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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 624/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 624/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Paolo Marra Parte_1 P.IVA_1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Rosanna Dell'Aera Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in Parte atti, è creditrice nei confronti del di dei seguenti importi: CP_1 CP_1
a. € 5.923,74 quale sorte capitale residua portata dalle fatture indicate nell'elenco che si produce quale doc. 356;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
1 e. € 89.213,47 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 75.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' CP_2 convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_1
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Comune di delle diverse somme, a titolo di: CP_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito
Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note
Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo Controparte_1 Parte pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Pt_3
[...] di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, Controparte_1 anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
Conclusioni di parte convenuta:
1) - ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione dell'attrice e/o la inefficacia della cessione dei crediti per i motivi esposti al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta;
2) - ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al punto 2) della comparsa di costituzione e risposta, la cessazione della materia del contendere o, con qualunque altra statuizione, dichiarare l'estinzione degli asseriti crediti vantati Contr da e e e/o la litispendenza e/o continenza, con i CP_4 CP_5 provvedimenti conseguenti di cui all'art. 39 c.p.c., con il procedimento n.
1077/2018 RG pendente innanzi al Tribunale di Patti o, in subordine, ordinare la riunione tra i due procedimenti dichiarando altresì che controparte ha violato di divieto di frazionamento del credito;
3) - ritenere e dichiarare, con riferimento ai contratti di cessione indicati nell'istanza di riunione in atti e nelle note scritte per l'udienza dell'11.04.2022, la cessazione della materia del contendere o altra statuizione ritenuta idonea;
4) - in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o, con qualsiasi altra statuizione, rigettare le domande tutte ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa dichiarando che nulla deve, a qualunque titolo, il convenuto alla o comunque ricondurre le Controparte_1 Parte_1 somme al giusto ed al provato;
5) - conseguentemente condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice premetteva di essere cessionaria di alcuni crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da parte di EN GA
e Luce s.p.a., Roma GA & Power s.p.a., Thyssenkrupp Elevator S.p.a., EN s.p.a.,
[...]
Chiedeva, pertanto, la condanna del al pagamento del Controparte_6 Controparte_1 dovuto, e precisamente, di: € 13.325,87 per sorte capitale;
interessi moratori;
interessi anatocistici;
€ 1.280,00 ai sensi del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura rimasta impagata;
€ 89.213,47 a titolo di interessi di
3 mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la precedente sorte capitale;
interessi anatocistici;
ed € 75.040,00 ai sensi del D.Lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura rimasta impagata.
Il convenuto si costituiva eccependo l'insussistenza delle relative CP_1 obbligazioni e domandando il rigetto delle domande avverse.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. Le domande di parte attrice sono infondate.
2.1. Il già all'atto della costituzione in giudizio, ha contestato la Controparte_1 mancata produzione dei contratti originari, dai quali l'attrice fa discendere le somme azionate. Tale eccezione è stata ulteriormente sviluppata nel corpo della comparsa conclusionale del 18/07/2025, mediante la quale l'Ente ha evidenziato l'inesistenza di validi rapporti contrattuali, stipulati in forma scritta, con le società cedenti.
Detta eccezione, concernente una nullità derivante dalla violazione di norme imperative, deve ritenersi validamente proposta, giacché costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in grado di appello.
L'eccezione appare fondata.
I contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass. 25798/2015; Cass. 7297/2009).
Nella specie, ha prodotto soltanto atti di cessione, Parte_1 fatture e note debito (v. all.ti all'atto di citazione ed alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. di parte attrice). Sebbene la stessa, in sede di comparsa conclusionale (v. pagg. 9-
10), abbia dichiarato di aver depositato i contratti relativi alle varie prestazioni di cui chiede il pagamento, si osserva che tale documentazione non è presente agli atti di causa.
I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
4 Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cass. 12316/2015).
I contratti con la Pubblica Amministrazione devono quindi essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza
“secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Corte App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301).
L'invio delle fatture commerciali non è elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta, richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici. Neppure la corrispondenza fra le parti o l'eventuale corresponsione di somme possono ritenersi sufficienti a sopperire alla carenza di un contratto sottoscritto da un soggetto che possa validamente impegnare l'Ente convenuto, oltre che dal soggetto privato.
Sul punto, è stato ampiamente ritenuto in giurisprudenza che “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro, 13/09/2022, n. 1287);
“al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina, 03/11/2022, n. 2068); “i contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto
5 non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Tribunale Pavia, n. 616/2022).
2.2. Limitatamente alla posizione di con la propria comparsa CP_6 conclusionale ha contestato la fondatezza di tale eccezione, Parte_1 deducendo che le forniture di gas in favore del convenuto sono state erogate in CP_1 regime di Fornitura di Ultima Istanza (FUI), senza tuttavia fornirne la relativa prova.
L'attrice, infatti, ha asserito di aver prodotto “la comunicazione relativa agli esiti della procedura concorsuale (doc. 12)” (v. pag. 9, comparsa conclusionale del
21/07/2025), ma di tale documento non v'è traccia nel fascicolo.
Trattasi, in ogni caso, di
contro
-eccezione inammissibile, in quanto tardivamente sollevata soltanto in comparsa conclusionale;
con essa si introducono nuovi elementi di fatto a sostegno del diverso titolo giuridico a fondamento della pretesa (obbligazione ex lege in luogo di quella contrattuale), sicché essa avrebbe dovuto essere proposta nella prima difesa immediatamente successiva e, comunque, entro il limite preclusivo ultimo rappresentato dalla precisazione delle conclusioni.
3. In ragione della condotta del che non ha negato di aver fruito delle CP_1 erogazioni in esame, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 624/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 20/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 624/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Paolo Marra Parte_1 P.IVA_1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Rosanna Dell'Aera Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in Parte atti, è creditrice nei confronti del di dei seguenti importi: CP_1 CP_1
a. € 5.923,74 quale sorte capitale residua portata dalle fatture indicate nell'elenco che si produce quale doc. 356;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
1 e. € 89.213,47 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 75.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' CP_2 convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_1
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Comune di delle diverse somme, a titolo di: CP_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito
Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note
Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo Controparte_1 Parte pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Pt_3
[...] di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, Controparte_1 anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
Conclusioni di parte convenuta:
1) - ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione dell'attrice e/o la inefficacia della cessione dei crediti per i motivi esposti al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta;
2) - ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al punto 2) della comparsa di costituzione e risposta, la cessazione della materia del contendere o, con qualunque altra statuizione, dichiarare l'estinzione degli asseriti crediti vantati Contr da e e e/o la litispendenza e/o continenza, con i CP_4 CP_5 provvedimenti conseguenti di cui all'art. 39 c.p.c., con il procedimento n.
1077/2018 RG pendente innanzi al Tribunale di Patti o, in subordine, ordinare la riunione tra i due procedimenti dichiarando altresì che controparte ha violato di divieto di frazionamento del credito;
3) - ritenere e dichiarare, con riferimento ai contratti di cessione indicati nell'istanza di riunione in atti e nelle note scritte per l'udienza dell'11.04.2022, la cessazione della materia del contendere o altra statuizione ritenuta idonea;
4) - in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o, con qualsiasi altra statuizione, rigettare le domande tutte ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa dichiarando che nulla deve, a qualunque titolo, il convenuto alla o comunque ricondurre le Controparte_1 Parte_1 somme al giusto ed al provato;
5) - conseguentemente condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice premetteva di essere cessionaria di alcuni crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da parte di EN GA
e Luce s.p.a., Roma GA & Power s.p.a., Thyssenkrupp Elevator S.p.a., EN s.p.a.,
[...]
Chiedeva, pertanto, la condanna del al pagamento del Controparte_6 Controparte_1 dovuto, e precisamente, di: € 13.325,87 per sorte capitale;
interessi moratori;
interessi anatocistici;
€ 1.280,00 ai sensi del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura rimasta impagata;
€ 89.213,47 a titolo di interessi di
3 mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la precedente sorte capitale;
interessi anatocistici;
ed € 75.040,00 ai sensi del D.Lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura rimasta impagata.
Il convenuto si costituiva eccependo l'insussistenza delle relative CP_1 obbligazioni e domandando il rigetto delle domande avverse.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. Le domande di parte attrice sono infondate.
2.1. Il già all'atto della costituzione in giudizio, ha contestato la Controparte_1 mancata produzione dei contratti originari, dai quali l'attrice fa discendere le somme azionate. Tale eccezione è stata ulteriormente sviluppata nel corpo della comparsa conclusionale del 18/07/2025, mediante la quale l'Ente ha evidenziato l'inesistenza di validi rapporti contrattuali, stipulati in forma scritta, con le società cedenti.
Detta eccezione, concernente una nullità derivante dalla violazione di norme imperative, deve ritenersi validamente proposta, giacché costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in grado di appello.
L'eccezione appare fondata.
I contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass. 25798/2015; Cass. 7297/2009).
Nella specie, ha prodotto soltanto atti di cessione, Parte_1 fatture e note debito (v. all.ti all'atto di citazione ed alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. di parte attrice). Sebbene la stessa, in sede di comparsa conclusionale (v. pagg. 9-
10), abbia dichiarato di aver depositato i contratti relativi alle varie prestazioni di cui chiede il pagamento, si osserva che tale documentazione non è presente agli atti di causa.
I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
4 Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cass. 12316/2015).
I contratti con la Pubblica Amministrazione devono quindi essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza
“secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Corte App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301).
L'invio delle fatture commerciali non è elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta, richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici. Neppure la corrispondenza fra le parti o l'eventuale corresponsione di somme possono ritenersi sufficienti a sopperire alla carenza di un contratto sottoscritto da un soggetto che possa validamente impegnare l'Ente convenuto, oltre che dal soggetto privato.
Sul punto, è stato ampiamente ritenuto in giurisprudenza che “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro, 13/09/2022, n. 1287);
“al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina, 03/11/2022, n. 2068); “i contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto
5 non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Tribunale Pavia, n. 616/2022).
2.2. Limitatamente alla posizione di con la propria comparsa CP_6 conclusionale ha contestato la fondatezza di tale eccezione, Parte_1 deducendo che le forniture di gas in favore del convenuto sono state erogate in CP_1 regime di Fornitura di Ultima Istanza (FUI), senza tuttavia fornirne la relativa prova.
L'attrice, infatti, ha asserito di aver prodotto “la comunicazione relativa agli esiti della procedura concorsuale (doc. 12)” (v. pag. 9, comparsa conclusionale del
21/07/2025), ma di tale documento non v'è traccia nel fascicolo.
Trattasi, in ogni caso, di
contro
-eccezione inammissibile, in quanto tardivamente sollevata soltanto in comparsa conclusionale;
con essa si introducono nuovi elementi di fatto a sostegno del diverso titolo giuridico a fondamento della pretesa (obbligazione ex lege in luogo di quella contrattuale), sicché essa avrebbe dovuto essere proposta nella prima difesa immediatamente successiva e, comunque, entro il limite preclusivo ultimo rappresentato dalla precisazione delle conclusioni.
3. In ragione della condotta del che non ha negato di aver fruito delle CP_1 erogazioni in esame, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 624/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 20/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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