Sentenza breve 6 ottobre 2021
Decreto cautelare 30 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Accoglimento
Sentenza 19 maggio 2022
Decreto collegiale 13 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02548/2025REG.PROV.COLL.
N. 06364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6364 del 2023, proposto da RA LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3978/2022, pubblicata in data 19 maggio 2022 e passata in giudicato, che ha condannato l’amministrazione resistente così disponendo: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull''appello n. 9150 del 2021, come in epigrafe proposto:
a) accoglie l''appello di cui all''epigrafe;
b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado;
c) ordina all''Amministrazione di riesaminare l''istanza dell''interessata, nei sensi di cui in motivazione (in particolare, punti 13 e 14);
d) condanna il Ministero appellato a rifondere in favore della parte appellante e, per essa, in favore dell''Avvocato Domenico Naso, procuratore antistatario, ai sensi dell''art. 93 del codice di procedura civile, oltre al rimborso del contributo unificato, le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall''Autorità amministrativa.”
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni della ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con sentenza n. 11007 del 19 dicembre 2023 questa Sezione ha accolto il ricorso promosso dall’odierna ricorrente per chiedere l’ottemperanza della precedente sentenza della medesima Sezione n. 3978 del 19 maggio 2022, e per l’effetto ha nominato commissario ad acta , per il caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione, il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub-delega nominativa, condannando il Ministero alle spese di causa, liquidate in € 4.000, e al pagamento della somma di Euro 500 in caso di inutile decorso del primo termine di 60 giorni e per ogni successivo mese di ulteriore ritardo;
2 - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha successivamente riesaminato la domanda di riconoscimento del titolo e con nota n. 297 del 15 febbraio 2024 ha emesso un nuovo provvedimento di rigetto ma, secondo quanto riferito da parte ricorrente e non contraddetto in atti, non ha provveduto a saldare le spese di giudizio alle quali era stato condannato.
3 - Con istanza depositata in data 24 luglio 2024 la difesa della ricorrente ha pertanto richiesto l’esecuzione della predetta sentenza anche in ordine alla corresponsione delle spese di giudizio.
4 - Con sentenza n. 8018 del 7 ottobre 2024 questa Sezione ha quindi ordinato all’amministrazione di procedere alla liquidazione, in favore del difensore antistatario, delle spese processuali di cui alle sentenze indicate in motivazione e, per l’effetto, ha ordinato “ al nominato commissario ad acta di procedere alla liquidazione, in favore del difensore antistatario, delle somme indicate in motivazione entro il termine di 30 giorn i”.
4 – Secondo quanto riferito da parte appellante e non contraddetto in atti, alla data di svolgimento della presente camera di consiglio il nominato Commissario ad acta non ha provveduto alla corresponsione delle somme dovute. La difesa di parte ricorrente chiede quindi di adottare ogni necessario provvedimento per la sollecita corresponsione, in favore del difensore antistatario, delle spese legali, liquidate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3978/2022, di importo pari ad € 5.000,00 oltre ad accessori di legge, nonché alle ulteriori spese legali di cui alla successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 11007/2023, relativa al giudizio di ottemperanza, di importo pari ad € 4.000,00 (oltre ad accessori di legge). Con vittoria di spese anche per la presente fase di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
5 – La domanda deve essere accolta risultando comprovata in atti la inadempienza dell’amministrazione, e per l’effetto deve essere ordinato al capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione di procedere direttamente, nella sua qualità di nominato Commissario ad acta, senza facoltà di sub-delega, di procedere, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, alla liquidazione di tutte le somme come in atti dovute, ed inoltre delle spese della presente ulteriore fase di giudizio, come liquidate in dispositivo anche ai sensi dell’art. 26, comma 1, ultimo periodo, c.p.a..
6 – Va infine disposta per ogni valutazione di competenza la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Mistero intimato, nella sua qualità di nominato Commissario ad acta, provveda a liquidare in favore del difensore antistatario della parte ricorrente le somme indicate in motivazione.
Condanna inoltre il Ministro intimato alle spese della presente ulteriore fase di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 6.000,00 oltre ad oneri di legge, da corrispondere a cura del nominato Commissario ad acta secondo le modalità ed i tempi sopraindicati.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO