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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/10/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1197/2025
Oggi 31/10/2025 innanzi al giudice dott. MA UC sono comparsi
• l'avv. Azzini per la ricorrente;
• l'avv. Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. MA UC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. MA UC , all'udienza del 31/10/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1197 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 20/06/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI EN, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 42 37122
VERONA presso il difensore avv. NI EN
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce contro il esponendo: Controparte_1
- di essere interna al sistema scolastico, e di avere prestato servizi in veste di docente con contratti a tempo determinato, anche annuali o con incarico sino al termine delle lezioni, o delle attività didattiche od anche fino al 31 agosto (come risulta dallo stato matricolare: doc.1 res.);
- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per i seguenti aa.ss.:
2020/21; in quanto illegittimamente destinato ai soli docenti di ruolo.
1 Chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del ad assegnare alla parte ricorrente la “Carta elettronica” accreditandovi CP_1
l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
Si costituisce il chiedendo in via preliminare la riunione del Controparte_1 presente procedimento ad altri di analogo tenore e sollevando una serie di eccezioni e deduzioni a sostegno della richiesta di rigetto dell'istanza, che variamente si modulano nel contenzioso seriale e che si incentrano principalmente sul fatto che alcuni servizi:
- risultano resi formalmente con contratti di supplenze brevi, ed anche con la stipulazione di più contratti a tempo determinato al di fuori della programmazione annua o con interruzioni, o che non giungono al termine delle attività didattiche;
- sono stati prestati con orario settimanale part time, come da documentazione in atti, ossia con un orario inferiore all'orario completo, deducendo che lo svolgimento solo per una frazione oraria (in alcuni casi anche inferiore alla metà dell'orario settimanale) se non può escludere potrà determinare la riduzione proporzionale del beneficio richiesto;
- sono stati prestati su posto di sostegno psico-fisico e che, rispetto a tale disciplina, il docente risulta avere prestato servizio senza alcuna dichiarata specializzazione per il sostegno: in difetto di un regolare titolo di specializzazione il bonus non sarebbe dovuto;
- con attività di lezione fortemente ridotta, laddove non praticamente insussistente, considerate le numerose assenze che hanno caratterizzato il periodo in esame;
- sono stati prestati da Messa a Disposizione, c.d. MAD, come si evince dai contratti e dalle domande presentate, dato che, rispetto a quanto dichiarato dalla parte ricorrente, per l'inserimento nelle “MAD per personale docente” risulta che sia in possesso di diplomi che non sono titoli d'accesso per l'insegnamento richiesto, su posto comune e/o sostegno;
- in anni scolastici risalenti ed i cui effetti - salvo eventuale diverso termine, o decorrenza, in ogni caso più vantaggiosi per l'Amministrazione - risultano attinti da prescrizione quinquennale;
- che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale assunto a tempo determinato, in particolare laddove parte ricorrente sia insegnante di religione con il peculiare status connesso alla qualifica;
- che non spetta il bonus per l'anno 2025 con il contratto in scadenza al 31.8.25, anche a fronte della sopravvenuta normativa applicabile al caso di specie ex art.1 c.572 L.30.12.24 n.207;
- che il D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta”) prevede – all'art. 6 – che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella
Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”: da ciò desume che il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, non essendovi alcun diritto – finanche per un docente a tempo indeterminato – a chiederlo oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso.
Nel merito, chiede il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del “bonus” al personale docente assunto a tempo determinato.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti
2 hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
In via preliminare si rileva che, valutate l'estensione del contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale (sono centinaia le 'posizioni' assegnate innanzi a questo giudice) e la multiforme specificità “in fatto” delle singole posizioni dei docenti, non appare opportuno disporre la riunione dei procedimenti che renderebbe il processo eccessivamente gravoso e arduo da gestire, potendosi semmai trattare unitariamente alcune posizioni alla medesima udienza, nei limiti della ragionevolezza, pur emergendo differenze sul servizio prestato dai singoli ricorrenti e sulle questioni ed eccezioni affrontate che ne sconsigliano la riunione.
2. Le domande di parte ricorrente nel merito sono fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, richiamandosi analoghe pronunce rese da questo Ufficio in materia, come integrate e precisate alla luce della sentenza resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
3 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3. Con ordinanza 19.3.24 la Suprema Corte, in persona del Primo Presidente, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dal tribunale di Novara ex art. 363-bis c.p.c. in relazione al quesito sulla possibilità di ritenere integrato il “servizio annuale” solo quando il rapporto contrattuale si prospetti sin dall'inizio dell'anno scolastico come annuale, oppure anche quando in concreto si possa riscontrare ex post un effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali.
In estrema sintesi in ordinanza, richiamandosi i precedenti della Suprema Corte, si evidenzia che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di
“supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Ad ulteriore precisazione del dato si argomenta osservando che risulta inidoneo il dato normativo relativo al superamento o meno dei 180 giorni e che, come osservato anche dal giudice remittente, è difficile discorrere di una programmazione didattico-educativa “in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”, non vertendosi in quei casi in ipotesi di prestazioni “comparabili” nei sensi sopra precisati.
Si richiama in materia anche il recente orientamento posto nella sentenza della CGUE 3.7.25, la quale ha evidenziato tra l'altro che “la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra…in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione…della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate”: per escludere il riconoscimento del beneficio occorre dimostrare che l'attività del docente a termine non sia
“comparabile” (con valutazione rimessa al giudice di merito) con quella dell'omologo a tempo indeterminato, spettando peraltro il relativo onere probatorio al resistente. CP_1
4. Ciò posto, la parte ricorrente ha allegato e dimostrato di essere alla data odierna “interna” al sistema delle docenze scolastiche, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, ed ha allegato e dimostrato di avere svolto (documentazione allegata al ricorso e stato matricolare prodotto dal MIM) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati. La domanda va accolta con riguardo ad incarichi conferiti fino al 31 agosto o sino al 30 giugno dell'anno seguente, ovvero sino al termine delle attività didattiche o delle lezioni, e quindi equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato come precisato nella
4 sentenza CGUE 3.7.25 cit.) e “comparabili” anche sotto il profilo temporale (nei sensi di cui all'ordinanza di inammissibilità del 19.3.24) ai servizi svolti da docenti di ruolo.
5. Non sono in via generale accoglibili le eccezioni e deduzioni sollevate dal CP_1 resistente, sopra enucleate, per motivi di stretta interpretazione delle norme di diritto e della giurisprudenza nazionale ed europea richiamata, e che si possono succintamente elencare per punti di motivazione.
6. Non è fondata l'eccezione relativa alla mancanza di continuità dei contratti per supplenze brevi e saltuarie. Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in tendenziale continuità temporale, di sede di esecuzione, di orario e di classe di concorso. Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio, pur laddove costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle lezioni (non rilevando eventuali scoperture nel periodo di carnevale o delle festività natalizie e pasquali).
Come si è visto la Corte di Cassazione (v. supra, sub n.1) ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” e la superiore lettura è risultata robustamente avallata dai principi posti dalla Corte europea (CGUE
3.7.25), la quale ha escluso dal novero degli elementi rilevanti ai fini di comparabilità col servizio del personale assunto a tempo indeterminato “la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto” (sia nel senso di estensione necessitata annuale sia nel senso di non necessità di riscontrare un orario di insegnamento a tempo pieno).
Dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura sopra richiamata, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata della didattica solo in via tendenziale “annuale”.
Secondo il ricordato orientamento della Suprema Corte, è proprio alla luce del principio del sostegno alla continuità didattica – che sottende nelle scuole il massivo ricorso allo strumento delle plurime supplenze temporanee consecutive, praticato per garantire anche nell'interesse primario degli studenti l'ininterrotta attuazione del percorso didattico secondo la programmazione annuale - che si deve “impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga (se non identica) taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
La comparabilità non può che essere misurata su basi oggettive e, dunque, attraverso la verifica dello svolgimento su base annua da parte del docente precario della stessa prestazione lavorativa (nella stessa scuola, per la stessa durata e nella stessa classe di concorso) che avrebbe svolto il suo omologo assunto a tempo indeterminato (od assunto a tempo determinato con unico contratto avente scadenza al 31 agosto), dovendosi evitare un trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni del tutto comparabili quantitativamente e qualitativamente.
Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che tendenzialmente “copra” l'anno scolastico in virtù di un unico contratto a tempo determinato dal mese di settembre fino al 31 agosto
5 od al termine delle attività didattiche nel mese di giugno, e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo (come sovente avviene) per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, spessissimo addirittura con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso, essendo identica nei due casi l'esigenza di sostegno formativo alla continuità didattica.
Si ritiene, allora, che la Carta Docenti debba essere riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee, prestino servizio tendenzialmente continuativo sino al termine delle attività didattiche o delle lezioni.
7. Non è accoglibile in via generale l'eccezione sulla prestazione part time del servizio reso, ritenendosi che anche per un insegnante che si veda assegnata una materia su orario settimanale uguale od anche inferiore al part time al 50% - che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle lezioni - immutata rimane la sua esigenza di formazione, che è assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte ore settimanale, non avendo la recente giurisprudenza della Suprema Corte (e della Corte europea) correlato la fruizione del beneficio allo svolgimento di un “minimo” di ore settimanali nell'anno scolastico ma solo alla esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico.
La natura non “retributiva” del beneficio esclude altresì la “sinallagmaticità” della prestazione e parimenti esclude, una volta verificata l'esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, la sua correlabilità al “quantum” della prestazione del docente: ne consegue che la
“carta docenti” va comunque riconosciuta nell'importo intero e non frazionato in relazione al numero di ore svolte, al pari di quanto avviene per i docenti a tempo indeterminato rispetto ai quali l'ammontare della prestazione formativa annua non varia a seconda del numero di ore di impegno del docente.
8. Non potrebbe in ogni caso accogliersi la eccepita mancanza di titolo di specializzazione per i servizi prestati su posto di sostegno: la Corte di Cassazione ha chiarito, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, che il bonus spetta “Ai docenti di cui al punto 1” (e la parte ricorrente vi rientra senza dubbio per quanto detto) i quali “siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”. La parte ricorrente ha dimostrato – ed il dato non viene specificamente e fondatamente contestato dal resistente – di essere all'interno del “circuito scolastico”, e dunque titolare CP_1 del diritto a vendesi attribuire la carta come sancito dalla suddetta sentenza della Suprema Corte: e tanto basta a prescindere dalla titolarità di una “specializzazione” sui posti di sostegno oggetto di incarico.
9. Quanto alla deduzione dell'esistenza di numerose assenze dal servizio per il periodo in esame, si rileva che il diritto alla erogazione del contributo economico per la formazione deve essere riconosciuto anche negli anni scolastici in cui il docente rimanga assente per malattia, interdizione dal lavoro per la tutela della salute della lavoratrice, astensione obbligatoria, congedo parentale, congedo per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità e malattia (cfr. in tal senso Tribunale di Verona, sentenza 69/2023 del 9.2.2023, RG 1178/2022). Si tratta di una situazione equiparabile a quella dei docenti di ruolo, rispetto ai quali, difatti, tali cause di sospensione dal servizio non sono considerate motivi ostativi alla erogazione del “bonus”.
6 10. Quanto al fatto che i servizi siano stati prestati da Messa a Disposizione (c.d. MAD) deve rilevarsi che i contratti sono stati stipulati dall'amministrazione per lo svolgimento delle medesime mansioni richieste al docente di ruolo, sul presupposto che i titoli posseduti dal docente forniscano, in una situazione di carenza di docenti “titolati”, la preparazione sufficiente per il corretto espletamento del servizio richiesto, per il quale si apprezza eguale esigenza di garantire la formazione continua.
Posto che alla luce delle Ordinanze Ministeriali n. 60 del 2020 (cfr. art. 3) e n. 112 del 2022 (cfr. art. 3) l'abilitazione è indispensabile solo per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie
Provinciali delle Supplenze, e considerato che il beneficio della carta elettronica viene pacificamente riconosciuto (cfr. artt. 63 e 64 CCNL 29.11.07) per giurisprudenza costante a tutto il personale docente, senza escludere i docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie di
Istituto o nella seconda o terza fascia delle GPS, ne consegue l'irrilevanza ai fini in esame delle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico, come pure correttamente ritenuto dal
Tribunale di Gorizia (Tribunale sez. lav. - Gorizia, 13/12/2022, n. 101, DeJure, Giuffrè).
11. Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal rilevandosi che la CP_1
Suprema Corte ha precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato, i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente e risulta tempestivamente formulata dalla resistente eccezione di prescrizione.
Secondo quanto recentemente rimarcato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.17494 del
29.6.25), ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 28/11/2016, recante Attivazione della Carta, «[…] 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno»; sicché, il primo giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. è il giorno di (possibile) accesso alla registrazione telematica onde fruire del beneficio in parola, salvo, ovviamente, il caso di “presa di servizio” successiva a tale data, nel qual caso il dies a quo per il termine quinquennale di prescrizione coincide (evidentemente) con il giorno della stessa presa di servizio. Orbene, se è vero che la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web era qui consentita dal primo settembre dell'anno scolastico in esame, è da considerare tuttavia che la parte ricorrente ha preso servizio in data successiva.
Pertanto, in presenza di rapporti caratterizzati da una data di presa di servizio successiva al
1° settembre, il dies a quo per il termine di prescrizione quinquennale è da intendersi posticipato al momento di effettiva presa in servizio.
Considerato che
nella fattispecie è incontroverso fra le parti che il primo atto validamente interruttivo della prescrizione quinquennale è costituito dalla notifica della diffida o del ricorso introduttivo, il diritto di parte ricorrente non era ancora prescritto prima dell'atto validamente interruttivo del termine prescrizionale.
12 Né si colgono peculiari differenze di disciplina rispetto agli insegnanti di religione cattolica, anche alla luce dei più recenti orientamenti emersi nel contenzioso scolastico (cfr. Corte di Giustizia del 13/1/22,YT ed altri, resa nella causa C-282/19; Cass. n. 22436/2022; Cass. Sez. L n.18698 del
09/06/2022, Rv. 664918 – 01, in materia di contratti a termine per insegnanti di religione cattolica;
v. pure Trib. Torino sez. Lavoro Sentenza n. 110/2023 pubbl. il 24/01/2023 RG n. 4093/2022).
13. Non può essere fondata in generale la contestazione ministeriale per l'anno 2024/25, ove il contratto a tempo determinato scada al 30 giugno 2025 (non risultando parte ricorrente aver percepito alcunché per il titolo richiesto) non evincendosi l'applicabilità retroattiva al caso di specie
7 dell'art.1 c.572 L.30.12.24 n.207 (c.d. legge di bilancio, che così prevede:“ All'articolo 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole:
«nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”), in particolare tenendo presente che per l'anno scolastico 2024/25 sono già stati erogati i bonus della carta docente ai docenti aventi diritto senza poter tener conto delle previsioni della legge sopravvenuta - che necessita peraltro per la sua piena operatività anche dell'approvazione dei decreti attuativi ministeriali ivi contemplati – in particolare con riguardo ai criteri ed agli importi resi annualmente disponibili.
14. Va, parimenti, rigettata l'argomentazione che impedirebbe al docente ricorrente di chiedere il beneficio “oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso”: sul punto si rileva che il docente a tempo determinato – a differenza dei suoi colleghi assunti a tempo indeterminato - non è nelle condizioni di procedere alla registrazione telematica secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 e ss. onde fruire del beneficio e, dunque, non può decadere dalla possibilità di azionare il diritto in giudizio, salvo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione.
15. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non potendo invece accogliersi domande che richiedano la condanna del al pagamento di somme di denaro, a CP_1 titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Ne consegue il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio indicati nei sensi di cui in dispositivo.
16. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.22, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/14, n. 55, art. 4 c.4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
2020/21;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1 causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta
8 Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, ed € 21,50 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Verona, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
MA UC
9
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1197/2025
Oggi 31/10/2025 innanzi al giudice dott. MA UC sono comparsi
• l'avv. Azzini per la ricorrente;
• l'avv. Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. MA UC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. MA UC , all'udienza del 31/10/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1197 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 20/06/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI EN, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 42 37122
VERONA presso il difensore avv. NI EN
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce contro il esponendo: Controparte_1
- di essere interna al sistema scolastico, e di avere prestato servizi in veste di docente con contratti a tempo determinato, anche annuali o con incarico sino al termine delle lezioni, o delle attività didattiche od anche fino al 31 agosto (come risulta dallo stato matricolare: doc.1 res.);
- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per i seguenti aa.ss.:
2020/21; in quanto illegittimamente destinato ai soli docenti di ruolo.
1 Chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del ad assegnare alla parte ricorrente la “Carta elettronica” accreditandovi CP_1
l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
Si costituisce il chiedendo in via preliminare la riunione del Controparte_1 presente procedimento ad altri di analogo tenore e sollevando una serie di eccezioni e deduzioni a sostegno della richiesta di rigetto dell'istanza, che variamente si modulano nel contenzioso seriale e che si incentrano principalmente sul fatto che alcuni servizi:
- risultano resi formalmente con contratti di supplenze brevi, ed anche con la stipulazione di più contratti a tempo determinato al di fuori della programmazione annua o con interruzioni, o che non giungono al termine delle attività didattiche;
- sono stati prestati con orario settimanale part time, come da documentazione in atti, ossia con un orario inferiore all'orario completo, deducendo che lo svolgimento solo per una frazione oraria (in alcuni casi anche inferiore alla metà dell'orario settimanale) se non può escludere potrà determinare la riduzione proporzionale del beneficio richiesto;
- sono stati prestati su posto di sostegno psico-fisico e che, rispetto a tale disciplina, il docente risulta avere prestato servizio senza alcuna dichiarata specializzazione per il sostegno: in difetto di un regolare titolo di specializzazione il bonus non sarebbe dovuto;
- con attività di lezione fortemente ridotta, laddove non praticamente insussistente, considerate le numerose assenze che hanno caratterizzato il periodo in esame;
- sono stati prestati da Messa a Disposizione, c.d. MAD, come si evince dai contratti e dalle domande presentate, dato che, rispetto a quanto dichiarato dalla parte ricorrente, per l'inserimento nelle “MAD per personale docente” risulta che sia in possesso di diplomi che non sono titoli d'accesso per l'insegnamento richiesto, su posto comune e/o sostegno;
- in anni scolastici risalenti ed i cui effetti - salvo eventuale diverso termine, o decorrenza, in ogni caso più vantaggiosi per l'Amministrazione - risultano attinti da prescrizione quinquennale;
- che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale assunto a tempo determinato, in particolare laddove parte ricorrente sia insegnante di religione con il peculiare status connesso alla qualifica;
- che non spetta il bonus per l'anno 2025 con il contratto in scadenza al 31.8.25, anche a fronte della sopravvenuta normativa applicabile al caso di specie ex art.1 c.572 L.30.12.24 n.207;
- che il D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta”) prevede – all'art. 6 – che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella
Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”: da ciò desume che il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, non essendovi alcun diritto – finanche per un docente a tempo indeterminato – a chiederlo oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso.
Nel merito, chiede il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del “bonus” al personale docente assunto a tempo determinato.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti
2 hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
In via preliminare si rileva che, valutate l'estensione del contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale (sono centinaia le 'posizioni' assegnate innanzi a questo giudice) e la multiforme specificità “in fatto” delle singole posizioni dei docenti, non appare opportuno disporre la riunione dei procedimenti che renderebbe il processo eccessivamente gravoso e arduo da gestire, potendosi semmai trattare unitariamente alcune posizioni alla medesima udienza, nei limiti della ragionevolezza, pur emergendo differenze sul servizio prestato dai singoli ricorrenti e sulle questioni ed eccezioni affrontate che ne sconsigliano la riunione.
2. Le domande di parte ricorrente nel merito sono fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, richiamandosi analoghe pronunce rese da questo Ufficio in materia, come integrate e precisate alla luce della sentenza resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
3 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3. Con ordinanza 19.3.24 la Suprema Corte, in persona del Primo Presidente, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dal tribunale di Novara ex art. 363-bis c.p.c. in relazione al quesito sulla possibilità di ritenere integrato il “servizio annuale” solo quando il rapporto contrattuale si prospetti sin dall'inizio dell'anno scolastico come annuale, oppure anche quando in concreto si possa riscontrare ex post un effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali.
In estrema sintesi in ordinanza, richiamandosi i precedenti della Suprema Corte, si evidenzia che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di
“supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Ad ulteriore precisazione del dato si argomenta osservando che risulta inidoneo il dato normativo relativo al superamento o meno dei 180 giorni e che, come osservato anche dal giudice remittente, è difficile discorrere di una programmazione didattico-educativa “in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”, non vertendosi in quei casi in ipotesi di prestazioni “comparabili” nei sensi sopra precisati.
Si richiama in materia anche il recente orientamento posto nella sentenza della CGUE 3.7.25, la quale ha evidenziato tra l'altro che “la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra…in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione…della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate”: per escludere il riconoscimento del beneficio occorre dimostrare che l'attività del docente a termine non sia
“comparabile” (con valutazione rimessa al giudice di merito) con quella dell'omologo a tempo indeterminato, spettando peraltro il relativo onere probatorio al resistente. CP_1
4. Ciò posto, la parte ricorrente ha allegato e dimostrato di essere alla data odierna “interna” al sistema delle docenze scolastiche, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, ed ha allegato e dimostrato di avere svolto (documentazione allegata al ricorso e stato matricolare prodotto dal MIM) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati. La domanda va accolta con riguardo ad incarichi conferiti fino al 31 agosto o sino al 30 giugno dell'anno seguente, ovvero sino al termine delle attività didattiche o delle lezioni, e quindi equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato come precisato nella
4 sentenza CGUE 3.7.25 cit.) e “comparabili” anche sotto il profilo temporale (nei sensi di cui all'ordinanza di inammissibilità del 19.3.24) ai servizi svolti da docenti di ruolo.
5. Non sono in via generale accoglibili le eccezioni e deduzioni sollevate dal CP_1 resistente, sopra enucleate, per motivi di stretta interpretazione delle norme di diritto e della giurisprudenza nazionale ed europea richiamata, e che si possono succintamente elencare per punti di motivazione.
6. Non è fondata l'eccezione relativa alla mancanza di continuità dei contratti per supplenze brevi e saltuarie. Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in tendenziale continuità temporale, di sede di esecuzione, di orario e di classe di concorso. Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio, pur laddove costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle lezioni (non rilevando eventuali scoperture nel periodo di carnevale o delle festività natalizie e pasquali).
Come si è visto la Corte di Cassazione (v. supra, sub n.1) ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” e la superiore lettura è risultata robustamente avallata dai principi posti dalla Corte europea (CGUE
3.7.25), la quale ha escluso dal novero degli elementi rilevanti ai fini di comparabilità col servizio del personale assunto a tempo indeterminato “la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto” (sia nel senso di estensione necessitata annuale sia nel senso di non necessità di riscontrare un orario di insegnamento a tempo pieno).
Dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura sopra richiamata, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata della didattica solo in via tendenziale “annuale”.
Secondo il ricordato orientamento della Suprema Corte, è proprio alla luce del principio del sostegno alla continuità didattica – che sottende nelle scuole il massivo ricorso allo strumento delle plurime supplenze temporanee consecutive, praticato per garantire anche nell'interesse primario degli studenti l'ininterrotta attuazione del percorso didattico secondo la programmazione annuale - che si deve “impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga (se non identica) taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
La comparabilità non può che essere misurata su basi oggettive e, dunque, attraverso la verifica dello svolgimento su base annua da parte del docente precario della stessa prestazione lavorativa (nella stessa scuola, per la stessa durata e nella stessa classe di concorso) che avrebbe svolto il suo omologo assunto a tempo indeterminato (od assunto a tempo determinato con unico contratto avente scadenza al 31 agosto), dovendosi evitare un trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni del tutto comparabili quantitativamente e qualitativamente.
Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che tendenzialmente “copra” l'anno scolastico in virtù di un unico contratto a tempo determinato dal mese di settembre fino al 31 agosto
5 od al termine delle attività didattiche nel mese di giugno, e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo (come sovente avviene) per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, spessissimo addirittura con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso, essendo identica nei due casi l'esigenza di sostegno formativo alla continuità didattica.
Si ritiene, allora, che la Carta Docenti debba essere riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee, prestino servizio tendenzialmente continuativo sino al termine delle attività didattiche o delle lezioni.
7. Non è accoglibile in via generale l'eccezione sulla prestazione part time del servizio reso, ritenendosi che anche per un insegnante che si veda assegnata una materia su orario settimanale uguale od anche inferiore al part time al 50% - che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle lezioni - immutata rimane la sua esigenza di formazione, che è assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte ore settimanale, non avendo la recente giurisprudenza della Suprema Corte (e della Corte europea) correlato la fruizione del beneficio allo svolgimento di un “minimo” di ore settimanali nell'anno scolastico ma solo alla esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico.
La natura non “retributiva” del beneficio esclude altresì la “sinallagmaticità” della prestazione e parimenti esclude, una volta verificata l'esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, la sua correlabilità al “quantum” della prestazione del docente: ne consegue che la
“carta docenti” va comunque riconosciuta nell'importo intero e non frazionato in relazione al numero di ore svolte, al pari di quanto avviene per i docenti a tempo indeterminato rispetto ai quali l'ammontare della prestazione formativa annua non varia a seconda del numero di ore di impegno del docente.
8. Non potrebbe in ogni caso accogliersi la eccepita mancanza di titolo di specializzazione per i servizi prestati su posto di sostegno: la Corte di Cassazione ha chiarito, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, che il bonus spetta “Ai docenti di cui al punto 1” (e la parte ricorrente vi rientra senza dubbio per quanto detto) i quali “siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”. La parte ricorrente ha dimostrato – ed il dato non viene specificamente e fondatamente contestato dal resistente – di essere all'interno del “circuito scolastico”, e dunque titolare CP_1 del diritto a vendesi attribuire la carta come sancito dalla suddetta sentenza della Suprema Corte: e tanto basta a prescindere dalla titolarità di una “specializzazione” sui posti di sostegno oggetto di incarico.
9. Quanto alla deduzione dell'esistenza di numerose assenze dal servizio per il periodo in esame, si rileva che il diritto alla erogazione del contributo economico per la formazione deve essere riconosciuto anche negli anni scolastici in cui il docente rimanga assente per malattia, interdizione dal lavoro per la tutela della salute della lavoratrice, astensione obbligatoria, congedo parentale, congedo per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità e malattia (cfr. in tal senso Tribunale di Verona, sentenza 69/2023 del 9.2.2023, RG 1178/2022). Si tratta di una situazione equiparabile a quella dei docenti di ruolo, rispetto ai quali, difatti, tali cause di sospensione dal servizio non sono considerate motivi ostativi alla erogazione del “bonus”.
6 10. Quanto al fatto che i servizi siano stati prestati da Messa a Disposizione (c.d. MAD) deve rilevarsi che i contratti sono stati stipulati dall'amministrazione per lo svolgimento delle medesime mansioni richieste al docente di ruolo, sul presupposto che i titoli posseduti dal docente forniscano, in una situazione di carenza di docenti “titolati”, la preparazione sufficiente per il corretto espletamento del servizio richiesto, per il quale si apprezza eguale esigenza di garantire la formazione continua.
Posto che alla luce delle Ordinanze Ministeriali n. 60 del 2020 (cfr. art. 3) e n. 112 del 2022 (cfr. art. 3) l'abilitazione è indispensabile solo per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie
Provinciali delle Supplenze, e considerato che il beneficio della carta elettronica viene pacificamente riconosciuto (cfr. artt. 63 e 64 CCNL 29.11.07) per giurisprudenza costante a tutto il personale docente, senza escludere i docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie di
Istituto o nella seconda o terza fascia delle GPS, ne consegue l'irrilevanza ai fini in esame delle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico, come pure correttamente ritenuto dal
Tribunale di Gorizia (Tribunale sez. lav. - Gorizia, 13/12/2022, n. 101, DeJure, Giuffrè).
11. Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal rilevandosi che la CP_1
Suprema Corte ha precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato, i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente e risulta tempestivamente formulata dalla resistente eccezione di prescrizione.
Secondo quanto recentemente rimarcato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.17494 del
29.6.25), ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 28/11/2016, recante Attivazione della Carta, «[…] 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno»; sicché, il primo giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. è il giorno di (possibile) accesso alla registrazione telematica onde fruire del beneficio in parola, salvo, ovviamente, il caso di “presa di servizio” successiva a tale data, nel qual caso il dies a quo per il termine quinquennale di prescrizione coincide (evidentemente) con il giorno della stessa presa di servizio. Orbene, se è vero che la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web era qui consentita dal primo settembre dell'anno scolastico in esame, è da considerare tuttavia che la parte ricorrente ha preso servizio in data successiva.
Pertanto, in presenza di rapporti caratterizzati da una data di presa di servizio successiva al
1° settembre, il dies a quo per il termine di prescrizione quinquennale è da intendersi posticipato al momento di effettiva presa in servizio.
Considerato che
nella fattispecie è incontroverso fra le parti che il primo atto validamente interruttivo della prescrizione quinquennale è costituito dalla notifica della diffida o del ricorso introduttivo, il diritto di parte ricorrente non era ancora prescritto prima dell'atto validamente interruttivo del termine prescrizionale.
12 Né si colgono peculiari differenze di disciplina rispetto agli insegnanti di religione cattolica, anche alla luce dei più recenti orientamenti emersi nel contenzioso scolastico (cfr. Corte di Giustizia del 13/1/22,YT ed altri, resa nella causa C-282/19; Cass. n. 22436/2022; Cass. Sez. L n.18698 del
09/06/2022, Rv. 664918 – 01, in materia di contratti a termine per insegnanti di religione cattolica;
v. pure Trib. Torino sez. Lavoro Sentenza n. 110/2023 pubbl. il 24/01/2023 RG n. 4093/2022).
13. Non può essere fondata in generale la contestazione ministeriale per l'anno 2024/25, ove il contratto a tempo determinato scada al 30 giugno 2025 (non risultando parte ricorrente aver percepito alcunché per il titolo richiesto) non evincendosi l'applicabilità retroattiva al caso di specie
7 dell'art.1 c.572 L.30.12.24 n.207 (c.d. legge di bilancio, che così prevede:“ All'articolo 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole:
«nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”), in particolare tenendo presente che per l'anno scolastico 2024/25 sono già stati erogati i bonus della carta docente ai docenti aventi diritto senza poter tener conto delle previsioni della legge sopravvenuta - che necessita peraltro per la sua piena operatività anche dell'approvazione dei decreti attuativi ministeriali ivi contemplati – in particolare con riguardo ai criteri ed agli importi resi annualmente disponibili.
14. Va, parimenti, rigettata l'argomentazione che impedirebbe al docente ricorrente di chiedere il beneficio “oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso”: sul punto si rileva che il docente a tempo determinato – a differenza dei suoi colleghi assunti a tempo indeterminato - non è nelle condizioni di procedere alla registrazione telematica secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 e ss. onde fruire del beneficio e, dunque, non può decadere dalla possibilità di azionare il diritto in giudizio, salvo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione.
15. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non potendo invece accogliersi domande che richiedano la condanna del al pagamento di somme di denaro, a CP_1 titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Ne consegue il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio indicati nei sensi di cui in dispositivo.
16. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.22, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/14, n. 55, art. 4 c.4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
2020/21;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1 causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta
8 Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, ed € 21,50 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Verona, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
MA UC
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