Versione
19 aprile 1942
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2 settembre 1985
2 settembre 1985
Art. 2678.
(( (Registro generale).)) ((Il conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione))
(( (Registro generale).)) ((Il conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione))
Commentari • 32
- 1. Risoluzione del 24/09/1990 n. 350452 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 24 settembre 1990 · 26.5348
[…] Ed invero, deve precisarsi che l\'avvenuta annotazione sul citato modello 68 non assume alcuna rilevanza per il richiedente la formalita\' ipotecaria, in quanto tale indicazione (non prevista dall\'art. 2678 c.c.) come chiarito da questa Direzione Generale (normale n. 71, del 1899, B.U. Tasse) "e\' destinata, sia a facilitare, nell\'interesse degli stessi Conservtori gli opportuni
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Giurisprudenza • 137
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 24/08/2023, n. 461Provvedimento: […] domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1- bis dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4, […] In ciò consiste la consequenzialità richiesta dalla norma tributaria tra atti sottoposti a registrazione e note di trascrizione ed iscrizione, domande di annotazione e di voltura, in funzione degli adempimenti che il Conservatore (art. 2678 c.c.) è obbligato a effettuare e che valgono a stabilire la priorità fra trascrizioni, iscrizioni e annotazioni».Leggi di più...
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