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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/05/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31834/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31834/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SALVIONI ELENA e con elezione di domicilio in VIA COLLEONI, 17/D 24060
TELGATE ( BG ) presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SANNINO CONCETTA , con elezione di domicilio in VIA FEBO BORROMEO, 19
20062 CASSANO D'ADDA presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art. 189 n. 1 c.p.c.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 signora chiedendo: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che le somme presenti sul conto corrente comune alle parti n. 1520 presso la filiale n. 04297 di Cassano/Groppello d'DD del sono di esclusiva CP_2 proprietà del signor per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
per l'effetto, dichiarare Pt_1 che la signora ha illegittimamente prelevato la somma di Euro 42.545,95, Controparte_1 oltre interessi sino al soddisfo e, conseguentemente, condannarla alla restituzione di tale somma, oppure di un'eventuale somma inferiore che codesto Ill.mo Giudice dovesse accertare, in favore del signor Parte_1
- accertare e dichiarare che il rifiuto della signora di aderire alla negoziazione assistita CP_1 sia stato del tutto ingiustificato e, conseguentemente, condannare la signora , oltre che CP_1 al pagamento delle spese di lite, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai fini di cui all'art. 96 c.p.c.”
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo: Controparte_1
“Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande proposte dal signor in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto;
In via riconvenzionale:
- condannare l'odierno attore ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.”
Verificata l' impossibilità di una definizione transattiva della lite, respinte le richieste istruttorie formulate dalla convenuta e fissata l'udienza ex art. 189 c.p.c. , il 16.04.2025, all'esito del deposito delle memorie di cui ai numeri 1,2 e 3 della richiamata disposizione normativa, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In sintesi, l'attore ha agito nei confronti della signora allo scopo di ottenere la restituzione CP_1 di € 42.545,95 che assume essere stati illegittimamente prelevati dal conto cointestato n. 1520 acceso presso . CP_2
pagina 2 di 6 Assume l'attore che le somme presenti sull'anzidetto conto corrente sarebbero di sua esclusiva proprietà , così da vincere la presunzione di comproprietà delle giacenze sul conto, essendo stato il conto alimentato quasi esclusivamente dal proprio reddito da lavoro e l'apporto economico della sig. limitato al versamento di modesti canoni di locazione ricavati da un immobile CP_1 di sua proprietà. Allega che la scelta di gestire le spese familiari tramite un conto cointestato era stata dettata da mere ragioni pratiche di gestione familiare, senza che ciò implicasse un intento donativo a favore dell'ex coniuge.
In tesi dell'attore la signora avrebbe, pertanto, illegittimamente prelevato per scopi CP_1 personali ed estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia € 42.545,95 a fronte di un saldo iniziale pari a € 69.095,38.
La signora ha chiesto il rigetto delle domande avversarie evidenziando che, per Controparte_1 comune accordo, aveva rinunciato alla propria attività lavorativa per dedicarsi completamente alla gestione della casa e alla cura dei sette figli minori della coppia. Ha contestato il carattere illecito dei prelievi affermando che le somme prelevate dal conto comune erano state utilizzate esclusivamente per far fronte alle esigenze quotidiane dei figli anche in ragione del fatto che l'ex coniuge, a seguito della separazione , aveva sospeso ogni contributo economico a partire da marzo 2023 sino a luglio del medesimo anno, nonostante fosse a conoscenza della totale assenza di reddito in capo alla convenuta. Ha negato che sia stata superata alcuna presunzione di comproprietà delle giacenze sul conto corrente ed ha evidenziato che la richiesta restitutoria aveva ad oggetto una somma superiore alla metà del denaro presente sul conto corrente a inizio anno 2023, ossia € 42.545,95 a fronte di un totale presente sul conto a gennaio 2023 di €
69.095,38.
In via riconvenzionale, la sig.ra ha chiesto la condanna dell'attore per lite temeraria, CP_1 sottolineando la strumentalità dell'azione giudiziaria e il suo intento punitivo più che patrimoniale.
Le domande proposte dall'attore sono infondate e vanno respinte per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, si osserva che la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari , ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità delle somme giacenti sul conto salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. Civ. n. 28772/2023, n. 4838/2021, n. 18777/2015).
pagina 3 di 6 A fronte della presunzione legale di solidarietà dei crediti oggetto di deposito su conto corrente cointestato prevista dalla norma richiamata e della presunzione legale di uguaglianza delle quote spettanti ai cointestatari del conto, ai sensi dell'art. 1298 ultimo comma c.c. , l'attore, che ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di una somma superiore al 50% delle giacenze sul conto cointestato sul presupposto che tale somma fosse stata utilizzata per spese personali della stessa e non per esigenze familiari, ha l'onere di dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme giacenti sul conto corrente.
Tale prova non è stata offerta.
Lo stesso attore ha riconosciuto che il conto corrente era alimentata, seppure in misura inferiore rispetto al marito, dalla signora che vi versava il canone di locazione percepito da un CP_1 immobile di sua proprietà in Cassano D'DD ( cfr p. p dell'atto di citazione ) , come dalla stessa dimostrato (doc. 9 convenuta).
La diversa contribuzione alla formazione della provvista del conto corrente è dipesa, come allegato dalla convenuta, con affermazione non contestata dall'attore, dalla scelta di indirizzo familiare compiuta di comune accordo dai coniugi di privilegiare l'attività lavorativa svolta dall'attore delegando integralmente alla moglie la gestione ordinaria e straordinaria degli incombenti domestici e familiari. La composizione del nucleo familiare, costituito da 7 figli minori, era evidentemente incompatibile con lo svolgimento da parte della signora di CP_1 un'attività lavorativa retribuita.
E' riconosciuto dallo stesso attore che l'anzidetto conto corrente era destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari (pag. 3 atto di citazione). Tale assunto è confermato anche dall'esame degli estratti conto per gli anni 2022 e 2023 prodotti da parte attrice da cui emerge che le somme giacenti sul conto corrente erano utilizzate per fare fronte alle spese familiari (doc.
2 attore cfr spese “liceo scientifico”, “supermercato UNES Cassano d'DD”, “supermercato
BILLA”, “farmacia caramelli SAS”, “macelleria equina”). Si tratta di prelievi e di pagamenti per piccole somme all'evidenza riferibili unicamente all'economia familiare. Sullo stesso conto risultano anche accreditate somme versate dall'INPS a titolo di “assegno unico per 7 figli” (doc. 2
e 6 attore).
A norma degli artt. 143 e 316-bis c.c., sussistono in capo ai coniugi precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e capacità. Dunque la maggiore contribuzione da parte del marito alle spese familiari è assolutamente coerente con le richiamate disposizioni normative e non giustifica la domanda di pagina 4 di 6 pagamento svolta in giudizio: l'attore era l'unico a percepire un reddito da lavoro, essendo la moglie, per scelta dei coniugi, dedicata alle incombenze domestiche ed alla cura dei figli, con un carico di lavoro che non le consentiva di svolgere un'attività lavorativa retribuita, così da compensare con il lavoro domestico quello svolto dal marito.
Come è noto la giurisprudenza costante ritiene che le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. , che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato, non determinano alcun diritto al rimborso (cfr. Cass. 28772/2023; 18749/2004
10942/2015; 10927/2018).
L'estratto del conto corrente della convenuta ( doc. 7 e 7 bis ), sul quale sono confluiti i prelievi effettuati tramite bonifico dal conto cointestato tra gennaio e febbraio 2023, dimostrano come, contrariamente all'assunto dell'attore, quest'ultima, che si era separata dal marito a causa delle ripetute violenze subite ( cfr denuncia sub. doc. 1 e avviso di conclusione indagini preliminari sub. doc. 6 ), non ha utilizzato tali somme per sue esigenze personali, bensì per spese strettamente familiari, in ragione delle difficoltà economiche in cui si è trovata a seguito della separazione, a fronte della mancata contribuzione da parte del marito alle spese di mantenimento dei figli ( cfr denuncia sub. doc. 5 ter e doc. 6 avviso conclusione indagini;
cfr scambio whatsap sub. doc. 5 che dimostrano la situazione di difficoltà economica della convenuta) ed essendo la stessa priva di reddito: l'attore a marzo 2023 ha cessato di versare il suo stipendio sul conto cointestato ( p. 3 dell'atto di citazione ) e di contribuire al mantenimento dei figli fino a luglio 2023. A settembre 2023 il giudice della separazione ha ordinato all'attore di versare alla convenuta , a titolo di contributo per il mantenimento dei 7 figli, la somma di euro
2.200,00 ed euro 400,00 in favore dell'ex coniuge, oltre a dovere versare il 100% delle spese straordinarie relative alla prole ( cfr doc. 8 ). Dunque i prelievi effettuati dalla convenuta sul conto corrente cointestato per somme eccedenti il 50% delle giacenze sul conto corrente risultano ampiamento giustificate e non danno diritto alla ripetizione di somma alcuna da parte dell'attore.
Riassumendo : a ) l'attore non ha assolto all'onere della prova necessario a superare la presunzione legale di cui all'art. 1298 cc, essendo stato, al contrario, dimostrato che il conto corrente era stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri dell'intera famiglia e che alla formazione della provvista non aveva contribuito in via esclusiva l'attore; b) è incontestata l'esistenza di accordi di indirizzo familiare intervenuti tra i coniugi in base ai quali pagina 5 di 6 la moglie avrebbe rinunciato a svolgere un'attività lavorativa per dedicarsi integralmente ai bisogni della famiglia ed all'allevamento dei 7 figli, dunque la convenuta dipendeva interamente dal marito per la sua sussistenza e quella dei figli;
c) sussistono tra i coniugi, ex artt. 143 e
316-bis cc, precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e capacità, sicché la cointestazione del conto corrente costituiva specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale di cui all'art. 143
c.c.; e) i prelievi effettuati dalla convenuta dal conto comune sul proprio conto non servivano per soddisfare spese personali della signora bensì per far fronte alle spese destinate a CP_1 soddisfare esclusivamente esigenze della famiglia e dei numerosi figli
Per le ragioni esposte vanno respinte tutte le domande proposte dall'attore.
In ragione della soccombenza dell'attore, va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da quest'ultimo.
Parimenti va rigettata la medesima domanda proposta dalla convenuta: la soccombenza in giudizio non è ragione sufficiente alla condanna ex art. 96 c.p.c. né il complesso delle difese svolte dall'attore denota una condotta processuale che esorbita l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico dell'attore le spese del giudizio che vengono liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (26.001/52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge tutte le domande proposte da Parte_1
- Condanna a rifondere a le spese del giudizio che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta;
Milano, 10 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31834/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SALVIONI ELENA e con elezione di domicilio in VIA COLLEONI, 17/D 24060
TELGATE ( BG ) presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SANNINO CONCETTA , con elezione di domicilio in VIA FEBO BORROMEO, 19
20062 CASSANO D'ADDA presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art. 189 n. 1 c.p.c.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 signora chiedendo: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che le somme presenti sul conto corrente comune alle parti n. 1520 presso la filiale n. 04297 di Cassano/Groppello d'DD del sono di esclusiva CP_2 proprietà del signor per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
per l'effetto, dichiarare Pt_1 che la signora ha illegittimamente prelevato la somma di Euro 42.545,95, Controparte_1 oltre interessi sino al soddisfo e, conseguentemente, condannarla alla restituzione di tale somma, oppure di un'eventuale somma inferiore che codesto Ill.mo Giudice dovesse accertare, in favore del signor Parte_1
- accertare e dichiarare che il rifiuto della signora di aderire alla negoziazione assistita CP_1 sia stato del tutto ingiustificato e, conseguentemente, condannare la signora , oltre che CP_1 al pagamento delle spese di lite, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai fini di cui all'art. 96 c.p.c.”
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo: Controparte_1
“Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande proposte dal signor in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto;
In via riconvenzionale:
- condannare l'odierno attore ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.”
Verificata l' impossibilità di una definizione transattiva della lite, respinte le richieste istruttorie formulate dalla convenuta e fissata l'udienza ex art. 189 c.p.c. , il 16.04.2025, all'esito del deposito delle memorie di cui ai numeri 1,2 e 3 della richiamata disposizione normativa, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In sintesi, l'attore ha agito nei confronti della signora allo scopo di ottenere la restituzione CP_1 di € 42.545,95 che assume essere stati illegittimamente prelevati dal conto cointestato n. 1520 acceso presso . CP_2
pagina 2 di 6 Assume l'attore che le somme presenti sull'anzidetto conto corrente sarebbero di sua esclusiva proprietà , così da vincere la presunzione di comproprietà delle giacenze sul conto, essendo stato il conto alimentato quasi esclusivamente dal proprio reddito da lavoro e l'apporto economico della sig. limitato al versamento di modesti canoni di locazione ricavati da un immobile CP_1 di sua proprietà. Allega che la scelta di gestire le spese familiari tramite un conto cointestato era stata dettata da mere ragioni pratiche di gestione familiare, senza che ciò implicasse un intento donativo a favore dell'ex coniuge.
In tesi dell'attore la signora avrebbe, pertanto, illegittimamente prelevato per scopi CP_1 personali ed estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia € 42.545,95 a fronte di un saldo iniziale pari a € 69.095,38.
La signora ha chiesto il rigetto delle domande avversarie evidenziando che, per Controparte_1 comune accordo, aveva rinunciato alla propria attività lavorativa per dedicarsi completamente alla gestione della casa e alla cura dei sette figli minori della coppia. Ha contestato il carattere illecito dei prelievi affermando che le somme prelevate dal conto comune erano state utilizzate esclusivamente per far fronte alle esigenze quotidiane dei figli anche in ragione del fatto che l'ex coniuge, a seguito della separazione , aveva sospeso ogni contributo economico a partire da marzo 2023 sino a luglio del medesimo anno, nonostante fosse a conoscenza della totale assenza di reddito in capo alla convenuta. Ha negato che sia stata superata alcuna presunzione di comproprietà delle giacenze sul conto corrente ed ha evidenziato che la richiesta restitutoria aveva ad oggetto una somma superiore alla metà del denaro presente sul conto corrente a inizio anno 2023, ossia € 42.545,95 a fronte di un totale presente sul conto a gennaio 2023 di €
69.095,38.
In via riconvenzionale, la sig.ra ha chiesto la condanna dell'attore per lite temeraria, CP_1 sottolineando la strumentalità dell'azione giudiziaria e il suo intento punitivo più che patrimoniale.
Le domande proposte dall'attore sono infondate e vanno respinte per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, si osserva che la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari , ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità delle somme giacenti sul conto salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. Civ. n. 28772/2023, n. 4838/2021, n. 18777/2015).
pagina 3 di 6 A fronte della presunzione legale di solidarietà dei crediti oggetto di deposito su conto corrente cointestato prevista dalla norma richiamata e della presunzione legale di uguaglianza delle quote spettanti ai cointestatari del conto, ai sensi dell'art. 1298 ultimo comma c.c. , l'attore, che ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di una somma superiore al 50% delle giacenze sul conto cointestato sul presupposto che tale somma fosse stata utilizzata per spese personali della stessa e non per esigenze familiari, ha l'onere di dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme giacenti sul conto corrente.
Tale prova non è stata offerta.
Lo stesso attore ha riconosciuto che il conto corrente era alimentata, seppure in misura inferiore rispetto al marito, dalla signora che vi versava il canone di locazione percepito da un CP_1 immobile di sua proprietà in Cassano D'DD ( cfr p. p dell'atto di citazione ) , come dalla stessa dimostrato (doc. 9 convenuta).
La diversa contribuzione alla formazione della provvista del conto corrente è dipesa, come allegato dalla convenuta, con affermazione non contestata dall'attore, dalla scelta di indirizzo familiare compiuta di comune accordo dai coniugi di privilegiare l'attività lavorativa svolta dall'attore delegando integralmente alla moglie la gestione ordinaria e straordinaria degli incombenti domestici e familiari. La composizione del nucleo familiare, costituito da 7 figli minori, era evidentemente incompatibile con lo svolgimento da parte della signora di CP_1 un'attività lavorativa retribuita.
E' riconosciuto dallo stesso attore che l'anzidetto conto corrente era destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari (pag. 3 atto di citazione). Tale assunto è confermato anche dall'esame degli estratti conto per gli anni 2022 e 2023 prodotti da parte attrice da cui emerge che le somme giacenti sul conto corrente erano utilizzate per fare fronte alle spese familiari (doc.
2 attore cfr spese “liceo scientifico”, “supermercato UNES Cassano d'DD”, “supermercato
BILLA”, “farmacia caramelli SAS”, “macelleria equina”). Si tratta di prelievi e di pagamenti per piccole somme all'evidenza riferibili unicamente all'economia familiare. Sullo stesso conto risultano anche accreditate somme versate dall'INPS a titolo di “assegno unico per 7 figli” (doc. 2
e 6 attore).
A norma degli artt. 143 e 316-bis c.c., sussistono in capo ai coniugi precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e capacità. Dunque la maggiore contribuzione da parte del marito alle spese familiari è assolutamente coerente con le richiamate disposizioni normative e non giustifica la domanda di pagina 4 di 6 pagamento svolta in giudizio: l'attore era l'unico a percepire un reddito da lavoro, essendo la moglie, per scelta dei coniugi, dedicata alle incombenze domestiche ed alla cura dei figli, con un carico di lavoro che non le consentiva di svolgere un'attività lavorativa retribuita, così da compensare con il lavoro domestico quello svolto dal marito.
Come è noto la giurisprudenza costante ritiene che le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. , che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato, non determinano alcun diritto al rimborso (cfr. Cass. 28772/2023; 18749/2004
10942/2015; 10927/2018).
L'estratto del conto corrente della convenuta ( doc. 7 e 7 bis ), sul quale sono confluiti i prelievi effettuati tramite bonifico dal conto cointestato tra gennaio e febbraio 2023, dimostrano come, contrariamente all'assunto dell'attore, quest'ultima, che si era separata dal marito a causa delle ripetute violenze subite ( cfr denuncia sub. doc. 1 e avviso di conclusione indagini preliminari sub. doc. 6 ), non ha utilizzato tali somme per sue esigenze personali, bensì per spese strettamente familiari, in ragione delle difficoltà economiche in cui si è trovata a seguito della separazione, a fronte della mancata contribuzione da parte del marito alle spese di mantenimento dei figli ( cfr denuncia sub. doc. 5 ter e doc. 6 avviso conclusione indagini;
cfr scambio whatsap sub. doc. 5 che dimostrano la situazione di difficoltà economica della convenuta) ed essendo la stessa priva di reddito: l'attore a marzo 2023 ha cessato di versare il suo stipendio sul conto cointestato ( p. 3 dell'atto di citazione ) e di contribuire al mantenimento dei figli fino a luglio 2023. A settembre 2023 il giudice della separazione ha ordinato all'attore di versare alla convenuta , a titolo di contributo per il mantenimento dei 7 figli, la somma di euro
2.200,00 ed euro 400,00 in favore dell'ex coniuge, oltre a dovere versare il 100% delle spese straordinarie relative alla prole ( cfr doc. 8 ). Dunque i prelievi effettuati dalla convenuta sul conto corrente cointestato per somme eccedenti il 50% delle giacenze sul conto corrente risultano ampiamento giustificate e non danno diritto alla ripetizione di somma alcuna da parte dell'attore.
Riassumendo : a ) l'attore non ha assolto all'onere della prova necessario a superare la presunzione legale di cui all'art. 1298 cc, essendo stato, al contrario, dimostrato che il conto corrente era stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri dell'intera famiglia e che alla formazione della provvista non aveva contribuito in via esclusiva l'attore; b) è incontestata l'esistenza di accordi di indirizzo familiare intervenuti tra i coniugi in base ai quali pagina 5 di 6 la moglie avrebbe rinunciato a svolgere un'attività lavorativa per dedicarsi integralmente ai bisogni della famiglia ed all'allevamento dei 7 figli, dunque la convenuta dipendeva interamente dal marito per la sua sussistenza e quella dei figli;
c) sussistono tra i coniugi, ex artt. 143 e
316-bis cc, precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e capacità, sicché la cointestazione del conto corrente costituiva specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale di cui all'art. 143
c.c.; e) i prelievi effettuati dalla convenuta dal conto comune sul proprio conto non servivano per soddisfare spese personali della signora bensì per far fronte alle spese destinate a CP_1 soddisfare esclusivamente esigenze della famiglia e dei numerosi figli
Per le ragioni esposte vanno respinte tutte le domande proposte dall'attore.
In ragione della soccombenza dell'attore, va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da quest'ultimo.
Parimenti va rigettata la medesima domanda proposta dalla convenuta: la soccombenza in giudizio non è ragione sufficiente alla condanna ex art. 96 c.p.c. né il complesso delle difese svolte dall'attore denota una condotta processuale che esorbita l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico dell'attore le spese del giudizio che vengono liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (26.001/52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge tutte le domande proposte da Parte_1
- Condanna a rifondere a le spese del giudizio che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta;
Milano, 10 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6