Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 17/10/2024, da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/07/1971, e
(c.f. ), nata a [...]_2 C.F._2
(UCRAINA) il 14/06/1972, entrambi con il proc. dom. avv. VALSASINA RACHELE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 18/01/2011 a Stezzano, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. a Bergamo, il 29/06/2012). Per_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
26/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo
1
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] Parte_2
trascrivono di seguito:
“1) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre;
2) la casa coniugale sita in Stezzano (BG), alla via Edison n. 268 viene assegnata alla GN , affinché continui ad abitarvi con la minore;
Parte_2
3) tutti i beni e gli arredi ivi esistenti restano assegnati in godimento alla GN
, ad eccezione di quelli personali del signor che verranno da Parte_2 Pt_1 lui asportati non appena avrà trovato un'altra sistemazione e ciò, al più tardi, entro il 31 dicembre 2024, termine entro il quale lo stesso si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale;
4) dato atto che la GN si è ad oggi fatta carico in maniera Parte_2
prevalente del mutuo gravante sulla casa coniugale (e che continuerà a pagare le rate future fino all'estinzione del debito residuo), il signor si impegna a Pt_1
cedere, senza corrispettivo alcuno, alla stessa - che accetta - la quota pari al 50% di spettanza del signor medesimo l'unità immobiliare in Stezzano (BG), alla Pt_1
via Edison n. 268, identificata al NCEU di detto Comune al Foglio 12, mappale
6617 sub. 4, categoria A2, classe 2, R.C.E. 666,23 (appartamento) e al Foglio 12, mappale 6617, sub. 14, categoria C6, classe 2, R.C.E. 80,57 (autorimessa al piano
2 interrato) unitamente a tutti gli accessori, pertinenze e diritti sulle parti comuni;
l'atto di cessione verrà perfezionato, entro e non oltre il termine di tre mesi dall'emissione del provvedimento di omologa della separazione avanti al Notaio all'uopo individuato dalle parti, ciò con l'ulteriore intesa che le spese notarili
(onorari e spese tutte) relative all'atto di cui sopra (in esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 l. n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/1999) verranno sostenute interamente dal signor Parte_1
5) a fronte del trasferimento di cui al precedente paragrafo, la GN Parte_2
si impegna a sostenere – come già sta facendo – le spese relative al mutuo della casa coniugale (comprensive di capitale, interessi ed accessori), sino alla completa estinzione del debito nei confronti della Banca e di cui al sub doc. 4; i costi per le utenze e la gestione dell'abitazione restano invece integralmente a carico della GN dal mese successivo a quello in cui il marito rilascerà la casa Parte_2
coniugale;
6) il signor potrà tenere con sé la figlia minore: a) a fine settimana alternati, Pt_1
dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera, quando riaccompagnerà
presso l'abitazione di materna entro le ore 19.00. Nelle settimane in cui Per_1
non trascorrerà il weekend con la figlia, il signor potrà tenere con sé Pt_1
un pomeriggio alla settimana (indicativamente nella giornata di Per_1 mercoledì), andando a prenderla all'uscita da scuola e riportandola presso l'abitazione materna dopo cena;
b) una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale (dal 23.12 al 30.12) e di Capodanno (dal 31.12. al 6.1) con la madre;
c) tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con la madre;
d) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con congruo anticipo e, comunque, entro il trentuno maggio di ogni anno;
e) ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla figlia singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza; il tutto con facoltà di migliore ampiezza previo avviso e condivisione tra i genitori e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute della figlia;
7) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, l'importo mensile di €uro 400,00; tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli ordinari indici ISTAT decorso un anno dalla data dall'omologa della
3 separazione e andrà versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN . I coniugi concordano che il contributo al Parte_2
mantenimento della figlia verrà corrisposto dal signor a partire dal mese Pt_1
successivo a quello in cui egli rilascerà la casa coniugale (e comunque a partire dal
10.1.2025);
8) i coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese c.d.
“straordinarie” secondo il seguente schema: “spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
9) l'assegno unico universale spetterà (come già avviene) in via esclusiva alla GN che ne ha fatto già richiesta;
nel frattempo, il signor - Parte_2 Pt_1
il quale espressamente rinuncia alla sua quota - occorrendo si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria affinché la stessa continui a godere di detti benefici nella misura del 100%;
10) l'autovettura Golf targata DG223MP di proprietà di Parte_2
rimarrà in uso alla proprietaria;
4 11) coniugi si scambiano reciproco consenso al rinnovo o al rilascio della carta di identità e del passaporto con l'iscrizione della figlia su quello di entrambi;
12) spese di causa a carico del signor . Parte_1
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stezzano (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2011, atto n.3, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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