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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1129/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3)dr. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 14 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Pucci,
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Marialuigia
Ferrante,
, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Grassia,
APPELLATI
OGGETTO: legittimazione della riscossione – spese di lite. CP_3
CONCLUSIONI: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'odierno appellato, , ha Controparte_2
adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord e ha chiesto l'annullamento della cartella esattoriale notificatagli dall' CP_4
relativa a crediti contributivi dell' . Ha sostenuto
[...] CP_1
l'insussistenza, nel merito, della pretesa stante l'intervenuta cessazione e cancellazione della attività commerciale.
Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda attorea condannando l' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Averso tale pronuncia l' ha interposto appello, con il Controparte_4
quale ha censurato la mancata dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente e la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite. Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in primo grado, che l fosse condannato al pagamento delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio e che il fosse condannato alla restituzione CP_2
di quanto eventualmente percepito a titolo di spese di lite.
Si è costituito il evidenziando la sua estraneità al giudizio e chiedendo CP_2
la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato.
La domanda introdotta in primo grado dal attiene al merito della CP_2
pretesa contributiva dell' e non alla legittimità degli atti esecutivi. CP_1
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza del
08/03/2022, n.7514, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire
2 compete al solo ente impositore.
In parziale accoglimento dell'appello deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' in primo grado. L' va, Parte_1 CP_1
pertanto, condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di da liquidarsi, stante la mancata contestazione dell'entità Controparte_2
della somma individuata dal giudice di prime cure, in euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione. Le spese del primo grado nei confronti dell' vanno integralmente compensate attese le Parte_1
oscillazioni giurisprudenziali sulla materia della legittimazione dell'ente creditore e dell'agente della riscossione.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione di quanto eventualmente ricevuto dal a titolo di spese del primo grado stante la CP_2
genericità dell'allegazione carente della necessaria indicazione circa l'effettiva percezione di somme a tale titolo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto, per quanto riguarda il della riduzione per CP_2
assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto,
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' in Parte_1
primo grado;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado in CP_1
favore di da liquidarsi in euro 1.200,00, oltre spese Controparte_2
generali, IVA e CPA con attribuzione;
- compensa le spese del primo grado nei confronti dell'
[...]
; Parte_1
- condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in euro CP_1
1.458,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell' CP_5
[..
[...] ed euro 1.020,60 nei confronti di , con
[...] Controparte_2
distrazione.
Così deciso in Napoli, il 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3)dr. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 14 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Pucci,
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Marialuigia
Ferrante,
, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Grassia,
APPELLATI
OGGETTO: legittimazione della riscossione – spese di lite. CP_3
CONCLUSIONI: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'odierno appellato, , ha Controparte_2
adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord e ha chiesto l'annullamento della cartella esattoriale notificatagli dall' CP_4
relativa a crediti contributivi dell' . Ha sostenuto
[...] CP_1
l'insussistenza, nel merito, della pretesa stante l'intervenuta cessazione e cancellazione della attività commerciale.
Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda attorea condannando l' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Averso tale pronuncia l' ha interposto appello, con il Controparte_4
quale ha censurato la mancata dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente e la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite. Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in primo grado, che l fosse condannato al pagamento delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio e che il fosse condannato alla restituzione CP_2
di quanto eventualmente percepito a titolo di spese di lite.
Si è costituito il evidenziando la sua estraneità al giudizio e chiedendo CP_2
la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato.
La domanda introdotta in primo grado dal attiene al merito della CP_2
pretesa contributiva dell' e non alla legittimità degli atti esecutivi. CP_1
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza del
08/03/2022, n.7514, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire
2 compete al solo ente impositore.
In parziale accoglimento dell'appello deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' in primo grado. L' va, Parte_1 CP_1
pertanto, condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di da liquidarsi, stante la mancata contestazione dell'entità Controparte_2
della somma individuata dal giudice di prime cure, in euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione. Le spese del primo grado nei confronti dell' vanno integralmente compensate attese le Parte_1
oscillazioni giurisprudenziali sulla materia della legittimazione dell'ente creditore e dell'agente della riscossione.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione di quanto eventualmente ricevuto dal a titolo di spese del primo grado stante la CP_2
genericità dell'allegazione carente della necessaria indicazione circa l'effettiva percezione di somme a tale titolo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto, per quanto riguarda il della riduzione per CP_2
assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto,
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' in Parte_1
primo grado;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado in CP_1
favore di da liquidarsi in euro 1.200,00, oltre spese Controparte_2
generali, IVA e CPA con attribuzione;
- compensa le spese del primo grado nei confronti dell'
[...]
; Parte_1
- condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in euro CP_1
1.458,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell' CP_5
[..
[...] ed euro 1.020,60 nei confronti di , con
[...] Controparte_2
distrazione.
Così deciso in Napoli, il 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
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