differenza di quanto accade con il danno morale soggettivo – e dovendosi avere riguardo al periodo di tempo, per il quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto, è ammesso il ricorso a valutazioni prognostiche e per presunzioni, pur sulla base di elementi oggettivi.
Nell'ambito di una rivisitazione complessiva della materia del risarcimento del danno non patrimoniale, la
Suprema Corte ha osservato che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita viene percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Occorre, dunque, valutare secondo un “sistema a punti” l'età della scomparsa, la gravità del fatto illecito,
l'intensità del vincolo di sangue esistente tra la vittima e l'attore, l'età del congiunto, nonché tutti gli pagina 6 di 7 elementi peculiari della fattispecie concreta, così che il risarcimento risulti il più possibile adeguato rispetto al danno in tal modo facendosi applicazione della versione più aggiornata delle tabelle di Milano (anno
2024 ).
Nella specie, l'attore al momento del decesso aveva 57 anni;
l'età della vittima secondaria al momento dell'illecito -7.2.2020- ( 66 anni essendo nato il [...]), in assenza di convivenza;
la presenza di altri familiari superstiti;
l'assenza di prova circa l'esistenza di un vincolo affettivo intenso, non emergendo agli atti prove di segno contrario che lascino emergere situazioni particolari ed avendo l'attore rinunziato alle prove orali ammesse. Per cui 12 punti in relazione alla vittima primaria, 10 punti in relazione all'età propria,
0 punti per il rapporto di convivenza, o punti per la presenza di oltre tre familiari superstiti. Considerando un valore del punto di euro 1.698,00 si ottiene un danno pari ad € 37.356,00 il quale va risarcimento diminuito del 30% e quindi con esborso a carico della convenuta di € 26.149,2;
Il danno è stimato all'attualità per cui su di esso non va computata la rivalutazione monetaria dalla data di illecito. Spettano invece il riconoscimento degli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino alla statuizione oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo (Cass. 24.10.2008 n. 25734; Cass. SU 17.2.1995 n. 1712).
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del ridimensionamento delle pretese attoree, alla luce della responsabilità concorsuale riconosciuta in capo all'attore, appare equo a questo giudice compensare in ragione della metà le spese di lite e condannare le parti convenute al pagamento nella misura del 50% delle spese di lite in favore di parte attrice, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 (“scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00- valori medi) sul decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., quale impresa Controparte_2 designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno sofferto dall'attore che quantifica in € 26.149,2 oltre accessori come in parte motiva, già detratto il concorso di colpa del pedone quantificato nel 30%; rigetta la domanda nel resto;
-Condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t., alla rifusione della metà delle spese di lite, che si liquidano in € 393,1 per spese e € 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara compensate le spese per la restante metà;
-Distrae le spese ex art. 93 cpc come sopra liquidate in favore del procuratore antistatario, Avv. Federica Leopardi.
Cosenza, 17 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa RM CI
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