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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12085/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12085 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1 attore, con l'avv. Francesco Masperi
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto, con l'avv. Antonino D'Alessandria
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.1.2025 e perciò, per entrambe le parti come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 20.10.2021, ha convenuto in giudizio per sentirlo condannare al pagamento della Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 somma di € 47.000,00=, oltre interessi legali, quale corrispettivo dovuto per la vendita di sette quadri, come da scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11.4.2007.
Il ha esposto, in sintesi, che: a) “ebbe a stipulare in data 11.04.2007 e 20.01.2009, due contratti Pt_1 con il signor […] in virtù dei quali ebbe a vendergli n. 7 quadri al prezzo convenuto di € CP_1
47.000,00”; b) “a garanzia del suo debito il signor ebbe a rilasciare titoli cambiari Controparte_1 per il complessivo importo di € 20.499,00”; c) “il signor in data 20.01.2009 ha predisposto CP_1 una lettera indirizzata all'attore nella quale regolamentava il pagamento delle somme dovute secondo le sue esigenze”; d) nel mese di ottobre 2020 esso attore aveva sollecitato telefonicamente il al CP_1 pagamento della somma di € 47.000,00=, ma con esito negativo;
e) esito egualmente negativo aveva avuto la successiva raccomandata inoltrata dal proprio difensore nel dicembre 2020.
Il si è costituito in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta CP_1 dal in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità per omesso esperimento della negoziazione Pt_1 assistita;
nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attore e ha concluso, in ogni caso, per l'infondatezza della domanda, con conseguente rigetto e vittoria di spese.
Attivata la negoziazione assistita con esito negativo, la causa, istruita mediante produzione di documenti e assunzione di prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Domanda proposta dall'attore.
La domanda di parte attrice deve essere qualificata come azione c.d. causale, trovando la sua causa petendi nel (preteso) contratto di compravendita in data 11.4.2007, avente ad oggetto l'acquisto di “n. 7 quadri al prezzo convenuto di € 47.000,00” (doc. n. 2 prodotto dall'attore).
Il non ha difatti proposto l'azione c.d. cartolare fondata sui titoli di credito pur richiamati Pt_1 nell'atto di citazione (tre assegni e due cambiali emessi fra il settembre 2008 e il gennaio 2010, per un importo complessivo di € 20.499,00= prodotti quale doc. n. 4 dall'attore).
pagina 2 di 5 Quanto poi al “contratto” in data 20.1.2009 (prodotto sempre dall'attore sub docc. n. 3 e 5), rileva il tribunale che lo stesso ha natura, al più, di riconoscimento di debito e che il documento in esame menziona – in ogni caso – un non meglio precisato “prestito senza interessi” ricevuto dal CP_1 indicando perciò una causa petendi diversa da quella azionata dal la sola esaminabile nel CP_1 presente giudizio.
3. Eccezione di prescrizione
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, ha eccepito già con la comparsa di risposta la prescrizione del diritto di credito vantato dal per intervenuto decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. Pt_1
L'eccezione è fondata e deve essere perciò accolta.
Come accennato sub 1., il credito azionato dal trova il suo fondamento nel contratto di Pt_1 compravendita concluso in data 11.4.2007 (doc. n. 2 citato), avente ad oggetto, fra l'altro, “n. 8 ritratti di un prezzo complessivo di 22.000,00 € […] pagabili in quattro rate così suddivise: 1) 5.500,00 € in data 31.1.2008; 2) 5.500,00 € in data 28.2.2008; 3) 5.500,00 € in data 31.3.2008; 4) 5.500,00 € in data
30.4.2008 […]” e 35.000,00 € […] pagamento da concordare al momento della Parte_2 conferma”.
Si aggiungono ulteriori previsioni (scarsamente compatibili col tenore della domanda proposta) relative a “18.000,00 € […] entro il 10.5.2007 suddivisi in due assegni circolari (13.000,00 € + 5.000,00 €)” e
“bossi e scuri = opere rese in data odierna – alg = 4 assegni”).
Ne deriva che, alla data del primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione (raccomandata in data
21.12.2020, inoltrata dal legale del e ricevuta dal in data 29.12.2020) risultava Pt_1 CP_1 ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione con riferimento: i) alla data di conclusione del contratto;
ii) alle varie scadenze espressamente contemplate dallo stesso, tutte anteriori al 29.12.2010.
Quanto poi a eventuali ulteriori (anteriori) atti interruttivi della prescrizione, in punto di diritto, va rilevato che, per giurisprudenza costante, “perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono pagina 3 di 5 richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore)” (così Cass.
13897/2020, da cui è tratta la massima).
Sulla scorta di tale premessa, deve ritenersi in primo luogo inidoneo a interrompere la prescrizione il
(preteso) riconoscimento di debito in data 20.1.2009, non sottoscritto dal che ne ha comunque CP_1 riconosciuto la provenienza (cfr. risposta resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del
9.10.2023).
Riconoscimento che, come detto, avrebbe ad oggetto un ulteriore rapporto, di “prestito senza interessi”
e che, in ogni caso, reca la data del 20.1.2009, risultando perciò ultradecennale rispetto al ricordato atto interruttivo del 29.12.2020.
Deve anche ritenersi inidoneo a interrompere la prescrizione il messaggio “whatsapp” inoltrato dal in data 7.10.2020 (doc. n. 6 dell'attore), tenuto conto del suo tenore troppo generico. CP_1
Il ammette difatti di aver inviato tale messaggio, col quale riconosce la propria situazione di CP_1 difficoltà economica e di essere debitore del senza tuttavia indicare la fonte della propria Pt_1 debenza, che, anzi, in sede di risposta all'interrogatorio formale, riferisce – sia pure in modo assai confuso – a debiti contratti dalla nipote Controparte_2
Nessun ulteriore valido atto interruttivo è infine emerso dalle prove orali assunte nel corso dell'istruzione, non potendosi, in ogni caso, riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione a meri solleciti verbali (art. 1219, 1° comma, c.c.).
pagina 4 di 5 3.1. Richiamate le considerazioni svolte sub 2., solo per completezza va rilevato che i termini (più brevi) di prescrizione risultano ampiamente decorsi anche con riferimento alle varie scadenze dei titoli di credito (assegni e cambiali) comunque prodotti dal Pt_1
Accolta l'eccezione di prescrizione, la domanda proposta dal deve essere quindi respinta, Pt_1 restando assorbita ogni ulteriore questione.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore va quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dal convenuto per il presente giudizio, che si liquidano (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= a € 52.000,00=), in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto Parte_1 Controparte_1 condanna il al pagamento, in favore del della somma di € 7.616,00=, oltre 15% per Pt_1 CP_1 spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 2.7.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12085 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1 attore, con l'avv. Francesco Masperi
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto, con l'avv. Antonino D'Alessandria
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.1.2025 e perciò, per entrambe le parti come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 20.10.2021, ha convenuto in giudizio per sentirlo condannare al pagamento della Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 somma di € 47.000,00=, oltre interessi legali, quale corrispettivo dovuto per la vendita di sette quadri, come da scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11.4.2007.
Il ha esposto, in sintesi, che: a) “ebbe a stipulare in data 11.04.2007 e 20.01.2009, due contratti Pt_1 con il signor […] in virtù dei quali ebbe a vendergli n. 7 quadri al prezzo convenuto di € CP_1
47.000,00”; b) “a garanzia del suo debito il signor ebbe a rilasciare titoli cambiari Controparte_1 per il complessivo importo di € 20.499,00”; c) “il signor in data 20.01.2009 ha predisposto CP_1 una lettera indirizzata all'attore nella quale regolamentava il pagamento delle somme dovute secondo le sue esigenze”; d) nel mese di ottobre 2020 esso attore aveva sollecitato telefonicamente il al CP_1 pagamento della somma di € 47.000,00=, ma con esito negativo;
e) esito egualmente negativo aveva avuto la successiva raccomandata inoltrata dal proprio difensore nel dicembre 2020.
Il si è costituito in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta CP_1 dal in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità per omesso esperimento della negoziazione Pt_1 assistita;
nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attore e ha concluso, in ogni caso, per l'infondatezza della domanda, con conseguente rigetto e vittoria di spese.
Attivata la negoziazione assistita con esito negativo, la causa, istruita mediante produzione di documenti e assunzione di prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Domanda proposta dall'attore.
La domanda di parte attrice deve essere qualificata come azione c.d. causale, trovando la sua causa petendi nel (preteso) contratto di compravendita in data 11.4.2007, avente ad oggetto l'acquisto di “n. 7 quadri al prezzo convenuto di € 47.000,00” (doc. n. 2 prodotto dall'attore).
Il non ha difatti proposto l'azione c.d. cartolare fondata sui titoli di credito pur richiamati Pt_1 nell'atto di citazione (tre assegni e due cambiali emessi fra il settembre 2008 e il gennaio 2010, per un importo complessivo di € 20.499,00= prodotti quale doc. n. 4 dall'attore).
pagina 2 di 5 Quanto poi al “contratto” in data 20.1.2009 (prodotto sempre dall'attore sub docc. n. 3 e 5), rileva il tribunale che lo stesso ha natura, al più, di riconoscimento di debito e che il documento in esame menziona – in ogni caso – un non meglio precisato “prestito senza interessi” ricevuto dal CP_1 indicando perciò una causa petendi diversa da quella azionata dal la sola esaminabile nel CP_1 presente giudizio.
3. Eccezione di prescrizione
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, ha eccepito già con la comparsa di risposta la prescrizione del diritto di credito vantato dal per intervenuto decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. Pt_1
L'eccezione è fondata e deve essere perciò accolta.
Come accennato sub 1., il credito azionato dal trova il suo fondamento nel contratto di Pt_1 compravendita concluso in data 11.4.2007 (doc. n. 2 citato), avente ad oggetto, fra l'altro, “n. 8 ritratti di un prezzo complessivo di 22.000,00 € […] pagabili in quattro rate così suddivise: 1) 5.500,00 € in data 31.1.2008; 2) 5.500,00 € in data 28.2.2008; 3) 5.500,00 € in data 31.3.2008; 4) 5.500,00 € in data
30.4.2008 […]” e 35.000,00 € […] pagamento da concordare al momento della Parte_2 conferma”.
Si aggiungono ulteriori previsioni (scarsamente compatibili col tenore della domanda proposta) relative a “18.000,00 € […] entro il 10.5.2007 suddivisi in due assegni circolari (13.000,00 € + 5.000,00 €)” e
“bossi e scuri = opere rese in data odierna – alg = 4 assegni”).
Ne deriva che, alla data del primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione (raccomandata in data
21.12.2020, inoltrata dal legale del e ricevuta dal in data 29.12.2020) risultava Pt_1 CP_1 ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione con riferimento: i) alla data di conclusione del contratto;
ii) alle varie scadenze espressamente contemplate dallo stesso, tutte anteriori al 29.12.2010.
Quanto poi a eventuali ulteriori (anteriori) atti interruttivi della prescrizione, in punto di diritto, va rilevato che, per giurisprudenza costante, “perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono pagina 3 di 5 richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore)” (così Cass.
13897/2020, da cui è tratta la massima).
Sulla scorta di tale premessa, deve ritenersi in primo luogo inidoneo a interrompere la prescrizione il
(preteso) riconoscimento di debito in data 20.1.2009, non sottoscritto dal che ne ha comunque CP_1 riconosciuto la provenienza (cfr. risposta resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del
9.10.2023).
Riconoscimento che, come detto, avrebbe ad oggetto un ulteriore rapporto, di “prestito senza interessi”
e che, in ogni caso, reca la data del 20.1.2009, risultando perciò ultradecennale rispetto al ricordato atto interruttivo del 29.12.2020.
Deve anche ritenersi inidoneo a interrompere la prescrizione il messaggio “whatsapp” inoltrato dal in data 7.10.2020 (doc. n. 6 dell'attore), tenuto conto del suo tenore troppo generico. CP_1
Il ammette difatti di aver inviato tale messaggio, col quale riconosce la propria situazione di CP_1 difficoltà economica e di essere debitore del senza tuttavia indicare la fonte della propria Pt_1 debenza, che, anzi, in sede di risposta all'interrogatorio formale, riferisce – sia pure in modo assai confuso – a debiti contratti dalla nipote Controparte_2
Nessun ulteriore valido atto interruttivo è infine emerso dalle prove orali assunte nel corso dell'istruzione, non potendosi, in ogni caso, riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione a meri solleciti verbali (art. 1219, 1° comma, c.c.).
pagina 4 di 5 3.1. Richiamate le considerazioni svolte sub 2., solo per completezza va rilevato che i termini (più brevi) di prescrizione risultano ampiamente decorsi anche con riferimento alle varie scadenze dei titoli di credito (assegni e cambiali) comunque prodotti dal Pt_1
Accolta l'eccezione di prescrizione, la domanda proposta dal deve essere quindi respinta, Pt_1 restando assorbita ogni ulteriore questione.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore va quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dal convenuto per il presente giudizio, che si liquidano (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= a € 52.000,00=), in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto Parte_1 Controparte_1 condanna il al pagamento, in favore del della somma di € 7.616,00=, oltre 15% per Pt_1 CP_1 spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 2.7.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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