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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/11/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa Rocchi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro e previdenza n. 819/2024 R.G. promossa
DAL
Sig. nato a [...] e ivi residente in [...] – cod fisc Parte_1
– rappresentato e difeso dall'Avv. Serena FUSILLI, giusta delega in CodiceFiscale_1 calce al ricorso introduttivo in opposizione a decreto ingiuntivo
- Parte ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(d'ora in poi ), in persona del Presidente e legale rappresentante
[...] CP_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco TEONI, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva -Parte resistente-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2024 del 11.06.2024 per euro 38.709, 12 notificato unitamente all'atto di precetto in data 12.09.2024 per euro 40.765,01 – Contributi obbligatori e sanzioni dal 2017-2021.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza di discussione del 18.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso introduttivo in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data
16.10.2024 il sig. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 394/2024 a lui notificato, di cui in oggetto, inerente a contributi CP_2 per gli anni 2017-2021 sostenendo diverse motivazioni tra cui: PUNTO 1)
l'Illegittimità della richiesta di contribuzione per mancato esercizio della professione e cessazione della partita Iva dal 2016 e, nello specifico rilevava che dal 1998 il Sig. non esercitava la professione di Geometra in quanto insegnante e dal 2001 in Pt_1
1 pensione minima riscossa dalla stessa e che solo per dimenticanza e/o CP_2 trascuratezza e/o disattenzione non aveva provveduto ad effettuare i relativi adempimenti ed a comunicare la cancellazione dall'Albo dei Geometri e la conseguente cancellazione dalla Cassa di Previdenza che avveniva soltanto in data
3.04.2023; PUNTO 2) - Eccezione di nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo lamentando che l'importo di € 38.709,12 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, era errato, stante l'istanza presentata dallo stesso ricorrente e la rateazione concessa con comunicazione del 19.04.2024 dell' relativa Controparte_3 all'anno 2017 per la somma di €. 7.537,54 ingiuntagli con cartella n.08920200001897961 dalla e che, quindi, chiedeva di decurtare Controparte_1 dalla somma del decreto ingiuntivo opposto: PUNTO 3) - l'Illegittimità della richiesta delle sanzioni, sia per sanzioni contributi, sia per quelle dichiarative che riteneva illegittima ed oggetto di decurtazione perché prescritte;
PUNTO 4) – La carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, anche inaudita altera parte e formale istanza di sospensione dell'esecutività del decreto. Alla fine dell'atto chiedeva, pertanto, che fossero accogliere le seguenti, conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione rejetta: IN VIA PRELIMINARE - per i motivi esposti in narrativa, concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, concedersi la predetta sospensione una volta instaurato il contraddittorio tra le parti;
NEL
MERITO - in accoglimento alla proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria del convenuto opposto e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e revocare il citato decreto ingiuntivo n. 163/2024 RG 394/2024 Tribunale di Pistoia sez. lavoro.
Vittoria di spese e compensi legali;
- in via subordinata, disporre la riduzione dell'importo richiesto con decurtazione degli importi relativi all'anno 2017 pari ad euro 7.537,54 nonché la decurtazione delle sanzioni anni 2018 e 2019 poiché prescritte per la somma di euro 2.024,00 e 2.038,00. Vittoria di spese e compensi legali”
2- Si costituiva in giudizio la con la memoria difensiva depositata in data CP_2
20.11.2024 ai fini della sospensiva del decreto ingiuntivo opposto e in data 3.03.2025 per il merito, la quale contestava l'infondatezza dell'opposizione e concludeva
2 affinchè: “Nel merito, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal
Geom. e le domande tutte ivi contenute perché infondate in fatto ed Parte_1 in diritto e comunque non provate, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 163/2024 R.G. 394/2024 emesso dal Tribunale di
Pistoia in data 11/06/2024; Sempre in via principale, accertata l'esistenza dell'ulteriore credito vantato dalla Parte_2 nei confronti del Geom. condannare
[...] Parte_1 quest'ultimo al pagamento in favore della Parte_2 dell'importo di Euro 62.687,24 oltre gli interessi
[...] maturati e maturandi e/o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori di Legge”.
3- Ora con decreto di prima comparizione del 22.10.2024 il giudice fissava l'udienza del 26.11.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione che veniva accolta considerato che i fatti costitutivi dei crediti oggetto di ingiunzione (contributi, sanzioni e oneri accessori relativi agli anni 2017, 2018, 2019 2020 e 2021) erano stati contestati dal sig. , il quale aveva fornito documentazione idonea Parte_1 allo stato del giudizio a comprovare l'assenza di esercizio di attività professionale di geometra quantomeno dal 2016, anno in cui cessava la partita iva a far data dal
26.01.2016 (cfr. doc. 2 fasc. opp.te, nonché docc. 3, 6 e 7 fasc. opp.te) nonché la circostanza dedotta in ricorso in opposizione relativa alla intervenuta rateizzazione da parte dell' di varie cartelle esattoriale, tra le quali anche Controparte_3 quelle relative alla per l'anno 2017, per un importo di € 7.357,54, Parte_2 oggetto della domanda monitoria, che poteva ritenersi documentale (cfr. docc. 8-9-
10 fasc. opp.te), oltre che pacifica in quanto non specificamente contestata dalla
Cassa opposta, talché - all'esito del giudizio - il decreto ingiuntivo opposto verosimilmente andava incontro a revoca in quanto emesso per un importo eccedente quello eventualmente dovuto dall'ingiunto nonché sul fatto che si riteneva, per altro verso, che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente in relazione ai restanti crediti per sanzioni era meritevole di approfondimento nel corso della fase istruttoria del giudizio,
4- Successivamente la causa veniva rinviata anche in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-bis cpc nonché rinviata all'udienza del 18.11.2025 per discussione e decisione
3 in quanto già istruita con tutti i documenti allegati dalle parti tant'è che, a tale udienza del 18.11.2025, la stessa è stata discussa e decisa – dopo ritiro in camera di consiglio
- con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
5- Orbene il ricorso introduttivo così come proposto dal sig. appare Parte_1 parzialmente fondato in fatto ed in diritto e come tale deve, pertanto, essere accolto limitatamente al PUNTO 2) del ricorso stante il ricalcolo della somma ingiunta in virtù della circostanza dedotta e provata in ricorso dell'intervenuta rateizzazione richiesta dall'odierno ricorrente e concessa da parte dell' di varie cartelle CP_4 esattoriale, tra le quali anche quelle relative alla per contributi dell'anno CP_2
2017, per un importo di € 7.357,54, già oggetto della domanda monitoria, che può ritenersi appunto documentale (cfr. docc. 8-9-10 fasc. opp.te), oltre che pacifica in quanto non specificamente contestata dall'Ente resistente talché – in questa sede di definizione dell'intero giudizio - il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto emesso per un importo eccedente a quello dovuto dall'odierno ricorrente.
6- I motivi di opposizione di cui ai residui punti di cui al ricorso risultano, invece, infondati in fatto e in diritto e come tali devono essere respinti.
7- Andando per ordine e volendo analizzarli in modo specifico si osserva, infatti, come il PUNTO 1) circa l'asserita insussistenza del presupposto contributivo per mancato esercizio della professione di geometra, sia infondato. Del tutto ininfluente e ingiustificato e la circostanza asserita dal ricorrente di non aver esercitato per anni l'attività libero professionale e, pertanto, di non dover essere iscritto all'Ente previdenziale con il conseguenziale obbligo di pagamento dei relativi contributivi.
Tale affermazione, di fatto, risulta contra legem in quanto il Regolamento sulla
Contribuzione della , all'art. 2, dispone che: «Tutti i soggetti Parte_2 tenuti all'iscrizione alla , ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dello Pt_2
Statuto, anche in assenza di produzione di reddito o di partita IVA professionali ancorché iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione a carico della
o di altro ente previdenziale, sono obbligati al versamento dei contributi di Pt_2 cui all'articolo 1 del presente Regolamento» (All. 3). L'art. 5 dello Statuto della previdenziale dispone che: «Sono obbligatoriamente iscritti alla i Pt_2 Pt_2 geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione»
4 (All. 4). A tal proposito anche le recenti ordinanze della Corte di Cassazione statuiscono il principio giuridico secondo il quale la semplice iscrizione all'Albo è condizione sufficiente a far scattare l'obbligo d'iscrizione alla e il conseguente Pt_2 pagamento dei contributi minimi dovuti anche in assenza di redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 10908/2025;
n.5338/2025; 6796/2025; n. 3667/2025; Cass. Civ. Sez. Lav. 28188/2022; Cass. Civ.
Sez. Lav., 4568/2021). L'iscrizione all'Albo professionale dei Geometri, dunque, determina l'iscrizione alla Cassa previdenziale con il relativo obbligo di pagamento dei contributi ancorché la professione non sia svolta dall'iscritto e, quindi, senza produzione di reddito. Peraltro anche l'asserita dimenticanza, trascuratezza, disattenzione di parte ricorrente circa la mancata cancellazione dall'Albo professionale fino alla data del 3.04.2023 risulta non provata e, comunque contraria alle diverse comunicazioni nel corso degli anni inviate dall'Ente previdenziale al
Geometra inerenti la propria posizione previdenziale come si evince dalla Pt_1 documentazione prodotta in atti dall'Ente di cui l'ultima ricevuta in data 13/07/2023
(cfr. All. 5 memoria ove a seguito delle reiterate richieste di pagamento dei Pt_2 contributi dovuti, l'esito è il presente giudizio di opposizione.
8- Sul PUNTO n.
2. in merito all'asserita prescrizione del credito vantato dall'Ente previdenziale risulta corretta e condivisibile, anche alla luce della documentazione depositata nella nota del 29.10.2025, la decisione del giudice in sede monitoria relativa alla ingiunzione della sola pretesa contributiva relativa agli anni 2017-2021 essendo prescritti quelli delle annate precedenti 2007-2016 stante la validità ed efficacia dell'atto interruttivo notificato soltanto in data 13/02/2023 e tenuto conto dell'inidoneità della documentazione prodotta da parte ricorrente a dimostrare l'intervenuta interruzione della prescrizione per le annualità anteriori al quinquennio dall'ultimo valido atto interruttivo (cfr. 2007-2016). Infatti dall'esame della documentazione allegata al ricorso ingiuntivo e poi alla memoria di costituzione depositata il 3.03.2025 (cfr. all. 6 zip) trattasi di documenti quali “prospetto CP_2 del contribuente per cartelle” oppure “solleciti di pagamento contributi” relativi ai diversi anni privi degli importi, del calcolo delle somme dovute e delle relative relate di notifica, così come dall'esame della documentazione dell' sempre prodotta CP_4 dall'Ente resistente con nota di deposito del 29/10/2025, dalle quali risultano la mancata produzione delle relative cartelle con il dettaglio delle somme dovute ma
5 solo delle cartoline di notifica dalle quali si evince la mancanza di notifica tempestiva utile ai fini della interruzione della prescrizione del credito vantato. Non è dunque provata l'effettiva interruzione della prescrizione per gli anni 2007-2016 da parte dell'Ente non potendo considerare, appunto, la documentazione prodotta ed allegata agli atti, sia in proprio che tramite degli atti di messa in mora in quanto trattasi CP_4 di documenti parziali. Pertanto è condivisibile la decisione del Giudice della fase monitoria che ha emesso il decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di 38.709,12
(e non 62mial euro circa come richiesto da ) dal quale, però, andranno CP_2 decurtati gli importi di cui alla rateizzazione richiesta dal Geom. per i Pt_1 contributi relativi all'anno 2017 come dedotto in premessa di questa motivazione.
9- Sempre sul punto 2) del ricorso in merito alla asserita duplicazione del titolo esecutivo e alla doppia richiesta di ingiunzione, anche tale eccezione di parte ricorrente risulta totalmente infondata e, nella specie sussiste l'interesse ad agire di non ravvisandosi un divieto generale di duplicazione di titoli esecutivi. CP_2
Invero, tale è la posizione consolidata assunta dalla S.C., riassunta nel principio di diritto espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 21768/2019, secondo cui il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del
"ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo. In questo senso, anche la recente giurisprudenza ha chiarito che il creditore è legittimato a munirsi di un secondo titolo esecutivo allorquando ne abbia un interesse concreto, che è sussistente nel caso di specie dal momento che la ha indubbiamente l'interesse a munirsi di un titolo esecutivo Pt_2 giudiziale risultando evidente la differenza tra il decreto ingiuntivo ed il ruolo e/o la cartella di pagamento, considerato che soltanto il titolo di formazione giudiziale
(sentenza e/o decreto ingiuntivo) è suscettibile di divenire “cosa giudicata” con l'ulteriore conseguenza della eventuale conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale diversamente tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato, per il che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare l'atto produce solo l'effetto
6 sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni.
12. I nfine, il PUNTO 3) circa l'illegittimità della richiesta delle sanzioni derivanti dal mancato adempimento, tali risultano dovute considerato comunque l'inadempimento come attestato in sede di decreto ingiuntivo.
13. A lla luce di tali principi normativi e giuridici sopraesposti, ecco che per tutte tali motivazioni sopra articolate, l'opposizione formulata da parte ricorrente deve essere parzialmente accolta.
14. L
e spese di lite seguono comunque il principio della soccombenza di parte ricorrente stante gli importi dovuti e sono liquidate come in dispositivo, in termini di valori minimi, in virtù della somma richiesta e dell'esigua attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro e previdenza n. 819/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-In parziale accoglimento dell'opposizione formulata dal sig. , Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2024 del 11.06.2024 e, per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento a favore di Parte_1 CP_2 dell'importo richiesto di 38.709,12 con decurtazione degli importi relativi ai contributi e sanzioni per l'anno 2017 pari ad euro 7.537,54 quale oggetto di rateizzo e pagamento;
2-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte nel presente giudizio che si liquidano in complessive euro 4.600,00.= per CP_2 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Così deciso in Pistoia lì 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa Rocchi
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