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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/07/2024, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3120/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso G. Marconi n. 4, Torino presso lo studio dell'avv. CECI
CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Pt_2 Parte_2
21/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 195 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi reciproco mantenimento.
PRENDE ATTO che, a definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, nonché dei beni mobili che rimarranno presso la ex casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra quest'ultima riconosce Pt_1 al sig. la somma di euro 20.513,14, quale valore di detti beni: detta somma verrà corrisposta Parte_2 al sig. secondo le seguenti modalità: euro 10.256,57 entro il giorno 15.2.2024, euro 10.256,57 Parte_2 entro trenta giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PRENDE ATTO che, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, il sig. consegna Parte_2 alla sig.ra le chiavi della casa coniugale, nonché i seguenti beni mobili: tessera Coop intestata a Pt_1
, bicicletta avuta in prestito dal fratello della sig.ra il manuale Lonely Planet Parte_1 Parte_1 di Parigi, una chiavetta usb ed i CD della sig.ra tutti i beni indicati verranno consegnati dal sig. Pt_1
presso lo studio dello Scrivente difensore, Avv. Cristina Ceci, in Torino, corso Marconi n. 4, Parte_2 ove verranno ritirati dalla sig.ra Pt_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/06/2024
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3120/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso G. Marconi n. 4, Torino presso lo studio dell'avv. CECI
CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Pt_2 Parte_2
21/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 195 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi reciproco mantenimento.
PRENDE ATTO che, a definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, nonché dei beni mobili che rimarranno presso la ex casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra quest'ultima riconosce Pt_1 al sig. la somma di euro 20.513,14, quale valore di detti beni: detta somma verrà corrisposta Parte_2 al sig. secondo le seguenti modalità: euro 10.256,57 entro il giorno 15.2.2024, euro 10.256,57 Parte_2 entro trenta giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PRENDE ATTO che, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, il sig. consegna Parte_2 alla sig.ra le chiavi della casa coniugale, nonché i seguenti beni mobili: tessera Coop intestata a Pt_1
, bicicletta avuta in prestito dal fratello della sig.ra il manuale Lonely Planet Parte_1 Parte_1 di Parigi, una chiavetta usb ed i CD della sig.ra tutti i beni indicati verranno consegnati dal sig. Pt_1
presso lo studio dello Scrivente difensore, Avv. Cristina Ceci, in Torino, corso Marconi n. 4, Parte_2 ove verranno ritirati dalla sig.ra Pt_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/06/2024
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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