Improcedibile
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05522/2025REG.PROV.COLL.
N. 08317/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8317 del 2023, proposto dalla società Fileo Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, Matteo Zambelli, Marco Grotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Autonoma RI NE IU, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Pisani, Elda Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso-Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
nei confronti
della società Kronospan Italia s.r.l. e della società Silva s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Caucci, Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di San Vito al Tagliamento (Pn), Arpa Fvg – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - RI NE IU, Azienda Sanitaria RI Orientale –As Fo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il RI NE IU (Sezione Prima) n. 257 del 20 luglio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma RI NE IU, Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso-Tagliamento e della società Kronospan Italia s.r.l. e della società Silva s.r.l.;
Vista la memoria del 14 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
il presente giudizio ha ad oggetto l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del T.a.r. per il RI NE IU indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto dalla società Fileo avverso l’A.I.A. rilasciata dalla Regione alla società Silva s.r.l., per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarto di legno, da svilupparsi nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento e, in particolare, nella Zona Industriale del Ponte Rosso, ed implicante l’espropriazione di alcuni fondi di proprietà della ricorrente, da parte del Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso-Tagliamento;
Rilevato che, con la memoria del 14 gennaio 2025, la società appellante ha dichiarato che:
i. la società Fileo Costruzioni s.r.l. ed il Consorzio Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso Tagliamento hanno raggiunto un accordo in forza del quale è stata definita, mediante il perfezionamento della procedura espropriativa, l’acquisizione da parte del Consorzio del terreno di proprietà della Fileo Costruzioni, con l’obbligo del Consorzio del pagamento dell’indennità secondo i criteri quantitativi convenuti;
ii. la rinuncia a contestare l’acquisizione del terreno ed il mancato inserimento di Fileo Costruzioni s.r.l. tra le ditte da ubicare all’interno delle aree appartenenti al Consorzio, comporterebbe il venir meno dell’interesse tra le parti a coltivare il ricorso innanzi al Consiglio di Stato;
iii. la concorde definizione della procedura espropriativa implica la rinuncia alla pretesa di poter acquisire l’autorizzazione all’esplicazione dell’attività inizialmente programmata dalla società Fileo sui terreni, ora definitivamente acquisiti dal Consorzio che ne può disporre secondo i propri intenti;
iv. in ragione delle circostanze innanzi rappresentate, la società Fileo s.r.l. ha domandato al Consiglio di Stato di dichiarare “ la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio e dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese auspicabilmente compensate ”;
Rilevato, altresì, che sia la Regione autonoma RI NE IU sia il Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso-Tagliamento sia, infine, le società Kronospan Italia s.r.l. e Silva s.r.l. hanno tuttavia domandato la condanna della società Fileo al pagamento delle spese di lite, ritenendo che la fattispecie andrebbe qualificata come rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a.;
Ritenuto che:
i. la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, mentre la sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione nei casi in cui: a) il ricorrente non abbia impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; b) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; c) sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; d) sopravviene un fatto che, parimenti, rende non più utile l'eliminazione dal mondo giuridico degli atti a suo tempo fatti oggetto di impugnazione (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 230);
ii. nel caso di specie, l’accordo raggiunto può considerarsi quale fatto che rende non più utile l’accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla società Fileo s.r.l. e, dunque, la vicenda processuale determinata dal raggiungimento dell’accordo va sussunta nella sopravvenuta carenza d’interesse e non nella cessazione della materia del contendere o della rinuncia, ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio;
iii. ad ogni modo, quand’anche si volesse accogliere la qualificazione in termini di rinuncia al ricorso proposta dalle parti appellate, tale circostanza non inciderebbe, necessariamente, sulla regolazione delle spese di lite in quanto il Collegio può comunque compensare le spese “ avuto riguardo a ogni circostanza ” (art. 84, comma 2, c.p.a.);
iv. infine, in ragione della complessità della vicenda e nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio, fermo restando che il contributo unificato è da porsi a carico integrale ed esclusivo di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO